l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile; è evidente, peraltro, che l’infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l’una e/o l’altra già irrimediabilmente compromesse. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

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Tribunale|Torino|Sezione 7|Civile|Sentenza|20 gennaio 2023| n. 205

Data udienza 16 gennaio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Settima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti III.mi Signori Magistrati:

dott.ssa Paola Boemio – Presidente

dott.ssa Serafina Aceto – Giudice

dott.ssa Isabella Messina – Giudice Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r g. … /2018 promossa da:

MMC (C.F. X), con il patrocinio dell’avv….e …, elettivamente domiciliata in Torino, C.so…, presso il difensore Avv. …

-ricorrente-

contro

FG (C.F. X), con il patrocinio dell’avv. … e …elettivamente domiciliato in Torino, Corso …, presso i difensori

-convenuto-

Con l’intervento del Pubblico Ministero

Collegio del 16.01.2023

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I signori MMC e FG contraevano matrimonio in Torino in data X 2009.

Dal matrimonio è nata una figlia, M, il X 2007.

Con ricorso depositato in data 25.05.2018 MMC chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.

Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.

II Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 25.02.2019, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.

Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all’udienza del 15.09.2022, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all’art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.

Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I., sia in merito all’irrilevanza delle prove orali non ammesse, sia in punto superfluità di ulteriori accertamenti sui patrimoni delle parti.

Sulla domanda di addebito

Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell’addebito della separazione a carico del coniuge.

All’esito del giudizio e dell’istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da MMC meriti accoglimento.

Va, invero, rilevato che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile; è evidente, peraltro, che l’infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l’una e/o l’altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).

Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).

Nella fattispecie in esame, risulta provato (in quanto non contestato dal convenuto) che nell’estate del 2017 il sig. F abbia intrattenuto una relazione extraconiugale.

Nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente formulava, in merito, specifiche allegazioni. Si legge infatti che “Marito e moglie avevano affittato di comune accordo un appartamento al mare a Ruta di Camogli per trascorrere con la figlia le vacanze dal 02.08.17 al 03.09.2017. Il marito non è mai andato a trovare moglie e figlia al mare neppure nei fine settimana adducendo impegni di lavoro anche ad agosto e al sabato e alla domenica, sebbene tutti sapessero per averlo visto che i fine settimana e i giorni di agosto li trascorreva con una nuova compagna in una spiaggia vicina.

Addirittura la figlia venne a scoprire l’infedeltà del padre leggendo i messaggini da lui inviati alla nuova compagna”. La ricorrente ha inoltre allegato che “al ritorno dalle vacanze non si è sentila di tornare subito nell’alloggio ex coniugale, anche perché la figlia aveva la febbre e non stava bene ma ha cercato una abitazione provvisoria dalla sorella sperando che il marito si ravvedesse, fornisse dei chiarimenti. La moglie sperava si potesse riprendere la convivenza, ma tornato dalle vacanze il marito non ha più voluto incontrare la moglie, ha cambiato subito la serratura dell’alloggio ex coniugale, ha addirittura impedito alla moglie e figlia di ritirare i loro effetti personali e la documentazione medica della figlia che doveva servire per l’iscrizione a scuola. Ha impedito inoltre alla moglie di ritirare tutto l’arredo di proprietà della moglie ed alla figlia di portare con sé il pianoforte su cui si esercitava dopo le lezioni e che il padre non ha mai utilizzato”. Sul punto il convenuto non ha formulato alcuna specifica contestazione, né in comparsa di costituzione, né in memoria integrativa.

Ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a fronte di una puntuale allegazione di fatti da parte della ricorrente, parte convenuta era tenuta a prendere posizione, contestandoli, nella prima difesa utile. Così non è stato, di talché le circostanze allegate dalla ricorrente devono ritenersi provate.

Alla luce di ciò deve ritenersi che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor FG Risulta altresì dimostrato il nesso causale fra le condotte del marito (relazione extraconiugale e successiva interruzione della coabitazione) e il venir meno dell’affectio coniugalis, posto che proprio a seguito della scoperta del tradimento la ricorrente si è decisa a chiedere la separazione.

Conclusivamente, dunque, va dichiarato l’addebito della separazione nei confronti del sig. FG

Sull’affidamento della figlia minore e sul diritto di visita del padre

La domanda della ricorrente di affidamento esclusivo è fondata nei termini che seguono.

Nel corso del giudizio è emerso come nei primi tempi dopo la separazione, sin dal 2017, il sig. F si sia reso a periodi irreperibile, nascondendo la propria residenza e la dimora ai familiari, trasferendosi in Svizzera senza fornire i propri recapiti e mantenendo con la figlia rapporti sporadici (senza pernottamento, senza periodi di vacanze insieme, né coinvolgimento nei rapporti con gli insegnanti), omettendo altresì di provvedere al suo mantenimento, nonostante le rilevanti disponibilità patrimoniali. Anche dopo il rientro a Torino i rapporti con la figlia sono stati sporadici, limitati a pochi minuti al mese, presso una piadineria, giusto il tempo di un pranzo. Non sono mai stati rispettati i tempi previsti dall’ordinanza presidenziale. Né il padre ha telefonato alla minore, limitandosi ad inviarle messaggi a cui non sempre la stessa ha ritenuto di rispondere. Nel corso dell’audizione avanti al GI M ha chiarito di vivere con la mamma. Ha riferito che “Il papà lo vedo molto raramente, quasi mai. Se lo vedo lo vedo giusto per due o tre ore. Questo da sempre, da quando si sono separati. Ma anche quando stavano assieme non stavamo assieme da soli. Non avevamo un rapporto. Eravamo sempre io e mia mamma e lui o io e mia mamma…. Da quando si sono separati non ho mai dormito da lui. Stavamo due o tre ore insieme, ma non stavo mai così bene da stare di più. Alla fine non è mai capitata l’occasione di dormire da lui. C’è stato un anno in cui l’ho visto di meno, magari una volta ogni sei mesi, ma lui era comunque a Torino” e ancora “Mai successo di aver bisogno di chiedere aiuto a lui. Ogni tanto mi scrive dei messaggi, tipo ogni 4 giorni, sempre la stessa frase, io non gli rispondo nemmeno più. Non mi ha mai chiamata….Adesso saranno sei mesi che non lo vedo”

Parte convenuta ha allegato che l’ostilità della figlia nei confronti del padre sarebbe riconducibile alla madre, ma di ciò non è stata fornita alcuna prova. Anzi, nel corso del giudizio è emerso come sia da sempre stata la minore ad avere difficoltà con il padre, a causa dell’assenza di un legame anche quando ancora i genitori erano ancora sposati. Certamente il fatto di non essere più stata cercata telefonicamente o personalmente, ma solamente a mezzo di SMS non ha aiutato il rapporto ed ha allontanato sempre più la minore dal padre. Ma non vi è traccia, in atti, di una intromissione della madre nei rapporti padre-figlia.

Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse sostanziale del padre alle sorti della minore, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe la minore a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre di fatto assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell’interesse superiore della figlia.

Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo della figlia M alla madre, in applicazione dell’art. 337 quater c.c., atteso che l’affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. FG, il quale da tempo trascura la relazione con la figlia e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all’educazione, quanto al suo mantenimento. In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull’istruzione e l’educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.

Conseguentemente deve stabilirsi che la minore mantenga la residenza e la collocazione principale presso la madre, come peraltro richiesta da entrambe le parti.

Quanto alle visite padre e figlia, tenuto conto dell’età della minore (da anni 15) e di quanto sino ad oggi di fatto attuato, deve disporsi che il padre possa incontrare la figlia liberamente secondo accordi con la stessa.

Sul contributo al mantenimento della figlia minore.

Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.

La signora M ha prodotto CU 2022 da cui emerge un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa Euro 1150,00 (per 12 mensilità). La stessa vive in casa in proprietà.

Il signor FG possedeva quote per il 14,5% del capitale della M srl che a sua volta possiede la clinica “SS ” di Torino, di cui il F è stato anche Amministratore unico fino al 2017. Detta quota, dal valore dichiarato -dallo stesso convenuto- di Euro 1.200.000,00 Euro, sono state pacificamente vendute per 990.000,00 Euro in data 15.07.2022.

Il F era altresì proprietario di quote della stessa società per il 23% che aveva già in precedenza alienato tra il 2013 e il 2016 per le somme rispettive di Euro 150.000,00, 250.000,00 e 450.000,00 (doc.ti 14, 15 e 16 di parte ricorrente).

Non è stato chiarito, in corso di causa, dove il ricavato delle predette vendite sia stato versato (nessuna traccia vi è negli estratti conto prodotti, né nulla è emerso circa presunti conti in Svizzera del sig. F), né se lo stesso sia stato utilizzato o, più probabilmente, reinvestito. Deve dunque ritenersi che il capitale sia nella disponibilità del convenuto.

Il convenuto è poi titolare di quote relative al circolo di golf ” X ” della Mandria, possiede quote della società svizzera X s.a., dal 2011 al 2020 ha lavorato presso la società Y di Torino e successivamente presso la M srl, con guadagni di circa 3500 Euro mensili.

Infine nel mese di gennaio 2022 il F ha ceduto l’alloggio in comproprietà con la madre, signora LC, per un valore di Euro 120.000,00.

Orbene, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, considerato che rispetto all’epoca dell’ordinanza presidenziale la figlia M è cresciuta e maggiori sono le spese, anche straordinarie, necessarie per il suo mantenimento; considerato altresì che la madre si occupa in via praticamente esclusiva dell’accudimento materiale della figlia, non avendo mai il padre rispettato il calendario delle visite come stabilito con ordinanza presidenziale, né avendo tenuto con sé la minore regolarmente e durante i periodi festivi o di vacanza, deve essere disposto che il sig. F contribuisca al mantenimento della minore versando alla moglie la somma mensile di Euro 1000,00, oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.

In assenza di accordo sul punto, nulla può essere disposto da questo Collegio in ordine all’assegno unico che verrà percepito dai genitori come da disposizioni di legge.

Sul contributo al mantenimento del coniuge.

In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, ai sensi dell’art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell’imposizione e della determinazione dell’assegno, occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell’altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).

Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell’obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).

Alla luce di ciò, tenuto conto del notevole divario che emerge tra i redditi delle parti come sopra riportati e al fine di assicurare alla ricorrente un tenore di vita non troppo dissimile da quello goduto durante il matrimonio (in ricorso la signora M ha dichiarato che la famiglia affrontava la spesa media di Euro 15000 mensili e la circostanza non è stata confutata dal convenuto con la costituzione in giudizio, né con memoria integrativa), il Collegio ritiene di stabilire l’assegno periodico per il mantenimento della signora M nella somma di Euro 600,00.

Sulle ulteriori domande formulate dalle parti

La domanda di parte ricorrente di condanna della controparte al risarcimento del danno subito dalla Signora M per le difficoltà incontrate nel reperire il marito, anche in sede di notifica degli atti processuali, non può che essere rigettata, non avendo la stessa in nessun modo allegato, né tantomeno provato, negli atti processuali, il danno subito.

Quanto alla domanda di accertamento della dovutezza delle somme richieste al Signor F a titolo di mantenimento della figlia e di contributo alle spese sostenute per la minore M dalla madre e di condanna del Signor GF all’immediato versamento delle somme dovute per entrambi i titoli, oltre ad aggiornamento Istat maturato medio termine, come disposto dall’ordinanza presidenziale 25 febbraio 2019 dal momento della domanda ad oggi, deve rilevarsi come la ricorrente sia già in possesso di un titolo, costituito dall’ordinanza presidenziale. In ogni caso detta domanda è inammissibile, trattandosi di domanda autonoma e soggetta a rito diverso rispetto a quella di separazione; pertanto, non essendovi alcuna ipotesi qualificata di connessione, non può essere decisa in questa sede, precludendo l’art. 40 c.p.c. la trattazione in simultaneus processus di domande soggette a riti diversi e che siano connesse tra loro soltanto soggettivamente ex art. 33 e 103 c.p.c. (cfr. Cass. 17404/2004).

Lo stesso è a dirsi per tutte le ulteriori domande formulate dal convenuto ed avanzate per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni e inerenti accertamenti di rapporti di dare-avere tra le parti.

Spese di lite

In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di addebito della separazione, nonché della soccombenza reciproca in ordine alle ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.

Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, per l’intero, in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 1.400,00 per la fase istruttoria, Euro 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi MMC e FG con addebito in capo al signor FG;

AFFIDA la figlia M alla madre sig.ra M, disponendo che la stesse mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;

DISPONE che il padre possa incontrare la minore secondo accordi da assumere direttamente con la stessa;

DISPONE che GF versi a MCM, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 1000,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 75% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d’intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.

DISPONE che il sig. GF contribuisca al mantenimento della sig.ra MCM versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di Euro 600,00.

RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente;

DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti.

CONDANNA GF alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di MCM spese liquidate per intero in complessivi Euro 5.200,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.

COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 16 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

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