in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’articolo 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, articolo 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell’articolo 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto e’ iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto cio’ che viene in rilievo non e’ l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16672

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14161-2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE ALBERTO che visto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi la Corte d’Appello di Perugia, competente per territorio a giudicare sul giudizio in oggetto, con le conseguenze di legge.

PREMESSO

Il sig. (OMISSIS), con ricorso ritualmente depositato il 02.07.2009, adiva la Corte d’ Appello di Roma, chiedendo l’accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L. 4 marzo 2001, n. 89, articolo 2), in relazione al giudizio presupposto, incardinatosi innanzi alla Corte dei Conti Sezione Speciale Pensioni di Guerra, nell’anno 1987 e che vedeva la sua conclusione in primo grado nel 2004 con sentenza del 22.02.2004 depositata il 19.04.2004, resa dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria – impugnata dal ricorrente per revocazione e la relativa sentenza di revocazione a sua volta impugnata in appello-, in quanto medio tempore, in ragione della istituzione delle sezioni regionali della Corte dei Conti il fascicolo perveniva per competenza alla sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria.

La Corte di Appello di Roma con decreto del 28.05.2012, depositato il 30.05.2012 “ritenuto che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1 nella interpretazione data dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. 16.03.2010 n. 6306, la competenza spetta alla Corte di appello di Perugia”, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Appello competente, assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni 90 per la riassunzione davanti alla Corte di Appello competente.

Il ricorrente, pertanto, con ricorso in riassunzione depositato il 25.07.2012 riassumeva ritualmente e tempestivamente il giudizio davanti alla Corte di Appello di Perugia, che pero’, sul rilievo dell’ Avvocatura dello Stato, che nella propria memoria difensiva depositata il 09.01.2017, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale dell’adita Corte di Appello di Perugia, rendeva l’ordinanza di incompetenza del 04.05.2017 RG n. 4455/2012 n. 1165/17 decreto e.r., con la quale rilevato che il procedimento attiene a domanda di equa riparazione per il dedotto ritardo in un processo contabile introdotto innanzi alla Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale Regione Umbria – ritenuto che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1 nella interpretazione data dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. 16.03.2010 n. 6306, la competenza spetta alla Corte di Appello di Firenze; – ritenuta, altresi’, la neutralita’ al fine della competenza territoriale del giudizio di appello concentrato a Roma per le giurisdizioni speciali, dichiarava la propria incompetenza per territorio ed assegnava alla parte ricorrente il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dinanzi alla Corte di Appello competente Avverso tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza per un motivo: 1) violazione falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1.

il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 19 ottobre 2017, con cui ha chiesto che venisse dichiarata la competenza della Corte di Appello di Perugia. Secondo il PM, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’articolo 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, “dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto.

Sicche’, facendo applicazione del principio ora richiamato la sede del giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, era quella dove la causa era stata incardinata, nella specie Roma, ove aveva sede la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti (nello stesso senso, v. Cass. nn. 24033/2014, 2679/2014).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Il ricorso va accolto.

Come gia’ e’ stato detto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 24033 del 2014) hanno affermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’articolo 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, articolo 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell’articolo 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto e’ iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto cio’ che viene in rilievo non e’ l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede (Cass., S.U., n. 6306 del 2010).

Con ordinanza n. 1293 del 2013, decidendo su fattispecie analoga alla presente, questa Corte, facendo applicazione del principio ora richiamato, ha ritenuto che la sede del giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto e’ quella dove la causa e’ stata incardinata (nella specie, Roma, ove aveva sede la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti) (nello stesso senso, v. Cass. n. 2860 del 2014; Cass. n. 2679 del 2014).

Pertanto, in applicazione di questi principi il ricorso va accolto dovendosi dichiarare la competenza della Corte d’appello, di Perugia ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. e della tabella A allegata alle norme di attuazione del codice di procedura penale, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza che nella fase del giudizio dinnanzi alla sezione giurisdizionale centrale non sia stata svolta alcuna attivita’ perche’ medio tempore il giudizio de quo e’ stato trasferito nel capoluogo umbro (in merito cfr. Cass. 14059 del 2017).

In definitiva, il ricorso va accolto e va dichiarata la competenza della Corte di Appello di Perugia, assegnando alle parti il termine massimo di legge per la riassunzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di Perugia. Il Giudice del rinvio provvedera’ a predisporre il regolamento delle spese, anche per il presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di Appello di Perugia, assegna alle parti il termine massimo per la riassunzione della causa davanti alla C.A. di Perugia cui rimette anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

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