Relativamente alla risarcibilità del pregiudizio subito a seguito delle immissioni intollerabili, trova applicazione il principio, secondo cui il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu. L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determina una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.

Tribunale Como, Sezione 1 civile Sentenza 18 marzo 2019, n. 312

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Sezione I CIVILE

in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di molo generale 6544/2015, promossa con atto di citazione

DA

(…) rappresentati e difesi dagli avv.ti (…)

da procura in calce all’atto di citazione

PARTE ATTRICE

CONTRO

(…) rappresentati e difesi (…) come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

COMUNE DI COMO (C.F./P.IVA 80005370137), rappresentato e difeso (…) come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

PARTE CONVENUTA

E CON L’INTERVENTO EX ART. 106 C.P.C. DI

(…) Rappresentanza generale per l’Italia, rappresentata a difesa (…) procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

(…) rappresentata e difesa dall’avv. (…) come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

PARTE TERZA CHIAMATA

OGGETTO: immissioni rumorose – azione inibitoria ex art. 844 c.c.- risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

CONCLUSIONI: all’udienza tenutasi in data 12.12.2018 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:

Per parte attrice:

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DEGLI ATTORI

Gli attori, senza accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove e/o diverse eventualmente proposte da parte dei convenuti, chiedono l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie di legge e del caso, rigettata e respinta ogni domanda e/o eccezione delle parti convenute, nel merito:

– accertato e dichiarato che la residenza degli attori in Como, in via (…) riceve immissioni acustiche provenienti dalla piazza superiore al limite della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c. nonché ai limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e al DPCM 1 marzo 1991, connesse agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e intrattenimento ivi presenti;

accertato e dichiarato che il convenuto Comune di Como ha illegittimamente concesso l’occupazione del suolo pubblico della piazza (…) alle imprese convenute, in violazione dell’art. 6 della legge n. 447/1995, senza esercitare i poteri di controllo attribuitigli dall’art. 14 della legge n. 447/1995;

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 844 c.c., condannare tutte le parti convenute, in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva, a cessare le immissioni acustiche illegittime e illecite e inibire alle stesse qualsivoglia attività (di somministrazione, di intrattenimento o altra) che comporti immissioni acustiche intollerabili a danno degli attori e della loro residenza; ciò, anche ai sensi dell’art. 2058 c.c.. Per l’effetto, ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2059 e 1226 c.c., condannare tutte le parti convenute, in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva, al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale patito dagli attori, connesso alla violazione dei diritti alla salute (art. 32 Cost.) e al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), nella misura di Euro 10.000,00 per ciascuno degli attori, in ragione di ciascuna annualità oggetto del presente giudizio (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), per complessivi Euro 240.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà determinata dal Giudice.

Con rifusione integrale di contributo unificato, spese e competenze di giudizio, oltre CPA e IVA.

Per parte convenuta:

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

Voglia l’Ill.mo tribunale di Como, contrariis rejectis, previe declaratorie di rito, così giudicare:

In via principale e nel merito:

– rigettare le domande tutte così come formulate in citazione dagli attori, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;

In via subordinata:

– nella non creduta ipotesi dì accertamento di responsabilità dei convenuti in merito al superamento delle soglie di normale tollerabilità, in base al criterio comparativo sul rumore di fondo e sul rumore residuo, secondo i criteri dettati dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997, confermare i provvedimenti adottati con ordinanza in data 21.6.2018, nell’ambito del procedimento cautelare in corso di causa promosso dagli attori, di guisa da contemperare le esigenze della proprietà e con quelle delle attività produttive;

– in ogni caso, rigettare le domande di risarcimento del danno formulate dagli attori, siccome infondate e non provate;

In via gradatamente subordinata – sul danno:

– nella non creduta ipotesi di accertamento dì responsabilità dei convenuti, riconoscere agli attori il risarcimento del danno nei limiti della prova della sua elettiva sussistenza ed entità, ripartendo il risarcimento danni tra ì convenuti la cui responsabilità personale dovesse essere accertata in corso di causa e ciascuno secondo il grado di colpa nella determinazione dell’evento lesivo;

Sulla chiamata in causa del Comune di Como

In via preliminare:

– accertare e dichiarare la improcedibilità della chiamata in causa formulata dal Comune dì Como nei confronti dei convenuti per mancata notifica degli atti nel termine concesso dal G.L.;

Nel merito:

– ferma restando l’eccezione preliminare dì improcedibilità della chiamata in causa formulata dal Comune di Como nei confronti dei convenuti da ritenersi assorbente ai fini della decisione, rigettare comunque nel merito la richiesta dì condanna formulata dal Comune di Como nei confronti dei convenuti e “insussistenza dì contestazioni in merito all’utilizzo del plateatico sulla Piazza (…).

In via istruttoria:

– Si chiede che venga disposto un supplemento di CTU al fine di:

a) accertare l’eventuale superamento dei limiti di immissioni in base al criterio comparativo sul rumore di fondo e sul rumore residuo, come espressamente previsto al punto 1) del quesito formulato con ordinanza del 12.4.2017, e nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997 e, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione II civile, n. 1025 del 17.01.2018, escludendo di volta in volta ogni singolo operatore ed effettuando i rilevamenti nelle medesime condizioni di luogo e di tempo;

b) accertare l’eventuale superamento dei limiti di immissioni in base al criterio comparativo sul rumore di fondo e sul rumore residuo, come espressamente previsto al punto 1) del quesito formulato con ordinanza del 12.4.2017, e nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997 e, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione II civile, n. 1025 del 17.01.2018, escludendo il plateatico inteso unitariamente ed effettuando i rilevamenti nelle medesime condizioni di luogo e di tempo;

c) effettuare le misurazioni del livello di rumore ambientale a finestre chiuse, che se inferiore a 25 dB(A) durante il periodo notturno, non è soggetto al rispetto dei valori differenziali previsti al primo comma (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno”, ex art. 4 DPCM 14.11.1997.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell’interesse dei COMUNE DI COMO

Il Comune di Como, in persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato a resistere in giudizio in forza della determinazione dirigenziale R- Sett. n. 21/2016, rappresentato e difeso come da procura in atti (all. 1) dagli Avv.ti (…) e elettivamente domiciliato presso la propria sede in Como, via (…) richiamata in toto l’attività difensiva svolta, comprese le domande, le conclusioni di merito ed istruttorie, le istanze, le eccezioni, le argomentazioni e le produzioni, insiste affinché l’ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza Voglia

NEL MERITO

– in via principale:

– dichiarare l’inammissibilità, per la carenza dei presupposti, dell’azione ai sensi dell’art. 844 c.c.;

– dichiarare l’inammissibilità, per violazione degli artt. 4 e 5 L. 2248/1865, All. E, della domanda d’accertamento dell’illegittimità dei procedimenti concessori del Comune di Como;

– dichiarare, per le ragioni sopra dedotte, la carenza di legittimazione passiva del Comune di Como;

– in via subordinata,

– rigettare la domanda attorea, siccome infondata sia in fatto che in diritto e non provata;

– nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse diversamente,

– condannare in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva a cessare le immissioni acustiche illegittime e illecite e inibire ogni attività a (…) titolare dell’impresa individuale con ditta omonima, e, per l’effetto, condannare in via solidale e/o alternativa e/o le medesime imprese ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2059 e 1226 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori;

– nella denegata ipotesi di accertamento, in tutto o in parte, della responsabilità del convenuto Comune di Como, dichiarare le terze chiamate (…) già in persona del legale rappresentante p.t., persona del legale rappresentante p.t. tenute a garantire e manlevare il Comune di Como da ogni domanda proposta nei suoi confronti oppure condannarle direttamente al pagamento della somma di Euro 160.000,00=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal pagamento al saldo effettivo.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Per parte terza chiamata:

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Como adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, cosi giudicare:

In via pregiudiziale:

Dichiarare la carenza di giurisdizione del G.O. adito in favore del Giudice Amministrativo;

In via pregiudiziale subordinata:

Dichiarare l’incompetenza dell’Ill.mo Tribunale di Como adito a favore del Giudice di Pace di Como;

Nel merito in via principale:

Rigettare integralmente tutte le domande svolte dal Comune di Como nei confronti della terza chiamata (…) quanto infondate in fatto e diritto e comunque prescritte ex art. 2952 c.c., per tutte le ragioni esposte ai paragrafri 2, 3, 4 e 5 della comparsa di risposta depositata dalla stessa Compagnia;

Nel merito in via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda svolta nel merito in via principale, rigettare comunque la domanda di manleva svolta dal Comune di Como nei confronti dell’esponente Compagnia, come effetto del rigetto delle domande degli attori nei confronti del Comune, per tutti i motivi all’articolati ai paragrafi 6 e 7 della comparsa dì risposta depositata dalla stessa Compagnia;

Nel merito in via ulteriormente subordinata:

Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento di entrambe le domande precedenti, delimitato l’importo dovuto dal Comune di Como agli attori nei limiti dì quanto rigorosamente provato ed alla luce dì tutte le eccezioni dì cui al presente atto, contenere l’eventuale condanna di (…) negli stretti limiti del provato e del giusto, con applicazione della decurtazione proporzionale per ritardata denuncia del sinistro (paragrafo 2 della comparsa dì risposta depositata dalla stessa Compagnia), dei massimali, franchigie, clausola (…) (paragrafo 3 della comparsa dì risposta depositata dalla stessa Compagnia) e delle altre limitazioni e/o esclusioni previste dalla polizza e/o dedotte in narrativa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore del procuratore intestatario.

La nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi e verbali dì causa, rassegna le seguenti conclusioni:

1. in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto dì giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo competente;

2. accertare e dichiarare la mancanza di copertura della polizza n. (…) stipulata tra il Comune di Como e (…) per i motivi di cui agli atti di causa;

3. nel merito: rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto e per di più non provata;

4. dichiarare l’inammissibilità, per violazione degli art. 4 e 5 L. 2248/1865, della domanda d’accertamento dell’illegittimità dei procedimenti concessori del Comune di Como;

5. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare in via esclusiva, al risarcimento del danno che verrà eventualmente dimostrato, a (…) titolare dell’impresa individuale con ditta omonima, (…) in persona del legale rapp.te p.t., ed (…) in persona del legale rapp.te pt.;

6. nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse il Comune di Como responsabile dei danni lamentati dagli attori, nonché garantiti dalla sottoscritta polizza, condannare la comparente a manlevare il Comune di Como solo per il danno subito e provato dagli istanti, relativo al periodo di vigenza della predetta polizza e soltanto per il periodo relativo alle concessioni rilasciate, detratto l’importo in franchigia contrattualmente previsto (…) comunque nei limiti di quanto stabilito dal contratto assicurativo.

Con condanna, per quanto di ragione, nei confronti degli attori e/o delle altre parti in causa in via esclusiva e/o solidale tra di loro, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto dì citazione regolarmente notificato alla controparte hanno il Tribunale di Como esponendo che:

– (…) proprietario di un appartamento in (…) quale vive e risiede con la famiglia, composta dalla moglie, (…) è inoltre proprietaria di un altro appartamento nel medesimo immobile.

– L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra e sottotetto, ed è prospiciente (…) ad ovest e (…) a sud;

– L’unità immobiliare è attualmente classificata a livello acustico in area Classe II (area prevalentemente residenziale) mentre la limitrofa (…) compresa in area di Classe in (area di tipo misto);

– Da alcuni anni l’abitazione è soggetta ad immissioni acustiche intollerabili, provenienti dagli esercizi commerciali, bar e ristoranti, affacciantisì sulla piazza (…) negli anni destinatari da parte del Comune di Como di provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico e vi hanno installato tavoli e sedie destinati al servizio per i clienti;

– Nonostante ripetute e numerose segnalazioni effettuate dal proprietario al Comune di Como in relazione al perdurante disagio nel quale si trovano costretti e vivere i residenti, il Comune è rimasto inerte fin dal 2012. E ciò pure a fronte dei rilievi ARPA che hanno confermato l’intollerabilità delle immissioni derivanti dagli esercizi commerciali;

– A causa di tale insostenibile situazione, gli attori avevano subito e stavano subendo importanti lesioni del diritto di vivere in un ambiente salubre e nel quale siano assicurati riposo e quiete, esplicazione del diritto alla salute.

Tutto ciò premesso, gli attori hanno convenuto in giudizio (…) di (…) reputando provenire da tali esercizi la intollerabile rumorosità subita, nonché il Comune di Como, per aver omesso qualsivoglia forma di controllo e di repressione degli illeciti fenomeni immissivi, al fine di sentire:

– accertare che la residenza nella quale vivono è soggetta ad immissioni acustiche intollerabili provenienti dalla (…) connesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento;

– accertare e dichiarare che il Comune di Como ha illegittimamente concesso l’occupazione di suolo pubblico di (…) imprese convenute, in violazione dell’art. 6 della l. 447/1995;

– ai sensi dell’art. 844 c.c., condannare ì convenuti a cessare le immissioni acustiche illegittime, inibendo le attività che ne costituiscano la fonte;

– ai sensi degli art. 2043, 2051, 2059, 1226 c.c., condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subiti, per la violazione dei diritti alla salute e al rispetto della vita privata e familiare.

sono costituiti

(…), replicando alle avverse argomentazioni ed in particolare deducendo che:

– Il livello delle immissioni lamentate dagli attori non poteva ritenersi correttamente accertato, poiché oggetto di rilievi incompatibili effettuati da soggetti diversi;

– La tollerabilità delle immissioni doveva essere valutata nel contemperamento degli interessi dei privati, rispetto a quello prevalente dell’attività produttiva, che veniva del tutto legittimamente esercitata dai gestori dei locali in forza di provvedimenti concessori rilasciati dall’amministrazione comunale;

– In ogni caso, le condotte dei singoli esercenti dovevano essere valutate distintamente in quanto ciascuno, oltre ad essere titolare dì autonomo provvedimento concessori o, esercitava sulla piazza (…) una diversa attività, con livelli di intensità rumorosa differenti;

– Il danno lamentato degli attori era stato solo apoditticamente affermato e non provato, pertanto la relativa domanda non era suscettibile di accoglimento.

Conclusivamente hanno chiesto: – in via preliminare di disporsi l’estensione del contraddittorio nei confronti (…) titolare del (…) nonché dei rappresentanti legali di (…) esercitanti attività affacciantesi sulla (…) – nel merito rigettare la domanda attorea.

Si è costituito inoltre il Comune di Como, il quale in via preliminare ha eccepito:

– Il difetto di giurisdizione del giudice ordinano in favore del giudice amministrativo, essendo la posizione del privato qualificabile come interesse legittimo;

– L’inammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 844 c.c., considerato che al momento della introduzione del giudizio i provvedimenti concessori di occupazione di suolo pubblico nei confronti dei convenuti erano scaduti;

L’inammissibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti rilasciati dal Comune di Como, riservata al giudice amministrativo;

La carenza di legittimazione passiva del Comune di Como, poiché il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni provenienti dagli esercizi pubblici attiene alla modalità di esercizio dell’attività, che dipende solo ed esclusivamente dai gestori, e non può essere imputato all’Ente che ha agito legittimamente.

Nel merito, ha contestato che gli uffici comunali hanno rilasciato in favore dei convenuti i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico a conclusione di un procedimento amministrativo che prevedeva la consegna della documentazione dì previsione di impatto acustico.

Verificata la completezza della documentazione e la mancanza di ragioni ostative, il Comune dì Como non avrebbe potuto rifiutare gli atti, se non incorrendo in violazione di legge.

Inoltre, ha eccepito il concorso di colpa degli attori nella causazione dei danni lamentati, ai sensi dell’art. 1227 c.c., poiché essi avevano omesso di impugnare i provvedimenti di occupazione, procrastinandone l’eventuale effetto lesivo.

Conclusivamente ha chiesto:

– in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;

– in via preliminare l’autorizzazione a chiamare in causa, da un lato, le compagnie assicurative aventi in essere con il Comune polizze a garanzia del fatto oggetto di causa; d’altro lato, gli stessi convenuti (…) ritenuti gli unici responsabili degli eventualmente provati pregiudizi subiti dagli attori;

– sempre in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune, l’inammissibilità della domanda ex art. 844 c.c. e della domanda di accertamento dell’illegittimità dei procedimenti concessori del Comune;

– nel merito, il rigetto della domanda attorea ed, in caso contrario, la sola condanna di (…)

– in via subordinata, nel denegato caso dì condanna, di condannare le compagnie assicurative terze chiamate a tenere indenne e manlevare il Comune dalle domande proposte nei suoi confronti.

A seguito di autorizzazione alla chiamata di terzi, si sono costituite le imprese di assicurazioni chiamate dal Comune.

eccepito:

– la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;

– il difetto di competenza per materia del tribunale, essendo competente il giudice dì pace ai sensi dell’art. 7 n. 3 c.p.c.;

– l’inammissibilità della domanda attorea relativa all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti concessori del Comune di occupazione di suolo pubblico per violazione degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E.;

– la perdita del diritto all’indennizzo per la mancata denuncia del sinistro nei trenta giorni successivi ai sensi di polizza e per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.;

– nel merito, l’esclusione della fattispecie oggetto di causa dal rischio garantito dal contratto assicurativo, nonché in ogni caso la necessità di applicare le franchigie e le limitazioni tutte previste negozialmente;

L’assicurazione si è inoltre assodata alle difese tutte del Comune assicurato, contestando altresì il quantum della pretesa attorea. Ha chiesto conclusivamente il rigetto delle domande proposte dagli attori e in ogni caso il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

(…) ha eccepito:

– il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudice amministrativo;

– l’esclusione dalla garanzia assicurativa della fattispecie oggetto del giudizio, nonché la necessità di applicare le franchigie e le limitazioni previste contrattualmente;

– la mancata garanzia della polizza per i danni successivi al 31.12.2013, data di scadenza del contratto assicurativo;

– l’inammissibilità della domanda attorea relativa all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti concessori del Comune di occupazione di suolo pubblico per violazione degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E.;

Nel merito, l’assicurazione si è assodata alle difese svolte dal Comune. Conclusivamente ha quindi insistito per l’accoglimento delle eccezioni preliminari; per il rigetto delle domande attoree nei confronti del Comune ed in ogni caso per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.

Disposta la comparizione delle parti al fine di verificare la possibilità di comporre bonariamente la vertenza e concesso rinvio su istanza congiunta per valutare la fattibilità delle ipotesi conciliative emerse in tale sede, preso atto dell’impossibilità di addivenire ad un accordo, la controversia è stata istruita mediante espletamento di CTU, volta a verificare in concreto la sussistenza delle immissioni lamentate dagli attori e la tollerabilità delle stesse alla luce dei criteri giurisprudenziali e normativi di riferimento.

All’esito e sulla scorta delle risultanze peritali, gli attori hanno depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa volto ad ottenere in via di urgenza la cessazione delle immissioni intollerabili percepite nella dì loro abitazione.

Accolto il ricorso con ordinanza emessa il 21.6.2018, la causa di merito è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12.12.2018, ove è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Devono essere in primo luogo disattese le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dai convenuti e dalle assicurazioni terze chiamate.

Sull’eccezione di carenza di giurisdizione dei giudice ordinario.

Tutti i convenuti ed i terzi chiamati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del GA, sostenendo a vario titolo che la posizione dei privati innanzi all’agire amministrativo sarebbe qualificabile come interesse legittimo; che gli attori non avevano provveduto ad impugnare le concessioni di occupazione di suolo pubblico in favore delle imprese convenute e che ai sensi dell’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo, anche l’azione di condanna al risarcimento del danno potrebbe essere proposta innanzi al GA anche in via autonoma.

L’eccezione è infondata e non può trovare accoglimento.

Va affermato che la posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedono tutela deve essere qualificata come diritto soggettivo, da identificarsi nel diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare, diritti inviolabili ed assoluti che non trovano compressioni nell’esercizio del potere pubblico dell’amministrazione.

Muovendo da tale prima considerazione si osserva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza dì legittimità, in fattispecie del tutto analoghe a quella dì specie, sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria “poiché l’azione, diretta a far cessare il fatto illecito, configurato dalle immissioni intollerabili non investe nessun provvedimento amministrativo, deducendosi a fondamento della duplice pretesa, inibitoria e risarcitoria, la lesione del diritto di pacifico e tranquillo godimento degli immobili di proprietà, nonché del preminente diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.”, richiamando peraltro il principio già affermato in plurime pronunce in materia di immissioni (cfr. ex multis: Cass. Sez. Unite, 06 settembre 2013, n. 20571, riguardante immissioni acustiche provenienti dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico; Cass. Sez. Unite 27 febbraio 2013, n. 4848 relativa ad un caso dì immissioni acustiche provenienti da un’area giochi, realizzata in un parco comunale; Cass. (ord.), Sez. Unite, 13 dicembre 2007, n. 26108, relativa a una fattispecie in cui si lamentavano pregiudizievoli esondazioni su un terreno di acque derivanti da una conduttura collegata al depuratore comunale), secondo cui l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, (delle regole tecniche, ovvero) dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere (o ad un non facere), giacché la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta ai rispetto del principio del neminem laedere.

In particolare è stato affermato da questa Corte che nelle controversie che hanno ad oggetto (come la presente) la tutela del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., la P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicché la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario” (Cass. Sez. Unite (ord.) 8 marzo 2006 n. 4908 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 22116 del 20/10/2014 e da ultimo Cass. 14180/2016).

Alla luce di tali principi, l’eccezione di carenza di giurisdizione non può trovare accoglimento.

Sul difetto di competenza per materia

È stato poi eccepito il difetto di competenza del tribunale, sostenendo la competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 co. 2 n. 3 c.p.c.

Tuttavia, al riguardo è sufficiente rilevare che in materia di immissioni la competenza del giudice di pace è limitata alle cause “relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione”.

È del tutto evidente che la presente controversia deve essere esclusa dal novero di cui alla citata norma, poiché se nel lato attivo gli attori sono proprietari e detentori di immobile destinato a civile abitazione, dal lato passivo, tuttavia, sono coinvolti imprenditori che utilizzano i locali dai quali provengono le immissioni rumorose per l’esercizio della propria attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimento.

Deve essere pertanto affermata la competenza per materia del tribunale ordinario. Sull’inammissibilità della domanda attorea di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti concessori adottati dal Comune.

Il Comune di Como e le assicurazioni chiamate hanno inoltre eccepito l’inammissibilità della domanda attorea diretta a sentir accertare l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’ente convenuto ha concesso ai locali di piazza (…) l’occupazione di suolo pubblico, per violazione degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865 Allegato E.

Sennonché, anche questa eccezione è priva di fondamento, poiché gli attori non hanno richiesto l’annullamento dei provvedimenti, ma hanno differentemente domandato – solo in via incidentale – di accertare che il Comune di Como ha illegittimamente concesso l’occupazione del suolo pubblico, al fine di sentirne affermare la responsabilità concorrente della PA con gli altri convenuti.

Pertanto, nella presente causa il giudice ordinario non è chiamato a vagliare in via principale la legittimità dei provvedimenti amministrativi, che restano di per sé esistenti e validi, ma a valutarne la disapplicazione, senza per questo contravvenire alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 LAC, nella parte in cui si pongono in contrasto con il diritto soggettivo assoluto ed inviolabile del privato, che il giudice ordinario è chiamato a tutelare.

L’oggetto della causa non è infatti la illegittimità dei provvedimenti, ma l’accertamento incidentale in ordine alla corretta azione della PA costituisce mero presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’ente, senza che tuttavia gli atti amministrativi subiscano qualsivoglia forma dì caducazione.

Sull’eccezione di inammissibilità detrazione promossa dagli attori ai sensi dell’art. 844 c.c.

Il Comune dì Como ha ancora eccepito l’inammissibilità dell’azione promossa dagli attori ex art. 844 c.c. per difetto di attualità della lesione lamentata, considerato che al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio le concessioni di occupazione di suolo pubblico in favore dei convenuti erano scadute o stavano per scadere.

Sennonché risulta documentato ed anche accertato in sede di CTU che i provvedimenti concessori sono stati ripetutamente rinnovati, tanto da indurre gli attori nell’anno 2018, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, a promuovere ricorso cautelare in corso di causa al fine di ottenere in via d’urgenza la cessazione delle immissioni intollerabili provenienti dal plateatico, di cui era stata nuovamente prorogata 1 ‘occupazione da parte del Comune.

Solo a seguito dell’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., il Comune ha affermato di aver dato attuazione alla pronuncia, limitando secondo i dettami del tribunale le concessioni che fino ad allora erano rimaste inalterate e rinnovate di anno in anno.

Alla luce dì tali considerazioni, è del tutto evidente l’ammissibilità della domanda proposta originariamente dagli attori, diretta a far cessare le immissioni rumorose ancora all’epoca subite all’interno dell’immobile abitato.

Sulla eccezione dì carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Como.

Infine, il Comune di Como ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle pretese attoree formulate sia ai sensi dell’art. 844 c.c. sia ex artt. 2043 e ss. c.c. sostenendo di aver legittimamente agito nell’aver concesso l’occupazione del suolo pubblico e di non poter rispondere di danni causati da altri soggetti, derivanti non dal provvedimento concessorio in sé ma dalle modalità di esercizio e gestione dello stesso.

Tale linea difensiva non può essere condivisa.

Sotto il primo profilo evidenziato, del tutto a prescindere dall’analisi in ordine alla legittimità dei provvedimenti concessori adottati, al fine di superare l’eccezione sollevata dal Comune è sufficiente osservare che l’ente locale convenuto è il proprietario di piazza (…) di cui ha concesso ai gestori dei locali l’occupazione della sola parte centrale del suolo, corrispondente al dehor.

Tuttavia, il CTU ha rilevato, come si avrà modo di approfondire anche in seguito, che le fonti disturbanti riscontrate nella piazza sono varie e solo riconducibili parzialmente alla clientela seduta ai tavoli dei bar e ristoranti, mentre in altra consistente parte derivanti dall’ingente numero di avventori che staziona sulla piazza (dunque non in corrispondenza del plateatico) non solo negli orari dì apertura e fruizione delle aree esterne, ma anche oltre la chiusura del dehor, nonché dall’utilizzo sconsiderato da parte dì veicoli a motore che passano e parcheggiano selvaggiamente sulla piazza, nonostante l’interdizione al transito e alla sosta.

Ebbene, tali ultimi due fenomeni, sebbene riconnessi pur sempre alla presenza dei locali che attraggono un elevato numero di persone, ricadono altresì sotto la responsabilità del Comune e proprio dall’ente deve esserne curata l’inibizione.

Ed infatti non può che essere quest’ultimo, in qualità di custode, ad avere il potere ed il dovere di evitare assembramenti di persone all’esterno dei locali, nelle aree di sua pertinenza, e di impedire che i corselli tra gli ingressi dei locali ed il dehor siano utilizzati per il transito ed il parcheggio (vietati) di veicoli a motore, al fine di tutelare la quiete pubblica, oltre che il diritto al riposo dei residenti.

Anche in relazione alla domanda risarcitoria formulata dagli attori il Comune è titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, consistendo la sua responsabilità nell’aver colpevolmente omesso qualsivoglia iniziativa di prevenzione o di repressione dei pur noti fenomeni di inquinamento acustico presenti costantemente segnalati da (…) nel corso degli anni.

Tale responsabilità, pertanto, viene accertata in base al principio del neminem laedere, secondo i parametri della negligenza e della imprudenza, nel non aver previsto le dovute misure idonee a contenere le immissioni intollerabili di rumore, ma anzi provvedendo nel tempo ad ampliare il contenuto delle concessioni di suolo pubblico, aumentando posti a sedere ed orari di apertura delle aree esterne negli anni 2013, 2014, 2015 (come da rappresentazione grafica assai esplicativa elaborata dal ctu all’allegato 2, p. 81), per poi ridurli solo in termini del tutto marginali e non sufficienti negli anni 2016 e 2017. Ciò peraltro nella consapevolezza che l’area oggetto del contendere è classificata “come di notevole pregio ambientale e a vocazione turistico pedonale” e che l’immobile attoreo rientra nella classe acustica n (prevalentemente residenziale) e preesiste rispetto al dehor “inaugurato” nel solo anno 2013.

Nel merito

Tanto premesso, nel merito si osserva che le propagazioni dì rumore che superino la soglia della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito tale da giustificare, in via cumulativa, l’adozione sia della tutela inibitoria prevista ai sensi dell’art. 844 c.c., avente carattere reale e natura negatoria, sia di quella apprestata dalla clausola generale dì cui all’art. 2043 c.c., consistente nel risarcimento del danno cagionato dalle immissioni.

I presupposti per l’applicazione delle due norme sono, tuttavia, differenti: – quanto alla prima, rileva esclusivamente l’elemento oggettivo consistente nell’immissione di rumore che superi la normale tollerabilità; – la seconda, invece, presuppone l’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito, consistente nella materialità della condotta attiva o omissiva, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, del danno in conseguenza derivante da tale condotta.

Nel caso di specie, la domanda attorea deve essere accolta nei confronti di tutti i convenuti sotto entrambi i riportati profili.

Sull’azione inibitoria ex art. 844 c.c.

1) relativamente all’azione inibitoria, richiamando quanto già affermato con ordinanza del 21.6.2018, deve chiarirsi in linea di principio che il codice civile detta in materia di immissioni l’art. 844 c.c. che, segnando il limite della “normale tollerabilità”, lascia al giudice il potere discrezionale di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, tenendo altresì conto della “priorità di un determinato uso”.

Nell’operare tale valutazione il giudice non può fare a meno di verificare l’esistenza dì norme specifiche antinquinamento, che facciano salve le immissioni in ragioni del preminente interesse pubblico.

E ciò in quanto “è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti dì natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011).

Al contrario, il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria sì esaurisce laddove le immissioni eccedano non solo i livelli sanciti secondo il criterio della normale tollerabilità giurisprudenziale, ma anche quelli della cosiddetta accettabilità amministrativa, ovvero dei limiti posti da normative dì settore a tutela della collettività stessa.

Come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni” (da ultimo Cass. 939/2011).

Ne deriva, in altri termini, che se all’interprete non è di certo consentito superare il limite legale imposto dalla normativa di settore, che sì assume tenere in adeguato conto gli interessi pubblicistici della produzione a fronte dì quelli privatistici della proprietà, allo stesso è invece rimesso un margine dì discrezione di valutazione unicamente ove, sempre nel rispetto dei limiti normativi di riferimento, l’immissione lamentata produca comunque in concreto conseguenze pregiudizievoli che si pongono in contrasto con la normale tollerabilità dì cui all’art. 844 c.c.

Ed infatti, ì parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente forniscono un minimum di tutela, costituiscono cioè criteri minimali di partenza al fine di stabilire l’intollerabilità delle immissioni che li eccedano, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio dì intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur in quanto contenute nei limiti di legge, risultino nel caso concreto e per la particolarità della situazione atti ad arrecare un sensibile pregiudizio al privato (così in termini Cass. 17281/05).

Del resto, la ratio sottesa a tale principio è del tutto evidente e condivisibile, presupponendo che nel necessario bilanciamento di interessi in gioco – privatistico a tutela della proprietà – e pubblicistico – a tutela delle ragioni di produzione, l’interprete non possa spengersi a legittimare una situazione contra legem, rimanendo invece salvo il suo potere discrezionale solo all’interno dell’alveo applicativo della norma di settore.

Sicché nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà occorre tener conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento aduna normale qualità della vita.

Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un’attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti (…) sono da reputarsi illecite” (così Cass. 5564/10).

Orbene, sulla scorta di tali principi, deve allora considerarsi che dalla CTU espletata in corso dì causa, le cui argomentazioni e conclusioni vengono integralmente condivise da questo giudice, è emerso che le attività recettive che godono dell’occupazione del dehor nella (…) complessivamente considerate, producono all’interno dell’abitazione attorea il palese superamento non solo del limite dì tollerabilità giurisprudenziale, ma anche di quello di accettabilità amministrativa.

Il CTU ha rilevato in particolare che le immissioni di rumore percepite all’interno dell’abitazione attorea risultano inequivocabilmente connesse agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti sulla piazza e superano di 5,5 dB il limite assoluto notturno di immissione di cui all’art. 3 del d.p.c.m. 14 novembre 1997, individuato in 55 dB sulla base della classe di riferimento prevista per la (…) (classe IV aree di intensa attività umana”).

Tale dato non è stato contestato da alcuno dei consulenti di parte, che hanno convenuto sulla violazione del predetto limite (cfr. pagina 15 delle “Controdeduzioni alle Osservazioni delle Parti” dell’11 aprile 2018).

L’ausiliario dell’ufficio ha peraltro fatto significativamente notare che il limite di riferimento è stato ricavato dalla più penalizzante classe acustica IV (area di intensa attività umana) nella quale risulta inquadrata (…) nonostante la limitrofa abitazione dei ricorrenti rientri invece nella classe n (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale), con diversi e ben inferiori limiti di accettabilità.

Al riguardo il consulente ha chiarito, da un lato, che il “salto” tra due classi che differiscano di oltre 5 dB tra di loro, assegnate a zone contigue, non è conforme ai criteri generali (come anche riconosciuto nell’ambito della Relazione Tecnica a corredo del vigente Piano di azzonamento acustico); d’altro lato, che l’area di (…) per la tipologia di insediamenti produttivi e di attività – non si attaglia ad essere classificata entro la classe IV caratterizzata da limiti fonometrici più alti rispetto alle precedenti.

Ed in ogni caso, pur eseguendo i rilievi sulla scorta dei parametri previsti dalla non congrua classe IV, i limiti dì accettabilità amministrativa sono risultati comunque superati, avendo il CTU constatato che “è da tenere nella debita considerazione che il supero riscontrato (per la classe IV), eccede i limiti dei “valori di attenzione” che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.

Ciò si verifica, sia procedendo alla valutazione nel complessivo tempo di riferimento notturno, sia analizzando l’intervallo temporale dì un’ora con l’attribuzione del prescritto aumento di 5 dB”.

Il consulente ha provveduto a descrivere analiticamente la percezione delle immissioni negli ambienti interni di proprietà attorea, qualificandola come vero e proprio “fragore”, in relazione al quale “non sono necessari sofisticati strumenti per individuare la sorgente del rumore e l’entità dei livelli.

Attraverso i semplici organi sensoriali di una persona normodotata si percepisce inequivocabilmente il vocio degli avventori che stazionano sul plateatico, che si sviluppa senza interruzione della continuità, e nel quale si innestano il tramestio di stoviglie, grida, risate ed il rumore dei veicoli”.

Ha pertanto specificato che “nell’abitazione degli attori si verificano immissioni di rumore che risultano essere particolarmente gravose nei locali che si affacciano sulla (…).

Ciò si verifica nella condizione in cui sono aperte le finestre e nella circostanza in cui si manifestano fenomeni direttamente o indirettamente riconducibili alle attività degli esercizi pubblici delle convenute. È importante evidenziare che il fragore legato alla presenza dei plateatici e degli avventori in (…) percepibile immediatamente ed inequivocabilmente nell’abitazione attorea.

L’imponenza del livello acustico correlato alle attività che si svolgono nel plateatico, e la sua capacità di mascherare il contributo dovuto al traffico locale e alle attività che si svolgono all’interno dei pubblici esercizi, sono dimostrati dai livelli minimi i quali, senza interruzione di continuità, si mantengono significativamente elevati”.

Sulla scorta della documentazione depositata in atti dagli attori, relativa a pregressi rilievi fonometrici effettuati dall’ARPA negli anni dal 2012 al 2017, il CTU ha inoltre rilevato che “alla luce dei dati disponibili si può affermare che dal 2012 ad oggi, nell’area (…) nelle giornate dei fine settimana, nel tempo di riferimento notturno, si è verificato un cospicuo supero del valore limite assoluto e dei limiti dei valori di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”.

Non vi sono infatti ragioni, né sono state offerte prove in tal senso, che nei frangenti temporali in relazione ai quali non siano state svolte misurazioni acustiche la situazione acustica sia digerente rispetto a quella costantemente riscontrata ad ogni rilievo.

Rimandando alla consulenza peritale relativamente ai dettagli delle rilevazioni fonometriche effettuate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, va detto pertanto che in tutte le misurazioni effettuate dal soggiorno dell’abitazione attorea è stato riscontrato un importante e costante supero dei limiti di accettabilità amministrativa e di tollerabilità giurisprudenziale per il periodo considerato, dalle ore 22 fino a tarda notte, che ne determinano tout court l’illegittimità, senza che possa esserne discrezionalmente valutata la tollerabilità in concreto da parte del giudice.

È pertanto il caso di aggiungere che, nella specie, risulta inconferente il richiamo effettuato dai convenuti alla novella introdotta dalla legge di stabilità per il 2019, che con l’art. 1, comma 746, ha inserito il comma 1-bis nell’art. 6-ter del D.L. n. 208/2008.

Il novellato art. 6-ter del D.L. n. 208/2008, intitolato “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche”, prevede che “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.

Al di là della disquisizione ermeneutica in ordine al preteso superamento da parte del legislatore del criterio della “normale tollerabilità”, di origine giurisprudenziale, va detto che nel caso di specie sono stati applicati e considerati proprio i livelli di accettabilità previsti dalla legge 447/1995, sicché il superamento degli stessi non lascia equivoci in ordine alla illegittimità delle immissioni subite dagli attori, anche a fronte della citata modifica normativa.

Tanto chiarito, va osservato che a fronte delle inequivoche e chiare risultanze peritali, tutti i convenuti hanno sollevato obiezioni e critiche all’operato del perito, dolendosi in particolare:

1) dello scorretto calcolo del rumore di fondo, non determinato nelle stesse condizioni spazio-temporali, in assenza della fonte rumorosa identificata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità;

2) della non idonea computazione del plateatico come un unicum, senza provvedere all’isolamento delle singole fonti disturbanti, che solo avrebbe potuto condurre all’affermazione della responsabilità di uno o più convenuti;

3) della incompletezza dei rilievi in quanto effettuati unicamente in un unico ambiente (soggiorno dell’immobile attoreo), e solamente a finestre aperte.

Tuttavia, le censure mosse all’operato del CTU non vengono in alcun modo condivise, reputandosi l’accertamento svolto completo, esaustivo sotto ogni profilo, anche in replica ai rilievi delle parti, e frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare:

– quanto alla prima contestazione, il perito nominato dall’ufficio ha rammentato che le fonti di rumore percepibili all’interno dell’abitazione attorea sono varie e inscindibilmente connesse a fattori imponderabili legati alle condotte antropiche.

L’ing. (…) ha, dunque chiarito che i fenomeni acustici connessi alle attività nella (…) ed all’operatività dei pubblici esercizi ben si differenziano da un macchinario del quale è possibile valutare la rumorosità attraverso semplici verifiche nelle condizioni di “acceso” e “spento”. Nel caso di specie è fuorviante affidarsi ad una logica binaria che prescinde dalla complessità delle molteplici variabili condizionate da imponderabili ed incostanti comportamenti antropici”.

Inoltre, “sospendere l’attività di ristorazione sul plateatico in maniera estemporanea condurrebbe ad ingigantire i gravosi fenomeni acustici correlati alla clientela delle convenute che staziona nell’area ove è causa”, inevitabilmente conducendo a falsare i risultati delle indagini.

Pertanto, “sono stati eseguiti specifici rilievi nell’assenza del servizio di ristorazione sul platealico …. si sottolinea che il rumore residuo e di fondo assunto si riferisce alla condizione con plateatico sgombro da commensali ma con presenza di persone (clienti dei pubblici esercizi) che stazionano nell’area circostante al plateatico, le cui voci si intersecano con il traffico veicolare diventato intenso dopo le ore 24:00.

Si osserva che il rumore residuo e di fondo assunto è comprensivo del significativo rumore delle motorette circolanti ad alta velocità e con i propulsori ad alto regime.

È quindi evidente che tutte le valutazioni sono state eseguite in maniera estremamente prudenziale e tutt’altro che penalizzante per le Convenute.

Ciò in considerazione del fatto che il rumore residuo e di fondo assunto è comunque comprensivo di fenomeni antropici riconducibili ai pubblici esercizi delle convenute, nonché del traffico diventato intenso dopo le ore 24:00”.

Al riguardo, il consulente ha precisato che “i rilievi fonometrici eseguiti consentono comparazioni del rumore immesso/ambientale e del rumore di fondo/residuo in intervalli temporali assolutamente coerenti e confrontabili”.

Come confermato in sede di chiarimenti, il CTU ha utilizzato in altri termini il criterio del “punto analogo”, procedimento rinvenibile nella norma UNI 10855/99, ed abitualmente utilizzato dagli operatori di settore, che consente di individuare il rumore residuo sulla base di un situs equivalente a quello dal quale proviene la fonte disturbante.

Il perito, agendo in modo prudenziale, ha misurato il rumore di fondo tramite l’affaccio dell’abitazione attorea che guarda sempre su viale (…) parte opposta (…) rispetto a (…) in orario analogo rispetto a quello delle misurazioni effettuate sulla piazza, e peraltro durante il periodo di esercizio delle attività, alternando le misure (schede 13 A e 12 A).

Anche in tali condizioni, evidentemente penalizzanti per gli attori (stante comunque l’inevitabile contaminazione prodotta dagli esercizi sul rumore residuo), i risultati hanno comunque confermato il superamento dei limiti di tollerabilità immissiva, sia sotto il profilo normativo, sia giurisprudenziale.

È inoltre dirimente l’osservazione resa in sede di chiarimenti dal CTU, il quale ha rilevato che anche rieseguendo tutti i calcoli del rumore differenziale, sostituendo al valore del rumore di fondo da lui rilevato quello dagli stessi esercenti comunicato al Comune nell’ambito della valutazione di impatto acustico prodromica al rilascio delle concessioni, realizzata quando le attività esterne del plateatico erano già in corso, i risultati sarebbero rimasti comunque invariati, poiché “emergono significativi superi sia del criterio di accettabilità che di normale tollerabilità giurisprudenziale”.

– quanto alla seconda si osserva in primo luogo che, come rilevato anche dal consulente, il deh or fruito dai locali costituisce un unico “centro di interesse”, ed è stato oggetto di provvedimenti concessori da parte del Comune che hanno interessato contestualmente ed analogamente tutti i locali interessati, in relazione ai quali vigono gli stessi limiti di fruizione temporale.

Inoltre, da un lato, va considerato che la situazione di vero e proprio frastuono riscontrata nell’abitazione attorea e ricondotta agli esercizi che utilizzano il plateatico è verosimilmente ed assai probabilmente di tale imponente entità proprio a causa della contemporanea presenza e fruizione dell’area esterna da parte di una pluralità di locali e del complessivo ingente numero di posti a sedere previsto nelle concessioni comunali.

D’altro lato, come già precedentemente rappresentato in tema di isolamento della fonte sonora, le misurazioni effettuate disponendo la chiusura dei locali, o a maggior ragione prevedendo a turno l’apertura di uno di essi e la chiusura degli altri al fine di individuare l’effettivo contributo causale di ciascuno nella provocazione dei rumori sarebbe non solo metodologicamente fuorviante, in grado di falsare i risultati delle indagini (come rappresentato dal CTU) ma anche neppure rispondente alla situazione concretamente in essere.

A ciò si aggiunga che, come è stato ripetutamente messo in luce dal perito, la fonte rumorosa disturbante non si identifica solo con la clientela occupante i posti a sedere esterni dei singoli esercizi (cui si aggiunge il rumore delle stoviglie, dello spostamento delle sedie e dei tavoli al momento del riordino), ma riguarda altresì la significativa presenza dì avventori nell’area antistante i locali, che si trattengono all’esterno anche quando il servizio dì ristorazione sul plateatico è cessato, nonché il traffico veicolare, particolarmente intenso dopo le ore 24.00 (in corrispondenza con la cessazione della limitazione degli accesso ZTL) che insiste anche sulla (…) nonostante la perpetua interdizione alla sosta e al transito dell’area, al contrario utilizzata di fatto come “parcheggio selvaggio” da parte degli avventori dei locali.

Tali ultimi due fattori dipendono evidentemente dal fatto che, proprio per la varietà e il numero dei locali che sì affacciano sulla (…) la zona è divenuta un polo di attrazione per la “movida” cittadina.

Alla luce di tali considerazioni, è “più probabile che non” che ciascuno degli esercenti convenuti, così come il Comune, contribuiscano causalmente alla produzione dei rumori intollerabili subiti dagli attori.

Ne consegue che tutti i convenuti sono tenuti a porre in essere le misure ritenute idonee per contenere le immissioni entro i limiti di tollerabilità e a risarcire i danni subiti dagli attori.

– infine, i convenuti sì dolgono della incompletezza delle misurazioni in quanto effettuate unicamente nel soggiorno dell’abitazione attorea e solo a finestre aperte.

Tuttavia, al riguardo è sufficiente rilevare che i rilievi sono stati correttamente eseguiti nella condizione maggiormente gravosa per gli attori e che è stato scelto il soggiorno non solo in quanto direttamente affacciantesi sulla (…) ma anche in quanto tale ambiente costituisce il luogo ove si svolge notoriamente la vita familiare condivisa in orario serale. Pare quasi scontato rilevare che i risultati sarebbero stati i medesimi se i rilievi fossero stati effettuati nelle finestre del corridoio che tutte affacciano sulla (…) evidenziando che dal detto corridoio si accede alle camere da letto dell’abitazione attorea, sebbene aventi allaccio interno.

Né del resto si può pretendere che gli attori vivano, soprattutto nella stagione estiva, con le finestre serrate, in quanto tale condizione sia risulta pregiudizievole per la salubrità dell’ambiente, non risultando consentito il ricircolo dell’aria neppure mediante l’impianto di condizionamento in dotazione, sia costituisce indebita limitazione della libertà di godere ed usufruire dell’immobile di proprietà.

Per tutte le suesposte ragioni, deve essere affermata l’intollerabilità delle immissioni subite dagli attori all’interno dell’immobile di loro proprietà, con conseguente diritto di questi ultimi ad ottenerne la cessazione.

Quanto alle misure da adottare al fine di far cessare l’illecito, si reputa di confermare integralmente quelle già determinate con ordinanza cautelare che vengono di seguito riportate e che si fondano sulla soluzione a breve termine indicata dal CTU.

Al riguardo, pare opportuno rilevare che, da un lato, la soluzione proposta dal consulente di parte dei convenuti, atta a realizzare nella piazza (…) una impalcatura chiusa finalizzata al contenimento delle immissioni, è stata ritenuta insoddisfacente dal perito dell’ufficio il quale ha rilevato che il confinamento dell’area del plateatico, con la realizzazione di dehors chiusi, si tradurrebbe in un mero ampliamento delle superfici e dei volumi dei pubblici esercizi con il conseguente effetto di estendere l’area alla base del negativo fenomeno immissivo”.

Inoltre, la fattibilità tecnica del progetto sotto il profilo amministrativo e paesaggistico rimarrebbe di esclusiva competenza della PA ed esulante dai poteri di valutazione del giudice ordinario.

Analogamente è a dirsi in relazione alle soluzioni a medio e a lungo termine prospettate dall’ausiliario dell’ufficio, le quali prevedono tra l’altro la “revisione del Piano di Azzonamento Acustico finalizzato al riposizionamento dell’area di (…) nella classe in, la cui declaratoria (v. precedente capitolo 5) è coerente con le caratteristiche del territorio comunale in relazione agli usi, alle attività, ed alle previsioni urbanistiche”; nonché la “riqualificazione urbana di tutto il territorio sul quale è causa, finalizzata alla massima valorizzazione del percorso pedonale turistico di alto valore paesaggistico/ambientale che potrebbe essere sviluppata attraverso un Concorso di Idee espletato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”.

Tali interventi rientrano nella discrezionalità amministrativa e non possono essere oggetto di condanna da parte del giudice ordinario.

Tuttavia, non può farsi a meno di notare che la tipologia e l’entità delle soluzioni prospettate ben evidenziano il ruolo di responsabilità del Comune, nell’aver sottovalutato la problematica derivante dall’inquinamento acustico di un’area di “notevole pregio ambientale”, come quella oggetto di causa, evitando per anni di adottare misure atte a contenere il fenomeno immissivo.

Pertanto, rimandando alle argomentazioni già esplicate con ordinanza datata 21.6.2018, gli interventi che gli esercenti convenuti ed il Comune devono obbligarsi ad attuare, tra loro in sinergia, e con conseguente disapplicazione dei provvedimenti concessori limitatamente alle parti con essi contrastanti, sono così individuati:

A) l’uso del plateatico esterno sia interdetto con effetto immediato a decorrere dalle ore 23:00 dì ciascun giorno della settimana;

B) il personale degli esercenti adotti la massima cautela nell’attività dì sparecchiamento e nel ritiro di sedie e tavoli;

C) siano interdetti l’installazione di diffusori acustici nell’area esterna e la previsione di intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportino affollamento del plateatico, senza previo ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento applicativo del piano di azzonamento acustico in vigore;

D) gli esercenti resistenti predispongano, entro dieci giorni dalla emissione del presente provvedimento, un servizio d’ordine con personale a ciò specificamente preposto, durante tutto il periodo di apertura di locali, che disciplini la presenza delle persone nelle rispettive aree di pertinenza esterna e nei corselli di passaggio, al fine di evitare affollamenti e di controllare gli atteggiamenti comportamentali degli avventori che utilizzano le aree, onde prevenire l’insorgere di schiamazzi e l’incremento del disturbo acustico;

E) il Comune di Como sia onerato di vigilare rigorosamente sul rispetto delle prescrizioni assunte dall’ente stesso nei provvedimenti concessori rilasciati agli esercenti resistenti, dirette ad evitare affollamenti di persone all’esterno dei locali;

F) il Comune di Como sia onerato di incrementare il controllo e la vigilanza su (…) in orario notturno, in modo da rendere effettivo il divieto di sosta e transito veicolare già attualmente vigente nelle aree corrispondenti ai corselli tra il plateatico e i circostanti edifici (con eccezione del dovuto accesso ai frontisti aventi diritto);

G) il Comune di Como sia onerato di predisporre direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente – ove ritenuto – tramite ARPA, a predisporre in loco presso la (…) sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a valutare l’andamento dei fenomeni rumorosi e il contenimento degli stessi entro il limite assoluto e contemporaneamente a tenere sotto controllo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei gestori.

A fronte della predisposizione misure, che risultano già in vigore dalla passata stagione estiva per pacifica ammissione delle parti, parte attrice ha richiesto che la chiusura dello spazio esterno dei locali venisse anticipata alle ore 22.00, rappresentando che la normativa di settore prevede quale orario di riposo notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Sennonché, al riguardo si reputa di confermare la prescrizione già assunta relativamente agli orari di finizione del plateatico, considerando che le misure previste – se correttamente attuate – paiono idonee a garantire il rispetto dei limiti di tollerabilità immissiva in tutto l’orario serale e notturno, anche in concomitanza con l’utilizzo dei dehor.

Ed infatti, come già si era evidenziato nell’ordinanza cautelare, dall’esame della consulenza tecnica emerge che fin dalle ore 22.00 il plateatico risulta solo parzialmente occupato a livello di sedute.

Ciò nonostante risultano percepibili nitidamente dall’abitazione attorea il vociare e gli schiamazzi, tanto da far supporre che gli stessi provengano per la maggior parte, non dalla clientela seduta ai tavoli, ma dagli avventori che sostano in piedi affollando le aree esterne ai locali.

Così anche secondo il giudizio del consulente, il quale ha rimarcato che “i commensali che stazionano sul plateatico costituiscono una sorgente acustica che, per quanto rilevante, non è Punica sorgente alla base delle negative immissioni.

Gli esercizi commerciali costituiscono un polo di aggregazione che genera una situazione “al contorno” meritevole di attente valutazioni. Ih tale ottica è emersa una marcata criticità di tutta l’area circostante il plateatico con particolare riferimento al corsello posto tra i locali ed il plateatico ed al corsello sul lato di via (…) (come rappresentato dalle fotografe in atti).

Pertanto, fermo restando che i dipendenti degli esercenti debbano adottare la massima cautela nello sparecchiare e nel ritirare tavoli e sedie, si ritiene che il limite di tollerabilità possa risultare rispettato pur mantenendo inalterato l’orario di fruizione del plateatico fino alle ore 23.00, ma dando invece attuazione cogente a quanto già previsto dal provvedimento concessorio comunale, di “evitare affollamenti di persone nelle aree esterne di pertinenza del locale oltre il numero di posti a sedere consentito”, mediante gli interventi disposti ai punti C-D-E-F. Sull’azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.

Esaurito l’esame della domanda svolta dagli attori ex art. 844 c.c., deve altresì essere accolta nei confronti di tutti i convenuti la domanda risarcitoria ex art. 2043 – 2059 c.c. sussistendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, sia in capo agli imprenditori che utilizzano il dehor, sia in capo al Comune di Como.

Si è già argomentato in ordine alla illiceità delle immissioni (che costituisce l’elemento oggettivo della responsabilità aquiliana) e in relazione alla riconducibilità causale delle stesse congiuntamente alla fruizione del plateatico nonché all’utilizzo di tutte le aree circostanti come luogo di ritrovo della movida serale cittadina.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, è chiaro che tali fenomeni devono essere imputati alla condotta colpevole dei gestori dei locali, così come del Comune.

I primi hanno infatti profittato, quantomeno con negligenza, dei provvedimenti concessori comunali, utilizzando in modo non appropriato (né conforme ai dettami imposti dalla PA) il dehor ed acconsentendo agli schiamazzi e al vociare notturno senza introdurre alcuna misura dì contenimento.

Il Comune, dal suo canto, pur essendo soggetto deputato al rispetto della quiete pubblica, ha omesso qualsivoglia forma di controllo sulla piazza, lasciando che anche l’area pubblica – di sua proprietà e non interessata dai provvedimenti concessori e dunque soggetta al suo diretto controllo – fosse utilizzata come punto di ritrovo serale cittadino, pur a fronte dei molteplici e costanti solleciti da parte dei residenti, ripetuti negli anni, in relazione all’intollerabilità della situazione, poi effettivamente confermata dal punto di vista tecnico.

In tal modo anche il Comune ha una sua propria responsabilità, per carenza di diligenza, ravvisabile nel permettere i rumori illeciti sia provenienti da fenomeni antropici, non adeguatamente controllati, sia derivanti dal traffico veicolare, pur in quanto vietato. Pertanto, non può essere accolta la domanda del Comune di Como diretta a sentir accertare la responsabilità esclusiva degli altri convenuti nella causazione delle immissioni lamentate, considerato che anche l’Ente ha contribuito causalmente al determinarsi del danno sofferto e deve essere considerato corresponsabile ai sensi dell’art. 2055 c.c.

Deve essere pertanto affermato il diritto degli attori ad ottenere da parte di tutti i convenuti, in via tra loro solidale, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.

Al riguardo, occorre aggiungere che i convenuti hanno chiesto di ripartire tra loro la misura della responsabilità da ascrivere a ciascuno.

Premettendo che tale ripartizione non ha effetto nei confronti degli attori, verso i quali tutti i convenuti sono responsabili solidalmente ai sensi dell’art. 2055 c.c., si ritiene che la responsabilità delle immissioni intollerabili debba essere ripartita:

per l’anno 2012 esclusivamente nella misura del 50% ciascuno tra (…) e il Comune di Como. Dai rilievi effettuati a tale epoca, in cui non era ancora stata concessa la finizione del dehor esterno, risulta che le immissioni intollerabili provenivano dal solo locale citato, nonché – va aggiunto – dall’omesso controllo dell’ente locale.

– per gli anni successivi, dal 2013 al 2017, alla luce delle considerazioni già svolte in ordine al presumibile contributo di ciascuno dei locali nella causazione delle lamentate immissioni, in ragione dell’utilizzo del dehor esterno e all’impossibilità oggettiva di isolare la singola fonte disturbante senza falsare le indagini tecniche fonometriche, si reputa di suddividere in pari misura la responsabilità di (…) Comune di Como, suddivisa pertanto nella percentuale del 20% ciascuno.

Relativamente alla risarcibilità del pregiudizio subito a seguito delle immissioni intollerabili, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed in tutto condiviso da questo giudice, secondo cui il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu (Cass. SS. UU. 2611/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 16/10/2015).

La Corte di Cassazione ha altresì specificato che l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determina una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 19/12/2014, nella specie, analoga alla presente, le immissioni sonore – costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi “clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità” in orario serale e notturno -avevano determinato una lesione, non futile, al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni).

Orbene, nel caso di specie, si ritiene configurata una significativa ed apprezzabile lesione del bene della vita menzionato, passibile pertanto di tutela risarcitoria, ritenendosi dimostrato in via presuntiva che il superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c. abbia cagionato alla famiglia una compromissione del godimento della propria abitazione ed un persistente disagio sopportato nell’esplicazione della propria quotidianità a causa di una condotta illecita posta in essere dal danneggiante.

Il palese superamento dei limiti di immissione previsto dalla legge (che il ctu definisce oltre i livelli di attenzione in relazione al rischio per la salute), la vicinanza dell’abitazione degli attori alla piazza, l’affaccio di diverse finestre sull’area – quelle del soggiorno e quelle del corridoio che dà ingresso alle camere da letto – sono infatti tutti indici dai quali si può ragionevolmente presumere la lamentata impossibilità degli attori di godere del riposo e di attendere serenamente alle proprie attività quotidiane in orario serale (conversazione, studio, lettura, visione di programmi televisivi).

Peraltro, tale conclusione è rafforzata dal tenore delle numerose comunicazioni inoltrate dall’attore (…) nell’interesse suo e della sua famiglia, nei confronti del Comune, che seppur provenienti dalla medesima parte, sono tuttavia idonei a comprovare lo stato di esasperazione nel quale versava il soggetto danneggiato.

In merito al criterio di liquidazione di un simile danno, è legittima l’adozione del criterio equitativo, considerati da un lato la certezza del fatto generatore del pregiudizio nella sua entità oggettiva e d’altra parte l’impossibilità di provare il preciso ammontare del danno stesso (in questo senso Cass. 4848/2013).

Pertanto, tenuto conto della rilevanza delle immissioni di gran lunga eccedenti i limiti imposti dalla legge; della frequenza delle stesse, principalmente dal giovedì alla domenica in orario serale e notturno nel periodo compreso tra maggio e ottobre; della durata temporale del subito pregiudizio, reputandosi provata l’intollerabilità delle immissioni dal 2012 al 2017; del fatto che tale molestia è stata sopportata anche nei periodi festivi e negli orali fisiologicamente deputati al riposo; della giovane età dei minori, i quali stanno vivendo un periodo della vita in cui la concentrazione assume particolare rilevanza sotto il profilo del rendimento scolastico, si stima equo un risarcimento di euro 15.000,00 per ciascun componente della famiglia, somma già espressa in moneta attuale (riconoscendo equitativamente circa 40 euro a testa per ogni sera nella quale siano state subite le immissioni, valutando quale periodo di riferimento dal 2012 al 2017, mediamente 4 sere alla settimana – giovedì, venerdì, sabato, domenica per i mesi da metà maggio, giugno, luglio, agosto e metà settembre, escluse 2 settimane nelle quali è presumibile che la famiglia (…) si sia recata fuori città per le vacanze estive).

Non può invece essere tenuto conto, nella quantificazione del danno non patrimoniale sofferto, delle dedotte ingenti spese che gli attori hanno dovuto sostenere per contrastare, mediante rilievi tecnici e plurime istanze al Comune, il fenomeno immissivo subito.

Trattasi all’evidenza di componente di danno patrimoniale, che avrebbe dovuto essere come tale compiutamente dimostrata sotto tale profilo, al fine di trovare riconoscimento in questa sede, mentre è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.

In definitiva deve essere riconosciuta nei confronti degli attori la somma complessiva di euro 60.000,00, che secondo i suindicati criteri di riparto della responsabilità, devono essere così suddivisi:

(…) Comune di Como devono essere condannati a pagare nei confronti degli attori in via tra loro solidale la somma di euro 10.000,00 (pari al risarcimento dovuto per l’anno 2012);

– mentre (…) Comune di Como devono essere condannati a pagare in via tra loro solidale la somma di euro 50.000,00 (pari al risarcimento dovuto per i successivi anni dal 2013 al 2017).

Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell’equivalente pecuniario del danno.

Va considerato che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell’evento dì danno e che nel caso di specie il danno è aumentato di anno in anno, in corrispondenza di ogni stagione estiva.

Pertanto, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell’interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull’importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Sulla domanda di manleva svolta dal Comune di Como nei confronti di (…).

Infine, non può trovare accoglimento la domanda di manleva svolta dal Comune di Como nei confronti delle proprie compagnie assicurative (…).

Senza necessità di considerare singolarmente le eccezioni preliminari svolte da entrambe le terze chiamate, pronunciando secondo il principio della ragione più liquida, si osserva che l’argomentazione difensiva secondo cui la fattispecie produttiva del danno che costituisce oggetto di liquidazione esula dall’oggetto di entrambe le polizze è fondata.

I contratti prevedono, in via del tutto analoga, che le imprese assicurative si obbligano a tenere indenne l’assicurato Comune di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dì legge, a titolo di risarcimento dì danni involontariamente cagionati a terzi “per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” (Art. 1 sezione 3 (…) Art. 1 sezione 3 (…))

Tuttavia, il danno subito dagli attori non deriva da “lesione personale”.

Tale locuzione si riferisce inequivocabilmente ad un danno riferito alla persona intesa sotto il profilo biologico (come malattia del corpo e/o della mente), che non risulta provato in capo agli attori, ai quali diversamente è stato riconosciuto un pregiudizio riferito a valori costituzionalmente garantiti diversi dalla salute, quali il diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla piena e libera esplicazione delle proprie abitudini di vita.

La domanda di manleva, pertanto, non può trovare accoglimento.

Sulle spese

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e pertanto:

– quelle sostenute dagli attori vengono poste a carico di tutti i convenuti, in via tra loro solidale;

– quelle sostenute da (…) vengono poste a carico del Comune di Como, a fronte del rigetto della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti delle compagnie assicurative;

– vengono inoltre compensate le spese sostenute dai convenuti (…) e il Comune di Como, poiché sebbene la domanda formulata da quest’ultimo, diretta a sentir affermare l’esclusiva responsabilità degli altri convenuti sia stata rigettata (in ragione dell’affermazione della responsabilità propria del Comune), l’opporsi ad essa non ha comportato per i convenuti alcuna attività difensiva ulteriore rispetto a quella già svolta per contrastare la pretesa attorea.

Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, secondo i parametri indicati dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, quantificato sulla base della somma complessivamente riconosciuta in favore degli attori all’esito del giudizio a titolo risarcitorio, del complessità delle questioni giuridiche trattate, dell’attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale, con singolo aumento relativamente alla posizione degli attori del 30% in ragione della pluralità dei soggetti vittoriosi difesi da unico difensore.

Agli attori devono essere altresì riconosciute le spese sostenute per il procedimento cautelare svolto in corso di causa, avente esito a loro favorevole, riconosciute sempre negli importi medi per lo scaglione di riferimento indeterminabile di media complessità, con esclusione della fase istruttoria (svolta unicamente nel merito) e con aumento del 30% per la pluralità di soggetti difesi.

Le spese di CTU devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in via tra loro solidale, rimasti soccombenti in relazione alla domanda attorea.

P.Q.M.

Pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, eccezione, domanda rigettata, così provvede:

1) accerta l’intollerabilità delle immissioni rumorose subite dagli attori all’interno dell’abitazione sita in via (…), Como;

2) accerta la responsabilità concorrente di (…) Comune Como

nella causazione delle immissioni illecite e per l’effetto;

3) condanna (…) Comune di Como a far cessare le immissioni rumorose all’interno dell’abitazione attorea, mediante l’adozione delle seguenti misure, a conferma dell’ordinanza assunta in data 21.6.2018:

A) l’uso del plateatico esterno sia interdetto con effetto immediato a decorrere dalle ore 23:00 di ciascun giorno della settimana;

B) il personale degli esercenti adotti la massima cautela nell’attività di sparecchiamento e nel ritiro di sedie e tavoli;

C) siano interdetti l’installazione di diffusori acustici nell’area esterna e la previsione dì intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportino affollamento del plateatico, senza previo ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento applicativo del piano dì azzonamento acustico in vigore;

D) gli esercenti resistenti predispongano, entro dieci giorni dalla emissione del presente provvedimento, un servizio d’ordine con personale a ciò specificamente preposto, durante tutto il periodo di apertura dei locali, che disciplini la presenza delle persone nelle rispettive aree di pertinenza esterna e nei corselli di passaggio, al fine di evitare affollamenti e di controllare gli atteggiamenti comportamentali degli avventori che utilizzano le aree, onde prevenire l’insorgere di schiamazzi e l’incremento del disturbo acustico;

E) il Comune di Como sia onerato di vigilare rigorosamente sul rispetto delle prescrizioni assunte dall’ente stesso nel provvedimenti concessori rilasciati agli esercenti resistenti, dirette ad evitare affollamenti di persone all’esterno dei locali;

F) il Comune di Como sia onerato di incrementare il controllo e la vigilanza su (…) in orario notturno, in modo da rendere effettivo il divieto di sosta e transito veicolare già attualmente vigente nelle aree corrispondenti ai corselli tra il plateatico e i circostanti edifici (con eccezione del dovuto accesso ai frontisti aventi diritto);

G) il Comune di Como sia onerato entro trenta giorni dalla emanazione della presente ordinanza di predisporre direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente – ove ritenuto – tramite ARPA, a predisporre in loco presso (…) sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a valutare l’andamento dei fenomeni rumorosi e il contenimento degli stessi entro il limite assoluto e contemporaneamente a tenere sotto controllo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei gestori resistenti.

4) condanna (…) e Comune di Como a pagare agli attori la somma di euro 10.000,00 oltre interessi compensativi e legali come specificati in parte motiva;

Comune di Como a pagare agli attori la somma di euro 50.000,00, oltre interessi compensativi e legali come specificati in parte motiva;

6) rigetta le domande di manleva svolte dal Comune di Como nei confronti di (…)

7) pone definitivamente a carico di (…) Comune di Como le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa;

8) condanna (…) e Comune di Como al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in Euro 862,76 per spese, ed in Euro 23.249,20 per compensi, oltre al 15% dei suddetti compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;

8) condanna Comune di Como al pagamento in favore di (…) delle spese processuali che liquida in Euro 13.430,00 per compensi, oltre al 15% dei suddetti compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somma da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

9) condanna Comune di Como al pagamento in favore di (…) delle spese processuali che liquida in Euro 13.430,00 per compensi, oltre al 15% dei suddetti compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somma da versarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Como, l’11 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.