il diritto-dovere di visita consiste contestualmente nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con il figlio minore e nel diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabita. Tuttavia, non costituisce un obbligo coercibile in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età. Tale diritto-dovere non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Tribunale|Bari|Sezione 1|Civile|Sentenza|18 gennaio 2023| n. 147

Data udienza 17 gennaio 2023

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:

– Dott. Saverio Umberto DE SIMONE – Presidente

– Dott.ssa Cristina FASANO – Giudice rel.

– Dott.ssa Rosella NOCERA – Giudice

ha pronunciato, con l’intervento del PM, la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa iscritta al n. …/2019 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

tra

LF (X) rappresentato e difeso dagli avv.ti… e …, in virtù di mandato a margine del ricorso, presso lo studio dei quali in Bari, alla via…, è elettivamente domiciliato,

– ricorrente –

e

TC (X) rappresentata e difesa dall’avv…., in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, presso lo studio del quale in Bari, alla via …è elettivamente domiciliato,

– resistente –

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 22.02.2019 LF , premesso che:

– in data X 2000 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con TC ;

– dall’unione dei coniugi era nata una figlia: M (B., X (…));

– venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con sentenza sullo status n. 2855/2015 del 24.06.2015, il Tribunale di Bari pronunciava la separazione mentre, con la sentenza definitiva n. 5085 dell’11.10.16, rigettava le reciproche domande di addebito, elevava ad Euro 400,00 l’assegno per la figlia e confermava l’importo di 400,00 per il coniuge stabilito in sede presidenziale, nulla disponeva sulla casa coniugale (di proprietà del L) , disciplinava il diritto di visita paterno, affido condiviso della figlia e collocamento presso la madre;

– egli proponeva appello avverso la sentenza definitiva di separazione n. 5085/2016 chiedendo, in parziale riforma della sentenza, rigettarsi la domanda di liquidazione dell’assegno di mantenimento o, in subordino, ridursi l’assegno liquidato dal Tribunale, regolamentare il diritto di visita del padre ed eliminare la condanna al pagamento del 50% delle spese del giudizio di primo grado;

– la separazione era perdurata ininterrottamente e sussistevano le condizioni per pervenire alla cessazione del vincolo matrimoniale;

– dall’epoca della separazione le sue condizioni economiche erano peggiorate tanto da non poter far fronte al pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia pari ad Euro 800,00;

– la moglie, pur essendo in grado di procurarsi un impiego di lavoro per età e capacità lavorativa, non si era mai adoperata in tal senso e, in ogni caso, ella non aveva mai dichiarato le sue condizioni reddituali;

– la resistente, inoltre, aveva il possesso di un immobile in P. C., ricavandone guadagni non inferiori ad Euro 12.500,00;

– egli aveva uno stipendio fisso di Euro 1600,00 da cui sottrarre Euro 800,00 circa per il mantenimento di moglie e figlia ed Euro 400,00 circa per finanziamenti vari.

1.1. Tutto ciò premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare i provvedimenti relativi all’affidamento della figlia, inclusa la misura dell’ assegno a titolo di contributo al mantenimento posto a suo carico, regolare il diritto di visita tra padre e figlia, eliminare qualsiasi assegno a suo carico in favore della coniuge ovvero ridurlo a una somma compatibile con la propria capacità reddituale, assegnare a sé medesimo la casa coniugale in quanto proprietario esclusivo.

2. Con decreto del 26.02.2019 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l’udienza del 17.05.2019; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest’ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.

3. Si costituiva in giudizio la sig.ra T la quale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di rigettare le domande di parte ricorrente, porre a carico del sig. L un assegno di mantenimento per sé e per la figlia nella misura di Euro 1.100,00, oltre al 70% delle spese straordinarie per la figlia, disciplinare gli incontri e la permanenza del padre con la figlia secondo lo schema dalla stessa delineato all’interno della comparsa di costituzione e risposta.

3.1. Osservava che;

-ella aveva dovuto prendere in locazione un immobile per Euro 650,00 al mese;

-aveva svolto piccoli lavoretti part time;

-come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi del 2016,2017 e 2018 gli unici redditi erano costituiti dall’assegno di mantenimento;

-ella si era data sempre da fare per reperire un’occupazione sottoscrivendo diverse dichiarazioni di disponibilità;

-dalla locazione dell’immobile in P. C. ella ricava circa Euro 3.800, 00 annui e non certo 6 12.500,00;

-ella aveva contribuito all’acquisto dell’immobile in P. C., intestato al marito, impiegandovi il ricavato della vendita di beni ereditari, come emergente da una dichiarazione (in atti) sottoscritta dallo stesso L.

4. All’udienza presidenziale del 17.05.2019 il Presidente confermava le statuizioni, anche economiche, regolanti lo stato di separazione e disponeva che il sig. L dovesse contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie concernenti la figlia..

5. All’udienza dinanzi al Gl. tenutasi a trattazione scritta, era richiesta sentenza sullo status per cui si rinviava all’ udienza del 02.12.2020 per la precisazione delle conclusioni.

6. All’udienza del 02.12.2020, tenutasi a “trattazione scritta”, il G.I., lette le note depositate, si riservava di riferire al Collegio sullo status senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

7. Il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 606/2021, pubblicata il 17.02.2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, contestualmente, emetteva ordinanza di prosecuzione concedendo i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c.

8. All’udienza del 16.06.2021, tenutasi a “trattazione scritta”, il G.I., rilevato che non vi erano richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all’udienza del 12.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.

9. A detta udienza, il G.I., preso atto del deposito da parte di TC di ricorso ex art. 4, co. 8 L. n. 898 del 1970 per la modifica dei provvedimenti presidenziali e rilevato che non era possibile riservare la causa in decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ad altra udienza.

10. Con ordinanza del 14.04.22 il GI accoglieva parzialmente il ricorso ed aumentava ad Euro 450,00 il contributo paterno per la figlia mentre rigettava la domanda di aumento dell’assegno divorzile.

11 All’udienza dell’1.06.22 la causa era riservata in decisione.

12. Pronunciata la sentenza sullo status occorre soffermarsi sulle questioni pendenti tra le parti, ossia la corresponsione dell’assegno divorzile in favore della resistente, l’ammontare dell’assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e la regolamentazione del diritto di visita del padre.

13. In merito alla questione dell’assegno divorzile, va osservato quanto segue.

13.1. 11 ricorrente domanda la eliminazione dell’assegno divorzile in favore della resistente TC o, in subordine, la sua riduzione (invero, con ordinanza del 14.04.2022 del Tribunale di Bari, a definizione del sub procedimento ex art. 4, co. 8 L. n. 898 del 1970 di modifica dei provvedimenti adottati mediante l’ordinanza presidenziale, era stato confermato l’assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di Euro 400,00 mensili rimettendosi ogni decisione definitiva alla sentenza).

Assume il ricorrente che la T è proprietaria di un immobile sito in P. C. (L.) da cui ella può trarre reddito locandolo o alienandolo.

Aggiunge, altresì, che la resistente, sebbene non abbia un particolare titolo di studio, sia ancora in giovane età ed in buone condizioni di salute, tanto da poter agevolmente trovare un impiego lavorativo.

13.2. Assume, di contro, la resistente di essere in condizioni di disagio economico, in quanto priva di mezzi di sostentamento.

Ella dichiara di avere quale unica fonte di reddito, oltre all’assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili posto a carico del ricorrente in proprio favore, soltanto una rendita annua tra Euro 2.500,00 ed Euro 3.000,00 derivante dalla locazione dell’immobile in P. C. di cui è esclusiva proprietaria.

La resistente precisa, ulteriormente, che, sebbene si fosse sempre impegnata nella ricerca di un impego di lavoro, non fosse riuscita a trovare un’attività lavorativa in ragione della propria età di ultracinquantenne, delle proprie condizioni di salute (affetta da discopatie varie) e della crisi del mercato del lavoro.

Inoltre, ella sottolinea che il ricorrente percepirebbe, in realtà, un reddito pari a circa Euro 1.800,00 mensili, che non è gravato dal pagamento di alcun rateo per prestiti contratti e che disponga di una liquidità pari ad almeno Euro 80.000,00 derivante dall’alienazione della casa coniugale di cui era esclusivo proprietario.

Dichiara, ulteriormente, di aver contribuito alla realizzazione della vita familiare, durante la convivenza matrimoniale, mediante la cura della prole e del marito, il contributo economico da lei apportato mediante l’espletamento di attività lavorative seppur di modesto importo, pari ad Euro 5.000,00 annui circa, nonché l’eredità patema da lei percepita.

Conclude, quindi, che, tenendo conto delle sue condizioni economiche, della sua età, della sua condizione fisica e della situazione di crisi in cui versa il nostro Paese, debba essere rigettata la richieste del ricorrente di eliminazione ovvero riduzione dell’assegno in suo favore ed, invece, previsto un incremento nella misura di almeno Euro 600,00 mensili.

13.3. In punto di diritto, occorre considerare che l’assegno di divorzio viene disposto sulla base di presupposti c finalità differenti rispetto all’assegno di mantenimento stabilito con la separazione dei coniugi.

L’art. 5, co. 6 della L. n. 898 del 1970 riconosce la corresponsione di un assegno a carico di uno dei coniugi ed in favore dell’altro qualora il primo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni di entrambi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi.

Tale previsione normativa deve essere letta alla luce delle interpretazioni della giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità.

La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha precisato che l’assegno divorzile svolge una funzione assistenziale, perequativa e compensativa, sottolineando, pertanto, il principio di solidarietà post-coningale derivante dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. Essa, infatti, afferma che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” (v. Cass., SS.UU., n. 18287/2018; conf. Cass. n. 3852/2021).

Pertanto, il riconoscimento all’assegno divorzile non dipende soltanto dalla non autosufficienza economica del coniuge richiedente, o dall’esigenza di consentire a questi il ripristino del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche dalla necessità di rimediare allo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi derivante dal vissuto e dalle scelte e ruoli condivisi durante la vita familiare.

In altre parole, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile rileva, oltre alle condizioni reddituali-patrimoniali, il contributo di ciascuno dei coniugi alla realizzazione del programma familiare durante il matrimonio e alla ricchezza dell’altro dopo di che il quantum dell’assegno andrà parametrato alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Tali principi sono stati di recente riaffermati dalla Suprema Corte che ha ribadito che, se in sede di divorzio si accerti uno squilibrio economico tra i coniugi e che uno dei due è rimasto privo di occasioni di lavoro e di carriera per essersi dedicato alla famiglia contribuendo così al benessere economico del gruppo familiare, ma sacrificando le proprie possibilità di entrate economiche autonome, deve essere ricompensato per tale contributo (v. Cass. n. 24250 del 08.09.2021).

13.4. Ebbene, nel caso di specie, la resistente assume di percepire, attualmente, quale unica fonte di reddito l’assegno di mantenimento dell’e.Y coniuge pari ad Euro 400,00 c di ricavare canoni di locazione dall’immobile sito in P. C. (L.), di cui è proprietaria esclusiva, per un ammontare complessivo annuo pari ad Euro 3.000,00 circa.

Ella, assume, altresì, di essersi posta diligentemente, nel corso degli anni a seguito della separazione dal coniuge, alla ricerca di un impiego professionale per affrancarsi dal mantenimento del coniuge, ma che, a causa della crisi del mercato del lavoro, aggravata negli ultimi anni dall’emergenza epidemiologica da COV1D-19, e delle sue condizioni di salute che non le permettono di svolgere attività lavorative che comportino sforzi fisici prolungati, non sia riuscita a trovare un impiego.

Inoltre, la resistente precisa, sia in sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio sia in sede di comparsa conclusionale, che in costanza di matrimonio ella ha espletato diverse attività lavorative, seppur remunerate con redditi modesti confluiti nel conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi ed utilizzato per fronteggiare le spese e gli oneri familiari, in cui sono, altresì, confluite le entrate ereditarie pervenute alla resistente.

Al proposito, occorre esaminare il materiale istruttorio in atti.

Ritiene il Collegio che non ricorra la funzione assistenziale dell’assegno.

Invero, la resistente afferma di non avere alcun reddito e che i suoi introiti sarebbero costituiti dall’assegno da parte del marito e dai canoni di locazione (per circa Euro 3.500.00 annui) dell’immobile in P. C..

Di ciò, tuttavia, la resistente non fornisce alcuna prova limitandosi a documentare solo i redditi del 2019 e poi null’altro, così contravvenendo anche all’ordine del GI.

Peraltro ella non ha documentato di avere una riduzione della capacità lavorativa per cui ben può e poteva svolgere in passato lavori confacenti alla sua formazione essendo, appunto priva di titoli di studio.

Ancora aggiungasi che ella non ha dimostrato di sostenere costi di locazione (parla di un canone di Euro 650,00 al mese) e ben può mettere a frutto l’immobile di P. C. (località turistica rinomata) affittandolo (come sembrerebbe aver fatto in alcuni anni) ovvero alienandolo.

Pertanto non pare sussistere neppure la funzione perequativa non avendo la T dimostrato dettagliatamente la sua condizione reddituale.

Di qui l’impossibilità di effettuare una precisa comparazione tra i rispettivi redditi.

Per quanto concerne, invece, la funzione perequativa la domanda della resistente si presenta parzialmente fondata.

Da un lato, dalla stessa narrazione dei fatti effettuata da parte della T, si evince che quest’ultima, in costanza del matrimonio con il L , non ha sacrificato del tutto le proprie aspettative professionali e reddituali (ella dichiara negli atti di causa di aver espletato diverse attività lavorative, seppur remunerate in maniera modesta, circostanza, altresì, accertata nell’ambito del giudizio di separazione dei coniugi ed attestata dalla sentenza di separazione n. 5085/2016 del Tribunale di Bari pubblicata l’l 1.10.2016 c avrebbe anche svolto l’attività di amministratrice di una società commerciale poi dichiarata fallita, circostanza attestata nella sentenza n. 1656/2021 del Tribunale di Bari pubblicata il 28.09.2021 emessa nell’ambito del giudizio di accertamento della proprietà esclusiva in favore della resistente dell’immobile sito in P. C., come da sentenza allegata alle note di trattazione scritta dell’udienza del 12.01.2022 di parte ricorrente).

Quindi, in buona sostanza, non ha dimostrato in giudizio di aver rinunciato ad occasioni professionali-reddituali per occuparsi esclusivamente dei bisogni della famiglia in costanza di matrimonio.

Dall’altro lato, però, è anche vero che il L non ha contestato che sia stata la T a provvedere, durante il matrimonio, alle faccende domestiche e alla cura della figlia, appena sedicenne.

Del resto è pacifico che il L aveva ed ha un lavoro di dipendente di cui non ha mai allegato la perdita ovvero una trasformazione e che la resistente non ha mai avuto lavori continuativi o, comunque, impegnativi a tal punto da dover delegare a familiari o ad estranei la cura della casa e della minore.

13.5. Di conseguenza, si ritiene che la resistente abbia diritto sia pure per un’entità minima, all’assegno divorzile.

Esso, tenuto conto che non ha dimostrato costi fissi, può essere ritenuto congruo in Euro 120,00 mensili.

14. Quanto all’affidamento della figlia M, sedicenne, parte resistente domanda confermarsi la previsione dell’affidamento condiviso della minore.

In tutta evidenza, nel corso del giudizio emerge che parte ricorrente non contesta tale richiesta della T.

Pertanto, possono confermarsi le statuizioni adottate in sede di udienza presidenziale del 10.06.2019, ossia di conferma dell’affido condiviso con collocamento prevalente della minore M presso la madre, peraltro già stabilito in sede di separazione dei coniugi con sentenza del Tribunale di Bari n. 5085/2016 pubblicata l’11.10.2016 (v. all. n. 11 del ricorso introduttivo).

14.1. In merito al diritto di visita paterno, il ricorrente L domanda una modifica della sua regolamentazione, prevedendo il pernottamento della figlia presso il padre tra il venerdì ed il sabato di ogni settimana, la permanenza presso il padre tra le ore 16.00 e le ore 21.00 del mercoledì, a settimane alterne, e dalle ore 09.00 alle 14.00 o fino alle 20.30 nella giornata di domenica, a settimane alterne e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.

14.2.AI riguardo, la resistente T chiede che gli incontri tra il padre e la figlia M abbiano luogo in maniera libera, previ accordi.

14. 3. In tema di diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, recente orientamento giurisprudenziale precisa che al diritto di visita del genitore non collocatario corrisponde anche un suo dovere di frequentazione e visita del figlio minore, teso a realizzare il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialità di cui all’art. 337-ter c.c. e ad una crescita sana ed equilibrata.

Infatti, il diritto-dovere di visita consiste contestualmente nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con il figlio minore e nel diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabita.

Tuttavia, non costituisce un obbligo coercibile in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età.

Pertanto, la Suprema Corte sottolinea che tale diritto-dovere “non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata” (cfr. Cass., Sez. I civ., n. 6471/2020).

Gli incontri genitore non collocatario e figlio minore devono essere intervallati da contatti frequenti e costanti, in modo da garantire il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità, che comporta una parità esclusivamente tendenziale e non perfetta.

Ciò che rileva è che non venga alterato il “rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ognuno dei genitori” (cfr. Cass. sent. n. 17222/2021 e ord. n. 3652/2020).

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento condiviso la frequentazione tra genitori e figli deve essere regolamentata in ordine alle peculiari esigenze delle parti, anche di carattere pratico (cfr. Cass. n. 19323/2020).

Nella fattispecie in esame, il padre ricorrente domanda una regolamentazione ben precisa degli incontri con la figlia M tenendo conto dei propri turni lavorativi che lo porterebbero ad essere assente spesso durante la settimana, proponendo un pernottamento settimanale, ed a settimane alterne il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, sempre a settimane alterne, la domenica dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (o alle 20.30 in base ai turni lavorativi).

Di contro, la madre resistente domanda che il diritto di visita del padre sia regolamentato mediante un regime libero di incontri tra padre e figlia.

Orbene, nel caso di specie, considerato che la figlia della coppia è in età adolescenziale, si ritiene possa corrispondere maggiormente al suo interesse la previsione di una regolamentazione libera degli incontri tra padre e figlia, in modo tale da tener conto dei crescenti impegni scolastici e non della minore e degli impegni lavorativi paterni, non legarti sempre a turni prestabiliti.

15.Quanto al contributo paterno al mantenimento della figlia minore M si attesta, in sede di comparsa conclusionale, la volontà del ricorrente di confermare l’assegno posto a proprio carico a titolo in favore della figlia nella misura di Euro 450,00, così come stabilito con ordinanza del Tribunale di Bari del 14.04.2022 a definizione del sub procedimento n. 2644-1/2019 R.G. ex art. 4, co. 8 L. n. 898 del 1970 di modifica dei provvedimenti adottati mediante l’ordinanza presidenziale del 10.06.2019.

Parte resistente, invece, domanda l’incremento ad Euro’ 550,00 di tale assegno posto a carico del ricorrente, oltre al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 70% da parte del padre, in ragione della propria situazione di disagio economico.

Orbene, occorre considerare che l’incremento dell’ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia M disposta mediante la suindicata ordinanza del 14.04.2022 ha tenuto conto delle accresciute esigenze della minore in relazione all’età e che da tale data non si rilevano significativi cambiamenti in ordine alle necessità di M, pertanto si ritiene confermarsi il suindicato assegno mensile nella misura di Euro 450,00.

Inoltre, considerato che la resistente T percepisce interamente l’assegno unico universale relativo alla figlia minore, le spese straordinarie relative a quest’ultima possono essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.

16.Le spese e competenze del presente giudizio possono essere poste a carico della resistente per metà (è rimasta soccombente in ordine al quantum dell’assegno) e compensate per l’altra metà (il ricorrente è rimasto soccombente in ordine alla domanda di disciplina del diritto di visita e parzialmente soccombente nel procedimento ex art. 4 L. n. 898 del 1970 di modifica dell’ordinanza presidenziale).

La liquidazione delle competenze viene effettuata come in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 2014 (applicabile alla causa in oggetto) secondo i valori medi, avendo riguardo al valore indeterminato della controversia e all’attività svolta, ivi compreso il subprocedimento (del cui esito si tiene conto nella liquidazione del compenso), il tutto con riduzione del 30% non trattandosi di causa di particolare complessità.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2644/2019 introdotto con ricorso del 22.02.2019 da LF nei confronti di TC, con l’intervento del P.M., disattesa ogni altra questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 606/2021 pubblicata il 17.02.2021, cosi provvede:

1) Riconosce, a decorrere dalla sentenza, un assegno divorzile in favore della T pari ad Euro 120,00 mensili;

2) Conferma in Euro 450,00 mensili il contributo per fa minore posto a carico del ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;

3) Dispone che gli incontri padre-figlia si svolgano in maniera libera;

4) Dispone che l’assegno unico universale spetti alla madre resistente per l’intero importo, salvo diverso accordo tra le parti;

5) Liquida le spese processuali in Euro 98,00 per borsuali cd Euro 5077, 00 per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori come per legge, che pone per metà a carico della resistente e compensa per l’altra metà.

Manda alla Cancelleria per i propri adempimenti.

Conclusione

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di Bari, il giorno 17 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.