La tutela dell’avviamento commerciale apprestata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, articoli 35/40 per gli immobili ad uso diverso dall’abitazione, utilizzati per un’attivita’ commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non puo’ essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell’attivita’ senza le prescritte autorizzazioni, poiche’ il presupposto della tutela risiede nella liceita’ dell’esercizio dell’attivita’ medesima, in quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive frustrando l’applicazione di norme imperative che regolano le attivita’ economiche e lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della predetta legge che, quanto all’avviamento….consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14721

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2247-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SNC (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l., locatrice, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 23/1/2015 che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro di accoglimento, nei confronti della stessa (OMISSIS), della domanda della conduttrice (OMISSIS) s.n.c. di condanna al pagamento dell’indennita’ di avviamento commerciale L. n. 392 del 1978, ex articolo 34 nella misura di Euro 26.029,26 ed il rigetto della domanda riconvenzionale di (OMISSIS) per il pagamento dei canoni per il mancato preavviso di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 4. All’origine del giudizio la (OMISSIS) richiese il pagamento dell’indennita’ di avviamento in quanto il locale preso in locazione nel febbraio 1999 con destinazione ad uso commerciale, a seguito delle note del 12/12/2000 e dell’8/1/2001 del Comune di Nuoro di diffida alla chiusura, aveva rivelato la destinazione di magazzino, illegittimamente modificata. Dopo aver diffidato la locatrice ad attivarsi per regolarizzare la destinazione, nel settembre 2001 la conduttrice aveva rilasciato l’immobile. La locatrice replico’ che il Comune di Nuoro aveva accolto la sua istanza con provvedimento del 3/1/2002 e attribuito la destinazione d’uso dell’immobile come commerciale, cosi’ come indicata negli atti di acquisto. Il Tribunale di Nuoro accolse la domanda della conduttrice, condannando la (OMISSIS) a pagare la somma di Euro 26.029,26; rigetto’ la domanda riconvenzionale e condanno’ la convenuta alle spese del giudizio. La (OMISSIS) propose appello per la non dovuta indennita’ di avviamento, poiche’ la (OMISSIS) non svolgeva l’attivita’ commerciale a contatto con il pubblico, ma artigianale e di vendita all’ingrosso. Percio’ reitero’ la domanda di condanna della medesima a pagare l’importo di Euro 7.230,40 corrispondente a 6 mesi di mancato preavviso del recesso, oltre interessi. La Corte d’Appello, per quel che ancora interessa, ha dato atto che la (OMISSIS) e’ iscritta al REC e al REA e che, dall’esame di un grandissimo numero di fatture emesse da (OMISSIS), non solo emerge sempre una quantita’ minima per ciascun prodotto fornito, ma risultano come acquirenti soggetti sempre diversi, il che ha ritenuto dimostrare di per se’ la commercializzazione al minuto. Inoltre l’oggetto sociale risultante dalla visura CCIA e’ “esecuzione di prestazioni di assistenza tecnica e distribuzione di apparecchiature informatiche ed accessorie,” compatibile con la vendita al minuto. Peraltro la perdita dell’avviamento non e’ subordinata alla regolarita’ amministrativa dell’attivita’ svolta – nella fattispecie esistente – ma al mantenimento della clientela ed alla perdita di questa in relazione alla perdita del locale commerciale locato.

Avverso la sentenza la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Nessuno resiste al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, articolo 156 c.p.c., comma 2, e articolo 111, commi 2 e 6, in quanto priva di uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo a cagione della violazione dei principi ispiratori del giusto processo.

Il motivo e’ infondato. Con motivazione immune da vizi logici e giuridici la Corte, come emerge dalla sentenza riassunta in narrativa, ha motivato l’esistenza dell’esercizio dell’attivita’ commerciale da parte di (OMISSIS).

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articoli 34 e 35 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza avrebbe errato nel riconoscere come dovuta l’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale sulla base del contratto ad uso commerciale, essendo insufficiente per provare il contatto con il pubblico, come confermato dal teste (OMISSIS), responsabile del settore commerciale. La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel ritenere che l’assenza di autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’ di vendita al minuto preclude la possibilita’ di ottenere il riconoscimento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale (cfr. ex multis Cass. n. 26225 del 22/11/2013: “La tutela dell’avviamento commerciale apprestata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, articoli 35/40 per gli immobili ad uso diverso dall’abitazione, utilizzati per un’attivita’ commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non puo’ essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell’attivita’ senza le prescritte autorizzazioni, poiche’ il presupposto della tutela risiede nella liceita’ dell’esercizio dell’attivita’ medesima, in quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive frustrando l’applicazione di norme imperative che regolano le attivita’ economiche e lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della predetta legge che, quanto all’avviamento….consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate”). Il motivo, mascherato da violazione di legge, sollecita a questa Corte una diversa valutazione di atti, documenti e iscrizioni effettuata dalla Corte d’Appello senza neppure censurare la ratio decidendi secondo cui l’indennita’ di avviamento commerciale non e’ subordinata alla regolarita’ amministrativa dell’attivita’ svolta, ma al mantenimento della clientela ed alla perdita di questa in relazione alla perdita del locale commerciale locato, ossia all’uso effettivo (Cass., n. 10615 del 2010). Esso e’, pertanto, inammissibile. Premesso infatti che non risulta dedotta tempestivamente la mancanza di autorizzazione amministrativa all’esercizio commerciale avente contatti con il pubblico, l’attivita’ commerciale svolta da (OMISSIS) trova conferma nella visura camerale della stessa secondo cui l’oggetto sociale e’ l’esecuzione di prestazioni di assistenza tecnica e di vendita e commercio in generale di produzioni hardware e software, assemblaggio e distribuzione tecnica di apparecchiature informatiche ed accessorie”. Percio’ correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto tale attivita’ compatibile con il commercio al minuto.

Conclusivamente il ricorso e’ rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.