l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o piu’ categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalita’ peculiari e in particolari condizioni. Al riguardo, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e’ indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioe’ la possibilita’ giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.Pertanto, l’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile e’ ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorche’ di proprieta’ privata, siano accessibili ad una molteplicita’ indifferenziata di persone. Invero, e’ rilevante che all’area sia data la possibilita’, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilita’ pur quando essi appartengano tutti ad una o piu’ categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalita’ ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa.

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|22 luglio 2022| n. 29016

Data udienza 14 gennaio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella – Presidente

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) SPA;

avverso la sentenza del 16/05/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo.

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al responsabile civile.

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, nel rigettare l’appello proposto da (OMISSIS), parte civile nel presente procedimento, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Pinerolo – dopo aver dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 590 c.p. e, in conseguenza, averlo condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, nella misura da determinarsi ad opera del giudice civile ed avere disposto una provvisionale immediatamente esecutiva – ha assolto il responsabile civile (OMISSIS) spa da ogni richiesta risarcitoria, sulla base dell’assunto che il sinistro de quo non si sarebbe verificato su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, cosi’ escludendo l’operativita’ della copertura assicurativa.

2. Avverso la pronuncia del Tribunale di Torino ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, l’anzidetta parte civile che solleva due motivi con cui deduce:

2.1. Violazione di legge, per avere il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, la Compagnia responsabile civile non debba essere condannata, in solido con l’imputato, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in quanto il sinistro di cui si tratta non si sarebbe verificato su “strada di uso pubblico o area a questa equiparata”, con conseguente esclusione dell’operativita’ della copertura R.C. Auto e della relativa normativa. Il cortile in questione, sostiene il ricorrente, e’ equiparabile ad area di libero accesso giacche’ l’area in questione, se pur recintata e munita di cancello, era aperta ad un numero indeterminato di persone ovvero al (OMISSIS), quale manovale, nonche’ ai proprietari dei camper e veicoli in tale area presenti.

Merita, altresi’, di essere richiamata l’evoluzione dell’Unione Europea in tema di assicurazione obbligatoria per la quale nella nozione di “circolazione di veicoli”, rilevante ai fini della RC Auto rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non esservi ragione per accogliere la richiesta della difesa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

3. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al responsabile civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Questa Corte Suprema ha piu’ volte stabilito che la natura privata del luogo ove si e’ verificato un incidente da circolazione di veicoli, non e’ di per se’ incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilita’ dell’azione diretta, gia’ contemplata dalla L. n. 990 del 1969.

E’, invero, costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, ai sensi della L. n. 990 del 1969 articoli 1 e 18, (applicabili ratione temporis), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o piu’ categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalita’ peculiari e in particolari condizioni (principio, tra l’altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie – analoga alla presente – relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa (cosi’, Sez. 3 civ., n. 17017 del 28/06/2018, Rv. 649512 – 01; Sez. 3 civ., n. 9441 del 11/06/ 2012, Rv. 622675 -01; Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 584551-01).

Al riguardo, vale la pena sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla L. n. 990 del 24 dicembre 1969, e’ indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioe’ la possibilita’ giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico (Sez. 3 civ., n. 13254 del 06/06/2006, Rv. 589731 – 01).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 18 della L. n. 990 del 1969, pertanto, l’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile e’ ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorche’ di proprieta’ privata, siano accessibili ad una molteplicita’ indifferenziata di persone. Invero, e’ rilevante che all’area sia data la possibilita’, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilita’ pur quando essi appartengano tutti ad una o piu’ categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalita’ ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa (Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 535578-01; Sez. 3 civ., n. 4603 del 11/04/2000, Rv. 535578 -01).

3. Le anzidette argomentazioni appaiono, peraltro, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 – relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilita’ – deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (Corte di giustizia, Sez. 3, n. 162 del 04/09/2014: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui era munito; nello stesso senso, Corte di giustizia, Sez. 6, n. 334 del 20/12/2017 la quale ha affermato che l’articolo 3, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilita’, deve essere interpretato nel senso che esso fa divieto ad una normativa nazionale di escludere dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non “idonei alla circolazione”, a prescindere dalla circostanza per cui detti suoli siano o meno “comunemente utilizzati”).

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all’esclusione della responsabilita’ del responsabile civile (OMISSIS) spa., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’esclusione della responsabilita’ del responsabile civile (OMISSIS) spa e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.