Ai sensi dell’articolo 43 Dlgs n. 346 del 1990 il pagamento dell’imposta di successione è dovuto anche in caso di impugnazione del testamento, salvo il diritto, in caso di accoglimento dell’impugnazione, al rimborso di quanto pagato o pagato in eccedenza (articolo 2, 1 comma lettera e), Dlgs n. 346 del 1990) e dell’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa della precedente al verificarsi del mutamento di devoluzione dell’eredità. Tali norme, ai fini della disciplina fiscale, non valgono soltanto nel caso di successioni testamentarie bensì anche nel caso di “interversione del titolo successorio, da testamentario a legittimo, per effetto di sentenza dichiarativa dell’invalidità del testamento” la quale “determina l’obbligo degli interessati di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, dello stesso testo di legge; salvo il rimborso, previsto dal successivo articolo 42, comma 1, lett. e), dell’imposta pagata, o pagata in più, a seguito del sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria” dato che le “successioni testamentarie” ai limitati fini della disciplina fiscale delle ipotesi contemplate dal cit. Dlgs n. 346 del 1990, articolo 43 e ss., sono quelle che tali risultano all’ufficio, per effetto di denunzia di successione presentata anche da uno solo dei coeredi, accompagnata da copia autentica del testamento; ancorché sia contestata da altri coeredi la validità di esso nella competente sede giudiziaria e fino all’esito definitivo della lite. Nel caso in esame, è stata accolta la richiesta congiunta degli attori di attribuzione del bene immobile indivisibile in proprio favore ai sensi dell’articolo 720 c.c. con attribuzione dell’eccedenza in favore delle parti convenute, previa delimitazione del valore totale della massa ereditaria e detraendo le somme spese.

Tribunale|Firenze|Sezione 4|Civile|Sentenza|1 febbraio 2022| n. 266

Data udienza 1 febbraio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Quarta sezione CIVILE

Il tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2018 promossa da:

G.A. ((…)) nato a M. il (…); G.P. ((…)) nato a M. il (…); G.S. ((…)) nata a M. il (…); G.M. ((…)) nata a M. il (…);

rappresentati e difesi dagli Avv.ti…., elettivamente domiciliati in Forte dei Marmi (LU), via., presso lo studio dell’Avv. …in forza di procura allegata all’atto di citazione.

ATTORI

B.A. ((…)), nata a F. il (…); B.F. ((…)), nato a F. il (…).

rappresentati e difesi dall’avv. … e, anche disgiuntamente, dall’avv. … ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Via., in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 16/01/2019 e dell’atto di costituzione di B.F. del 15/07/2021.

CONVENUTI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori G.A. e G.A., P., S. e M., premettendo di essere rispettivamente la sorella e i nipoti di G.E., deceduta in Firenze il 6/8/2017, citavano in giudizio gli altri due nipoti della de cuius, B.F. e B.A., esponendo che, in data 30/8/2017 veniva pubblicato il testamento olografo della de cuius datato 6/6/2006; che l’asse ereditario relitto da G.E. comprendeva un bene immobile, appartamento per civile abitazione, sito in F. e che l’asse ereditario era devoluto interamente a B.A., nominata unica erede sulla scorta del testamento olografo sopra menzionato. Tanto premesso, gli attori allegavano che il testamento olografo anzidetto sarebbe stato nullo perché carente del requisito dell’autografia, come attestato da due perizie redatte da tecnici di parte: in particolare, il testamento sarebbe stato realizzato con artificiosità da altra mano che avrebbe simulato la scrittura. Chiedevano pertanto gli attori che, previo accertamento della nullità del testamento, l’eredità relitta dalla de cuius fosse devoluta a G.A., sorella della stessa, nella misura di un quarto, a G.A., figlio del fratello D. premorto, nella misura di un quarto, a G.P., G.S., e G.M., figli del fratello U. premorto, nella misura di un dodicesimo ciascuno, a B.A. e B.F., figli della sorella D., premorta, nella misura di un ottavo ciascuno, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria.

Gli attori, inoltre, deducevano che, la convenuta G.A. aveva prelevato dal conto corrente n. (…) presso la B.C. della de cuius Euro1.100,00 il 15/04/2017 ed Euro1.000,00 il 14/06/2017, e che inoltre aveva ricevuto due bonifici effettuati il 06/07/2017 per Euro44.000,50 ed il 12/07/2017 per Euro29.700,50, presumibilmente quale delegata dalla de cuius, che si trovava ricoverata in ospedale da oltre un mese. Chiedevano pertanto la condanna della convenuta a restituire tali somme alla massa ereditaria. La signora B., nel costituirsi in giudizio, deduceva l’infondatezza della domanda attorea asserendo che il testamento era stato redatto dalla G. in data successiva al 5 luglio 2017, quando la de cuius si trovava ricoverata in ospedale, e di aver assistito personalmente alla redazione del testamento da parte della zia la quale, immediatamente dopo, glielo consegnò. Affermava altresì la convenuta che la disposizione effettuata dalla de cuius apparirebbe coerente anche con i trascorsi di vita, atteso che l’unica nipote che mantenne un rapporto con la zia e che ebbe prendersi cura di lei fino agli ultimi giorni di vita fu proprio lei. Per lo stesso motivo, la G. avrebbe anche deciso di trasferire la liquidità sul conto della nipote affinché se ne servisse per assisterla, trattenendo poi il residuo a titolo di liberalità. Il convenuto B.F., pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace inizialmente contumace.

Con sentenza n. …/2020 del 05/11/2020 questo Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 606 c.c., la nullità del testamento olografo di E.G. stante l’intervento apografo sulle disposizioni e sulla sottoscrizione del testamento. Sono stati inoltre dichiarati quali eredi di G.E.: G.A. per un quarto; G.A. per un ulteriore quarto; G.P., G.S., G.M. per un dodicesimo ciascuno; B.F. e B.A. per un ottavo ciascuno. Veniva poi disposta la prosecuzione del giudizio per il rendimento del conto delle somme prelevate dalla convenuta dal conto corrente intestato alla de cuius e per la determinazione del valore dei beni relitti, delle quote dei singoli beni e del progetto di divisione dei beni in comune.

Conseguentemente si è aperta la successione legittima della de cuius la quale decedeva senza lasciare né coniuge, né discendenti, né ascendenti: ai sensi dell’art. 570 c. c., l’eredità viene devoluta ai collaterali e, in caso di premorienza di questi, ai loro discendenti in rappresentazione ex artt. 467 e 468 c.c.

In applicazione di tali principi, dunque, chiamati all’eredità di G.E. sono: G.A, sorella; G.A., figlio del fratello D., premorto; G.P., G.S. e G.M., figli del fratello U., premorto; B.F. e B.A., figli della sorella D., premorta.

Parte convenuta non ha peraltro contestato il rapporto di parentela intercorrente tra gli attori e la de cuius, di talché tale rapporto può ritenersi provato ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c.

Con ordinanza del 05/11/2020 il tribunale ha nominato il Dott. S.F. quale CTU incaricato di descrivere l’immobile oggetto dell’eredità ed il relativo valore attuale di mercato oltre a quello relativo al momento dell’apertura della successione nonché per l’accertamento della divisibilità o meno dello stesso con la redazione del relativo progetto di divisone ovvero, in ipotesi negativa, degli atti per la vendita. Inoltre è stato ordinato alla parte convenuta di rendere il conto delle somme prelevate dal c/c n. (…), presso la B.C. e intestato alla de cuius G.E., attraverso due prelievi, in data 15/4/2017 per un importo di Euro1.100,00, e in data 14/6/2017 per un importo di Euro 1.000,00, nonché mediante due bonifici, effettuati, uno il 06/07/2017, per Euro44.000,50, e, l’altro, il 12/07/2017, per l’ammontare di Euro29.700,50;

In seguito alla richiesta di proroga di parte convenuta del termine per il rendimento del conto delle somme prelevate il Tribunale, con decreto del 10/11/2020, ha riconosciuto meritevole l’istanza e prorogato il termine al 15/12/2020.

In data 15/12/2020 parte convenuta depositava il rendiconto delle spese per l’amministrazione e il miglioramento dell’immobile caduto in successione insieme a quelle sostenute per il pagamento dei pesi ereditari formulando inoltre espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n …/2020, pubblicata il 5/11/2020, nella quale si precisava un ammontare di Euro29.010.78 a titolo di spese sostenute nell’interesse della massa ereditaria elencate come da prospetto allegato in atti oltre ai relativi giustificativi.

In data 22/12/2020 la parte attrice depositava, conformemente alla riserva espressa all’udienza del 18 dicembre 2020, copia informale del contratto di locazione quadriennale avente ad oggetto il bene immobile già di proprietà della de cuius stipulato il 14/02/2019 con validità dal 15/03/2019 al 14/03/2023 per un canone annuo pari a Euro9.600.00 da corrispondere in rate mensili di Euro800.00 oltre ad un deposito cauzionale di Euro1.600.00.

In data 19/01/2021 parte attrice depositava le proprie osservazioni al rendiconto della controparte, successivamente rettificate il 28/01/202, nelle quali si affermava che la parte convenuta non avesse dato atto delle somme riscosse a titolo di locazione del bene immobile oggetto della divisione ereditaria. Inoltre, gli attori riconoscevano a titolo di spese sostenute nell’interesse della massa ereditaria un totale pari a Euro13.003.16 ma venivano contestate le spese relative: alle utenze pagate dopo la morte della de cuius; alla pubblicazione del testamento; della sostituzione della lavatrice; le imposte di successione, ipotecarie e catastali; la TARI; le spese di revisione della caldaia; le spese per l’impianto elettrico.

In data 17/2/2021 la parte convenuta replicava alle osservazioni degli attori precisando che la somma percepita a titolo di locazione doveva essere conferita alla massa al netto delle imposte pari al 21% da ripartire secondo le quote di istituzione mentre, in relazione alle contestazioni sulle spese affermava che le spese per le utenze, anche successive alla morte della de cuius, oltre che la Tari, la revisione della caldaia e la sostituzione della lavatrice, dovevano considerarsi necessarie alla conservazione e gestione del bene quindi sostenute nell’interesse di tutti i coeredi e che le spese relative all’impianto elettrico fossero documentate a differenza di quanto sostenuto dagli attori.

Veniva inoltre affermato che in relazione alle spese di pubblicazione del testamento si configurava un obbligo ai sensi dell’art. 620 c.c. tale da configurare un peso dell’eredità gravante sulla massa ai sensi dell’art. 752 c.c. e che in relazione alle imposte di successione, ipotecarie e catastali, se non riconosciute quali spese a favore di tutti i coeredi si costituirebbe un indebito arricchimento degli attori a danno della convenuta mentre, più correttamente, andrebbe presentata una dichiarazione di successione sostitutiva/integrativa della precedente che dia conto del mutamento della devoluzione di eredità della de cuius, ai sensi degli articoli 43 e 28, 6c, D.Lgs. n. 346 del 1990, di modo che la spesa sostenuta per intero dalla convenuta venisse ripartita pro quota fra tutti gli eredi. Infine, precisavano che l’ammontare delle spese sostenute nell’interesse dell’eredità tenesse conto anche del pagamento della seconda rata a saldo IMU 2020 (Euro 1.458.00, doc. 31), scaduta successivamente alla resa del conto, incrementando così l’ammontare delle spese sostenute alla somma di Euro30.468.78.

In data 16/04/2021 il CTU depositava la propria relazione peritale rispondendo ai quesiti formulati.

In data 21/05/2021 i difensori degli attori comunicavano ai sensi dell’art. 300, 1 c., c.p.c. il decesso di G.A., parte costituita, avvenuto il 07/04/2019, come dimostrato dal certificato di morte prodotto, oltre che la conseguente disposizione testamentaria della stessa che nominava G.A., già parte attrice dell’odierno processo, unico erede.

In data 26/05/2021 G.A. interveniva volontariamente ex art. 300, 1 c., c.p.c. quale unico successore di G.A. chiedendo la prosecuzione del giudizio, sulla base del testamento olografo pubblicato il (…) dal notaio Dr. A.B. iscritta al Collegio notarile dei distretti riuniti di La Spezia e Massa, repertorio n (…) raccolta n. (…), registrato a Massa il 3/5/2019 al n. 2612, trascritto a Massa il 3/5/2019 al n.3949 reg gen. e n. 3012 r. part, con il quale, G.A., nominava suo unico erede G.A., avendo lasciato allo stesso l’intero suo patrimonio al momento della redazione del testamento;

In data 15/07/2021 si costituiva in giudizio di B.F., precedentemente rimasto contumace, al solo fine di partecipare al giudizio di divisione ed alla distribuzione del ricavato, confermando la propria estraneità al contenzioso relativo alla validità del testamento olografo sopra citato, definito con sentenza parziale n. …/2020.

In data 19/07/2021 gli attori precisavano le conclusioni, come supra, riconoscendo definitivamente quali somme a titolo di spesa nell’interesse della massa ereditaria un ammontare di Euro15.967.10. Con atto del 12/10/2021 gli attori ribadivano che a seguito del decesso di G.A., e del conseguente intervento di G.A. quale suo erede unico, egli venisse riconosciuto erede non più per un quarto bensì per due quarti in virtù del testamento olografo di G.A; inoltre affermavano che data la indivisibilità del bene immobile oggetto della divisione, così come già richiesto nell’udienza del 20/07/2021, venisse loro attribuita la comproprietà in parti uguali con obbligo degli stessi a versare, a titolo di conguaglio a B.F. e B.A. Euro19.000,00 ciascuno, pari a tre ventiquattresimi del valore attuale dell’alloggio. Gli stessi precisavano inoltre che la somma riconosciuta a titolo di spesa nell’interesse dell’eredità derivava dalle spese sostenute dalla parte convenuta meno quelle ancora contestate le quali erano relative: all’impianto elettrico, poiché il CTU lo aveva definito obsoleto; alle imposte di successione, ipotecaria e catastale, perché le stesse verrebbero rimborsate alla parte convenuta e poi corrisposte dagli eredi secondo la propria quota; alle spese di pubblicazione del testamento, poiché relative a testamento nullo e quindi non gravanti sugli altri coeredi; alle spese relative alla revisione delle caldaia, di competenza dell’utilizzatore; in definitiva chiedevano che la parte convenuta restituisse ai coeredi Euro75.801,00 risultanti dai due prelievi effettuati e dai due bonifici ricevuti dal conto della de cuius secondo le quote ereditarie degli stessi e precisamente di dodici ventiquattresimi a G.A., due ventiquattresimi ciascuno a G.P., G.S. e G.M. nonché a versare nella stessa misura i canoni di locazione dell’alloggio ereditato comprensivi del deposito cauzionale di Euro1.600,00, al netto delle imposte dovute, il tutto previa compensazione con quanto riconosciutole dovuto per le spese di gestione del patrimonio ereditario e di tre ventiquattresimi del conguaglio dovuto dagli attori per l’immobile in asse ereditario.

In data 18/10/2021 parte convenuta replicava precisando che a seguito della dichiarazione di nullità del testamento olografo della de cuius l’eredità spettasse per legge nelle quote indicate dal Tribunale agli eredi ed in particolare nella quota di 1/8 rispettivamente ai convenuti e che in caso di accoglimento della domanda di attribuzione del bene immobile degli attori venisse corrisposta l’eccedenza ai convenuti e rimettendosi, per quanto atteneva alle spese, agli atti precedenti.

In data 08/11/2021 parte convenuta precisava che le spese per la messa a norma dell’impianto elettrico, le quali in un primo momento erano state contestate dagli attori per mancanza di idoneo giustificativo, mentre in un secondo momento venivano contestate poiché dalla relazione del CTU risultava che l’impianto fosse obsoleto, risultassero eseguite data la presenza dal giustificativo di spesa in atti e che andassero imputati all’interesse dell’eredità con conseguente diritto al rimborso indipendentemente dall’obsolescenza o meno dell’impianto medesimo rilevato a semplice vista dal CTU.

Occorre preliminarmente rilevare l’avvenuta successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., di G.A. nei confronti della parte costituita G.A. la quale è deceduta, come comunicato dal difensore con atto del 21/05/2021, il 07/04/2019 (vedasi certificato di morte allegato in atti), lasciando quale unico erede il nipote G.A. che correttamente è intervenuto nell’odierno processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., chiedendone la prosecuzione e l’ingresso nella quota della defunta G. A. in modo da incrementare così la propria quota ereditaria da V a 2/4 ed agendo in rappresentazione della propria ascendente ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c.

La qualità di erede, ovvero di successore universale, come richiesto dall’art. 110 c.p.c., di G.A. si può desumere pacificamente dal testamento olografo della defunta G.A. depositato in atti e pubblicato il 24/4/2019 dal notaio Dr. A.B. iscritta al Collegio notarile dei distretti riuniti di La Spezia e Massa, repertorio n. (…) raccolta n. (…), registrato a Massa il 3/5/2019 al n. 2612, trascritto a Massa il 3/5/2019 al n.3949 reg, gen. e n. 3012 r. part.

La medesima qualità di erede non risulta neanche contestata da parte convenuta e può quindi, per quanto attiene al presente giudizio, dichiararsi verificata così come incrementata la quota ereditaria di G.A. sino a 2/4.

Per quanto attiene alla descrizione ed individuazione dell’immobile oggetto della divisione ereditaria il CTU ha offerto una chiara esposizione: “dell’unità immobiliare ad uso residenziale in Comune di Firenze, con accesso condominiale da Via C. n. 20, posta al piano primo senza ascensore, raggiungibile quindi dalle sole scale condominiali. L’unità è costituita da un corridoio in ingresso, una camera matrimoniale a sinistra rispetto all’ingresso, una cameretta frontale, un vano di soggiorno di passaggio verso la cucina, un piccolo disbrigo tra soggiorno e cucina dal quale si accede anche ad un piccolo servizio igienico, il vano di cucina, un soppalco tecnico realizzato sul disbrigo e sul servizio igienico, e due terrazze tergali, una accessibile dalla cameretta e dal soggiorno ed una accessibile dalla cucina. All’unità inerisce altresì una cantina al piano seminterrato. L’unità immobiliare si trova in normale stato di conservazione, con pavimenti in graniglia e ceramica, pareti tinteggiate di bianco, infissi interni in legno, termo singolo e impianto elettrico obsoleto (allegato 1 documentazione fotografica). La superficie netta dell’unità, misurata vano per vano è pari a mq 55,80, con altezza interna pari a ml. 3,05 per le due camere e il soggiorno, ml. 2,60 per l’ingresso, ml. 3,40 nella cucina e ml. 2,30 nel disbrigo tra soggiorno e cucina e nel servizio igienico (detta altezza si è generata a seguito della realizzazione del soppalco tecnico. Detta altezza non è conforme agli strumenti urbanistici che prevedono altezza minima di ml. 2,40, il tutto come specificato in seguito per la regolarità urbanistica), oltre due terrazze di complessivi mq 5,16 e cantina di mq 3,80.” (relazione peritale pp.2-3).

Per quanto riguarda il valore di mercato del bene immobile al momento attuale è stato individuato dal CTU in Euro152.000.00. L’ammontare è stato ricavato da un valore di partenza del bene immobile di Euro194.300.00 (calcolato in 2.900.00 Euro/mq x 67 mq) ed arrotondato poi a Euro195.000.00 dato che “La stima dell’unità viene eseguita a libero mercato, tenendo in considerazione dell’ubicazione delle unità, delle condizioni intrinseche ed estrinseche descritte, oltreché dalle informazioni eseguite presso agenzie immobiliari di zona e dalle conoscenze proprie del mercato.

L’unità immobiliare si può considerare di mq 67,00 commerciali comprensiva della superficie accessoria ragguagliata delle terrazze e della cantina al piano seminterrato. Tenuto conto del normale stato di conservazione in cui si trova l’unità, considerando la zona, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche descritte, considerando che l’immobile è situato al piano terzo raggiungibile solo dalle scale condominiali in quanto l’ascensore non è utilizzabile (come descritto in precedenza), le informazioni eseguite presso agenzie immobiliari della zona per le quali immobili similari sono in vendita a 3.000,00 Euro/mq; che la banca dati dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, per la zona in cui ricade l’immobile indica un valore massimo tra abitazioni civili ed economico compreso tra 2.050,00 Euro/mq ed 2.800,00 Euro/mq per le abitazioni; che il Borsino Immobiliare indica valori massimi compresi tra un minimo di 2.693,03 Euro/mq e 2.981,02 Euro/mq; che in forza di atto Not. A. Zetti del (…) Fasc. (…) Racc. (…), trascritto all’Agenzia delle Entrate – Servizi Ipotecari di Firenze in data 28.6.2019 all’Art. 19271, veniva venduto immobile similare posto nella stessa zona, per un valore di 3.050,00, si ritiene corretto considerare per l’unità per cui è causa il valore di 2.900,00 Euro/mq pertanto: valore di mercato abitazione:

mq 67,00 x Euro2.900,00 = Euro194.300,00” (relazione peritale p.8).

A tale somma di partenza di Euro195.000.00 occorre sottrarre, secondo il CTU, Euro5.000.00 a titolo di “spese necessarie alla regolarizzazione dell’altezza del servizio igienico e del disbrigo tra soggiorno e cucina” (relazione peritale p. 9) in quanto “L’edificio di cui l’unità oggetto di esecuzione è parte, è stato edificato in data antecedente al 1967. Successivamente a tale data, per la realizzazione della terrazza avente accesso dalla cucina, è stata presentata la domanda di sanatoria S/0022013 in data 27 marzo 1986 cui ha fatto seguito la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 03/3321/51 in data 10 aprile 2003. Per le modifiche interne eseguite sull’unità abitativa è stata altresì presentata la comunicazione Art. 26 L. n. 47 del 1985, prot. (…) in data 20 aprile 1990, eseguita per la demolizione dell’attuale servizio igienico di dimensioni e sua ricostruzione in ampliamento verso la cucina. Il nuovo servizio igienico avrà una superficie di mq 2,24 e altezza di ml. 2,40.

Lo scrivente fa presente che in fase di sopralluogo è stata verificata l’altezza del servizio igienico in ml. 2,30 pertanto difforme rispetto a quanto autorizzato con l’Art. 26. Tale situazione nasce con la realizzazione del soppalco tecnico sovrastante servizio igienico e disbrigo. Considerando che l’altezza legittima per il servizio igienico e il disbrigo deve essere minimo di ml. 2,40, quindi non sanabile, si dovrà provvedere all’esecuzione di opere con demolizione del solaio del soppalco e sua ricostruzione in posizione rialzata. Per detto intervento sono stimate a corpo opere murarie pari ad Euro5.000,00.” (relazione peritale p. 7).

In aggiunta a tale nuova somma pari a Euro190.000.00, derivante dalla sottrazione di Euro5.000.00 al valore di partenza del bene immobile, il CTU ha ritenuto di dover prudenzialmente applicare un’ulteriore diminuzione del 20% dato che l’immobile in questione risulta concesso in locazione ad uso abitativo “alla signora P.M. in forza di contatto di locazione ad uso abitativo registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze in data 14 febbraio 2019 al n. 4133 Serie 3T, avente durata di anni quattro a partire dal 15 marzo 2019 al 14 marzo 2023, che si intenderà rinnovato per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata, da recapitarsi mediante raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza, si ritiene prudenzialmente di indicare un abbattimento del valore di mercato del 20% valore di mercato dell’abitazione locato: Euro190.000,00 x -20% = Euro152.000,00” (relazione peritale p.9).

Al termine di queste operazioni il CTU ha quindi individuato l’attuale valore di mercato dell’abitazione locato in Euro152.000.00 (relazione peritale p.9).

Rispondendo al quesito formulato, il CTU ha anche individuato il valore precedente del bene immobile vale a dire il valore dell’immobile al momento dell’apertura della successione (06/08/2017) che si attestava a Euro173.000.00 a cui si arrivava muovendo da un valore di partenza di Euro177.550.00, (“In considerazione della lieve flessione che il mercato immobiliare aveva subito nel periodo del 2017 rispetto ai valori attuali, flessione valutata complessivamente nell’ordine di circa il 10%, il valore unitario utilizzato per il valore di mercato alla data di apertura della successione è pari a 2650,00 Euro/mq, pertanto si ottiene: mq 67,00 x Euro2.650,00 = Euro177.550,00 Valore che si arrotonda a 178.000,00.” Relazione peritale pp. 9-10) poi arrotondato a Euro178.000.000 ai quali occorreva, ad avviso del CTU, sottrarre i Euro5.000 di spese per le opere di regolarizzazione già esposte in precedenza (“Anche in questo caso, a detto importo dovranno necessariamente essere detratte le spese necessarie alla regolarizzazione dell’altezza del servizio igienico e del disbrigo tra soggiorno e cucina, valutabili nell’ordine di Euro5.000,00, come descritto in precedenza, pertanto il valore di mercato dell’unità immobiliare è pari a: 178.000,00 – Euro5.000,00 = Euro173.000,00” (relazione peritale pp.9-10).

In relazione al bene immobile oggetto della divisione ereditaria gli attori, a fronte dell’indivisibilità dello stesso, hanno richiesto l’attribuzione, ai sensi dell’art. 720 c. c. nella loro proprietà in parti uguali con l’eventuale attribuzione di eccedenze a favore delle parti convenute. Su tale domanda parte convenuta non ha opposto contestazioni e si è invece limitata a ribadire che in caso di attribuzione del bene immobile nella titolarità degli attori andrebbe corrisposta l’eccedenza in proprio favore.

Dalla lettura della relazione peritale del CTU appare evidente la natura indivisibile del bene immobile oggetto della divisione ereditaria, nella stessa si legge infatti che: “in risposta al punto B, trattandosi di unità immobiliare di modesta superficie, la stessa non è fisicamente divisibile in quanto non vi sarebbero i rispetti urbanistici e igienico sanitari, pertanto, non è possibile predisporre un progetto di divisione con la formazione di lotti.” (relazione peritale pp. 10-11).

Merita quindi di essere accolta la richiesta congiunta degli attori di attribuzione del bene immobile indivisibile in proprio favore ai sensi dell’art. 720 c.c. con eventuale attribuzione dell’eccedenza in

favore delle parti convenute. Prima della determinazione dell’eventuale eccedenza occorre però delimitare il valore totale della massa ereditaria alla quale occorrerà detrarre le somme spese in suo favore, ai sensi dell’art. 752 c.c., in modo da poter delineare l’ammontare delle rispettive quote di spettanza dei coeredi.

In tal senso occorre valutare l’ammontare della liquidità facente parte della massa ereditaria. Come detto in precedenza, il Tribunale con sentenza n. …/2020 ha ordinato alla parte convenuta A.B. di rendere il conto delle somme prelevate dal conto corrente n. (…) presso la B.C. della de cuius del valore di Euro1.100,00 il 15/04/2017e Euro1.000,00il 14/06/2017, oltre ai bonifici ricevuti il 06/07/2017 per un importo pari a Euro44.000,50 ed il 12/07/2017 per un importo pari a Euro29.700,50 e per un totale di Euro75.801.00, ai quali occorre aggiungere il profitto derivato dalla locazione del bene immobile oggetto della divisione.

Come emerso nelle more del processo il bene immobile oggetto della divisione è stato offerto in locazione ad uso abitativo dal 15/03/2019 con un contratto quadriennale a canone annuo di Euro9.600.00 da corrispondere al locatore in rate di Euro800.00 mensili ed a fronte di Euro1.600.00 di deposito cauzionale.

Ai fini della determinazione del valore generato dal contratto di locazione in essere, che deve conferire alla massa ereditaria, occorre moltiplicare il valore del canone mensile concordato (Euro 800.00) per le mensilità di fruizione dello stesso dal momento di inizio del contratto (15/03/2019) a quello attuale, al netto delle imposte pagate pari al 21%, come correttamente ricordato da parte convenuta, essendo il contratto stipulato con la formula della “cedolare secca” ed aggiungendovi il deposito cauzionale.

Le somme da restituire costituiscono un’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 1277 c.c. e, nella specie, sono da considerarsi quali obbligazioni di valuta poiché dovute originariamente già in forma di denaro e non in forma di altri beni dato che il denaro non costituisce un bene sostitutivo bensì il bene dovuto ab initio. Come è noto, nel caso di obbligazioni di valuta vige il principio nominalistico, ai sensi dell’art. 1277 c.c., per cui le eventuali variazioni del valore reale del denaro non hanno incidenza sull’ammontare dovuto quale oggetto della prestazione dato che occorre corrispondere in ogni caso la somma originariamente dovuta. In materia di obbligazioni pecuniarie si applica inoltre anche il principio della naturale fecondità del denaro secondo il quale il denaro è in grado di produrre frutti civili nella specie di interessi, ai sensi dell’art. 820 c.c., con funzione compensativa. Ai sensi dell’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto che sono determinati, forfettariamente, dall’art. 1284 c.c., nel saggio legale degli interessi. Pertanto occorre calcolare l’ammontare della somma dovuta in favore della massa ereditaria al netto degli interessi legali.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, al netto degli interessi legali e data anche la necessità di determinare gli stessi in ragione del decorso del tempo ai sensi dell’art. 821, 3 comma c.c., occorre distinguere diversi periodi dato che le somme dovute, nel corso del tempo, sono cambiate in ragione dell’incremento prodotto dal profitto del contratto di locazione del bene immobile in quanto sino al 15/03/2019, data di inizio del contratto di locazione del bene immobile oggetto dell’eredità, era dovuta soltanto la somma di Euro75.801.00 mentre, a seguito della locazione del bene immobile, la somma dovuta ha subito un incremento progressivo di anno in anno.

Pertanto, come detto, occorre distinguere diversi periodi di riferimento utili ai fini del calcolo della somma finale dovuta al netto degli interessi legali.

Per quanto riguarda il primo periodo, la somma dovuta nel periodo relativo al 06/08/201714/03/2019, cioè dal momento dell’apertura della successione coincidente con la data del decesso della de cuius, ai sensi dell’art. 456 c.c., sino al momento in cui veniva stipulato il contratto di locazione, era la seguente: Euro75.801.00. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali maturati nel periodo di riferimento, 06/08/2017-14/03/2019, così ottenendo la somma di Euro76.180.21.

Il successivo periodo sul quale calcolare gli interessi legali va dal 15/03/2019 al 31/12/2019 ossia quello che va dall’inizio del contratto di locazione del bene immobile oggetto dell’eredità sino al termine dell’anno 2019 per il quale erano dovuti un totale di Euro84.100.21 così ricavati: Euro76.180.21 (ovvero il valore del quantum dovuto nel primo periodo già aumentato con gli interessi legali relativi) + Euro1.600.00 di deposito cauzionale + Euro6.320.00 a titolo di canone di locazione 2019 (Euro 800 x 10 mensilità) già diminuito del 21 % a titolo di imposte). A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali maturati nel periodo di riferimento, 15/03/2019-31/12/2019, così ottenendo la somma di Euro 84.636,61.

Il successivo periodo è quello che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 relativo all’anno 2020 per il quale era dovuto un totale di Euro92.220.61 così ricavato: Euro84.636,61 (ovvero il valore del quantum dovuto nel secondo periodo già aumentato con gli interessi legali relativi) + Euro7.584.00 (a titolo di canone di locazione 2020 (Euro 800 x 12 mensilità) già diminuito al 21% a titolo di imposte). A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali maturati nel periodo di riferimento, 01/01/202031/12/2020, così ottenendo la somma di Euro92.266,72 come riportato nella seguente tabella:

Il successivo periodo è quello che va dal 01/01/2021 al 31/12/2021 relativo all’anno 2021 per il quale era dovuto un totale di Euro99.850.72 così ricavato: Euro92.266,72 (ovvero il valore del quantum dovuto nel terzo periodo già aumentato con gli interessi legali relativi) + Euro7.584.00 (a titolo di canone di locazione 2021 (Euro 800 x 12 mensilità) già diminuito al 21% a titolo di imposte). A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali maturati nel periodo di riferimento, 01/01/202131/12/2021, così ottenendo la somma di Euro99.860,68 come riportato nella seguente tabella:

Infine, l’ultimo periodo da considerare va dal 01/01/2022 al 31/01/2022 ed è quello relativo all’anno corrente nel quale era dovuto un totale di Euro100.492.68 così ricavato: Euro99.860,68 (ovvero il valore del quantum dovuto nel quarto periodo già aumentato con gli interessi legali relativi) + Euro632.00 (Euro 800 x 1 mensilità) già diminuito al 21% a titolo di imposta). A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali maturati nel periodo di riferimento, 01/01/2022-31/01/2022, così ottenendo la somma di Euro 100.595,93.

A seguito della determinazione così effettuata della somma dovuta da restituire alla massa ereditaria, il totale dovuto, ad oggi, risulta essere pari alla somma di Euro100.595,93 comprensiva delle somme prelevate dal conto corrente n. (…) presso la B.C. della de cuius di Euro1.100,00 il 15/04/2017 e Euro1.000,00 il 14/06/2017, oltre ai bonifici ricevuti il 06/07/2017 per Euro44.000,50 ed il 12/07/2017 per Euro29.700,50, del valore del contratto di locazione sino al momento attuale, diminuito del 21 % a titolo di imposte, più il del deposito cauzionale ed al netto degli interessi legali.

Come detto in precedenza parte convenuta, B.A., ha depositato in data 15/12/2020 ed in data 17/02/2021, un prospetto delle somme utilizzate presuntivamente a favore della massa ereditaria per un ammontare totale di Euro30.468.78, documentando ogni spesa, come riassunta nel prospetto allegato (doc 12), con fatture ed altre ricevute dalle quali si aveva effettiva prova degli avvenuti pagamenti (docc. 13-31).

Gli attori hanno depositato osservazioni con le quali contestavano alcune voci di spesa ed in particolare, in un primo momento (atto del 19/01/2021), venivano contestate le utenze pagate dopo la morte della de cuius così come la sostituzione della lavatrice, la TARI, le spese di pubblicazione del testamento, le spese di imposte di successione, catastali ed ipotecarie, la revisione della caldaia e l’impianto elettrico, con il riconoscimento di Euro13.003,16 a titolo spese effettuate nell’interesse della massa ereditaria e quindi da dedurre alla somma che la parte convenuta doveva restituire. D’altra parte, gli attori hanno definitivamente riconosciuto alla controparte, nelle conclusioni (atti del 19/07/2021 e 12/10/2021), le spese sostenute dalla stessa per un ammontare totale di Euro15.967,10 contestando, in definitiva, soltanto le spese relative a:

– messa a norma dell’impianto elettrico (n.3 del prospetto) poiché dalla relazione del CTU l’impianto risulterebbe obsoleto;

– l’imposta di successione (n. 6 del prospetto) pagata dato che verrebbe rimborsata ed i coeredi corrisponderebbero ognuno la propria;

– le spese relative agli atti di pubblicazione del testamento e la relativa accettazione (n. 13 del prospetto) in quanto spese afferenti al testamento annullato e non gravanti sugli altri coeredi;

– l’imposta ipotecaria e catastale (n. 14 del prospetto) dato che verrebbe ed i coeredi corrisponderebbero ognuno la propria;

– la revisione della caldaia (n. 22 del prospetto) poiché competerebbe all’utilizzatore;

Non risulta necessario pronunciarsi sulle spese non contestate che pertanto, ed essendo anche dimostrate dai documenti giustificativi allegati in atti, si ritengono provate. D’altra parte, occorre invece pronunciarsi sulle spese contestate ed in particolare occorre rilevare quanto segue:

– in relazione alla messa a norma dell’impianto elettrico gli attori hanno in un primo momento contestato la mancanza di documenti che provassero la spesa ma in un secondo momento hanno precisato che la spesa non sarebbe rilevante in quanto il CTU aveva definito obsoleto l’impianto elettrico nella propria relazione. Nonostante il CTU abbia effettivamente indicato nella propria relazione questa circostanza (“L’unità immobiliare si trova in normale stato di conservazione, con pavimenti in graniglia e ceramica, pareti tinteggiate di bianco, infissi interni in legno, termo singolo e impianto elettrico obsoleto (allegato 1 documentazione fotografica)” relazione peritale p. 3) ciò non implica che i lavori per la messa a norma dell’impianto elettrico non siano stati eseguiti, come invece dimostra la ricevuta allegata dalla parte convenuta relativa ai lavori stessi (doc. 15), oppure che fossero irrilevanti, dato che l’obsolescenza, seppure rilevata dal CTU soltanto visivamente, non indica necessariamente l’assenza di lavori di manutenzione svolti che potevano essere invece necessari. Bisogna quindi riconoscere la spesa in favore dell’eredità;

– in relazione alla spesa per la revisione della caldaia, gli attori hanno sostenuto che la stessa non dovrebbe essere considerata fra le spese in favore dell’eredità poiché di competenza dell’utilizzatrice dell’immobile. D’altra parte, non è presente nel contratto di locazione allegato alcuna clausola che preveda espressamente questa condizione e pertanto non si può ritenere che la revisione della caldaia fosse a carico dell’inquilina. Bisogna quindi riconoscere la spesa in favore dell’eredità;

– in relazione alle spese di pubblicazione ed accettazione dell’eredità, come correttamente rilevato da parte convenuta, queste costituiscono un obbligo ai sensi dell’art. 620 c.c. cui la parte convenuta non poteva sottrarsi e verso la quale non incide la nullità del testamento, pertanto, costituisce un peso dell’eredità ai sensi dell’art. 752 c.c. tale per cui bisogna riconoscere la spesa in favore dell’eredità.

– per quanto attiene alle spese relative alle imposte di successione, ipotecaria e catastale, le quali si possono trattare unitariamente visto che la parte attrice ha utilizzato la medesima contestazione per entrambe le voci di spesa, occorre preliminarmente ricordare che la parte convenuta, con atto del 17/02/2021, ricordava che il mancato riconoscimento delle spese avrebbe generato un indebito arricchimento degli attori in quanto si sarebbe dovuta presentare una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa rispetto alla precedente nella quale dare conto del mutamento di devoluzione dell’eredità della de cuius, ai sensi degli articoli 43 e 28, 6c, D.Lgs. n. 346 del 1990, in modo da ripartire pro quota la spesa, sostenuta per intero dalla convenuta, fra tutti i coeredi. In tal senso occorre precisare che, ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. n. 346 del 1990 il pagamento dell’imposta di successione è dovuto anche in caso di impugnazione del testamento, salvo il diritto, in caso di accoglimento dell’impugnazione, al rimborso di quanto pagato o pagato in eccedenza (art. 42, 1 c lett. e), D.Lgs. n. 346 del 1990) e dell’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa della precedente al verificarsi del mutamento di devoluzione dell’eredità (art. 28, 6 c., D.Lgs. n 346 del 1990).

Parimenti, si è espressa anche la Cassazione che ha avuto modo di ricordare che tali norme, ai fini della disciplina fiscale, non valgono soltanto nel caso di successioni testamentarie bensì anche nel caso di “interversione del titolo successorio, da testamentario a legittimo, per effetto di sentenza dichiarativa dell’invalidità del testamento” (Cass. sez. trib. n. 23471/2007) la quale “determina l’obbligo degli interessati di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative, ai sensi dell’art. 28, comma 6, dello stesso testo di legge; salvo il rimborso, previsto dal successivo art. 42, comma 1, lett. e), dell’imposta pagata, o pagata in più, a seguito del sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria” (Cass. sez. trib. n. 23471/2007) dato che le “”successioni testamentarie” ai limitati fini della disciplina fiscale delle ipotesi contemplate dal cit. D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 43 e ss., sono quelle che tali risultano all’ufficio, per effetto di denunzia di successione presentata anche da uno solo dei coeredi, accompagnata da copia autentica del testamento; ancorché sia contestata da altri coeredi la validità di esso nella competente sede giudiziaria e fino all’esito definitivo della lite”. Sussiste in ogni caso, dunque, l’obbligo di corrispondere l’imposta di successione anche in ipotesi di impugnazione del testamento tanto per singole clausole che per l’intero, come ha ricordato anche dalla Cassazione nella sentenza già citata: “L’impugnazione radicale dell’atto, non solo quella che investa le singole clausole in esso contenute, è dunque priva d’influenza sulla debenza dell’imposta e sulla relativa procedura di liquidazione” (Cass. sez. trib. n. 23471/2007). Da tutto ciò si può riconoscere che discendeva l’obbligo per la convenuta di corrispondere l’imposta di successione, quella ipotecaria e catastale ma altresì che ad oggi, a seguito dell’avvenuto mutamento di devoluzione dell’eredità, sussiste la necessità di presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa con il conseguente pagamento pro quota dell’imposta da parte dei coeredi e la restituzione di quanto pagato in eccedenza dalla convenuta. Nessun tipo di indebito arricchimento verrebbe generato pertanto dal mancato riconoscimento della spesa in favore dell’eredità dato che, a seguito della presentazione della dichiarazione sostituiva/integrativa, ai sensi degli artt. 43, 28, 6c. e 42, 1 c. lett. e) D.Lgs. n 346 del 1990, le spese relative alle imposte di successione, ipotecarie e catastali verranno ripartite pro quota tra i coeredi con la ripetizione di quanto pagato o pagato in eccedenza dalla convenuta. Per tale motivo non si riconosce la spesa relativa alle imposte di successione, ipotecaria e catastale, come spesa in favore dell’eredità dato che ai sensi degli artt. 43, 42, 28, 6c. D.Lgs. n. 346 del 1990 vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa, a fronte del mutamento di devoluzione dell’eredità, con conseguente ripartizione pro quota delle imposte e rimborso di quanto pagato o pagato in eccedenza dalla convenuta. Non si riconoscono quindi come spese in favore dell’eredità quelle relative al pagamento delle imposte di successione del valore di Euro 6.386.69 e delle imposte ipotecarie e catastali del valore di Euro 2.979.99 per un totale di Euro 9.366.68.

Pertanto, le spese riconosciute in favore della massa ereditaria ammontano ad un totale di: Euro21.102.10.

Ai fini della determinazione del valore dei beni mobili che devono confluire nella massa ereditaria occorre sottrarre all’ammontare dei beni liquidi dell’eredità, calcolato al netto degli interessi legali per un totale di Euro 100.595,93 che si arrotonda per eccesso a Euro 100.596.00, le spese riconosciute nell’interesse dell’eredità ovvero dei pesi ereditari ex art. 752 c.c., che ammontano ad un totale di Euro 21.102.10 e che si arrotondando per difetto a Euro21.102.00 ottenendo così un importo pari a Euro 79.494.00.

Pertanto, il valore totale della massa ereditaria, costituita da un bene immobile del valore di Euro 152.000.00, come riconosciuto dal CTU nella propria relazione peritale, e da un totale di beni mobili del valore di Euro 79.494.00 ammonta ad una cifra pari a Euro 231.494.00.

La determinazione del valore delle singole quote di eredità verrà quindi effettuata sul valore totale della massa ereditaria pari a Euro 231.494.00, calcolata come supra, dalla quale occorre riconoscere:

– ad A.G. una somma totale di Euro 115.747,00, pari a 2/4 del valore della massa ereditaria e corrispondente alla propria quota di spettanza;

– a P., S. e M.G. una somma totale di Euro 19.291.16 ciascuno pari a 1/12 del valore della massa ereditaria e corrispondente alla propria quota di spettanza;

– ad A. e F.B. una somma totale di Euro 28.936,75 ciascuno, pari a 1/8 del valore della massa ereditaria e corrispondente alla propria quota di spettanza.

A seguito della determinazione dell’ammontare delle quote ereditarie occorre dunque valutare la composizione di ognuna di esse. Come ricordato più volte, è stata rilevata, anche dal CTU, la natura indivisibile del bene immobile oggetto dell’eredità e per questo motivo è stata avanzata dagli attori la domanda di attribuzione del bene in comproprietà ed in parti uguali ai sensi dell’art. 720 c.c. con l’eventuale riconoscimento di eccedenze in favore delle controparti. A tale richiesta non è seguita una contestazione delle parti convenute che si sono limitate a rilevare la domanda di parte attrice ricordando il riconoscimento dell’eventuale eccedenza in proprio favore.

La domanda di attribuzione del bene immobile in parti uguali deve esser pertanto accolta.

Dato il valore di Euro 152.000.00 del bene immobile locato, individuato dal CTU, l’ammontare del valore delle rispettive quote di comproprietà del bene immobile è pari a Euro 38.000.00 (Euro 152.000 4%).

In relazione alla quota ereditaria di A.G., erede per 2/4 e per un valore totale di Euro 115.747,00, a seguito dell’attribuzione del bene immobile, non si è generata alcuna eccedenza nella rispettiva quota e rimane invece da soddisfare con altri beni dell’eredità per un importo di Euro 77.747.00.

In relazione invece alle quote di P., S. e M.G., tutti rispettivamente eredi per 1/12, mediante l’attribuzione del bene immobile si è generata un’eccedenza rispetto a quanto spettava loro sulla base delle quote ereditarie equivalente ad un importo pari a Euro 18.708.84 (Euro 38.000.00 – Euro 19.291,16) ciascuno. Tale eccedenza dovrà essere corrisposta, in parti uguali, ai convenuti da ognuno dei coeredi che ne hanno usufruito e pertanto graverà su P., S. e M.G. l’obbligo di ciascuno di loro, di corresponsione dell’eccedenza, per un importo totale di Euro 18.708.84 ai convenuti B.A. e F. e rispettivamente spetterà dare ad ognuno dei coeredi la somma di Euro 9.354.42 a ciascuno dei convenuti. Il totale delle eccedenze in favore dei coeredi G.P., S. e M. ammonta quindi ad un valore pari a Euro 56.126, 52 (Euro 18.708.84 x 3) che equivale, per ognuno dei convenuti, ad una somma pari a Euro 28.063,26.

La restituzione dell’eccedenza andrà calcolata all’interno della quota ereditaria di spettanza dei convenuti che, a seguito della restituzione, dovranno ancora ottenere beni mobili per un valore di Euro 873, 49 titolo di rimanenza del valore della propria quota al netto della restituzione dell’eccedenza (Euro 28.936,75 – Euro 28.063,26).

In definitiva, ed a seguito dell’attribuzione del bene immobile e della corresponsione delle eccedenze da parte degli eredi che ne hanno usufruito, andranno riconosciuti a G.A. beni mobili pari a Euro 77.747.00 mentre a favore di B.A. e F. beni mobili pari a 873,49 ciascuno.

Per quanto attiene alle spese di lite relative alla prima fase giudiziale conclusasi con la sentenza parziale n. …/2020 nella quale si rimetteva al giudizio definitivo di divisione dell’eredità la decisione sulle spese, occorre rilevare che, in applicazione del principio generale di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e visto l’accoglimento delle domande di parte attrice, va posto a carico di parte convenuta, A.B., non anche di F.B. rimasto contumace, l’obbligo di rimborso delle stesse a favore degli attori A., P., S. e M.G. per la somma di Euro 25.474,77, calcolata su un valore della causa indeterminabile e complessità alta e riferita ai valori medi con un aumento del 30% totale del

compenso unico data la presenza di più parti ai sensi dell’art. 4, 2 c., D.M. n. 55 del 2014 vista l’attività svolta nel loro singolare interesse ed alle spese di CTU già liquidate con separato decreto del 17/01/2020.

Per quanto attiene le spese di lite relative alla seconda fase di giudizio deve evidenziarsi il principio per cui, nel giudizio di divisione, le spese processuali debbono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote. Ciò riguarda soltanto le spese relative agli atti rivolti a condurre il giudizio, nell’interesse comune, alla concreta determinazione delle quote spettanti ad ognuno dei condividenti medesimi, vigendo, invece, la regola generale della soccombenza (salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92 c.p.c.) per le spese relative a tutte le vicende processuali che, pur essendo inserite nel giudizio di divisione, sono state rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali conseguenti a determinati conflitti di interesse insorti fra i condividenti derivanti da eccessive pretese, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte (Cass. civ. Sez. II, Ord., 11/9/2018, n. 22052, Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 9/2/2018, n. 3239, nonché Cass. Civ., Sez., II, 13/2/2006, n. 3083).

Nel caso di specie, non sono stati posti in essere comportamenti ingiustificati né sono sorti conflitti derivanti da eccessive pretese fra i condividenti e pertanto le spese di lite sono poste a carico della massa ereditaria così come la spesa per il CTU. Le spese di lite sono relative alle somme liquidate in Euro8.962,66 a titolo di spese legali degli attori, calcolati con un valore della causa indeterminabile e complessità alta ai valori medi ed in relazione alle sole fasi istruttorie e/o di trattazione e decisionali diminuiti del 50%, data l’attività resa per la sola seconda fase processuale di divisione giudiziale, e con un aumento totale del 30% data la presenza di più parti difese processualmente e vista anche l’attività successiva alla morte di A.G. ed il conseguente intervento di A.G. oltre alle somme liquidate in Euro6.894,34 a titolo di spese legali delle parti convenuti, calcolati con un valore della causa indeterminabile e complessità alta ai valori medi ed in relazione alle sole fasi istruttorie e/o di trattazione e decisionali diminuiti del 50 % data l’attività resa per la sola seconda fase processuale, e senza aumento per presenza di più parti data l’assenza di attività rilevante svolta nell’interesse di alcune parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– dichiara A.G. erede di E.G. per una quota pari a 2/4;

– dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra A.G., P.G., S.G., M.G., A.B. e F.B. e ne dispone la divisione secondo le quote ereditarie di: 2/4 per A.G., 1/12 ciascuno per P.G., S.G., M.G. ed 1/8 ciascuno per A.B. e F.B.;

– ordina ad A.B. la restituzione alla massa ereditaria di Euro79.494.00;

– attribuisce in comproprietà ed in parti uguali ad A.G., P.G., S.G. e M.G., l’unità immobiliare ad uso residenziale ubicata nel Comune di F. (F.), via C. n. 20, piano 1 e seminterrato, foglio di mappa (…), particella (…) dal sub. (…);

– ordina a P.G., S.G. e M.G. di corrispondere ognuno in favore di B.A. e B.F. una somma pari ad Euro9.354,42 per ciascuno;

– attribuisce in favore di A.G. l’importo di Euro77.747.00;

– attribuisce ad A.B. e F.B. beni mobili pari a 873,49 Euro ciascuno;

– condanna altresì la parte convenuta A.B. a rimborsare ad A.G., P.G., S.G. e M.G. le spese di lite, che si liquidano in Euro25.474,77 per spese legali degli attori;

– pone le spese della CTU grafologica, già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta A.B.;

– pone le spese di lite della seconda fase giudiziale in proporzione alle rispettive quote ereditarie che liquida in Euro 8.962,66 in favore di A.G., P.G., S.G., M.G. a titolo di spese legali ed in Euro 6.894,34 a favore di A.B. e F.B. a titolo di spese legali;

– pone a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote le spese della CTU relativa alla valutazione del bene immobile, già liquidate con separato decreto, di Euro 2.014,16 per onorari e Euro 109,10 per esborsi comprensivo dell’acconto eventualmente versato, oltre imposta e contributi;

– dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio;

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 1 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2022.

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Eredità e successione ereditaria

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.