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Responsabilità civile da circolazione stradale indennizzo diretto litisconsozio necessario responsabile civile.
in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, stesso decreto.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15404
Data udienza 24 aprile 2018
Integrale
PROCEDIMENTO CIVILE – LITISCONSORZIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19708/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 1472/2016, depositata il 25 gennaio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Basile Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la (OMISSIS) S.r.l. ricorre, con unico mezzo, avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto la domanda che essa, quale cessionaria del credito, aveva proposto nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. per il risarcimento dei danni subiti, a seguito di sinistro stradale, dal veicolo da essa assicurato, Suzuki Swift targato (OMISSIS);
che la controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1;
considerato che con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149 (Codice delle assicurazioni private), per avere il tribunale ritenuto insussistente litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile, trattandosi di richiesta di indennizzo diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo danneggiato, ai sensi della citata norma, la quale richiama l’articolo 145, comma 2, che non prevede che il responsabile civile sia parte del giudizio;
che al riguardo la ricorrente, premettendo di non “voler entrare nel merito dell’affermazione secondo cui nell’ipotesi di azione ex articolo 149 ricorrerebbe un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non necessario”, osserva che, nel caso di specie, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 non poteva trovare applicazione “trattandosi di sinistro stradale che ha visto coinvolti piu’ di due veicoli”;
ritenuto che il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, ancorche’ per ragioni diverse da quelle dedotte;
che invero – pur palesandosi inammissibile la prospettazione della ricorrente secondo cui la fattispecie sarebbe stata erroneamente ricondotta alla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 poiche’ fondata su presupposto fattuale che non emerge dalla decisione impugnata – il dedotto difetto di integrita’ del contraddittorio deve comunque rilevarsi sussistente, per l’assorbente ragione per cui, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla richiamata norma, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorzio necessario;
che in tal senso si e’ gia’ espressamente pronunciata questa Corte – con diversi precedenti alle cui motivazioni, qui condivise, puo’ farsi integrale rimando (Cassazione n. 21896/2017 e, da ultimo, Cassazione n. 9188/2018) – affermando il principio secondo cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, stesso decreto”;
che non puo’ a priori escludersi l’interesse della ricorrente a far valere la nullita’ del procedimento che ne consegue, considerato che la stessa in primo grado aveva proposto la domanda anche nei confronti del predetto responsabile civile, con citazione non andata a buon fine per difetto di notifica della quale il giudice non aveva ammesso la rinnovazione con decisione sul punto confermata dal tribunale;
che, pertanto, dichiarata la nullita’ del giudizio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado;
che avuto tuttavia riguardo alle ragioni della decisione (diverse da quelle dedotte dalla ricorrente) e alla novita’ della questione trattata, anche in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
cassa la sentenza; dichiara la nullita’ del giudizio e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma. Compensa integralmente le spese processuali.