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il proprietario, che sia anche locatore, ha trasferito a carico del conduttore il rischio della perdita della cosa, e l’assicurazione di questo rischio, a lui trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità, comporta che il conduttore abbia l’interesse all’assicurazione per la perdita del bene, sempre inteso come cespite e non come fonte di reddito.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 6 novembre 2002, n. 15552
Integrale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.n.c. Tiozzo Mare di Tiozzo Marco e C. S.n.c., con atto di citazione notificato il 7.5.1993, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova la S.p.A. Siat, Società Italiana di Assicurazioni, ed assumeva che il 28.8.1991 aveva stipulato con la stessa la polizza di assicurazione corpi “rischi guerra” sulla nave Euroriver, di proprietà della Euroshipping, con sede in Malta, concessa in locazione a scafo nudo ad essa società attrice; che la predetta polizza prevedeva la copertura per danni allo scafo ed apparato motore per £ 180 milioni; che essa attrice aveva comunicato all’assicuratrice nell’ottobre del 1991 che nel corso dei viaggi sarebbero stati toccati due porti iugoslavi; che l’11.11.1991 la motonave, mentre viaggiava in acque territoriali iugoslave veniva cannoneggiata ed affondata; che la Siat aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo, poiché l’affondamento era avvenuto in zona esclusa dalla copertura “rischi guerra”; che tale assunto era infondato, in quanto la clausola 1 “War risk trading warranties” nel caso di navigazione in zone escluse prevedeva solo una maggiorazione di premio, senza alcuna cessazione o sospensione della copertura assicurativa, salvo espressa rinunzia dell’assicurato, che nella specie non vi era stata.
Quindi l’attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di £ 180 milioni.
La convenuta Siat si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società attrice, poiché titolare dell’interesse assicurato e dell’indennizzo assicurativo era la Euroshipping, quale proprietaria della nave e non l’attrice, solo conduttrice; eccepiva altresì la prescrizione del diritto all’indennizzo, non essendo validi gli atti interruttivi effettuati dall’attrice in nome proprio. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, poiché il sinistro non era indennizzabile a norma della clausola di polizza, “War risk trading warranties”, non avendo la società assicurata provveduto a richiedere la copertura assicurativa anche per la zona iugoslava esclusa, dopo aver appreso l’entità dell’extrapremio.
Interveniva volontariamente la Euroshipping ltd., che chiedeva l’accoglimento della domanda attorea, ed, in via gradata, la corresponsione dell’indennizzo in suo favore.
Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 17.9.1996, rigettava le domande dell’attrice e dell’interveniente.
Proponevano appello la Tiozzo e la Euroshipping.
La Siat resisteva all’appello e proponeva appello incidentale condizionato avverso le statuizioni del primo giudice, relative alla legittimazione della Tiozzo ed alla prescrizione.
La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 25.1.1999, accoglieva l’appello principale e condannava la S.p.A. Siat al pagamento della somma di £ 180 milioni, in favore della Tiozzo, oltre interessi e rivalutazione e rigettava l’appello incidentale subordinato della Siat.
Riteneva la corte di merito, quanto alla legittimazione della Tiozzo, che questa aveva interesse all’assicurazione, in quanto, ben poteva sussistere accanto all’interesse del proprietario della nave, un interesse concorrente all’assicurazione della conduttrice, poiché detto interesse concorrente poteva sussistere anche in favore di chi, pur non avendo un diritto reale sulla cosa, ha di fatto condizionato il soddisfacimento del proprio credito all’esistenza della cosa stessa, come era avvenuto per la conduttrice Tiozzo; che la Tiozzo, quale conduttrice e giusta la prassi di settore, aveva assunto il rischio della perdita della nave, come poteva desumersi dall’interpretazione di alcune clausole contrattuali; che in ogni caso, stante la più recente dottrina secondo cui tutti i danni da atti di guerra rientrano nel rischio esclusivo del noleggiatore, in quanto la scelta di far navigare la nave rientra nella sua gestione commerciale, ciò a maggior ragione valeva nella specie, essendo la Tiozzi conduttrice ed armatrice della nave.
Nel merito riteneva la corte che, dall’interpretazione letterale dell’art. 1 delle condizioni di sicurtà, emergeva che nel caso in cui la nave entrava in zone escluse la copertura assicurativa si estendeva automaticamente a queste zone, salvo l’obbligo dell’assicurato di pagare un premio addizionale determinato dall’assicuratore e sempre che l’assicurato non comunicasse che non desiderava la copertura assicurativa per la zona esclusa.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Siat S.p.A..
Resistono con controricorso la Tiozzi Mare e la Euroshipping, che hanno proposto anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell’art. 335 c.p.c..
Va quindi esaminato il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalle resistenti, con cui si chiede che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, sull’assunto dell’intervenuta acquiescenza in punto di legittimazione all’indennizzo, per aver la Siat proposto solo in via condizionale l’appello avverso la sentenza di primo grado, che rigettava le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale all’indennizzo della Tiozzo e di prescrizione del diritto all’indennità.
2.1. Ritiene questa Corte che detto motivo del ricorso incidentale, considerato appunto come ricorso incidentale, vada dichiarato inammissibile. Infatti oggetto del ricorso incidentale, come di quello principale, possono essere solo le statuizioni della sentenza impugnata, mentre gli assunti motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale possono essere fatti valere solo con la proposizione della relativa eccezione nel controricorso (cfr. Cass. civ., 26 gennaio 1987, n. 714).
2.2. Esaminando la doglianza delle resistenti, come eccezione, (prospettando la stessa una questione di inammissibilità rilevabile d’ufficio), va osservato che la stessa è infondata.
Infatti, essendo risultata completamente vittoriosa la Siat nella sentenza di primo grado, per ottenere il riesame delle domande ed eccezioni dedotte in primo grado e respinte o rimaste assorbite con la sentenza impugnata dalla controparte, era sufficiente che la Siat riproponesse le stesse nelle sue difese a norma dell’art. 346 c.p.c., indipendentemente da una formale impugnazione incidentale, essendo sufficiente che evidenziasse la sua volontà di riaprire la discussione sul punto.
Se, in ogni caso, la Siat intendeva manifestare detta sua volontà, attraverso una specifica impugnazione, questa non poteva essere effettuata se non in via condizionata all’accoglimento dell’appello delle controparti, in quanto solo in questo caso si verificava il suo interesse all’impugnazione incidentale, che rendeva ammissibile la stessa (cfr. Cass. 28.1.1999, n. 738).
3.1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1882, 1891, 1904, 1917 c. c., 519, 520, 529 codice navale (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Ritiene la ricorrente che, al momento dell’affondamento della Euroriver, proprietaria della stessa era la Euroshippinq, per cui solo questa era titolare dell’interesse assicurato, e non la Tiozzo, che, quale mera conduttrice, non aveva un interesse proprio in relazione ai danni assicurati, subiti dalla nave altrui, disponendo della nave sulla base di un titolo ad effetti obbligatori e non reali, con la conseguenza che gli atti interruttivi della prescrizione, effettuati dalla Tiozzi in proprio non avevano alcuna validità. Secondo la ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto detta titolarità in capo alla Tiozzo sulla base della nozione di interesse concorrente all’assicurazione, in quanto, pur dovendosi riconoscere la possibilità di un interesse concorrente, esso è solo occasionalmente connesso all’esistenza della nave, e questo interesse concorrente può riguardare la copertura di responsabilità verso terzi ovvero il rischio imprenditoriale, sotto forma del mancato profitto per la perdita della nave.
Invece nell’assicurazione per il danno da affondamento della nave il titolare del diritto all’indennizzo è esclusivamente il soggetto che su detta nave ha un diritto reale ovvero di natura obbligatoria, purché assistito da garanzia reale, come il creditore ipotecario.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 376, 379, 380, 381, c. c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Assume la ricorrente Siat che la sentenza impugnata, senza motivazione adeguata al concreto regolamento contrattuale, ma riportandosi alla prassi del settore, ha ritenuto che nella locazione a scafo nudo vi sarebbe anche il trasferimento dei rischi a carico del locatore; inoltre detta motivazione sarebbe anche contraddittoria perché la stessa sentenza rileva che la Tiozzo aveva l’obbligo di assicurare i rischi, che sono di interesse del locatore della nave; infine la Tiozzo aveva assunto l’obbligo solo di effettuare le riparazioni necessarie (clausola 6), ma non aveva assunto nessun obbligo per il perimento della nave, come sostiene la sentenza impugnata, interpretando erroneamente la clausola contrattuale n. 9, in tema di rimborso delle spese con il consenso degli assicuratori e dell’armatore.
Secondo la ricorrente il charter-party in questione non prevedeva un interesse concorrente del conduttore, rimanendo confinata l’obbligazione del conduttore alla sola manutenzione ed alla riparazione della nave.
Lamenta poi la ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i danni provocati alla nave da atti di guerra rientrino nel rischio esclusivo del noleggiatore, avendo sostenuto ciò sotto il profilo del rischio economico attinente alla gestione commerciale della nave, cioè un rischio connesso all’esistenza della nave, quale fonte produttiva di reddito, che è diverso dal danno al cespite patrimoniale, oggetto dell’assicurazione de qua, il cui indennizzo compete al solo proprietario.
La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, erratamente avrebbe ritenuto che detto interesse concorrente può sussistere anche in favore di chi, pur non avendo un diritto reale sulla cosa, ha di fatto condizionato il soddisfacimento del proprio credito all’esistenza della cosa stessa, come era avvenuto per la conduttrice Tiozzo.
4.1. Ritiene questa Corte che i due suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vadano trattati congiuntamente.
Va preliminarmente osservato che la sentenza di appello ha affermato la legittimazione della Tiozzi, sotto il profilo della titolarità dell’interesse assicurato, sulla base di una pluralità di motivazioni.
La prima motivazione è, in effetti, articolata in due punti, ciascuno dotato di una propria autonomia.
Anzitutto sostiene la sentenza impugnata che l’interesse assicurato, nelle assicurazioni marittime può essere tanto l’interesse del proprietario che un interesse concorrente, coesistente con il primo, senza che si tratti di doppia assicurazione, perché se è eguale la cosa assicurata, diverso è l’interesse coperto. Secondo la sentenza impugnata detto interesse concorrente, può sussistere anche in favore di chi, pur non avendo un diritto reale sulla cosa, ha di fatto condizionato il soddisfacimento del proprio credito all’esistenza della cosa stessa, come era avvenuto per la conduttrice Tiozzo.
La locazione della nave, secondo il giudice di merito, implica il passaggio al conduttore, che esercita la navigazione con la nave in autonomo godimento, della qualità di armatore, elemento che, oltre a differenziare la locazione dal noleggio, comporta un mutamento del centro di imputazione giuridico delle vicende attinenti al fatto tecnico della navigazione, assunta dal conduttore.
4.2. Inoltre ha ritenuto il giudice di appello che il predetto elemento peculiare si accompagna, nella prassi di settore, alla tendenza al totale trasferimento dei rischi a carico del conduttore e che tanto si è verificato sia attraverso l’obbligo di provvedere all’assicurazione della nave per rischi che sono di interesse del locatore sia attraverso l’obbligo di provvedere alla riparazione della nave, come nella fattispecie.
4.3. Con un ulteriore argomentazione, qualificata dalla corte territoriale, “compatibile” (pag. 59), la sentenza impugnata ha ritenuto, in conformità con un recente orientamento dottrinale, che tutti i danni provocati alla nave da atti di guerra rientrano nel rischio esclusivo del noleggiatore, in quanto la scelta di far navigare la nave in quella determinata zona attiene solo alla gestione commerciale svolta nell’esclusivo interesse del noleggiatore, per cui se ciò è vero per il noleggio, a maggior ragione è vero per l’armatore-conduttore, che gestisce anche commercialmente la nave.
5.1. Ritiene questa Corte che il secondo punto della prima argomentazione è esatto e che esso è certamente da solo idoneo a sorreggere la decisione.
Il tipo contrattuale dell’assicurazione contro i danni si scinde in sottotipi, a seconda dell’interesse protetto, distinguendosi in tal modo i danni a singoli beni, alla persona, all’impossibilità di realizzare un credito o all’intero patrimonio, in cui è compresa l’assicurazione della responsabilità civile.
L’interesse dell’assicurato costituisce un elemento della causa del contratto d’assicurazione, vale a dire della funzione economica tutelata dal legislatore attraverso quel determinato schema negoziale.
Nell’assicurazione di cui agli artt. 1904 e segg. c.c., perché sussista l’interesse dell’assicurato è necessario che l’eventuale danno incida sul suo patrimonio, e non su quello di altra persona, giacché in questo secondo caso l’assicurazione si trasformerebbe in una scommessa.
La relazione tra la persona e l’evento dannoso deriva a sua volta dalla relazione con la cosa, che può essere distrutta o danneggiata. Detta relazione (e quindi l’interesse) non deve essere di mero fatto, bensì giuridica, ossia per lo più ma non sempre, sostanziata nella proprietà o in altro diritto reale.
5.2. L’interesse è, perciò, l’elemento che dà legittimazione al contratto ed al conseguente rapporto assicurativo, vale a dire a quella posizione soggettiva non derivante dall’investitura di un certo diritto o potere, bensì dal concreto e variabile disporsi del rapporto tra un soggetto ed un bene.
Poiché l’interesse all’assicurazione non può essere di mero fatto, ma deve inerire ad una posizione giuridica, per quanto attiene all’assicurazione per i danni ad un bene, in linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimento del bene, inteso come cespite patrimoniale.
Questo danno ed il relativo rischio sono infatti del proprietario o di altro titolare di diritto reale (salvo il caso del creditore ipotecario; Cass. 13.10.1976, n. 3425).
5.3. Non può essere, pertanto, condiviso l’orientamento di una risalente sentenza (Cass. 27.11.1951, n. 2693), secondo cui il locatario aveva un interesse in re ipsa alla assicurazione contro i danni della cosa locata.
Sennonché, come ha rilevato la dottrina, diverso è il caso in cui il rischio e pericolo della cosa assicurata sono, nel caso concreto, posti pattiziamente, a carico del locatario.
In questa ipotesi il proprietario, che sia anche locatore, ha trasferito a carico del conduttore il rischio della perdita della cosa, e l’assicurazione di questo rischio, a lui trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità, comporta che il conduttore abbia l’interesse all’assicurazione per la perdita del bene, sempre inteso come cespite e non come fonte di reddito.
5.4. Quest’ultimo principio è applicabile anche in tema di assicurazione per la perdita della nave, allorché il proprietario della stessa abbia trasferito al conduttore, che se l’è assunto, il rischio di perdita della nave.
Non si tratta di un’assicurazione di responsabilità civile, ma invece di un’assicurazione di danno al bene-nave, giacché non si versa in un’ipotesi di responsabilità del locatario in senso tecnico giuridico, ma in quella diversa di assunzione negoziale del rischio relativo alla cosa altrui.
Pertanto il rapporto economico che in relazione a tale rischio viene a crearsi tra il locatario e la nave determina in capo a questi un interesse assicurabile diretto, avente ad oggetto la nave.
5.5. Né vi è il rischio, paventato dalla ricorrente, che detta soluzione interpretativa comporti che l’assicuratore rimanga esposto ad una doppia richiesta di indennizzo, sia da parte del conduttore armatore sia da parte del proprietario, giacché tale soluzione implica che l’assicurazione sia stata prestata a favore del conduttore e non per conto altrui, cosicché il proprietario non potrebbe richiedere un indennizzo in proprio, essendo egli garantito, per la perdita dalla nave, direttamente dal conduttore, indipendentemente da ogni responsabilità di quest’ultimo.
5.6. Inconferente, ai fini di questa causa, è il precedente invocato dalle resistenti, costituito dalla sentenza n. 3544 del 1990, con cui è stato affermato che in caso di stipula di un contratto di assicurazione contro i danni da parte dell’usuario del bene assicurato, il beneficiario dell’indennizzo che non sia espressamente indicato, può essere identificato nello stesso stipulante e non nel proprietario del bene, sempre che sia accertato che la società assicuratrice e l’usuario abbiano stipulato un contratto atipico (lecito) di assicurazione a beneficio del medesimo usuario, con il riscontro dell’interesse anche dell’assicuratore ad un tale contratto alla stregua del disposto dell’art. 1904 c.c.
Nella fattispecie di cui alla massima, infatti, il cd. “usuario” non era il titolare di un diritto reale di uso, ma solo un comodatario di un camion di proprietà della moglie e l’assicurazione contro il furto del camion, di cui egli era beneficiario, era stata ritenuta dalla Corte, anzitutto, come un contratto atipico di assicurazione ed inoltre, e soprattutto, l’interesse all’assicurazione del cd. usuario era stato individuato non nel rischio di furto del camion, come perdita di bene specifico, che usciva dal patrimonio, ma come rischio di riduzione dei profitti che l’usuario ricavava dalla sua attività, nella quale usava il bene.
Ne consegue che, nell’ambito dei quattro sottotipi suddetti di assicurazione contro i danni, la fattispecie della sentenza n. 3544/1990, attiene all’assicurazione di danno all’impossibilità di realizzare un profitto e non di danno ad un bene.
Nella presente fattispecie, invece e come sopra detto, ciò che è stato assicurato è il rischio di perdita del bene-nave, salvo esaminare nella fattispecie concreta, se, per effetto del regolamento contrattuale, questo rischio, tipico del proprietario, sia stato pattiziamente trasferito ad altro soggetto (ma ciò attiene alla motivazione fattuale della sentenza).
5.7. La corte di merito ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Infatti essa ha accertato che il regolamento contrattuale in questione tra la Euroshipping e la Tiozzi espressamente prevedeva l’obbligo di assicurazione della nave anche per i rischi di interesse del locatore e di provvedere alla riparazione della stessa; che tali pattuizioni, anche secondo la prassi di settore, comportavano il totale trasferimento dei rischi a carico del conduttore.
Trattasi di valutazione di merito della volontà delle parti e del contenuto del contratto tra le stesse intervenuto, che rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, non censurabile in questa sede di legittimità, se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale.
Nella fattispecie la sentenza, sotto questo profilo, non è stata censurata per violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., mentre la motivazione suddetta risulta immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità, tenuto conto che l’interpretazione data dal giudice di appello al complesso delle clausole esaminate è una di quelle possibili ed è fatta propria dalla prassi di settore.
5.8. La ritenuta infondatezza delle censure avverso la seconda argomentazione della prima motivazione adottata dalla corte di merito a sostegno dell’affermata legittimazione della Tiozzi, essendo detta argomentazione da sola idonea a sorreggere la decisione adottata, esime questa Corte dal dover esaminare le censure proposte avverso la prima argomentazione della prima motivazione (e cioè se in tema di locazioni di nave, il conduttore-armatore possa essere titolare di un interesse – che non sia quello attinente alla riduzione dei profitti commerciali – concorrente con quello del proprietario, pur non avendo un diritto reale sulla cosa, ed indipendentemente dal trasferimento del rischio per la perdita del bene, avendo di fatto condizionato il soddisfacimento del proprio credito all’esistenza della cosa stessa) ed avverso la seconda motivazione (che riportandosi ad un orientamento dottrinale, ritiene che detto trasferimento del rischio per la perdita della nave per fatti di guerra si verifica sempre nei confronti del noleggiatore).
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Siat lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1175, 1362, 1366, 1375, 1882, 1904 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata attribuendo automatico vigore alla copertura assicurativa per le zone escluse, indipendentemente dal sorgere dell’obbligazione di pagamento dell’extrapremio, ha svalutato il carattere sinallagmatico del contratto.
Lamenta, inoltre, la ricorrente che la sentenza impugnata, in modo contraddittorio, da una parte ritiene l’irrilevanza della comunicazione di ingresso in zona esclusa e dall’altra presuppone che il diritto al maggior premio non debba ravvisarsi nel mero ingresso in tali zone, ma nella quotazione del premio da parte dell’assicuratore.
Secondo la ricorrente, finché detta quotazione non vi sia non potrebbe sorgere alcuna obbligazione assicurativa; ove poi l’assicurato avesse la possibilità di richiedere la quotazione del maggior premio, a sinistro già avvenuto, mancherebbe l’attualità dell’interesse assicurato e lo stesso rischio, e l’assicuratore potrebbe – con effetto vincolante per l’altra parte – stabilire la quotazione del premio. Inoltre, secondo la ricorrente, sarebbe violato dall’interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata l’ art. 1326 c.c., secondo cui il sorgere del vincolo contrattuale non può prescindere dalla manifestazione del reciproco consenso.
Lamenta, poi, la ricorrente la violazione dell’art. 1362 c.c., per essersi la sentenza impugnata fondata solo sull’interpretazione letterale della clausola, senza ricercare la comune volontà delle parti, alla luce delle risultanze istruttorie e delle prove testimoniali richieste.
Infine la ricorrente ritiene che la corte di merito non ha dato rilievo al dovere di correttezza, che ex art. 1175 c.c., avrebbe dovuto tenere la Tiozzi, anche agli effetti dell’integrazione del contratto (art. 1374 c.c.), in quanto la Tiozzi, come emergeva dalle testimonianze, dopo aver rifiutato qualsiasi ulteriore stipulazione a fronte di una quotazione approssimativa dell’extrapremio, solo dopo essersi verificato il sinistro, ha richiesto l’applicazione formale della clausola in questione.
7.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va, anzitutto, rilevato che, quanto alle censure di violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, il ricorso è infondato.
Infatti, la sentenza impugnata ha interpretato la clausola de qua, attenendosi al contenuto letterale della stessa e ritenendo che essa fosse chiara e che non fosse necessario avvalersi di altri canoni ermeneutici.
Ciò è corretto in diritto.
7.2. Infatti va osservato che l’ art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto; anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993, n. 3936).
Pertanto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un’intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti (Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995, n. 4563).
Sennonché la parte che denunzi in cassazione l’erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati; in mancanza l’individuazione della volontà negoziale – che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
7.3. Nella fattispecie l’interpretazione propugnata dalla sentenza impugnata è fondata esclusivamente sul contenuto letterale della clausola, sul presupposto che esso fosse chiaro e che il significato letterale delle espressioni fosse univoco.
Non risultano quindi violati i canoni ermeneutici previsti dalla legge.
7.4. Quanto alla censura di vizio motivazionale, questa, così come proposta, è inammissibile perché con essa nel caso concreto si richiede una diversa valutazione del contenuto della clausola negoziale rispetto a quella effettuata congruamente dal giudice di merito in esatta corrispondenza al chiaro contenuto letterale (a parte ulteriori profili di inammissibilità del ricorso per non aver riportato il contenuto della clausola detta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nulla rilevando – a tal fine – che essa fosse riportata in sentenza).
8.1. In relazione alla censura della ricorrente secondo cui l’interpretazione effettuata dalla sentenza impugnata comporterebbe la violazione degli artt. 1325, 1326, 1175 e 1374 c.c. e sarebbe incompatibile con la causa e la struttura del rapporto assicurativo, osserva questa Corte che la stessa è infondata.
Va, anzitutto, osservato che la corte di merito ha ritenuto che nella clausola contrattuale in questione fosse espressamente e letteralmente previsto che: “Questa copertura è estesa in tutto il mondo, ma nel caso che una nave assicurata … navighi all’interno delle acque territoriali o delle località comprese nelle attuali esclusioni, così come sotto elencate … sarà dovuto un premio addizionale a discrezione degli assicuratori. La comunicazione di tale viaggio o del cambio di rotta dovrà essere fornita dagli assicuratori non appena possibile e l’assenza di tale avviso preventivo non influirà su questa copertura. Nel caso in cui l’assicurato non desideri la continuazione della copertura per una nave che proceda verso o si trattenga all’interno di un’area esclusa, costui senz’altro dovrà darne comunicazione agli assicuratori prima dell’inizio di tale viaggio, cambiamento di rotta o permanenza …”.
La corte di merito, riportandosi a quanto ritenuto dalla dottrina per questa clausola di assicurazione marittima per i rischi da fatti di guerra, aggiornata al clausario del 1983 vigente nel mercato assicurativo italiano, ha ritenuto che l’assicurazione viene a cessare solo se l’assicurato dichiara all’assicuratore di non volerla continuare, sicché in mancanza di tale dichiarazione l’assicurazione continua e l’assicurato sarà obbligato a pagare i premi via via determinati dal mercato assicurativo.
8.2. La suddetta interpretazione della clausola in questione, fornita dal giudice di appello è esente dalle censure mosse. Essa, infatti, non urta contro il disposto degli artt. 1325 e 1326 c.c., poiché nella ricostruzione operata dal giudice di merito, il consenso espresso dall’assicuratore e dal contraente al momento cella stipula del contratto, investe anche detta copertura assicurativa per le zone a rischio di fatti di guerra, salvo, in questa ipotesi, la richiesta di un extrapremio da parte dell’assicuratore e la facoltà dell’assicurato di rifiutare la copertura assicurativa.
8.2. Né detta interpretazione urta contro il principio di determinatezza o determinabilità della prestazione dovuta dall’assicurato (quotazione dell’extrapremio), in quanto la corte di merito ha ritenuto che detto extrapremio era da determinarsi in base ai criteri e parametri propri del mercato assicurativo.
Quindi l’interpretazione adottata anche su questo punto dalla corte di merito non comporta la violazione del principio di determinabilità dell’oggetto del contratto.
8.3. Né detta interpretazione contrattuale operata dalla corte di merito darebbe luogo, come sostenuto dalla ricorrente, ad un diritto di indennizzo svincolato dall’obbligatorietà della controprestazione.
Questo assunto parte da un presupposto che non ha alcun riscontro nell’interpretazione della clausola contrattuale effettuata dalla sentenza impugnata, dalla quale, invece, emerge che, per il solo fatto dell’ingresso della nave assicurata nelle zone escluse, anche per dette zone operavano la copertura assicurativa in favore dell’assicurato ed il diritto all’extrapremio per l’assicuratore, in mancanza di un’espressa volontà contraria dell’assicurato.
8.4. Né può sostenersi che detta interpretazione urterebbe contro la stessa causa del contratto di assicurazione, poiché l’interesse all’assicurazione sorgerebbe solo allorché l’evento si è già verificato ed il rischio è ormai inesistente.
La censura infatti non considera che nella ricostruzione del contenuto della clausola la sentenza impugnata ha ritenuto che la copertura assicurativa per danni da fatti di guerra anche per la zona esclusa iniziava per il solo fatto dell’ingresso della nave in tale zona e quindi in quel momento il rischio risultava assicurato e l’evento si sarebbe potuto verificare solo in costanza del rischio assicurato.
Correttamente la sentenza di appello ha rilevato che il pagamento posticipato del premio assicurativo non vale ad elidere l’alea contrattuale, non incidendo sulla struttura tipica e sulla funzione del contratto di assicurazione, posto che la Tiozzo sarebbe stata comunque soggetta al pagamento dell’extrapremio per aver fatto navigare la nave in zona esclusa.
8.5. Quanto alla censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe considerato gli obblighi di correttezza gravanti sull’assicurato per la norma generale di cui all’art. 1175 c.c., con conseguente effetti integrativi del contratto a norma dell’art. 1374 c.c. la questione risulta nuova, non essendo stata esaminata dal giudice di merito e come tale è inammissibile in questa sede di legittimità.
Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
Ove poi la questione fosse stata, invece, effettivamente proposta al giudice di appello e questi, errando non l’avesse esaminata, la censura, così come proposta, è inammissibile. Infatti, poiché il giudice di secondo grado non ha esaminato la questione, la parte non avrebbe potuto solo denunziare un vizio di diritto, ma avrebbe dovuto anzitutto denunziare la violazione di norma processuale sotto il profilo dell’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), dimostrando dove ed in che termini aveva sottoposto la questione al giudice di appello, perché questi avesse il dovere di esaminarla, e ciò in base al principio di autosufficienza del ricorso.
9.1. Quanto alla censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle testimonianze raccolte, egualmente essa risulta infondata.
Infatti anzitutto, il giudice di appello, coerentemente con l’interpretazione della clausola effettuata, ha ritenuto che dette testimonianze non avessero rilevanza rispetto all’assunto automatismo della copertura assicurativa per le zone escluse.
9.2. Inoltre, ed in ogni caso, il giudice di appello ha esaminato dette testimonianze ed ha ritenuto che da esse non emergeva alcuna volontà dell’assicurato di non voler continuare l’assicurazione per le zone escluse.
Non è ammissibile in questa sede di legittimità la diversa lettura data dalla ricorrente alle deposizioni testimoniali. Infatti il giudizio di cassazione conseguente alla denunzia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata relativo alla valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, testimoniali, non si concreta in un riesame del merito della controversia, ma consiste solo in un controllo, sotto il profilo logico e giuridico, del ragionamento svolto dal giudice del merito nella sentenza stessa. Pertanto non integra gli estremi di un vizio di motivazione insufficiente, contraddittoria od erronea il solo fatto che da essa risulti un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 29 novembre 1986, n. 7054; Cass. 29 maggio 1991, n. 6086).
Il ricorso principale va pertanto rigettato. Il primo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale delle resistenti, essendo condizionati, vanno dichiarati assorbiti.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbiti il secondo ed il terzo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 257,00, oltre Euro tremilacinquecento per onorario di avvocato.