Il contratto di Comodato d’uso.

Il contratto di Comodato d’uso: nozione e definizione.

Il contratto di comodato d’uso, in base alla definizione contenuta nell’art. 1803 c.c., è quel contratto, essenzialmente gratuito, con cui una parte, il comodante, consegna all’altra, il comodatario, una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

 

Il contratto di comodato d’uso è un contratto reale e ciò risulta in modo inequivocabile dal dato testuale dell’art. 1803 c.c. secondo il quale “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile.

La natura reale del contratto di comodato d’uso comporta che per il suo perfezionamento non è sufficiente l’accordo delle parti ma è necessaria la datio rei, infatti come da sempre affermato dalla Giurisprudenza di legittimità “Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione dal comodatario(si veda Cassazione n. 6881/2003).

Nel contratto di comodato d’uso la consegna della cosa, che, come appena visto, è richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, può effettuarsi qualunque modo purché essa riesca giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della stessa.

Pertanto nel contratto di comodato d’uso la consegna non deve rivestire forme solenni o avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, quando ad esempio la cosa sia già detenuta dal comodatario, quindi per la consegna della cosa, non è necessaria la traditio materiale quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione” (si veda Cassazione n. 25222/2015).

Ciò posto, secondo parte della dottrina, nel contratto di comodato d’uso, il rapporto che si istaura prima che avvenga la consegna è un rapporto di mera cortesia, mentre altra parte della dottrina, ritiene invece, che prima della consegna il rapporto sia ancora in itinere, producendosi effetti prodromici – conservativi ed è solo la dazione della cosa che quindi consente la giuridicizzazione del vincolo ed il perfezionamento della fattispecie.

In conclusione può affermarsi che: il contratto comodato d’uso è un contratto essenzialmente gratuito col quale una parte consegna ad un’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il contratto di comodato d’uso è un contratto reale, in quanto la consegna della cosa attiene alla perfezione del contratto e non all’esecuzione, unilaterale perché le prestazioni sono previste a carico di una sola delle parti ed obbligatorio perché il diritto del comodatario è un diritto di natura personale.

 

Il contratto di Comodato d’uso: il requisito della gratuità.

Il contratto di comodato d’uso, è un contratto essenzialmente gratuito in quanto il sacrificio economico è a solo cario del comodante mentre a carico del comodatario gravano generalmente quegli oneri di carattere economico relativi all’utilizzazione del bene ed alla sua custodia che non rappresentano un sacrifico economico.

Infatti, nel contratto di comodato d’uso il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus” (nella specie, la consegna periodica di un certo quantitativo di vino prodotto nel fondo concesso dal comodante) di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene(si veda Cassazione n. 3087/2010).

La gratuità del contratto di comodato d’uso è requisito essenziale, in quanto differenzia tale contratto da altre fattispecie, infatti qualora fosse previsto un corrispettivo a carico del comodatario per il godimento del bene non si tratterebbe più di contratto di comodato d’uso ma di contratto di locazione.

Perché il contratto di comodato d’uso non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l’interesse del comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un’utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario.

Sempre in merito alla gratuità del contratto di comodato d’uso, deve ricordarsi che il carattere di essenziale gratuità del comodato, comunque, non viene meno per un modus posto a carico del comodatario, venendo meno soltanto se il vantaggio conseguito da questi si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione”  (si veda Cassazione  n. 21023/2016).

Sebbene sia un contratto gratuito il contratto di comodato d’uso non appartiene in modo alcuno ai c.d. rapporti di cortesia ma deve considerarsi un contratto a tutti gli effetti che per sua natura, pur se gratuito, rientra tra i rapporti giuridici patrimoniali ex art. 1321.

 

Distinzione tra contratto di comodato d’uso e contratto di locazione.

Sebbene le figure del contratto di comodato d’uso della locazione siano tra loro molto simili, esse presentano in realtà tratti distintivi.

Come già scritto, il contratto di comodato d’uso è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta ed è essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.) mentre la locazione, invece, è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.)

Le differenze di inquadramento dogmatico del contratto di locazione  e di quello di comodato d’uso consistono in ciò:

  • la locazione  è contratto bilaterale consensuale,
  • il contratto di comodato d’uso è contratto unilaterale reale.

Guardando invece che al contratto, ma al rapporto, nessuna apprezzabile distinzione emerge con riguardo al godimento riservato al conduttore, da un lato, ed al comodatario, dall’altro: il godimento attribuito a quest’ultimo, infatti, possiede la stessa latitudine del godimento attribuito al conduttore, potendo parimenti ampliarsi o restringersi in dipendenza della volontà delle parti.

La distinzione tra locazionecontratto di comodato d’uso attiene, dunque, al contenuto dell’obbligazione del titolare del diritto di godimento: nel comodato, infatti, l’obbligazione del comodatario ha per oggetto una prestazione di diligenza e di restituzione, mentre nella locazione la prestazione del conduttore, oltre a questi stessi comportamenti, ha come oggetto principale la corresponsione del corrispettivo.

Insomma, locazionecontratto di comodato d’uso si distinguono in ragione dell’onerosità della prima e della gratuità del secondo, in quanto come già scritto il comodato d’uso è “essenzialmente gratuito”.

In linea di massima deve affermarsi che al fine di stabilire l’esistenza di un rapporto di comodato d’uso a discapito di un rapporto di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano alle parti, stabilendo se, avuto riguardo alla causa del contratto, essi siano in relazione sinallagmatica oppure se, mancando fra loro un equilibrio, la detta prestazione a carico del comodatario sia da considerare un semplice “onere”, compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del comodato.

 

Il contenuto del contratto di comodato d’uso: oggetto, causa, forma.

L’oggetto del contratto di comodato d’uso

Comunemente si ritiene che l’oggetto del contratto di comodato d’uso sia costituito dall’attribuzione del godimento di una cosa determinata al comodatario.

Come emerge dall’art. 1803 c.c., possono costituire oggetto del contratto di comodato d’uso  sia le cose mobili che le cose immobili.

Ciò posto si ritiene comunemente che non possano costituire oggetto del contratto di comodato d’uso le cose mobili insuscettibili di consumo in quanto il contratto è caratterizzato dall’obbligo di restituzione della cosa data in comodato, infatti parte della dottrina ritiene nullo per impossibilità dell’oggetto tale forma di comodato.

Le cose mobili consumabili posso formare oggetto del contratto di comodato d’uso solo ove il comodatario si impegni ad utilizzare le stesse non per scopo di consumo ma per scopi diversi, esempio tipico è il c.d. comodato ad pompam vel osservationem  in cui la cosa viene data in comodato affinché il comodatario ne possa far mostra.

Una parte della dottrina ammette il contratto di comodato d’uso di beni immateriali quali i segni distintivi dell’impresa, le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali.

Allo stesso modo, la dottrina ammette pacificamente il comodato di servizi attraverso il quale un soggetto consente ad un proprio lavoratore subordinato di prestare gratuitamente le proprie opere ad un terzo.

Particolare attenzione va data al contratto di comodato d’uso di universalità di mobili, che secondo l’art. 816 c.c. è la pluralità di cose mobili che appartengono ad un soggetto e che abbiano destinazione unitaria.

Sebbene manchi un’espressa disposizione normativa che disciplini il contratto di comodato d’uso d’azienda, e sebbene le pronunce Giurisprudenziali in materia scarseggiano, dovrebbe ritenersi ammissibile comodato di azienda.

Al riguardo, dovrebbe applicarsi al contratto di comodato d’uso d’azienda la disciplina prevista in tema di usufrutto e di affitto di azienda, eccetto che le norme relative al corrispettivo stante appunto l’essenziale gratuità del comodato.

La forma del contratto di comodato d’uso

Come già anticipato, requisito essenziale per il perfezionamento del contratto di comodato d’uso è la consegna delle cosa al comodante.

Da ciò ne discende che affinché il contratto di contratto di comodato d’uso si perfezioni non sono necessarie forme solenni o particolari potendo quindi le parti esternare tale volontà anche verbalmente

Pacificamente può dirsi che per la valida conclusione del contratto di comodato d’uso non è richiesta la forma scritta, ad substantiamad probationem, essendo sufficiente il solo comportamento concludente, ed avuto riguardo alla natura reale del contratto, la necessaria  consegna della cosa.

Anche nel caso in cui il contratto di comodato d’uso abbia ad oggetto il godimento di un immobile per una durata eccedente i 9 anni, a differenza della locazione, non è richiesta la forma scritta, infatti “l’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni” (si veda Cassazione n. 8548/2008).

Quindi conclusivamente, in merito alla forma del contratto di comodato d’uso, deve ribadirsi che L’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’articolo 1350 c.c., non riguarda infatti il comodato immobiliare, che può essere provato anche per testi e per presunzioni “ (si veda Cassazione n. 7088/2017).

 

La durata del contratto di comodato d’uso e il comodato d’uso precario.

Da quanto sin qui scritto e soprattutto dalla natura del contratto di comodato d’uso, il quale implica la restituzione della cosa al comodante, ne discende che al contratto di comodato d’uso deve essere, tacitamente o espressamente apposto un termie di scadenza.

L’art. 1809 comma 1, c.c. testualmente dispone:

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Ne discende che la durata del contratto di comodato d’uso può essere stabilita tacitamente o espressamente e se manca la determinazione espressa, il comodato si intende convenuto per il tempo necessario a fare della cosa l’uso per cui è destinata.

In tale seconda ipotesi il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto, salvo che deduca e provi la sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevisto, ex art. 1809 c.c. che deve presentare i caratteri della serietà, della concretezza e dell’imminenza.

 

Il contratto di comodato d’uso precario

L’ art. 1810 c.c., testualmente dispone:

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Trattasi del c.d. contratto di comodato d’uso precario, il quale è caratterizzato dalla facoltà di recesso unilaterale riconosciuta al comodante.

In sostanza, ed a differenza di quanto visto al punto precedente, se la durata del contratto di comodato d’uso non è stata convenzionalmente determinata o non è determinabile in base dell’uso previsto, si ha contratto di comodato d’uso precario in cui la cessazione del vincolo contrattuale è rimessa alla esclusiva alla volontà del comodante, il quale, può recedere dal contratto in qualunque momento.

Infatti come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità “Nel contratto di comodato d’uso, il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa dev’essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile “ad nutum” da parte del proprietario(in tal senso Cassazione Sezioni Unite n. 3168/2011)

In sostanza, il contratto di comodato d’uso precario si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante richiesta di restituzione del bene.

Tale richiesta determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal contratto di comodato d’uso precario (si veda Cassazione n. 5987/2000).

Deve comunque ricordarsi che il contratto di comodato d’uso precario non va confuso con la figura atipica del precario immobiliare oneroso.

Infatti, la figura atipica del precario immobiliare oneroso è caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata (normalmente in maniera parziale), sia provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene, sicche’ essa si distingue sia dal ontratto di comodato d’uso, ancorchè precario, per la presenza di un corrispettivo, sia dalla locazione per la possibilità riconosciuta al concedente di far cessare in qualsiasi momento il godimento (Cassazione n. 6146/1986).

Il contratto di Comodato d’uso: obbligazioni nascenti dal contratto a carico delle parti.

Come più volte anticipato, il contratto di comodato d’uso costituisce in capo al comotadario un diritto personale di godimento sulla cosa comodata e per effetto di tale diritto, nascono quindi a carico delle parti distinte obbligazioni.

Il contratto di Comodato d’uso: Le obbligazioni del comodatario.

Principalmente può dirsi che l’insieme di obbligazioni, nascenti dal contratto di comodato d’uso e gravanti sul comodatario sono finalizzate a garantire la conservazione della cosa data in comodato nonché a disciplinarne le modalità di utilizzazione.

Infatti l’art. 1804 c.c. dispone che :

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Altra obbligazione nascente dal contratto di comodato d’uso e gravante sul comodatario è prevista dall’art. 1809 cc. secondo cui:

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Dal combinato disposto degli artt. 1804 e 1809 c.c. emerge che in capo al comodatario gravano i seguenti obblighi:

  • l’obbligo di custodia e conservazione della cosa
  • l’obbligo di servirsi delle cosa in conformità all’uso pattuito o alla natura della stessa
  • l’obbligo di restituzione della cosa data in comodato

Prima di esaminare la portata di tali obblighi va necessariamente ricordato e premesso che in materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest’ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell’art. 1804 cod. civ. ove l’inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario” (si veda Cassazione n. 6203/2014).

Il contratto di Comodato d’uso: L’obbligo di custodia e conservazione della cosa.

Deve premettersi che le attività di custodia e conservazione sono attività da tenersi tra loro distinte.

L’attività di custodia infatti consiste ed è diretta alla vigilanza sulla cosa, l’attività di conservazione invece attiene al mantenimento dell’integrità della cosa.

Premesso ciò, può dirsi che l’obbligo di conservare la cosa comporta l’onere di effettuare tutte quelle spese ordinare che sono appunto necessarie alla conservazione del bene, mentre l’obbligo di custodia implica un tipo di attività da parte del comodatario finalizzata ad impedire che eventi di terzi o di carattere naturale possano danneggiare o addirittura distruggere la cosa.

Logicamente tali obblighi andranno adempiuti con la diligenza del buon padre di famiglia.

In merito all’obbligo di conservare la cosa si ricorda che “il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall’uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l’uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell’uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (si veda Cassazione n. 3900/2010).

Il contratto di Comodato d’uso: L’obbligo di servirsi delle cosa in conformità all’uso pattuito o alla natura della stessa.

In merito all’obbligo del comodatario di servirsi delle cosa in conformità all’uso pattuito o alla natura della stessa deve preventivamente ricordarsi che la determinazione dell’uso della cosa data in comodato, è lasciato alla volontà delle parti le quali possono convenire espressamente, fissando condizioni, termini, modalità e finalità di impiego della medesima.

Quindi la condotta del comodatario in tale ipotesi dovrà valutarsi avendo esclusivo riferimento alle modalità contrattuali stabilite dalle parti.

Qualora invece manchi una determinazione pattizia, l’uso della cosa data in comodato desumersi sulla base dell’uso cui la cosa medesima è destinata valutando elementi obiettivi ad essa correlati, come la sua natura e/o gli interessi e le utilità perseguite dai contraenti.

Ciò posto, qualora l’uso della cosa data in comodato non sia specificamente determinato e limitato in contratto, e deve desumersi in base alle circostanze sopra indicate, tale uso si risolve e sostanzia di conseguenza nel c.d. usoordinario“, che ricomprende la facoltà per il comodatario di ritrarre l’utile cui la cosa è capace attraverso un impiego economicamente normale.

Conclusivamente deve affermarsi che qualora il comodatario si sia servito della cosa in conformità all’uso pattuito o alla natura della stessa, secondo la previsione di cui all’ art. 1807 c.c.  se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Il contratto di Comodato d’uso: L’obbligo di restituzione della cosa data in comodato.

Come anticipato sopra, il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

L’oggetto dell’obbligazione restitutoria consiste nella “stessa cosa” data in comodato e che a suo tempo il comodante ha consegnato al comodatario.

Tale obbligazione, è bene precisarlo sorge a carico del comodatario nel momento in cui si perfeziona il contratto di comodato, ma diviene esigibile dal comodante solo nel momento in cui il comodato si scioglie.

Stando al dato normativo dell’art. 1809 c.c. tale obbligazione diventa esigibile:

  • alla scadenza del termine convenuto;
  • in caso di mancata indicazione di un termine quando il comodatario se ne è servito in conformità del contratto;
  • se sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante.

Per ciò che attiene alle esigenze urgenti ed imprevedibili che giustificano una richiesta di restituzione da parte del comodante si ricorda che La nozione di urgente e impreveduto bisogno, di cui al secondo comma dell’art. 1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli (si vedano Cassazione n.  19338/2017 e Cassazione n. 20183/2013).

Sempre in merito alle esigenze urgenti ed imprevedibili la Giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che: ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene, lungi dall’essere grave, deve essere imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o ipotizzabili esclusivamente in astratto, sicché non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare” (si veda Cassazione n. 20892/2016)

Tali esigenze urgenti ed imprevedibili che giustificano una richiesta di restituzione da parte del comodante previste dall’ art. 1809 comma 2 c.c. non vanno però confuse con la figura del comodato precario di cui all’art. 1810 c.c. possibilità per il comodante sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile “ad nutum” da parte del comodante.

L’obbligo di restituzione, occorre precisare che una volta maturate le condizioni di cui all’art. 1809 c.c., può essere fonte di responsabilità in caso di mancato o inesatto adempimento, infatti la permanenza nell’immobile dato in comodato, dopo la scadenza del termine ovvero dopo la richiesta di restituzione da parte del comodante, configura un inadempimento contrattuale del comodatario produttivo di danni risarcibili in favore del comodante e la determinazione di questi danni può essere effettuata dal giudice di merito sulla base di indie:. presuntivi, quindi anche tenendo conto del valore locativo del bene occupato  (si veda Cassazione n. 6554/2016).

Ciò posto, maturate le condizioni che rendono esigibile la restituzione della cosa, il comodante, ove il comodatario non abbia adempiuto spontaneamente, può avvalersi al fine di ottenere la restituzione del bene sia l’azione di rivendica che dell’azione contrattuale di natura obbligatoria, ed in questa seconda ipotesi il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento (si veda Cassazione n. 8840/2007).

Sempre in merito a ciò si ricorda che colui il quale agisce per la restituzione del bene concesso in comodato d’uso esercita una azione contrattuale che non richiede la prova della proprietà del bene stesso, ma solo del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto, e che tale natura personale dell’azione non è modificata dalla domanda o dell’eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto, sicché restano inalterati i rispettivi oneri probatori (si veda Cassazione n. 6183/2011).

Nel contratto di comodato d’uso, e per il caso di inadempimento od inesatto adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa ricevuta, il comodante che abbia esperito senza successo l’azione di adempimento non può domandare la condanna del comodatario alla prestazione per equivalente, ma soltanto il risarcimento del danno, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 1805, 1807 c.c., corrispondente al valore della cosa al momento in cui doveva essere effettuata la restituzione, detratto il deterioramento derivante dall’uso.

Ulteriormente deve ricordarsi che nel caso in cui il comodante agisca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal deterioramento della cosa, egli deve provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il deterioramento della cosa intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre il comodatario, in via di eccezione, deve provare che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell’uso conforme al contratto, o comunque per fatto a lui non imputabile, e cioè senza colpa.

Conclusivamente ed in merito alle obbligazione gravanti sul comodatario, agli artt. 1804 e 1808 c.c. prevedono rispettivamente gli obblighi di custodia e conservazione della cosa, l’obbligo di servirsi della cosa per l’uso determinato nel contratto nonché quello sopportare le spese necessarie all’uso e per l’ordinaria manutenzione della cosa tutti obblighi che devono essere adempiuti con la diligenza del buon padre di famiglia.

Da tale disciplina, ne discende che il comodatario deve mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, e che egli non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall’uso della cosa conforme al contratto, né di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, rispondendo invece del deterioramento conseguente ad un uso eccedente quello previsto nel contratto, e di quello dovuto a sua colpa.

 

Il contratto di comodato d’uso: Le obbligazioni del comodante.

Le principali obbligazioni derivanti dal contratto di comodato d’uso gravanti sul comodatario sono per lo più rivolte a tutelare il pacifico godimento delle cosa da parte del comodatario.

L’obbligazione di garantire il pacifico godimento della cosa in capo al comodatario si estrinseca per il comodante nell’obbligo di astenersi da compiere qualsivoglia turbativa di fatto e di diritto volta a limitare e/o ridurre il godimento della cosa.

L’inadempimento di siffatto obbligo è fonte per il comodante di responsabilità contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c.

In merito all’obbligo di garantire il pacifico godimento della cosa data in comodato si ritiene che esso è configurabile solo con riferimento allo stato della cosa esistente al momento della conclusione del contratto in quanto non è previsto a carico del comodante alcun obbligo di trasformazione del bene dato in comodato in relazione a difetti già esistenti al momento della conclusione.

Fermo restando quanto sin qui scritto, l’art. 1812 c.c. prevede testualmente che:

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Tale norma disciplina quindi la specifica responsabilità del comodante per i danni derivanti dai vizi della cosa data in comodato.

Il linea di massima si può affermare che si tratta di una forma di responsabilità attenuata, rispetto alle ipotesi previste in caso vendita dall’art. 1490 ed in caso di locazione dall’art. 1578 c.c., e ciò in quanto comunemente si ritiene che l’obbligazione del comodante non consiste nel consegnare una cosa esente da vizi ma consiste nel rendere edotto il comodatario della presenza di vizi nella cosa consegnata qualora a conoscenza.

Di conseguenza, si ritiene che l’art. 1812 c.c. si applichi anche alla fattispecie in cui la mancata conoscenza dei vizi della cosa da parte del comodante sia dovuta a colpa grave.

Secondo un Giurisprudenza alquanto risalente “la responsabilità del comodante per danni da vizi della cosa comodata non ha carattere contrattuale, perché l’obbligo del comodante di comunicare al comodatario i vizi della cosa data in comodato non inerisce al contenuto del contratto, e neppure deriva da “culpa in contrahendo” perché la legge non ravvisa nel momento della perfezione del contratto il momento limite per la denunzia dei vizi conosciuti ma ha carattere extracontrattuale perché trova fondamento nella violazione dell’obbligo posto dalla legge di denunciare i vizi conosciuti (“culpa in omittendo”), onde che, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l’art. 1812 cod. civ.(così si espresse Cassazione n. 4309/1954)

Anche secondo altra Giurisprudenza sempre datata “ai fini della sussistenza della responsabilità del comodante per danni derivanti da vizi della cosa comodata è necessaria la dimostrazione della conoscenza degli stessi da parte del comodante medesimo poiché l’indicata responsabilità ha natura extra – contrattuale, trovando il suo fondamento nella violazione dell’obbligo posta dalla legge di denunciare i vizi conosciuti” (così si espresse Cassazione n. 819/1963).

 

Il contratto di comodato d’uso: La responsabilità del comodatario in caso di perimento della cosa ex artt. 1805 e 1806 c.c.

L’art. 1805 c.c. disciplina la responsabilità del comodatario in caso di perimento della cosa e testualmente dispone:

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

 

In linea generale può affermarsi che in caso di perimento della cosa il comodatario ne risponde se l’evento è dipeso da causa a lui imputabile o se il perimento sia avvenuto in violazione dei doveri su di egli incombenti.

Ciò posto, il comma 1 dell’art. 1805 c.c. disciplina l’ipotesi del perimento dovuto al c.d. caso fortuito prevedendo la responsabilità del comodatario solo qualora il perimento poteva essere evitato sostituendo la cosa del comodante con quella propria oppure qualora fosse stato possibile salvare la cosa data in comodato il comodatario ha preferito salvare la propria.

In base alla ratio della norma contenuta all’art. 1805 comma 1 c.c. prima ipotesi, quindi risponde del perimento della cosa anche il comodatario che prima del fortuito, ma in previsione del medesimo, si determina ad esporvi la cosa altrui, tenendo al sicuro la propria.

L’art. 1805, secondo comma c. c. prevede invece un aggravamento della responsabilità a carico del comodatario che abbia esorbitato dai limiti posti dal contratto al suo diritto. L’inadempimento al contratto, consistente nell’uso diverso e o per un tempo superiore, determina dunque l’applicabilità di questo regime di responsabilità, che presume l’esistenza del nesso di causalità tra la violazione del contratto e il perimento della cosa.

Si evidenzia che l‘art. 1805 secondo comma c. c., a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche la deterioramento della stessa (si veda Cassazione n. 13691/2001).

Sempre in merito alla responsabilità del comodante per perimento della cosa, l’art. 1806 c.c. testualmente prevede che: Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

L’ art. 1806 c.c., disciplina in sostanza un forma di responsabilità oggettiva a carico del comodatario, in quanto tale norma pone a suo a carico, incondizionatamente, la perdita della cosa, se questa sia stata stimata al tempo del contratto, non ha altra portata che quella di addossare al comodatario anche il fortuito puro e semplice e cioè senza le limitazioni dell’articolo precedente, e non già quella di trasferirgli la proprietà della cosa. Resta escluso pertanto che alla scadenza del contratto, se ancora sussistente la cosa, il comodatario possa liberarsi della sua obbligazione in altro modo che non quello della restituzione della cosa stessa, anche se questa sia stata precedentemente stimata.

Il debito del comodatario, per l’avvenuta perdita della cosa precedentemente stimata, ha carattere di debito pecuniario vincolato all’art. 1277 c.c., salvo la maggiore responsabilità in caso di mora.

 

Il contratto di comodato d’uso: Il regime delle spese per l’uso della cosa data in comodato e delle spese straordinarie

La disciplina delle spese relative alla cosa data in comodato d’uso si rinviene nell’art. 1808 c.c. secondo il quale:

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

 

L’art. 1808 c.c. quindi al primo comma, stabilisce la regola secondo cui le spese effettuate per servirsi della cosa non attribuiscono al comodatario il diritto al rimborso, mentre al secondo comma, riconosce il diritto al rimborso del comodatario delle spese straordinarie per la conservazione della cosa all’imprescindibile condizione che siano urgenti e necessarie.

In via generale deve affermarsi che: il comodatario che per utilizzare la cosa sostenga spese di manutenzione anche di natura straordinaria, non ha diritto al rimborso delle spese stesse.

Ciò perché il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

Infatti dalla Giurisprudenza di legittimità viene comunemente affermato che il comodatario che debba affrontare spese relative a tasse o manutenzione dell’immobile al fine di poterlo utilizzare, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di sostenerle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante; né fa venir meno il carattere di essenziale gratuità del comodato la presenza di un “modus” a carico del comodatario, purché esso non si ponga come corrispettivo del godimento della cosa, con natura di controprestazione” (si veda Cassazione n. 21023/2016).

Per ciò che attiene invece le spese di carattere straordinario, va evidenziato che l’art. 1808 c.c. si riferisce implicitamente alle spese per la conservazione del bene e, dunque, ad una necessità ed urgenza di tipo oggettivo, per evitare o la perdita della cosa o danni a terzi.

Stando alla Giurisprudenza di legittimità, in merito al rimborso delle spese straordinarie, “al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell’art. 1150 cod. civ. perché egli non è possessore, né sotto quello art. 936 cod. civ. perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell’art. 1595 cod. civ. in via di richiamo analogico, perché un’indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto il “ius tollendi” per le addizioni(si veda Cassazione n. 15543/2002).

La medesima giurisprudenza ha, peraltro, precisato che “il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi dell’articolo 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall’articolo 2041 c.c., non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell’utilità trasferita all’altra parte” (si veda Cassazione n. 1216/2012).

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.