il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite post trasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, pero’, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive gia’ in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14532

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18851-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2012 R.G.N. 409/2008.

RITENUTO

1. che la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello principale proposto dalla Regione Emilia Romagna ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione, e in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero della salute, assorbendo l’appello incidentale di (OMISSIS), ha rigettato il ricorso proposto da quest’ultima.

2. La (OMISSIS) aveva adito il Tribunale di Parma, la Regione e il Ministero sopra indicati, premettendo di avere contratto l’epatite cronica HCV a seguito di trasfusione di sangue infetto e di aver presentato in data 5 febbraio 2002 domanda al fine di conseguire l’erogazione dell’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, domanda non accolta, pur avendo la Commissione medica del Centro militare di medicina legale di Bologna riscontrato un nesso causale tra l’emotrasfusione e la patologia denunciata, in quanto la domanda era stata presentata oltre il termine di decadenza previsto.

3. Chiedeva, pertanto il riconoscimento del suddetto indennizzo.

4. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della Regione Emilia Romagna.

5. La Corte d’Appello, diversamente, riteneva la legittimazione passiva del Ministero della salute, ma affermava essere intervenuta decadenza, in quanto la (OMISSIS), che non aveva dimostrato di avere avuto conoscenza del nesso causale tra la patologia riscontrata nel 1990 (data di conoscenza dell’infezione da UCV come fattore eziologico ella patologia epatica, secondo le risultanze e le emotrasfusioni effettuate posteriormente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997), aveva depositato la domanda amministrativa il 5 febbraio 2002, e non entro il triennio dall’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la (OMISSIS).

7. Resiste con controricorso il Ministero della salute.

8. In prossimita’ dell’udienza pubblica (OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO

1. che con un unico motivo di ricorso, rubricato violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in punto a dichiarazione di decadenza, la ricorrente censura la statuizione secondo cui il termine triennale di decadenza doveva trovare applicazione anche rispetto a coloro che avevano avuto conoscenza della patologia prima dell’entrata in vigore della legge.

Pertanto, avendo avuto essa ricorrente conoscenza dell’infezione da HCV in data 30 novembre 1990 la domanda amministrativa poteva essere presentata nell’ordinario termine di prescrizione decennale.

2. Il motivo non e’ fondato.

3. La statuizione della Corte di Appello e’ corretta in ragione dei principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15352 del 2015 (cui adde, Cass., ord. n. 22055 del 2015), secondo cui il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite post trasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, pero’, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive gia’ in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi e spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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