In ipotesi di illegittima imposizione di una servitu’, al proprietario del fondo gravato puo’ riconoscersi il risarcimento del danno conseguenza che egli subisce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso e che consiste nella limitazione del godimento e nella diminuzione temporanea del valore della proprieta’ del bene, senza che rilevi, al fine di compensare il danno, il vantaggio economico correlato al mutamento della destinazione urbanistica del terreno intervenuto medio tempore, trattandosi di incremento patrimoniale che non deriva dal comportamento illecito causa del danno, ma da circostanze ad esso del tutto estranee.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|22 agosto 2019| n. 21584

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18567-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 411/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone ricorso articolato in due motivi contro la sentenza n. 411/2014 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 29 maggio 2014.

Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con citazione del 21-24 luglio 2000 (OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Fermo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo che sul proprio fondo in (OMISSIS) insisteva una condotta fognaria abusiva a servizio dell’immobile di proprieta’ dei convenuti e domandando di accertare l’inesistenza della relativa servitu’, di rimuovere il manufatto e di risarcirgli i danni. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) domandarono in riconvenzionale la costituzione coattiva della servitu’.

Con sentenza dell’11 gennaio 2006 il Tribunale di Fermo condanno’ i convenuti alla rimozione della condotta fognaria ed al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 20.000,00. Proposero gravame (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Ancona confermo’ il rigetto della loro domanda di costituzione di servitu’ coattiva inerente alle condutture di scarico fognario, ma accolse, per contro, l’appello sul punto della condanna risarcitoria disposta dal primo giudice. La Corte di Ancona considero’ che la permanente perdita di valore del fondo (OMISSIS), considerata dal CTU per l’inutilizzabilita’ dello stesso a fini edificatori e posta a base del risarcimento accordato dal Tribunale, sarebbe comunque venuta meno in conseguenza dell’ordinata rimozione della conduttura fognaria. La sentenza impugnata evidenzio’ inoltre come lo stesso (OMISSIS) avesse ammesso nella memoria di replica del giudizio di appello che la destinazione urbanistica del suo fondo era di recente mutata da zona PEEP a zona C1 (residenziale estensiva a case semplici e doppie), con conseguente incremento del valore di mercato dell’immobile, all’attualita’ utilizzabile per fini edificatori con maggior profitto rispetto al periodo di occupazione con la conduttura fognaria.

I. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 949 c.c., assumendo che, una volta accolta l’azione negatoria proposta e accertata l’inesistenza della servitu’ illegittimamente esercitata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non poteva non discendere la condanna in re ipsa al risarcimento dei danni, atteso il “concreto pregiudizio patrimoniale” subito medio tempore dal proprietario del fondo gravato. Al piu’, la Corte d’Appello avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa dei danni, essendo certo l’an debeatur.

Il secondo motivo di ricorso censura l’omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, evidenziando come la sua domanda proposta in primo grado avesse ben dedotto la mancata piena utilizzazione del suo fondo dal 1995 al 2014 dovuta alla presenza della condotta fognaria abusiva. Viene fatto rinvio al “doc. n. 7 del fascicolo di parte del primo grado” per prospettare la “perdita di occasioni di vendita del terreno”, in relazione alla trattativa instaurata con l’impresa (OMISSIS), trattativa naufragata proprio a causa della presenza della condotta fognaria.

Aggiunge poi il ricorrente come in sede di comparsa conclusionale in appello, del 2 ottobre 2013, egli avesse documentato la presentazione di un progetto di edificazione, che era irrealizzabile fino al momento della rimozione della conduttura. Cosi’ ancora il ricorrente rappresenta che egli avesse rappresentato le turbative, le molestie ed i disagi subiti nella memoria di costituzione nel procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

II. Sono da superare le eccezioni pregiudiziali dei controricorrenti:

1) la procura per il ricorso per cassazione e’ validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita’ di cui all’articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purche’ materialmente unito al ricorso e benche’ non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., si puo’ ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilita’ della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; ne’ la mancanza di data produce nullita’ della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e’ menzionata, mentre l’anteriorita’ rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. Sez. 1, 19/12/2008, n. 29785);

2)resposizione sommaria dei fatti di causa, prevista all’articolo 366 c.p.c., n. 3, suppone la narrazione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, che nella specie il ricorso contiene, consentendo la comprensione delle censure proposte in sede di legittimita’;

3) l’osservanza del disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non puo’ che riferirsi ai soli motivi di ricorso che concernono la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti. Nella specie, il secondo motivo di ricorso indica i fatti storici, il cui esame sarebbe stato omesso, i “dati”, testuali o extratestuali, da cui essi risulterebbero esistente, il “come” e il “quando” tali fatto siano stato oggetto di discussione processuale tra le parti, e la loro “decisivita’” ai fini della pronuncia risarcitoria.

III. La Corte d’Appello di Ancona, in sostanza, ha negato la risarcibilita’ del danno che (OMISSIS) avrebbe subito per l’intero periodo della abusiva imposizione della servitu’ di scarico fognario, sulla base della sola considerazione che attualmente, per l’avvenuto mutamento della destinazione urbanistica del terreno gravato (nella specie, da edilizia economica e popolare a residenziale), sarebbe consentita al proprietario un piu’ redditizia utilizzazione dell’immobile.

Ora, questa Corte ha piu’ volte sostenuto, sin da remoti precedenti, che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprieta’ sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, ma anche il risarcimento dei danni;

arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, e’ in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprieta’, senza neppure che vi sia necessita’ di una specifica attivita’ probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa.

In tal senso, l’azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all’imposizione di una servitu’ di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso (cfr. indicativamente, di recente Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Cass. Sez. 2, 16/12/2010, n. 25475; ed invece, in epoca ben piu’ risalente, Cass. Sez. 2, 03/10/1974, n. 2576; Cass. Sez. 2, 23/02/1965, n. 299; Cass. Sez. 2, 21/07/1962, n. 2007).

Vanno altresi’ richiamate altre pronunce di questa Corte che, parallelamente all’analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, negano l’astratta risarcibilita’ in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilita’ del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilita’ al rapporto causale intercorrente tra “condotta materiale”, “evento lesivo” e “conseguenza dannosa”, sicche’ identiche risulterebbero le esigenze di prova sia per l’an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass. Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233).

In realta’, anche allorche’ si confuta in giurisprudenza la configurabilita’ di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l’indisponibilita’ della cosa, si riconosce comunque all’interessato la facolta’ di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalita’ e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli articoli 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l’esistenza e l’entita’ del concreto pregiudizio patrimoniale subito.

Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprieta’ imporrebbe, cosi’, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l’evento dannoso, quanto meno l’allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di impiegare l’immobile per finalita’ produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all’attivita’ probatoria e non anche a quella assertiva.

E’ al riguardo pero’ difficile superare l’obiezione, diffusa in dottrina, secondo cui non vale, in concreto, a garantire la risarcibilita’ del danno-conseguenza da occupazione di immobile la sola imposizione di un onere di allegazione che consenta al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo comunque cosi’ in re ipsa la prova del pregiudizio.

Non vi e’ in ogni caso questione, nel caso in esame, che (OMISSIS) avesse allegato di aver tentato una utilizzazione a fine edificatori del proprio fondo nel corso del periodo della abusiva imposizione della servitu’ di scarico fognario. Piuttosto, la Corte d’Appello di Ancona, come visto, e’ pervenuta alla conclusione di escludere il risarcimento dei danni correlati all’illegittimo esercizio della servitu’, considerando che nel corso degli anni il Comune di (OMISSIS) aveva anche mutato la destinazione urbanistica del terreno di proprieta’ (OMISSIS), ora classificato come zona omogenea C1 – Residenziale, e non piu’ Zona per l’edilizia economica e popolare, con conseguente incremento del valore di mercato dell’immobile. In tal modo, la sentenza impugnata ha pero’ operato un’arbitraria compensazione tra il danno eventualmente prodotto dall’abusiva imposizione della servitu’ per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso e il vantaggio che il proprietario del fondo gravato ha ricavato dal mutamento della destinazione urbanistica del terreno. Va al riguardo riaffermato che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l’incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno, ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l’imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi da circostanze del tutto estranee alla condotta del danneggiante (Cass. Sez. 1, 09/03/2018, n. 5841; Cass. Sez. 2, 12/05/2003, n. 7269; Cass. Sez. 1, 27/06/1967, n. 1589).

Va in definitiva enunciato il seguente principio di diritto:

“In ipotesi di illegittima imposizione di una servitu’, al proprietario del fondo gravato puo’ riconoscersi il risarcimento del danno conseguenza che egli subisce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso e che consiste nella limitazione del godimento e nella diminuzione temporanea del valore della proprieta’ del bene, senza che rilevi, al fine di compensare il danno, il vantaggio economico correlato al mutamento della destinazione urbanistica del terreno intervenuto medio tempore, trattandosi di incremento patrimoniale che non deriva dal comportamento illecito causa del danno, ma da circostanze ad esso del tutto estranee”.

IV. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che decidera’ la causa uniformandosi all’enunciato principio.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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