nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove, ma puo’ tuttavia essere chiesto il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa: onde, in un giudizio di risarcimento del danno, e’ consentito all’attore chiedere per la prima volta in appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, i danni riconducibili alla causa gia’ dedotta in primo grado ed ulteriori, se provocati dal medesimo illecito, ove manifestatisi solo in corso di causa.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14170/2015 proposto da:

(OMISSIS), e (OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2168/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino con sentenza del 3 dicembre 2014 ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte avverso la decisione del Tribunale della stessa citta’ del 26 gennaio 2013, con la quale la (OMISSIS) s.p.a. e’ stata condannata:

1) al pagamento della somma di Euro 5.939,55, a titolo di ulteriori royalties per lo sfruttamento commerciale della maniglia denominata Minerva, avente volumi di vendita superiori a quelli dichiarati nei rendiconti inviati;

2) al pagamento della somma di Euro 46.007,41 a titolo di royalties per lo sfruttamento della maniglia Bios, ritenuta essere un derivato del primo disegno e rientrante nell’accordo commerciale;

3) accertata la paternita’ anche dei disegni relativi alle maniglie Sigma, Alfa e Delta, al pagamento della somma di Euro 10.000,00, per esse e per le precedenti, in relazione alla violazione del diritto morale d’autore.

Il tribunale aveva respinto, invece, la domanda di adempimento o di risarcimento del danno, proposta con riguardo alla registrazione operata dalla (OMISSIS) s.p.a. ed alla successiva caduta in pubblico dominio, non essendo provato un danno al riguardo.

Il Tribunale, infine, aveva ritenuto non provata la paternita’ dei modelli Beta, Gamma ed Epsilon.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, con riguardo all’appello proposto dalla societa’, che:

a) e’ provata la violazione del diritto morale di autore dell’arch. (OMISSIS) con riguardo al modello Minerva, avendo la (OMISSIS) s.p.a. registrato un modello attribuibile al medesimo;

b) il modello Bios deriva dal precedente, come risulta dall’esame visivo dei modelli e delle maniglie, restando irrilevanti elementi complementari e non decisivi, ivi compreso per il c.d. maniglione;

c) il modello Sigma e’ stato pure inventato dal (OMISSIS) e registrato dalla (OMISSIS) s.p.a.;

d) i modelli Alfa e Delta derivano da disegni del medesimo architetto e la registrazione da parte della societa’ ne viola parimenti il diritto morale d’autore.

Quanto all’appello incidentale proposto dall’arch. (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l., ha rilevato che:

a1) la doglianza di mancata liquidazione di un corrispettivo negoziale o di un danno risarcibile per la perdita della possibilita’ di sfruttamento commerciale dei modelli Alfa, Delta e Sigma e’ infondata, dato che nessun accordo al riguardo e’ stato dimostrato, mentre il ritardo di oltre cinque anni all’esercizio dell’azione integra la fattispecie dell’articolo 1227 c.c., comma 2, avendo il creditore il dovere di non aggravare il danno con la propria inerzia, laddove il ritardo ha inciso, quanto al nesso causale, sulla insorgenza del danno per la caduta in pubblico dominio dei modelli stessi; e cio’ pur senza voler considerare che non e’ stato dimostrato il futuro successo dello sfruttamento economico dei modelli in questione e l’originalita’ dei disegni, elementi che quindi non e’ necessario accertare;

b1) la domanda di risarcimento dei danni maturati nel corso del giudizio d’appello non e’ nuova, essendo ricompresa nell’ampia azione risarcitoria proposta.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’arch. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., proponendo altresi’ ricorso incidentale per un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullita’ della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2, che non arriva al punto di imporre l’introduzione di un’azione giudiziaria.

Con il secondo motivo, essi deducono la nullita’ della sentenza, per violazione o falsa applicazione dell’articolo 50, comma 1, Regolamento CE n. 6 del 2002, oltre all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata affermato che il ritardo nell’esercizio dell’azione giudiziaria sarebbe durato cinque anni, senza considerare che la registrazione dei modelli di maniglia da parte della (OMISSIS) s.p.a., avvenuta nel luglio 2005, non era pubblica: i ricorrenti nel costituirsi in appello avevano segnalato, in comparsa di risposta e nella conclusionale, che controparte aveva chiesto, ai sensi dell’articolo 50 cit., di mantenere segrete le registrazioni, differendone la pubblicazione per trenta mesi, circostanza pacifica in causa.

Ne’ il ricorrente avrebbe dovuto venire a conoscenza di esse al decorso del termine detto, non essendo la pubblicazione rivolta al designer, che non puo’ ritenersi onerato del controllo quotidiano del registro. In ogni caso, l’articolo 1227 c.c., comma 2, richiede che assuma rilievo non la conoscibilita’, ma l’effettiva conoscenza delle registrazioni, nel caso di specie avvenuta solo a marzo 2009, come dedotto nella memoria di replica in appello.

Con il terzo motivo, deducono la nullita’ della sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 121 e 125 c.p.i., articoli 1223 e 1226 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perche’ nell’ipotesi in cui la corte territoriale abbia esposto una plurima motivazione – il grado di successo dei modelli sul mercato non attiene all’an, ma al quantum risarcitorio, onde ben avrebbe potuto il giudice ricorrere alla valutazione equitativa.

Dal suo canto, la valutazione di difetto di novita’ – ove essa sia effettivamente presente nella impugnata decisione – e’ illegittima, attesa la presunzione di validita’ dei titoli di proprieta’ industriale.

Con il quarto motivo, lamentano la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione inesistente, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni prodottisi nel corso del giudizio d’appello, posto che la corte del merito, dopo averla ritenuta ammissibile, ha pero’ in dispositivo semplicemente respinto anche l’appello incidentale.

Con il quinto motivo, si censura la nullita’ della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, consistente – nell’ipotesi in cui debba ritenersi respinta detta domanda – nel mancato esame della circostanza della prosecuzione dell’illecito dopo la pronuncia del tribunale.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.p.a. deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso la novita’ della domanda di controparte, volta alla condanna al risarcimento del danno maturato nel corso del giudizio di appello.

2. – Il primo motivo e’ fondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, quello che non puo’ essere qualificato fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o eliminare il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 2, la circostanza che egli non abbia agito giudizialmente nei confronti dello stesso autore della violazione, pur qualora tale azione avrebbe permesso di circoscriverne gli effetti dannosi (si vedano Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522; Cass. 9 settembre 2017, n. 22820; Cass. 25 settembre 2009, n. 20684; Cass. 21 agosto 2004, n. 16530; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2422; Cass. 14 agosto 1997, n. 7618; Cass. 21 aprile 1993, n. 4672; Cass. 7 maggio 1991, n. 5035;, con riguardo all’articolo 1227 c.c., comma 1, Cass. 13 gennaio 2014, n. 470, sul ricorso all’autorita’ giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell’articolo 1474 c.c.).

Cio’ in quanto l’articolo 1227 c.c., comma 2, e’ applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, di cui all’articolo 1175 c.c., onde impone si’ al creditore, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell’altrui comportamento pregiudizievole, ma non fino al punto da pretendere attivita’ che gravose o implicanti rischi, tra le quali ben puo’ ricomprendersi l’intrapresa di un’azione giudiziale (fermo restando che l’accertamento della condotta tenuta dal creditore e l’accertamento della gravosita’ per il medesimo di quella omessa e’ compito riservato al giudice del merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’).

In sostanza, la legge vuole “solo evitare, con tale disposizione, che il debitore medesimo sia costretto a pagare dei danni evitabili dal creditore”, in collegamento sistematico con l’articolo 1223 c.c. (Cass. 25 settembre 2009, n. 20684).

A parte altri precedenti di legittimita’, in cui l’azione giudiziale era rivolta verso terzi (ad es., Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522, relativa alla conciliazione accettata nel corso del processo tributario, che non interrompe il nesso esistente tra errore del professionista e danno lamentato dal cliente; Cass. 21 agosto 2004, n. 16530, con riguardo ad accertamento tributario; Cass. 7 maggio 1991, n. 5035, sulla pretesa azione nei confronti della P.A.), pertanto, enunciare l’opposto principio proprio quando l’azione giudiziale non sia stata intrapresa nei confronti del danneggiante significherebbe, invero, nella sostanza introdurre surrettiziamente una causa di prescrizione giudiziale del diritto al risarcimento del danno, agganciata al decorso del tempo ed all’inerzia dell’avente diritto, sovrapposta all’istituto legale della prescrizione, di cui al titolo 5, capo 1, sezione 1, del codice civile, agli articoli 2934 c.c. e segg., con inammissibile atto di creazione giudiziale.

Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria con riguardo alla perdita della possibilita’ di sfruttamento commerciale dei modelli Alfa, Delta e Sigma, perche’ la presente azione e’ stata proposta oltre cinque anni alla registrazione dei modelli; essa ha menzionato la norma dell’articolo 1227 c.c., comma 2 (nel contempo, peraltro, riferendosi alla incidenza di tale condotta sul nesso causale per la caduta in pubblico dominio dei modelli stessi).

In tal modo, la sentenza impugnata ha preteso di imputare alla parte danneggiata il mancato esercizio dell’azione verso il danneggiante per la violazione del diritto d’autore, incorrendo nell’errore predetto.

3. – Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

4. – Il quarto motivo e’ fondato, mentre infondato e’ il motivo del ricorso incidentale, la cui trattazione puo’ essere congiunta, vertendo sullo stesso capo della decisione impugnata.

La corte territoriale ha bensi’, dapprima, escluso la novita’ della domanda di risarcimento dei danni, maturati nel corso del giudizio d’appello, proposta dagli odierni ricorrenti, ma ha poi interamente omesso di provvedere al riguardo, limitandosi ad un’apodittica conclusione di “rigetto di entrambi gli appelli”, poi ripetuta nel dispositivo.

Ricorre, dunque, il caso di omissione totale della motivazione, idonea a condurre alla nullita’ della decisione.

Ne’ tale domanda era nuova ed inammissibile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., in quanto ricompresa nell’ampia azione risarcitoria proposta.

Va infatti richiamata la lettera dell’articolo 345 c.p.c., secondo cui nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove, ma puo’ tuttavia essere chiesto il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa: onde, in un giudizio di risarcimento del danno, e’ consentito all’attore chiedere per la prima volta in appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti i danni riconducibili alla causa gia’ dedotta in primo grado ed ulteriori, se provocati dal medesimo illecito, ove manifestatisi solo in corso di causa (cfr. Cass. 18 aprile 2013, n. 9453; Cass. 15 marzo 2006, n. 5678; Cass. 10 novembre 2003, n. 16819; e v. Cass. 18 marzo 2008, n. 7256, che ne ammette la richiesta anche nel giudizio di rinvio, per i danni sofferti dopo la sentenza impugnata).

Anzi, cio’ corrisponde ad un elementare principio di economia processuale, essendo la ratio della norma quella di evitare il frazionamento dei giudizi.

5. – Il quinto motivo e’ assorbito.

6. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perche’ provveda alla decisione delle ulteriori domande risarcitorie, di cui ai motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e respinto il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.