Tra due giudizi riguardanti, rispettivamente, lo scioglimento di una comunione immobiliare e l’usucapione di uno degli immobili da dividere, non sussiste un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che va intesa in senso non meramente logico, ma tecnico giuridico, in quanto determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo si riflette necessariamente, condizionandola, su quella del secondo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 2 marzo 2016, n. 4183

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 21808-2014 proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) E (OMISSIS) DI (OMISSIS) E (OMISSIS) SNC E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (OMISSIS), (OMISSIS) e per estensione (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine della memoria di risposta;

– resistenti

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)STEFANO (OMISSIS);

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRANCESCA CERONE, che ha chiesto alla Corte di Cassazione di accogliere l’istanza di regolamento in premessa indicata, con le determinazioni di legge;

avverso il provvedimento n. 4/06 R.G. del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Il curatore del fallimento della (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c., che aveva promosso giudizio di scioglimento della comunione su alcuni immobili compendio del fallimento siti in (OMISSIS), pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dei sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale ha disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di usucapione, avente ad oggetto uno degli immobili da dividere, pendente davanti a se’ su domanda del sig. (OMISSIS).

Il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi dell’articolo 380 ter codice procedura civile, per l’accoglimento dell’istanza.

CONSIDERATO

Compito della Corte di cassazione adita con l’istanza di regolamento di competenza avverso ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 codice procedura civile, e’ verificare, a prescindere dai motivi dedotti con il ricorso, se ricorra o meno un’ipotesi di sospensione necessaria ai sensi di detta norma, e dunque, ove a base della sospensione sia stato posto dal giudice di merito il rapporto di pregiudizialita’ tra due processi, verificare direttamente la sussistenza in concreto di tale pregiudizialita’ (v. Cass. 13910/2004 e successive conformi).

La pregiudizialita’ di cui all’articolo 295 codice procedura civile, va intesa in senso non meramente logico, bensi’ tecnico-giuridico ed e’ determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo (per tutte, Cass. 8174/2006). Siffatta relazione non ricorre tra il giudizio di usucapione e quello di scioglimento della comunione (in termini Cass. 3307/2006 e 1109/2007, non massimate).

Nella specie, inoltre, l’ordinanza di sospensione e’ illegittima anche per un’altra ragione, ossia perche’, pendendo entrambi i giudizi davanti al medesimo tribunale, il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione ai sensi dell’articolo 274 codice procedura civile, ossia se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, si’ da renderne impossibile la riunione (da ult., Cass. 18286/2015, 20149/2014, 15790/2014, non massimata).

Va pertanto disposta la prosecuzione del giudizio di divisione davanti al Tribunale di Torre Annunziata, il quale provvedera’ anche sulle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio davanti a questa Corte.

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Avv. Umberto Davide

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