L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto.
L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.

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Corte di Giustizia dell’Unione europea|Sentenza|8 dicembre 2022| n. 460/20

Data udienza 7 aprile 2022

SENTENZA DELLA CORTE

Grande Sezione

8 dicembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione»

Nella causa C-460/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 27 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2020, nel procedimento

TU,

RE

contro

Go. LLC,

LA CORTE

Grande Sezione,

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e D. Gratsias, presidenti di sezione, M. Ilešic (relatore), F. Biltgen, N. Piçarra, N. Jääskinen, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: G. Pi.

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per TU e RE, da M. Si. e T. St., Rechtsanwälte;

–        per Go. LLC, da B. He., J. Sp. e J. Wi., Rechtsanwälte;

–        per il governo ellenico, da S. Charitaki, A. Magrippi e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Kunnert, A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, da E. Gane e L. Litu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, F. Erlbacher, H. Kranenborg e D. Nardi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD») nonché dell’articolo 12, lettera b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), letti alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti TU e RE a Go. LLC in merito ad una richiesta diretta ad ottenere, da un lato, che gli articoli in cui essi sono identificati siano deindicizzati dai risultati forniti in esito ad una ricerca effettuata a partire dai loro nomi e, dall’altro, che alcune fotografie che li rappresentano, visualizzate sotto forma di cosiddette miniature («thumbnails»), siano eliminate dai risultati di una ricerca per immagini.

Contesto normativo

La direttiva 95/46

3        L’articolo 1 della direttiva 95/46, intitolato «Oggetto della direttiva», al paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», era così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); (…)
b)      “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, (…)
(…)

d)      “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. (…)
(…)».

5        Contenuto nella sezione I del capo II di detta direttiva, intitolata «Principi relativi alla qualità dei dati», l’articolo 6 di quest’ultima era così formulato:

«1.      Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

(…)

d)      esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
(…)».

6        Contenuto nella sezione V del capo II della medesima direttiva, intitolata «Diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata», l’articolo 12 della direttiva, a sua volta intitolato «Diritto di accesso», così recitava:

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

(…)

b)      a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
(…)».

7        L’articolo 14, primo comma, contenuto alla sezione VII, del capo II della direttiva 95/46, intitolata «Diritto di opposizione della persona interessata», prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a)      almeno nei casi di cui all’articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
(…)».

Il RGPD

8        Conformemente al suo articolo 94, paragrafo 1, il RGPD ha abrogato la direttiva 95/46 a decorrere dal 25 maggio 2018. In forza del suo articolo 99, paragrafo 2, esso si applica da quella stessa data.

9        I considerando 4, 39 e 65 di tale regolamento sono così formulati:

«(4)      Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(…)

(39)      (…) È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. (…)

(…)

(65)      Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che l[o] riguardano e il “diritto all’oblio” se la conservazione di tali data violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. (…) Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione (…)».

10      Contenuto nel capo I di detto regolamento, intitolato “Disposizioni generali”, l’articolo 4 di quest’ultimo, a sua volta intitolato “Definizioni”, è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)      “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); (…)

2)      “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati o insiemi di dati personali (…);

(…)

7)      “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; (…)

(…)».

11      Contenuto nel capo II del medesimo regolamento, intitolato «Principi», l’articolo 5 di quest’ultimo, a sua volta intitolato «Principi relativi al trattamento dei dati personali», così dispone:

«1.      I dati personali sono:

(…)

d)      esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”);
(…)

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (“responsabilizzazione”)».
12      La sezione 3 del capo III del RGPD, intitolata “Rettifica e cancellazione”, contiene in particolare gli articoli 16 e 17.

13      L’articolo 16 di tale regolamento, recante il titolo «Diritto di rettifica», prevede quanto segue:

«L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».

14      L’articolo 17 del citato regolamento, intitolato «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)», è formulato nel modo seguente:

«1.      L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a)      i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b)      l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)      l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d)      i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e)      i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f)      i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)      per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      TU è membro del consiglio di amministrazione e azionista unico di una società di investimenti nonché presidente di una società figlia di quest’ultima, le quali costituiscono, insieme ad altre società, un gruppo di società. Egli è anche socio unico di una terza società, la quale è socio unico di una quarta società, che a sua volta detiene il 60% delle quote di una quinta società.

16      RE era la compagna di TU e, fino a maggio 2015, procuratrice di questa quarta società.

17      Il 27 aprile, il 4 giugno e il 16 giugno 2015 sono stati pubblicati nel sito Internet www.g…net (in prosieguo: il «sito g-net») tre articoli che presentavano in modo critico il modello di investimento attuato dalla quinta società e dal gruppo di società di cui al punto 15 della presente sentenza. L’articolo del 4 giugno 2015 era inoltre corredato di tre fotografie di TU, rispettivamente, al volante di un’automobile di lusso, in una cabina di elicottero e dinanzi ad un aereo, nonché di una fotografia di RE in un’automobile decappottabile.

18      Il gestore del sito g-net, secondo le indicazioni legali («Impressum»), è la G-LLC, con sede a New York (Stati Uniti). L’oggetto sociale della G-LLC, secondo le sue stesse indicazioni, è «contribuire in modo durevole, attraverso un’informazione attiva e una costante trasparenza, alla prevenzione della frode sul piano economico e sociale». Diverse pubblicazioni hanno dato conto in modo critico del modello di impresa della G-LLC, contestandole, in particolare, di esercitare un «ricatto» nei confronti delle imprese, pubblicando dapprima relazioni negative su di esse e proponendo poi, in cambio di una somma di denaro, di eliminare tali relazioni o di impedirne la pubblicazione.

19      In caso di inserimento nel suo motore di ricerca dei nomi e cognomi dei ricorrenti nel procedimento principale, Go. indicizzava, nell’elenco dei risultati, gli articoli del 4 giugno 2015 e del 16 giugno 2015, sia isolatamente sia in combinazione con taluni nomi di società, nonché l’articolo del 27 aprile 2015 in caso di inserimento di taluni nomi di società, e rinviava a tali articoli mediante un link. Inoltre, nel caso di una ricerca di immagini su tale motore, Go. mostrava nell’elenco dei risultati, sotto forma di cosiddette miniature, le fotografie dei ricorrenti nel procedimento principale contenute nell’articolo del 4 giugno 2015. La visualizzazione di tali fotografie è cessata, al più tardi, nel settembre 2017. Quanto agli articoli, essi non sarebbero più accessibili sul sito g-net, al più tardi, a partire dal 28 giugno 2018.

20      I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto a Go., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato dal suo motore di ricerca, da un lato, di deindicizzare dall’elenco dei risultati di ricerca i link verso gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto essi conterrebbero affermazioni inesatte e opinioni diffamatorie, e, dall’altro, di ritirare le miniature dall’elenco dei risultati della ricerca. Essi affermavano di essere stati anch’essi vittime di «ricatto» da parte della G-LLC.

21      Go. si è rifiutata di dare seguito a tale richiesta, rinviando al contesto professionale in cui si inserivano gli articoli e le fotografie controverse nel procedimento principale e invocando la sua ignoranza quanto alla pretesa inesattezza delle informazioni contenute in tali articoli.

22      Nel corso del 2015, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania) con un ricorso diretto ad ottenere che fosse ingiunto a Go. di deindicizzare dai propri elenchi di risultati di ricerca i link verso gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale e di porre fine alla visualizzazione, sotto forma di miniature, delle fotografie che li rappresentano. Con sentenza del 22 novembre 2017, detto giudice ha respinto tale ricorso.

23      I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), che lo ha respinto con sentenza dell’8 novembre 2018. Tale giudice ha sottolineato che la modalità specifica di funzionamento di un motore di ricerca e la particolare importanza che esso riveste per il funzionamento di Internet devono pesare in modo significativo nell’ambito del bilanciamento dei diritti e degli interessi concorrenti che occorre effettuare. Il gestore del motore di ricerca, dato che non ha generalmente alcun legame giuridico con i fornitori dei contenuti indicizzati e che gli è impossibile indagare sui fatti e valutarli tenendo conto anche del parere di tali fornitori, sarebbe soggetto ad obblighi specifici di comportamento solo qualora venga a conoscenza, a seguito di un’indicazione concreta dell’interessato, di una violazione del diritto flagrante e chiaramente individuabile a prima vista. Tali principi sarebbero parimenti validi nel caso in cui il motore di ricerca sia utilizzato unicamente per ricercare immagini, dato che gli interessi pertinenti in gioco sarebbero comparabili.

24      Il giudice d’appello ha aggiunto che, nel caso in cui occorra tener conto in maniera determinante dell’esattezza del fatto asserito, l’onere della prova a tale riguardo incombe al richiedente la deindicizzazione. Orbene, nel caso di specie, dato che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno dimostrato l’inesattezza dei fatti riferiti al loro riguardo, Go. sarebbe nell’impossibilità di procedere ad una valutazione definitiva degli articoli di cui trattasi nel procedimento principale e, pertanto, non sarebbe tenuta a procedere alla loro deindicizzazione. Per quanto riguarda le fotografie visualizzate sotto forma di miniature, queste ultime, in quanto accompagnano uno di tali articoli, potrebbero essere considerate immagini di attualità.

25      I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

26      Detto giudice osserva che l’esito di tale ricorso dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD, nonché dell’articolo 12, lettera b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46.

27      In via preliminare, il giudice del rinvio sottolinea che, dal suo punto di vista, la domanda diretta ad ottenere che sia ordinato a Go. di deindicizzare, dall’elenco dei risultati di ricerca, i link verso gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale rientra ratione temporis nell’ambito di applicazione del RGPD, mentre la domanda diretta a che sia ordinato a Go. di eliminare le miniature dall’elenco dei risultati della ricerca di immagini rientra ratione temporis nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, dato che alla data di entrata in vigore del RDPS queste ultime non erano più visualizzate dal motore di ricerca gestito da Go.. Tuttavia, per quanto riguarda quest’ultima domanda, detto giudice chiede alla Corte di fornire una risposta al riguardo tenendo conto anche del suddetto regolamento.

28      Il giudice del rinvio rileva poi che la circostanza che gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale non siano più disponibili sul sito g-net e che Go. non mostri più le miniature non ha fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti nel procedimento principale a proseguire nella loro domanda di deindicizzazione, dato che il sito g-net si limiterebbe ad indicare che, per diversi motivi, tali articoli sono «attualmente» indisponibili. In tali circostanze, non si può escludere che in futuro detti articoli siano rimessi in linea e nuovamente indicizzati dal motore di ricerca di Go., restando peraltro inteso che quest’ultima società continua a ritenere che tale domanda di deindicizzazione sia ingiustificata e che essa mantiene il proprio rifiuto di accoglierla.

29      Nel merito, per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di deindicizzazione dall’elenco dei risultati di ricerca dei link verso gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio rileva che i ricorrenti nel procedimento principale la giustificano invocando, in particolare, l’inesattezza di talune affermazioni contenute in tali articoli. Si porrebbe quindi la questione se spettasse loro provare l’asserita inesattezza di tali affermazioni oppure, quantomeno, dimostrare che tale inesattezza è in una certa misura evidente o se, invece, Go. avrebbe dovuto o presumere l’esattezza delle affermazioni dei ricorrenti nel procedimento principale oppure cercare di chiarire essa stessa i fatti.

30      Secondo il giudice del rinvio, l’esigenza di bilanciare, su un piano di parità, i diritti fondamentali concorrenti derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, da un lato, e dagli articoli 11 e 16 della Carta, dall’altro, non è soddisfatta se, in una situazione come quella controversa nel procedimento principale, l’onere della prova grava esclusivamente sull’una o sull’altra parte.

31      Tale giudice propone, pertanto, di adottare una soluzione diretta a imporre all’interessato di risolvere almeno provvisoriamente la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato facendo valere in giudizio il suo diritto nei confronti del fornitore di contenuti, sempre che l’ottenimento di una tutela giurisdizionale quantomeno provvisoria sia, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, un’opzione ragionevole per tale interessato. È vero che, non avendo alcun legame con il fornitore di contenuti, l’interessato potrebbe incontrare le stesse difficoltà del gestore del motore di ricerca nell’entrare in contatto con tale fornitore. Tuttavia, tale interessato sarebbe a conoscenza dell’esattezza o meno del contenuto indicizzato. La questione se si possa ragionevolmente esigere che detto interessato faccia valere i propri diritti in giudizio nei confronti del fornitore di contenuto potrebbe dipendere, ad esempio, dalla circostanza se si possa portare o meno quest’ultimo in giudizio senza particolari difficoltà all’interno dell’Unione europea.

32      In tale prospettiva, il giudice del rinvio tende a ritenere che possa essere ragionevolmente richiesto, in linea di principio, all’interessato di intentare un procedimento sommario contro un fornitore di contenuti il cui nome sia noto, ma non contro un fornitore anonimo o un fornitore al quale sia impossibile inviare comunicazioni. Per contro, per i diritti nei confronti del gestore del motore di ricerca, la possibilità effettiva di ottenere l’esecuzione di un’eventuale ingiunzione di cancellazione nei confronti del fornitore di contenuti sarebbe ininfluente.

33      In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda diretta a che sia ingiunto a Go. di porre fine alla visualizzazione, sotto forma di miniature, delle fotografie dei ricorrenti nel procedimento principale contenute nell’articolo del 4 giugno 2015, il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che è vero che tali miniature contengono un link che consente di accedere alla pagina Internet del terzo nella quale è stata pubblicata la fotografia corrispondente e quindi di venire a conoscenza del contesto in cui tale pubblicazione si inserisce. Tuttavia, poiché l’elenco dei risultati di una ricerca di immagini visualizza soltanto le miniature, senza riportare gli elementi del contesto di detta pubblicazione nella pagina Internet del terzo, tale elenco, di per sé, sarebbe neutro e non consentirebbe di conoscere il contesto della pubblicazione iniziale.

34      Pertanto, si porrebbe la questione se, ai fini del bilanciamento da effettuare nell’ambito dell’articolo 12, lettera b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD, occorra tener conto soltanto della miniatura in quanto tale nel contesto neutro dell’elenco dei risultati o anche del contesto iniziale della pubblicazione dell’immagine corrispondente.

35      A tal riguardo, il giudice del rinvio constata che, nel procedimento principale, che riguarda persone che non sono conosciute dal pubblico in generale, le fotografie di cui trattasi non apportano, di per sé, alcun contributo al dibattito pubblico e non rispondono a necessità d’informazione preponderanti ai sensi delle disposizioni menzionate al punto precedente. Tuttavia, in relazione all’articolo del 4 giugno 2015 pubblicato sul sito g-net, esse svolgerebbero un ruolo importante per suffragare il messaggio contenuto in tale articolo, secondo il quale i ricorrenti nel procedimento principale, grazie alla loro qualità di fondatori e dirigenti della quarta società e del gruppo di società di cui al punto 15 della presente sentenza, godrebbero di un tenore di vita elevato e disporrebbero di beni di lusso, mentre i lavoratori, i distributori e i clienti di tali società si interrogherebbero sulla sicurezza degli investimenti effettuati. Pertanto, nell’ipotesi in cui si dovesse tenere conto del contesto nel quale tali fotografie sono state inizialmente pubblicate, la loro pubblicazione nell’elenco dei risultati come miniature dovrebbe essere considerata giustificata, purché il testo che esse accompagnano sia esso stesso legittimo.

36      Secondo il giudice del rinvio, un elemento che depone a favore della presa in considerazione del contesto della pubblicazione iniziale risiede nel fatto che, tecnicamente, le miniature costituiscono link che rinviano alla pagina Internet del terzo. Parimenti, sarebbe noto che l’utente medio accorto di un motore di ricerca di immagini è a conoscenza del fatto che le miniature riunite dal motore di ricerca in un elenco di risultati sono estratte da pubblicazioni di terzi e che le fotografie corrispondenti a tali miniature sono presentate, in tali pubblicazioni, in un determinato contesto.

37      Occorrerebbe, tuttavia, tener conto del fatto che il contesto iniziale della pubblicazione delle immagini non è né indicato né altrimenti visibile al momento della visualizzazione della miniatura, a differenza di quanto avviene per gli altri risultati indicizzati. Orbene, un utente che, fin dall’inizio, si interessa solo alla visualizzazione dell’immagine non ha, in linea generale, alcun motivo per ricercare l’origine e il contesto iniziale della pubblicazione.

38      Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, ai fini della valutazione della legittimità del trattamento dei dati da parte del gestore del motore di ricerca interessato, sembra logico includere nel bilanciamento di cui all’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o all’articolo 17, paragrafo 3, del RGPD, soltanto i diritti e gli interessi quali risultano dalla miniatura stessa.

39      Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se sia compatibile con il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita privata [articolo 7 della Carta] e alla protezione dei dati personali che lo riguardano [articolo 8 della Carta], ai fini della ponderazione da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del [RGPD] tra diritti e interessi contrastanti di cui agli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta nell’ambito dell’esame della domanda di deindicizzazione dallo stesso presentata nei confronti del titolare del trattamento di un servizio di ricerca su Internet, basarsi in modo decisivo, allorché il link di cui viene chiesta la deindicizzazione rimanda a un contenuto che contiene allegazioni di fatto e giudizi di valore fondati su allegazioni di fatto, di cui l’interessato contesta l’esattezza e la cui legittimità dipende dalla questione della veridicità delle allegazioni di fatto ivi contenute, anche sulla circostanza se l’interessato possa ragionevolmente ottenere una tutela giuridica nei confronti del fornitore di contenuti, per esempio attraverso un’ingiunzione, consentendo quindi di chiarire almeno provvisoriamente la questione dell’attendibilità del contenuto visualizzato nell’elenco dei risultati dal titolare del trattamento del motore di ricerca.

2)      Se, nel caso di una domanda di deindicizzazione presentata nei confronti del titolare del trattamento di un servizio di ricerca su Internet, che nell’ambito di una ricerca nominativa individua le foto di persone fisiche caricate in Internet da terzi con un collegamento al nome della persona e che nell’elenco dei risultati visualizza le foto reperite come miniature (“thumbnails”), ai fini della ponderazione tra diritti e interessi contrastanti di cui agli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva [95/46] e dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del [RGPD], si debba tener conto in modo determinante del contesto della pubblicazione originaria da parte del terzo, anche quando il motore di ricerca, visualizzando la miniatura, in effetti rimanda al sito di detto terzo, ma senza menzionarlo concretamente, cosicché il servizio di ricerca su Internet non visualizza il relativo contesto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

40      Go. solleva dubbi quanto alla ricevibilità della prima questione, in quanto il problema che essa pone sarebbe di natura ipotetica. In particolare, la soluzione suggerita dal giudice del rinvio si presenterebbe sotto forma di uno schema astratto e avulso dai fatti controversi nel procedimento principale. La Corte non disporrebbe inoltre degli elementi necessari per fornire una risposta utile a tale questione.

41      Occorre, al riguardo, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

42      Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio ha fornito un quadro sufficientemente preciso e completo del contesto di fatto e di diritto all’origine della controversia principale e ha sufficientemente giustificato la necessità, in tale contesto, di ottenere una risposta alla questione sollevata.

44      A tal proposito, occorre ricordare che il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti Internet, consistente nel far apparire tali dati in una pagina Internet (sentenza del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punto 35). Quando l’interessato agisce contro il gestore del motore di ricerca, i diritti, gli interessi e le restrizioni in gioco non sono, pertanto, necessariamente gli stessi di quelli nell’ambito di un’azione intentata contro un fornitore di contenuti, cosicché è necessario un bilanciamento specifico ai fini dell’esame di una domanda di deindicizzazione ai sensi dell’articolo 17 del RGPD.

45      Orbene, dalla motivazione esposta dal giudice del rinvio risulta che la risposta della Corte alla questione vertente, da un lato, sulla portata degli obblighi e delle responsabilità incombenti al gestore di un motore di ricerca nel trattamento di una domanda di deindicizzazione fondata sull’asserita inesattezza delle informazioni contenute nel contenuto indicizzato e, dall’altro, sull’onere della prova gravante sull’interessato per quanto riguarda tale inesattezza può avere un’incidenza diretta sulla valutazione, da parte del giudice del rinvio, del ricorso principale e ciò indipendentemente dal fatto che i ricorrenti nel procedimento principale siano in grado di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva nei confronti del fornitore di contenuti in relazione alla pubblicazione in Internet del contenuto asseritamente inesatto.

46      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, il fatto che i quesiti del giudice del rinvio riguardo alla metodologia che esso ritiene applicabile in una situazione come quella controversa nel procedimento principale siano espressi in modo generale e astratto non implica che la questione sottoposta alla Corte al riguardo abbia carattere ipotetico.

47      Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

Nel merito

48      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito del bilanciamento che deve essere effettuato tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, da un lato, e quelli di cui agli articoli 11 e 16 della Carta, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta all’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato la richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione è subordinata alla condizione che la questione dell’accuratezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, in un’azione legale intentata da tale persona contro il fornitore di tale contenuto, laddove esista una ragionevole possibilità di ottenere una tutela giudiziaria di questo tipo.

49      Occorre, in proposito, ricordare che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi in Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 e dell’articolo 4, punti 1 e 2, del RGPD, qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva e come il «titolare» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento [v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punto 41, e del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) C-136/17, EU:C:2019:773, punto 35].

50      Come ricordato, infatti al punto 44 della presente sentenza, il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti Internet, consistente nel far comparire tali dati in una pagina Internet. Tale attività, inoltre, svolge un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati suddetti, in quanto rende questi ultimi accessibili a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata, anche a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web in cui quegli stessi dati sono pubblicati. Per di più, l’organizzazione e l’aggregazione delle informazioni pubblicate in Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l’accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l’elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a detta persona reperibili in Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona [v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punti 36 e 37, nonché del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (C-136/17, EU:C:2019:773, punto 36].

51      Pertanto, nei limiti in cui l’attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti Internet, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca in quanto soggetto che determina le finalità e gli strumenti di detta attività deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46 e del RGPD, affinché le garanzie previste da tale direttiva e da tale regolamento possano spiegare pienamente i loro effetti e possa essere realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata [v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punto 38, e del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (C-136/17, EU:C:2019:773, punto 37].

52      Per quanto riguarda la portata della responsabilità e degli obblighi concreti del gestore di un motore di ricerca, la Corte ha già precisato che tale gestore è responsabile non del fatto che i dati personali compaiono in una pagina Internet pubblicata da terzi, ma dell’indicizzazione di tale pagina e, in particolare, della visualizzazione del link verso di essa nell’elenco dei risultati presentati agli utenti di Internet in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona fisica, potendo una visualizzazione siffatta del link in questione in tale elenco incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona considerata al rispetto della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali [v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punto 80, e del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 46].

53      In tali circostanze, tenuto conto delle responsabilità, delle competenze e delle possibilità del gestore di un motore di ricerca quale titolare del trattamento effettuato nell’ambito dell’attività di tale motore, i divieti e le restrizioni previsti dalla direttiva 95/46 e dal RGPD possono applicarsi a tale gestore soltanto a motivo di tale indicizzazione e, quindi, mediante una verifica da effettuare, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, sulla base di una domanda presentata dall’interessato [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 47].

54      Per quanto riguarda una richiesta siffatta, il RGPD contiene, al suo articolo 17, una disposizione che disciplina specificamente il «diritto alla cancellazione», denominato anche «diritto all’oblio». Orbene, detto articolo, pur prevedendo, al suo paragrafo 1, che l’interessato ha, in linea di principio, per i motivi ivi elencati, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano, precisa, al suo paragrafo 3, che tale diritto non può essere invocato qualora il trattamento di cui trattasi sia necessario per uno dei motivi in esso elencati, tra i quali compare, alla lettera a) di quest’ultimo paragrafo, l’esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà d’informazione.

55      Pertanto, il gestore di un motore di ricerca, investito di una domanda di cancellazione, deve verificare se l’inserimento del link verso la pagina Internet in questione nell’elenco visualizzato a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome dell’interessato sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta, libertà che è protetta dall’articolo 11 della Carta [v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 66].

56      La circostanza che l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD preveda espressamente che è escluso il diritto dell’interessato alla cancellazione allorché il trattamento è necessario all’esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, è espressione del fatto che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve, come sottolinea il considerando 4 di detto regolamento, essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

57      In tale contesto occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli articoli 7 e 8 della medesima, purché dette limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

58      Il RGPD, e in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), di quest’ultimo, prevede quindi espressamente il requisito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta e, d’altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione, garantito dall’articolo 11 della Carta [sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 59].

59      Occorre aggiungere che l’articolo 7 della Carta, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che la protezione dei dati personali svolge un ruolo fondamentale per l’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 8 della CEDU (Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi oy e satamedia oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 137). Pertanto, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, occorre attribuire a detto articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo stesso vale per l’articolo 11 della Carta e l’articolo 10 della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

60      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di pubblicazioni di dati risulta che, per effettuare un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, devono essere presi in considerazione una serie di criteri rilevanti, segnatamente, il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona che tali dati riguardano, l’oggetto del reportage, la condotta anteriore di tale persona, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità (v., in tal senso, Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 165).

61      È alla luce di tali considerazioni che è necessario esaminare a quali condizioni il gestore di un motore di ricerca sia tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione e quindi a cancellare dall’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome dell’interessato, il link verso una pagina Internet, contenente dati personali propri di tale interessato, per il fatto che il contenuto indicizzato contiene affermazioni che questi ritiene inesatte [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 60].

62      A tal proposito, è importante anzitutto rilevare che sebbene i diritti dell’interessato tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta prevalgano, di regola, sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso all’informazione in questione, tale equilibrio può nondimeno dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell’interessato, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica [sentenze del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, paragrafo 81, e del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 66].

63      In particolare, l’interessato, quando svolge un ruolo nella vita pubblica, deve dar prova di un maggior grado di tolleranza, poiché è inevitabilmente e con piena consapevolezza esposto al pubblico scrutinio (v., in tal senso, Corte EDU, del 6 ottobre 2022, Khural e Zeynalov c. Azerbaijan, CE:ECHR:2022:1006JUD005506911, § 41 e giurisprudenza ivi citata).

64      La questione dell’esattezza o meno del contenuto indicizzato costituisce altresì un elemento pertinente nell’ambito della valutazione delle condizioni di applicazione previste all’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD, al fine di valutare se il diritto all’informazione degli utenti di Internet e la libertà di espressione del fornitore di contenuti possano prevalere sui diritti del richiedente la deindicizzazione.

65      A tal riguardo, e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, se è vero che, in determinate circostanze, il diritto alla libertà di espressione e di informazione può prevalere sui diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, in particolare quando l’interessato svolge un ruolo nella vita pubblica, tale relazione è in ogni caso capovolta quando le informazioni oggetto della domanda di deindicizzazione, almeno per una parte che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità del contenuto, si rivelano inesatte. In un’ipotesi del genere, infatti, il diritto di informazione e il diritto di essere informati non possono essere presi in considerazione, poiché essi non possono includere il diritto di diffondere informazioni di tal genere e di avere accesso ad esse.

66      Occorre aggiungere che, pur se la questione se le affermazioni incluse nel contenuto indicizzato siano o meno esatte ha una rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD, occorre distinguere tra affermazioni di fatto e giudizi di valore. Infatti, mentre la materialità dei primi può essere dimostrata, i secondi non si prestano alla dimostrazione della loro accuratezza (v., in tal senso, Corte EDU, del 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 126).

67      Occorre poi stabilire, da un lato, se, ed eventualmente in che misura, spetti alla persona che ha presentato la richiesta di deindicizzazione fornire elementi di prova per corroborare la sua affermazione relativa all’inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto menzionato e, dall’altro, se il gestore del motore di ricerca debba esso stesso cercare di chiarire i fatti al fine di accertare l’esattezza o meno delle informazioni asseritamente inesatte ivi contenute.

68      Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obblighi incombenti alla persona che richiede la deindicizzazione per l’inesattezza di un contenuto indicizzato, spetta a tale persona dimostrare l’inesattezza manifesta delle informazioni che compaiono in detto contenuto o, quanto meno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto. Tuttavia, al fine di evitare di far gravare su tale persona un onere eccessivo idoneo a minare l’effetto utile del diritto alla deindicizzazione, essa è tenuta unicamente a fornire gli elementi di prova che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, si può ragionevolmente richiedere a quest’ultima di ricercare al fine di dimostrare tale inesattezza manifesta. A tal riguardo, tale persona non può essere tenuta, in linea di principio, a produrre, fin dalla fase precontenziosa, a sostegno della sua richiesta di deindicizzazione presso il gestore del motore di ricerca, una decisione giurisdizionale ottenuta contro l’editore del sito Internet in questione, fosse pure in forma di decisione adottata in sede di procedimento sommario. Imporre un obbligo siffatto a detta persona avrebbe, infatti, l’effetto di far gravare su di essa un onere irragionevole.

69      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obblighi e le responsabilità incombenti al gestore del motore di ricerca, è vero che quest’ultimo, al fine di verificare, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell’elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca, deve fondarsi sull’insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie.

70      Tuttavia, nell’ambito della valutazione delle condizioni di applicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD, il medesimo gestore non può essere tenuto a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di elementi di fatto che non sono suffragati dalla richiesta di cancellazione, al fine di determinare la fondatezza di tale richiesta.

71      Pertanto, in sede di trattamento di una richiesta del genere, non può essere imposto al gestore del motore di ricerca in questione un obbligo di indagare sui fatti e di organizzare, a tal fine, uno scambio in contraddittorio, con il fornitore di contenuto, diretto ad ottenere elementi mancanti riguardo all’esattezza del contenuto indicizzato. Siffatto obbligo, infatti, poiché costringerebbe il gestore del motore di ricerca stesso a contribuire a dimostrare l’esattezza o meno del contenuto menzionato, farebbe gravare su tale gestore un onere che eccede quanto ci si può ragionevolmente da esso attendere alla luce delle sue responsabilità, competenze e possibilità, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 53 della presente sentenza. Tale obbligo comporterebbe quindi un serio rischio che siano deindicizzati contenuti che rispondono ad una legittima e preponderante esigenza di informazione del pubblico e che divenga quindi difficile trovarli in Internet. A tal riguardo, sussisterebbe un rischio reale di effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione e di informazione se il gestore del motore di ricerca procedesse a una deindicizzazione del genere in modo pressoché sistematico, al fine di evitare di dover sopportare l’onere di indagare sui fatti pertinenti per accertare l’esattezza o meno del contenuto indicizzato.

72      Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha presentato una richiesta di deindicizzazione apporti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a suffragare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere detta richiesta di deindicizzazione. Lo stesso vale qualora l’interessato apporti una decisione giudiziaria adottata nei confronti dell’editore del sito Internet e basata sulla constatazione che informazioni incluse nel contenuto indicizzato, che non hanno un carattere secondario rispetto alla totalità di quest’ultimo, sono, almeno a prima vista, inesatte.

73      Per contro, nel caso in cui l’inesattezza di tali informazioni incluse nel contenuto indicizzato non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dall’interessato, il gestore del motore di ricerca non è tenuto, in mancanza di una decisione giudiziaria del genere, ad accogliere siffatta richiesta di deindicizzazione. Qualora le informazioni di cui trattasi siano idonee a contribuire a un dibattito di interesse generale, occorre, alla luce di tutte le altre circostanze del caso di specie, attribuire un’importanza particolare al diritto alla libertà di espressione e di informazione.

74      Occorre aggiungere che, conformemente a quanto esposto al punto 65 della presente sentenza, sarebbe altresì sproporzionato procedere alla deindicizzazione di articoli, con la conseguenza di rendere difficile l’accesso in Internet all’integralità di essi, nel caso in cui si rivelino inesatte solo talune informazioni di minore importanza rispetto alla totalità del contenuto incluso in tali articoli.

75      Occorre infine precisare che, qualora il gestore di un motore di ricerca non dia seguito alla richiesta di deindicizzazione, l’interessato può adire l’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ingiungano a tale gestore di adottare le misure che ne conseguono (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punto 77). Spetta, infatti, segnatamente alle autorità giudiziarie garantire la ponderazione degli interessi concorrenti, giacché esse si trovano nella posizione migliore per effettuare un bilanciamento complesso e approfondito, che tenga conto di tutti i criteri e di tutti gli elementi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

76      Tuttavia, nel caso in cui sia avviato un procedimento amministrativo o giurisdizionale vertente sull’asserita inesattezza di informazioni incluse in un contenuto indicizzato e l’esistenza di tale procedimento sia stata portata a conoscenza del gestore del motore di ricerca di cui trattasi, incombe a tale gestore, al fine segnatamente di fornire agli utenti di Internet informazioni sempre pertinenti e aggiornate, aggiungere, nei risultati della ricerca, un avvertimento riguardante l’esistenza di un procedimento del genere.

77      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto.

Sulla seconda questione

Sulla norma applicabile ratione temporis

78      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 12, lettera b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD. Esso precisa, a tal riguardo, che, sebbene la domanda diretta a che Go. deindicizzi in modo durevole i link verso gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis del RGPD, la domanda diretta ad ottenere che Go. ponga fine alla visualizzazione, sotto forma di miniature, delle fotografie dei ricorrenti nel procedimento principale contenute nell’articolo del 4 giugno 2015 rientra ratione temporis nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, dato che, alla data di entrata in vigore del RGPD, tali fotografie non erano più visualizzate dal motore di ricerca gestito da Go., al contrario dei suddetti link.

79      A tal proposito, non è necessario operare distinzioni tra le disposizioni della direttiva 95/46 e quelle del RGPD menzionate nella seconda questione pregiudiziale, in quanto tali disposizioni devono essere considerate come aventi tutte una portata simile ai fini dell’interpretazione che la Corte è chiamata a fornire nell’ambito della presente causa (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2022, Vyriausioji tarnybines etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

80      Pertanto, al fine di fornire risposte utili alla seconda questione, occorre esaminarla alla luce tanto della direttiva 95/46 quanto del RGPD.

Sulla ricevibilità

81      Go. solleva parimenti dubbi quanto alla ricevibilità della seconda questione, in quanto il problema che essa solleva sarebbe di natura ipotetica. Anzitutto, infatti, la controversia principale avrebbe ad oggetto non una domanda di deindicizzazione dei risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome dei ricorrenti nel procedimento principale, bensì una domanda di divieto generale di visualizzare le miniature corrispondenti a fotografie che illustrano uno dei tre articoli di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, le miniature non sarebbero più disponibili nel sito g-net dal mese di settembre 2017 e gli articoli dal 28 giugno 2018. Infine, dal 2018 Go. avrebbe introdotto una nuova versione del suo motore di ricerca di immagini in base alla quale, nella pagina dei risultati, sono visualizzati, sotto ogni miniatura, il titolo abbreviato della pagina Internet concretamente indicizzata nonché l’indirizzo Internet o una parte di esso, sotto forma di un link supplementare.

82      In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 41 e 42 della presente sentenza, occorre constatare, anzitutto, che, nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta in modo manifesto che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 95/46 e del RGPD, richiesta dal giudice del rinvio nell’ambito della valutazione della fondatezza della domanda diretta a far cessare la visualizzazione delle fotografie, non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

83      Per quanto riguarda, in particolare, il fatto che le fotografie e gli articoli di cui trattasi nel procedimento principale non compaiono più nel sito g-net, occorre rilevare che, come osservato dal giudice del rinvio, la rimozione di tali contenuti sembra essere soltanto temporanea, come testimonia la menzione che compare nel sito g-net, secondo la quale è «attualmente» impossibile accedere a tali articoli. In tali circostanze, non si può escludere che in futuro detti articoli siano rimessi in linea e nuovamente indicizzati dal motore di ricerca gestito da Go., e ciò a maggior ragione in quanto quest’ultima continua a ritenere che la domanda di deindicizzazione di cui trattasi nel procedimento principale sia ingiustificata e che essa mantiene il proprio rifiuto di accoglierla.

84      Per di più, l’interesse ad una risposta della Corte riguardo all’interpretazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 95/46 e del RGPD nell’ambito della domanda diretta a far cessare la visualizzazione, sotto forma di miniature, delle fotografie di cui trattasi nel procedimento principale non può essere rimesso in discussione né dalla circostanza, invocata da Go., che i ricorrenti nel procedimento principale non abbiano limitato la loro domanda alle ricerche a partire dal loro nome, né dal fatto che Go. abbia introdotto una nuova versione del suo motore di ricerca, in forza della quale nella pagina dei risultati sono visualizzati, sotto ogni miniatura, il titolo abbreviato della pagina Internet concretamente indicizzata nonché l’indirizzo Internet o una parte di esso, sotto forma di un link supplementare.

85      In primo luogo, infatti, anche ammesso che la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale di porre fine alla visualizzazione, sotto forma di miniature, delle fotografie che li raffigurano, non sia limitata alle ricerche effettuate a partire dal loro nome, resta comunque il fatto che tale domanda ricomprende una visualizzazione risultante da tali ricerche. In tali circostanze, non si può ritenere che l’interpretazione richiesta con tale seconda questione non abbia manifestamente alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

86      In secondo luogo, per quanto riguarda l’introduzione di un link supplementare, nella ricerca delle immagini, indicante la pagina Internet della loro pubblicazione iniziale, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, spetta ai giudici nazionali accertare i fatti in base ai quali deve essere risolta la controversia principale e decidere in quale misura sviluppi successivi del motore di ricerca di cui trattasi siano a tal riguardo rilevanti.

87      Ne consegue che la seconda questione è ricevibile.

Nel merito

88      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, nonché l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, da un lato, e quelli di cui agli articoli 11 e 16 della Carta, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto in modo determinante del contesto originario della pubblicazione delle suddette fotografie in Internet.

89      La questione così sollevata si inserisce nell’ambito di una domanda diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati della ricerca di immagini effettuata a partire dal nome dei ricorrenti nel procedimento principale, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature, che illustravano l’articolo pubblicato nel sito g-net il 4 giugno 2015. A tal riguardo, il giudice del rinvio cerca, in particolare, di stabilire se, al fine di valutare la fondatezza di tale domanda, occorra prendere in considerazione soltanto il valore informativo delle miniature in quanto tali, nel contesto neutro dell’elenco dei risultati, o se occorra altresì tener conto del contesto iniziale della pubblicazione delle fotografie, il quale non emerge dalla sola visualizzazione delle miniature nell’ambito dell’elenco dei risultati.

90      In via preliminare, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, che le ricerche di immagini effettuate in Internet, mediante un motore di ricerca, a partire dal nome di una persona sono soggette agli stessi principi applicabili alle ricerche di pagine Internet e alle informazioni ivi contenute. La giurisprudenza della Corte richiamata ai punti da 49 a 61 della presente sentenza vale, di conseguenza, anche per il trattamento di una domanda di deindicizzazione diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature.

91      A tal riguardo è necessario anzitutto constatare che la visualizzazione, sotto forma di miniature, nei risultati di una ricerca di immagini, di fotografie di persone fisiche costituisce un trattamento di dati personali di cui il gestore del motore di ricerca – in quanto rispettivamente «responsabile del trattamento» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 e «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD – deve rispondere, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, alla luce del rispetto delle prescrizioni contenute in tali atti.

92      Occorre poi precisare che la questione sollevata verte sulla specifica modalità della ricerca di immagini proposta da taluni motori di ricerca, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, grazie alla quale l’utente di Internet può cercare informazioni di qualsiasi natura che si presentano sotto forma di un contenuto grafico (fotografie, raffigurazioni di dipinti, disegni, grafici, tabelle, ecc.). Nel corso di siffatta ricerca, il motore di ricerca genera un elenco di risultati composto da miniature, che rinviano, mediante un link, a pagine Internet nelle quali si trovano al contempo i termini di ricerca utilizzati e i contenuti grafici ripresi in tale elenco.

93      A tal proposito, è stato statuito che l’inclusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina Internet e delle informazioni in essa contenute relative a tale persona, poiché facilita notevolmente l’accessibilità di tali informazioni per qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata della pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web (sentenza del 13 maggio 2014, Go. Spain e Go., C-131/12, EU:C:2014:317, punto 87).

94      Orbene, ciò vale a maggior ragione nel caso della visualizzazione, a seguito di una ricerca per nome, sotto forma di miniature, di fotografie della persona interessata, in quanto tale visualizzazione è atta a costituire un’ingerenza particolarmente significativa nei diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali di tale persona contemplati dagli articoli 7 e 8 della Carta.

95      L’immagine di un individuo è, infatti, uno dei principali attributi della sua personalità in quanto esprime la sua originalità e gli permette di distinguersi dalle altre persone. Il diritto della persona alla protezione della sua immagine costituisce una delle condizioni per la sua realizzazione personale e presuppone principalmente il controllo sulla propria immagine da parte di tale persona, che comprende, in particolare, la possibilità per quest’ultima di rifiutarne la diffusione. Ne consegue che, pur se, indubbiamente, la libertà di espressione e d’informazione comprende la pubblicazione di fotografie, la tutela del diritto alla vita privata assume in tale contesto un’importanza particolare, data la capacità delle fotografie di veicolare informazioni particolarmente personali, se non intime, su un individuo o la sua famiglia (v., in tal senso, Corte EDU, 7 febbraio 2012, Von Hannover c. Germania, CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, § § 95, 96 e 103 nonché giurisprudenza ivi citata).

96      Pertanto, il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature che rappresentano tale persona, deve verificare se la visualizzazione delle fotografie in questione sia necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tali fotografie mediante una ricerca siffatta, libertà che è tutelata dall’articolo 11 della Carta [v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili), C-136/17, EU:C:2019:773, punto 66].

97      A tal riguardo, il contributo a un dibattito di interesse generale costituisce un elemento fondamentale da prendere in considerazione nel bilanciamento dei diritti fondamentali concorrenti, ai fini della valutazione della questione se debbano prevalere i diritti dell’interessato al rispetto della sua vita privata e alla tutela dei suoi dati personali oppure i diritti alla libertà di espressione e di informazione.

98      Orbene, poiché il motore di ricerca visualizza fotografie dell’interessato al di fuori del contesto nel quale esse sono pubblicate nella pagina Internet indicizzata, il più delle volte al fine di illustrare gli elementi testuali contenuti in tale pagina, occorre stabilire se debba essere nondimeno preso in considerazione tale contesto in sede del bilanciamento che va effettuato tra i diritti e gli interessi concorrenti.

99      In tale ambito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, la questione se detta valutazione debba includere anche il contenuto della pagina Internet in cui è inserita la fotografia di cui è chiesta l’eliminazione della visualizzazione sotto forma di miniatura dipende dall’oggetto del trattamento di cui trattasi e dalla natura di tale trattamento.

100    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto del trattamento di cui trattasi, occorre rilevare che la pubblicazione di fotografie come mezzo di comunicazione non verbale può avere un impatto più forte sugli utenti di Internet rispetto alle pubblicazioni testuali. Le fotografie, sono infatti, in quanto tali, un mezzo importante per attirare l’attenzione degli utenti di Internet e possono suscitare un interesse ad accedere agli articoli che esse illustrano. Orbene, a causa in particolare del fatto che le fotografie si prestano spesso a varie interpretazioni, la loro visualizzazione quali miniature nell’elenco dei risultati della ricerca può comportare, conformemente a quanto è stato sottolineato al punto 95 della presente sentenza, un’ingerenza particolarmente grave nel diritto della persona interessata alla protezione della sua immagine, circostanza che deve essere presa in considerazione nell’ambito del bilanciamento tra i diritti e gli interessi concorrenti.

101    Si impone, pertanto, un bilanciamento distinto dei diritti e degli interessi concorrenti a seconda che siano in discussione, da un lato, articoli provvisti di fotografie pubblicate dall’editore della pagina Internet e che, inserite nel loro contesto di origine, illustrano le informazioni fornite in tali articoli e le opinioni ivi espresse e, dall’altro, fotografie visualizzate, sotto forma di miniature nell’elenco dei risultati, ad opera del gestore di un motore di ricerca al di fuori del contesto Internet in cui esse sono state pubblicate nella pagina Internet originaria.

102    Occorre, a tal proposito, ricordare che non soltanto il motivo che giustifica la pubblicazione di un dato personale in un sito Internet non coincide necessariamente con il motivo che si applica all’attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco che deve essere effettuato può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall’editore di detta pagina Internet, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano tali trattamenti possono essere diversi e, dall’altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per l’interessato, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse (sentenza del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 Go. Spain e Go., EU:C:2014:317, paragrafo 86).

103    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la natura del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, che, reperendo le fotografie di persone fisiche pubblicate in Internet e visualizzandole separatamente, sotto forma di vignette, nei risultati di una ricerca di immagini, il gestore di un motore di ricerca offre un servizio che implica un trattamento di dati personali autonomo e distinto rispetto al trattamento effettuato dall’editore della pagina Internet da cui sono tratte le fotografie e dal trattamento, di cui tale gestore è parimenti responsabile, relativo all’indicizzazione di tale pagina.

104    Di conseguenza, è necessaria una valutazione autonoma dell’attività del gestore del motore di ricerca, consistente nel visualizzare i risultati di una ricerca di immagini, sotto forma di miniature, dato che la lesione aggiuntiva dei diritti fondamentali risultante da siffatta attività può essere particolarmente intensa a causa dell’aggregazione, in occasione di una ricerca per nome, di tutte le informazioni relative all’interessato che si trovano in Internet. Nell’ambito di tale valutazione autonoma, occorre tener conto del fatto che la visualizzazione in Internet di fotografie sotto forma di miniature costituisce in sé il risultato perseguito dall’utente di Internet, indipendentemente dalla sua successiva decisione di accedere o meno alla pagina Internet originaria.

105    Occorre aggiungere che siffatto specifico bilanciamento, che tiene conto della natura autonoma del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca, non pregiudica l’eventuale pertinenza di elementi testuali che possono direttamente accompagnare la visualizzazione di una fotografia nell’elenco dei risultati di una ricerca, dato che tali elementi possono fornire un chiarimento sul valore informativo di tale fotografia per il pubblico e, pertanto, influire sul bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

106    Nel caso di specie, dalle constatazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, sebbene le fotografie dei ricorrenti nel procedimento principale contribuiscano, nel contesto dell’articolo del 4 giugno 2015 in cui si inseriscono, a trasmettere le informazioni e le opinioni ivi espresse, quelle stesse fotografie, al di fuori di tale contesto, hanno di per sé solo uno scarso valore informativo, allorché appaiono unicamente sotto forma di miniature nell’elenco dei risultati visualizzato a seguito di una ricerca effettuata dal motore di ricerca. Ne consegue che, se la domanda di deindicizzazione di tale articolo dovesse essere respinta, sulla base del rilievo che la libertà di espressione e di informazione deve prevalere sui diritti dei ricorrenti nel procedimento principale al rispetto della loro vita privata e alla protezione dei loro dati personali, tale circostanza non sarebbe determinante per l’esito da riservare alla domanda di soppressione di tali fotografie visualizzate sotto forma di miniature nell’elenco dei risultati.

107    Se dovesse essere, invece, accolta la richiesta di deindicizzazione dell’articolo del 4 giugno 2015, dovrebbe essere eliminata la visualizzazione sotto forma di miniature delle fotografie contenute in tale articolo. In caso di mantenimento di tale visualizzazione, sarebbe, infatti, compromesso l’effetto utile della deindicizzazione dell’articolo, dal momento che gli utenti di Internet, mediante il link, contenuto in tali miniature, verso la pagina Internet nella quale è pubblicato l’articolo da cui esse sono ricavate continuerebbero ad aver accesso alla totalità di quest’ultimo.

108    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, nonché l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.

Sulle spese

109    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto.

2)      L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679

devono essere interpretati nel senso che:

nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, da un lato, e quelli di cui all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.