la disposizione dell’art. 2377 c.c. secondo cui l’annullamento di una deliberazione dell’assemblea di una società per azioni, non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, è applicabile per identità di ratio anche in materia di condominio. Si ha sostituzione della delibera condominiale nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza.

Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali

Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità

L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc

L’amministratore di condominio: prorogatio imperii

La revoca dell’amministratore di condominio

Rappresentanza giudiziale del condominio: la legittimazione a resistere in giudizio ed a proporre impugnazione dell’amministratore di condominio.

L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.

La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.

La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Tribunale|Velletri|Civile|Sentenza|17 marzo 2020| n. 570

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VELLETRI

in persona del dott.ssa Elisabetta Trimani, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017 posta in delibazione all’udienza del 20 novembre 2019 e vertente

TRA

PU.AL. (…) e FA.GE. (…) rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Pu., giusta procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Marino Piazza (…);

ATTORI

E

CONDOMINIO VIA (…) in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Al.Lu., giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Albano Laziale Corso (…);

CONVENUTO

Oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali; Conclusioni: come da verbale del 20.11.2019.

FATTO E DIRITTO

Pu.Al. e Fa.Ge. hanno impugnato la delibera assunta in data 27.3.2017 dal condominio convenuto deducendo che gli stessi erano comproprietari dell’immobile sito in Albano Laziale via (…) facente parte del condominio convenuto;

che gli attori erano venuti a conoscenza tardivamente, in data 1.4.2017, della delibera assunta dall’assemblea del condominio, riunitasi in prima convocazione in data 26.3.2017 e in seconda in data 27.3.2017;

che era stato esperito il tentativo di mediazione previsto dalla legge conclusosi con verbale negativo del 28.6.2017;

che era nullo quanto approvato dai condomini nella predetta delibera in relazione ai punti 1 e 4 dell’ODG in quanto determinanti una modifica del riparto delle spese condominiali ossia in parti uguali tra i condomini e non in base ai millesimi;

che con tale delibera era stato deciso la costituzione in giudizio del condominio nel contenzioso Za. e Da. mentre il condominio, con precedente delibera del 20.12.2016 aveva deciso di non parteciparvi;

che la procura conferita dall’amministratore del condominio doveva ritenersi nulla mancando autorizzazione del condominio, con conseguente responsabilità di quest’ultimo in proprio per il mandato alle liti conferito;

che i bilanci approvati con riferimento a tale spesa giudiziaria erano quindi illegittimi non essendo tale azione giudiziaria autorizzata ed essendo previsto un riparto secondo un criterio diverso da quello previsto dalla legge; che la decisione di cui al punto 5 dell’ODG relativa al pozzo condominiale era nulla per violazione dell’art. 5 del Regolamento condominiale allegato in atti.

Per questi motivi ha chiesto, previa sospensione della efficacia della delibera impugnata, la relativa revoca in quanto nulla e/o annullabile.

Si è costituito il condominio convenuto deducendo che tutte le doglianze lamentate dagli attori erano state rettificate con la delibera del 5.12.2017;

che infondata era la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di cui all’art. 66 disp. att. c.c.; che con la predetta delibera era stato ratificato l’operato dell’amministratore nel contenzioso Za. Da. ed era stata annullata la delibera impugnata;

che le delibere poste a fondamento degli oneri condominiali menzionate dagli attori, oggetto di giudizio pendente con questi ultimi, non erano mai state sospese e pertanto tale debito era stato correttamente conteggiato nel bilancio approvato con la delibera impugnata;

che in ogni caso, con la delibera del 5.12.2017, era stato approvato un piano di riparto realizzato sulla base delle tabelle millesimali ed era stata indicata la pendenza di un contenzioso sul debito degli attori riportato in bilancio.

Per questi motivi, ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori ovvero la cessazione della materia del contendere.

All’udienza del 20.12.2017, sentite le parti, è stato assegnato a parte attrice termine di giorni 40 per l’esperimento del tentativo di mediazione dinnanzi alla sede competente. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 15.10.2018, poi al 23.1.2019 e quindi al 6.11.2019, giusto provvedimento di riorganizzazione del ruolo. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

In via preliminare va osservato che sussistono i presupposti per riconoscere gli attori legittimati attivi all’impugnativa della delibera del 27.3.2017 essendo gli stessi pacificamente condomini del Condominio convenuto e pertanto legittimati all’impugnativa ai sensi dell’art. 1137 II comma c.c.., essendo gli stessi stati assenti alla predetta assemblea.

Venendo al merito, va osservato che la domanda di parte attrice è infondata.

In primo luogo va disattesa la doglianza relativa alla violazione da parte del condominio convenuto del disposto dell’art. 66 disp. att. c.c. III comma a mente del quale “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione”.

Tale disposizione è stata infatti rispettata da parte del condominio convenuto atteso che la comunicazione dell’assemblea è stata messa nella disponibilità degli attori in data 21.3.2017 con indicazione della data di prima comparizione al 26.3.2017.

Appaiono quindi sussistere i presupposti per concludere nel senso che la comunicazione di cui all’art. 66 disp. att. c.c. sia stata data 5 giorni prima della data dell’assemblea.

D’altro canto, come osservato dalla giurisprudenza, “deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. qualora, nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento, il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l’ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della medesima. Ciò che acquista rilievo infatti è che l’atto sia pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario “(Trib. Roma, Sez. V, n. 4742/2018).

In secondo luogo infondato appare il motivo di impugnazione teso all’annullamento della delibera oggetto di causa, dovendosi in tal senso qualificare ai sensi dell’art. 1137 c.c. la domanda degli attori, in relazione al punto 5 dell’ODG della delibera poiché sarebbe stata assunta in violazione dell’art. 5 del regolamento condominiale.

Tale norma disciplina le modalità di riparto delle spese relative al pozzo presente nello stabile condominiale disponendo che “tutte le spese che eventualmente si rendessero necessarie per il mantenimento, le migliorie di questo servizio” siano approvati dai 2/3 dei condomini.

Ciò posto, deve riscontrarsi che non sussiste la paventata violazione dell’art. 5 del Regolamento condominiale in relazione al punto 5 dell’ODG atteso che, con tale decisione, l’assemblea ha meramente deliberato di dismettere il pozzo condominiale, siccome esaurito, nulla prevedendo in ordine alle relative spese ma solo decidendo di approvare “il bilancio preventivo 2017 con l’eliminazione della voce ACEA Pozzo 457 pari ad ? 1700”. In altre parole, nessuna nuova spese relativa al pozzo è stata deliberata all’esito della decisione di chiuderlo ma si è solo preso atto della necessità di eliminare le spese preventivate nel bilancio 2017 per la relativa gestione con conseguente modifica del relativo piano di riparto. Ne consegue che non andavano osservate per tale decisione i quorum di cui al predetto art. 5.

Va invece dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli ulteriori motivi di doglianza relativi all’illegittimo incarico ad un legale per seguire il contenzioso Za. e Da. e alla nomina di relativo CTU, alla illegittima previsione di un criterio di riparto delle relative spese diverso da quello millesimale, alla illegittima inclusione nel bilancio consuntivo 2016/2017 di somme contestate dagli attori e oggetto di contenzioso tra questi ultimi e il condominio ancora pendente e all’illegittimo criterio adottato per il riparto delle spese condominiali.

Su tali questioni, il Condominio, dopo la notifica dell’atto di citazione, ha nuovamente deciso in data 5.12.2017 sulle questioni di cui alla delibera oggetto di causa annullandola, come da punto 4 di tale ultima delibera.

Con tale delibera, il condominio ha inoltre assunto una decisione che rispetto ai punti 2 3 4 della delibera impugnata recepisce nella sostanza le doglianze degli attori disponendo il riparto delle spese secondo i criteri millesimali, abbandonando quindi il criterio previsto nella delibera impugnata, e precisando che il debito degli attori indicato al bilancio 2016/2017 era un debito contestato e sub iudice, non emergendo per altro, come correttamente indicato dal convenuto e non contestato dagli attori, che nei giudizi pendenti sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività della delibera posta a fondamento del credito vantato dal condominio.

Sotto tale profilo non si può che osservare che le questioni inerenti alla legittimità e correttezza dei conteggi riportati nel bilancio 2016/2017 non può che essere rimessa al giudice del procedimento di impugnativa della delibera di relativa approvazione.

Al riguardo va infine rilevato che, pur non avendo parte convenuta tempestivamente allegato i bilanci e piano di riparto allegati alla delibera del 5.12.2017 (siccome prodotti con le memorie ex art. 190 c.p.c.) , tali documenti sono stati allegati da parte attrice alla propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..

Ne deriva che, in applicazione dell’art. 2377, ultimo comma c.c. (cfr. Cass. sentenza n. 8622/1998), deve ritenersi che la delibera impugnata sia stata sostituita sotto i profili sopra indicati dalla predetta delibera del 5.12.2017 con la conseguenza che “la sostituzione della delibera dell’assemblea condominiale impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, c.c.” (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 20071/2017).

Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “la disposizione dell’art. 2377 c.c. secondo cui l’annullamento di una deliberazione dell’assemblea di una società per azioni, non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, è applicabile per identità di ratio anche in materia di condominio. Si ha sostituzione della delibera condominiale nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza” (Cass. civ. Sez. II Ord., 06/04/2018, n. 8515).

Parimenti infondata è la domanda di annullabilità della decisione di cui al punto 1 relativo alla decisone di ripartire le spese relative al c.d. contenzioso Za. Da. tra i condomini in parti uguali.

Al riguardo, parte attrice lamenta la illegittimità di tale decisione siccome non era mai stata autorizzata la costituzione del condominio in tale giudizio, invece esclusa dalle decisioni assunte nei precedenti verbali, e la illegittimità del riparto delle relative spese in parti uguali anziché in base ai millesimi.

Ciò posto, va rilevato che il contenzioso su tale ultimo aspetto, quello relativo al riparto delle spese, deve considerarsi per i motivi sopra esposti cessato atteso che la delibera del 5.12.2017 ha disposto che il riparto delle spese giudiziali avvenisse (cfr. punto 2 di tale delibera) secondo le tabelle millesimali.

Venendo agli ulteriori aspetti in rilevo, va osservato che all’amministratore spetta per legge una generale legittimazione passiva a resistere alle azioni di terzi, come disposto dall’art. 1131 II comma c.c., e, se è pur vero che lo stesso può agire in maniera autonoma solo negli ambiti di sua competenza ex art. 1130 c.c., la giurisprudenza ammette da tempo la possibilità per il condominio di ratificare ex post, secondo lo schema di cui all’art. 1399 c.c., con effetto retroattivo gli atti compiuti dall’amministratore senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, giusto il disposto dell’art. 1131 III comma c.c..

Su tali premesse, va rilevato che ciò è avvenuto nel caso di specie ben potendo il condominio ratificare, come ha in effetti fatto in maniera espressa con la delibera del 5.12.2017, l’operato dell’amministratore nel c.d. contenzioso Za. Da. con la conseguenza che gli effetti di tale attività si esplicano nei confronti di tutti i condomini.

Corretta appare pertanto la delibera sul punto e la decisione di porre anche a carico degli attori, sulla base del criterio di riparto di cui alle tabelle millesimali, le spese del relativo giudizio.

L’eventuale dichiarazione resa dagli attori ai sensi dell’art. 1132 c.c., ferma ogni valutazione circa la relativa tempestività, non appare infatti avere l’effetto di escludere gli stessi dal riparto delle spese di lite conferendo solo al dichiarante il diritto “di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa”, ai sensi del II comma dell’articolo in esame, ovvero in caso di esito vittorioso e di vantaggio per il dissenziente “a concorrere alle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere alla parte soccombente”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1132 c.c..

Dovendo quindi procedere alla valutazione della c.d. soccombenza virtuale al fine delle spese, va rilevato che, a mente dell’art. 2377 VIII comma c.c., “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”.

Su tale premessa, appaiono sussistere i presupposti per applicare la predetta norma e quindi per porre a carico di parte convenuta la metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, dovendo le stesse essere compensate per la restante metà stante la parziale non fondatezza dell’ impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede

– dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda relativa ai punti 2 3 4 della delibera impugnata e rigetta per il resto la domanda spiegata dagli attori;

– condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi (da dimidiare al pagamento) Euro 518,00 per spese vive ed in Euro 2800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Velletri 16 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.