A seguito dell’intervento volontario del singolo condomino nel giudizio promosso dall’amministratore di condominio per la tutela delle parti comuni, si configura allora un unico giudizio con pluralita’ di parti, il quale si definisce con la stessa sentenza rispetto alle parti principali ed agli intervenuti, il che da’ luogo ad un litisconsorzio necessario processuale. La causa deve percio’ considerarsi inscindibile anche in grado di appello nei confronti dell’interventore, con la conseguenza che, ove l’atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c., si determina la nullita’, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimita’, dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. La mancata notificazione dell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado a taluno dei condomini intervenuti nella causa promossa dall’amministratore di condominio vizia, dunque, la sentenza di appello che sia stata emessa senza l’integrazione del contraddittorio con i condomini pretermessi e tale vizio puo’ essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, per un verso, la sentenza di primo grado non passa in giudicato nei confronti dei pretermessi in presenza dell’impugnazione di altre parti e, per altro verso, la sentenza che non sia pronunciata nei confronti di tutti i comproprietari risulta comunque ineseguibile e, quindi, inutiliter data.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 28 marzo 2019, n. 8695
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Giuseppe – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27162-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
e
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 6260/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale e l’assorbimento del terzo motivo dello stesso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
I. Le societa’ (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) e (OMISSIS) s.r.l., con atto notificato l’8 novembre 2017, hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6260/2017, depositata il 5 ottobre 2017 e notificata in data 9 ottobre 2017. (OMISSIS) s.r.l. resiste con autonomo controricorso e propone ricorso incidentale notificato il 6 dicembre 2017 ed articolato in tre motivi.
Rispetto ad entrambi i ricorsi resistono con controricorso il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con citazione del 14 marzo 2006 il Condominio di (OMISSIS), convenne in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., conduttrice dei locali di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., la medesima (OMISSIS) s.r.l. e la precedente conduttrice (OMISSIS) ( (OMISSIS)) s.r.l., per sentir condannare le convenute a rimuovere a proprie spese le canne fumarie apposte sulla facciata dell’edificio in violazione del regolamento condominiale di natura contrattuale, della normativa relativa alle distanze, di quella in materia di uso della cosa comune, di quella inerente al rispetto del decoro architettonico, nonche’ della normativa in materia di immissioni nocive di fumi e rumori.
Il Condominio di (OMISSIS) chiese, altresi’ di inibire l’attivita’ di ristorazione, giacche’ vietata dal regolamento di condominio, e di condannare le convenute al risarcimento dei danni per uso illegittimo della cosa comune, oltre che per l’allestimento di specifiche protezioni alle canne fumarie apprestato nel corso dell’installazione dei ponteggi necessari per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato.
Nel corso del giudizio di primo grado intervennero, facendo proprie le conclusioni del Condominio attore, i singoli condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8 marzo 2010, ordino’ alle convenute di ricondurre le immissioni acustiche, di fumi e odori nei limiti della tollerabilita’, secondo le indicazioni del CTU, rigettando ogni altra domanda. Proposero appello principale il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), appello notificato alla (OMISSIS) s.r.l., nonche’ alla (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) ed alla (OMISSIS) s.r.l. le quali proposero appello incidentale in ordine alla riconvenzionale, respinta in primo grado, con cui era stata dedotta la responsabilita’ del Condominio derivante dall’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico.
La Corte di Appello di Roma accolse il gravame proposto dal Condominio e da alcuni dei condomini intervenuti nel giudizio di primo grado, quanto alla domanda di inibizione dell’attivita’ di ristorazione esercitata dalle appellate, giacche’ vietata dall’articolo 9 del vigente regolamento condominiale, con condanna delle stesse al ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte di Roma, ai fini dell’interpretazione del divieto contenuto nel regolamento, richiamo’ la propria precedente sentenza n. 7848/2014, resa in giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’impugnazione di deliberazione assembleare del 16 gennaio 2006, giacche’ “in linea con i criteri distintivi tra attivita’ industriale e commerciale e con le caratteristiche prevalenti dell’attivita’ di ristorazione di trasformazione delle materie prime”.
Ritenute assorbite le restanti censure del Condominio, relative alla pretesa illegittimita’ dell’apposizione delle canne fumarie sul prospetto dell’edificio per violazione del decoro architettonico e del paritetico uso della cosa comune, la Corte di Roma rigetto’, per contro, l’appello incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., quanto all’accertamento della responsabilita’ del Condominio per i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e per i danni causati alle conduttrici, sull’assunto della illegittimita’ della attivita’ commerciale svolta da queste ultime, nonche’ per il non provato nocumento alle cose comuni.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, non va disposta la riunione tra il presente giudizio e quello, contraddistinto come R.G. 7409/2015, anch’esso pendente innanzi alla Corte di Cassazione, discusso alla stessa udienza ed avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza 7848/2014 della Corte d’Appello di Roma, trattandosi di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi.
Pur attenendo le cause connesse ad identiche questioni di diritto, la riunione non perseguirebbe alcun obbiettivo utile in termine di economia e minor costo dei due giudizi, ne’ favorirebbe la loro ragionevole durata.
I. Con il primo motivo, le ricorrenti principali (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 832, 1138, 2195, 1362, 1363, 1364, 1368, 1369 e 1371 c.c.. Vi si assume che l’impugnata sentenza non avrebbe ben interpretato, alla stregua dei richiamati criteri ermeneutici, il “divieto di destinare i negozi ad uso diverso” da “commercio regolarmente autorizzato dalle autorita’ competenti”, contenuto nell’articolo 9, comma 2, del regolamento del Condominio (OMISSIS).
Con il secondo motivo, le ricorrenti principali (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. lamentano la violazione degli articoli 112 e 101 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, nonche’ la nullita’ della sentenza per “indeterminatezza del decisum”.
L’impugnata sentenza, attribuendo alla domanda del Condominio una causa petendi diversa da quella in atti dedotta, avrebbe reso una statuizione arbitraria nella parte in cui ha dichiarato le canne fumarie “destinate a servire i locali adibiti alla non consentita attivita’ di ristorazione” e ha quindi ordinato il “ripristino dello stato dei luoghi”, ignorando “la pacifica realta’ di fatto” e provvedendo “come se, fin dalla loro installazione, le canne fumarie fossero serventi rispetto all’attivita’ di ristorazione”, laddove le stesse erano state realizzate, senza reazione alcuna del Condominio, quando la (OMISSIS) gestiva un negozio di abbigliamento.
II. Il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. lamenta la nullita’ delle sentenza per violazione degli articoli 102, 105, 156, 161, 267, 329, 331, 332 e 336 c.p.c., nonche’ degli articoli 1130, 1131 e 2909 c.c., e dell’articolo 111 Cost..
La Corte di appello avrebbe errato nel non rilevare che l’atto di appello veniva notificato solo agli originari convenuti (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l., e non anche alle condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), intervenute in primo grado adesivamente al Condominio, nonostante le stesse fossero parti di una causa inscindibile.
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 832, 1138, 2915, 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1371 c.c., nonche’ dell’articolo 12 disp. att. c.c., comma 1, in relazione all’applicazione dell’articolo 9, n. 2, del regolamento condominiale.
Si deduce che la Corte di appello non avrebbe prestato attenzione ne’ alla ratio dell’articolo 2195 c.c. ne’ al fatto che i precedenti giurisprudenziali richiamati atterrebbero “alla sola disciplina ed applicabilita’ del principio fiscale e/o previdenziale in esse contenuto”.
La Corte di Roma avrebbe fatto poi cattivo uso dei canoni ermeneutici soggettivi ed oggettivi, quanto, in particolare, alla ricerca della concreta comune intenzione dei contraenti, al significato proprio delle parole utilizzate ed all’esigenza, in presenza di espressioni dubbie nel regolamento, di intendere le stesse secondo il significato piu’ restrittivo, per non limitare ulteriormente la disponibilita’ ed il libero godimento delle unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva.
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l. adduce la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 102 e 101 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte di Appello avrebbe accolto la domanda di rimozione delle canne fumarie in questione, non solo omettendo di esaminare il “decisivo” fatto della preesistenza delle stesse all’esercizio dell’attivita’ di ristorazione, ma giungendo ad una diversa qualificazione del petitum rispetto a quello realmente prospettato dal Condominio attore.
III. Assume rilievo pregiudiziale l’esame del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. Essendo tale motivo fondato (stante la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello e la conseguente necessita’ di rimettere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 331 e 383 c.p.c., le parti dinanzi ai giudici di secondo grado per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse), dall’accoglimento dello stesso motivo discende l’assorbimento degli altri due motivi del ricorso incidentale, come anche del ricorso principale di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.
Il motivo non risente della inammissibilita’ ex articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. eccepita in memoria dal Condominio di (OMISSIS) e da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo comunque indicati nel ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. gli elementi ed i riferimenti sufficienti ad individuare il denunciato error in procedendo, in relazione al quale questa Corte e’ anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa.
Nel corso del giudizio di primo grado intervennero adesivamente rispetto alla posizione del Condominio attore i singoli condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nei cui confronti fu quindi pronunciata la sentenza del Tribunale di Roma dell’8 marzo 2010.
Proposero poi appello principale il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ma tale appello venne notificato unicamente alla (OMISSIS) s.r.l., alla (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) ed alla (OMISSIS) s.r.l., e non anche ad (OMISSIS) ed a (OMISSIS).
Deve riaffermarsi che, nell’ambito di giudizio promosso dall’amministratore di condominio con riguardo alla tutela delle parti comuni condominiali (nella specie, per far valere l’illegittima realizzazione di canne fumarie apposte sulla facciata dell’edificio, adibite all’esercizio di attivita’ di ristorazione, in violazione dell’articolo 844 c.c., nonche’ di un divieto contenuto nel regolamento di condominio), ciascuno dei partecipanti al condominio puo’ spiegare intervento a difesa della proprieta’ comune, connotandosi tale intervento come “adesivo autonomo” (cosi’ Cass. Sez. 2, 23/06/1976, n. 2341; Cass. Sez. 3, 18/02/1980, n. 1191), ovvero (sul presupposto che il condomino che intervenga personalmente nel processo, in cui sia presente l’amministratore, non si comporta come un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei) quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente, e non piu’ tramite il rappresentante comune (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 27/01/1997, n. 826; Cass. Sez. 2, 24/05/2000, n. 6813; Cass. Sez. 2, 30/06/2014, n. 14809).
Tale profilo non e’ direttamente coinvolto dalla decisione, rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 27101 del 2017, sulla piu’ generale questione di diritto concernente la permanente legittimazione del singolo condomino (non costituitosi autonomamente) all’impugnazione di qualsiasi sentenza di primo o di secondo grado resa nei confronti del condominio, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19663 del 2014.
A seguito dell’intervento volontario del singolo condomino nel giudizio promosso dall’amministratore di condominio per la tutela delle parti comuni, si configura allora un unico giudizio con pluralita’ di parti, il quale si definisce con la stessa sentenza rispetto alle parti principali ed agli intervenuti, il che da’ luogo ad un litisconsorzio necessario processuale.
La causa deve percio’ considerarsi inscindibile anche in grado di appello nei confronti dell’interventore, con la conseguenza che, ove l’atto di impugnazione non sia notificato nei suoi confronti ed il giudice non abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c., si determina la nullita’, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimita’, dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (arg. da Cass. Sez. 2, 09/05/2018, n. 11156; Cass. Sez. 3, 19/10/2015, n. 21070; Cass. Sez. 2, 06/05/2015, n. 9150; Cass. Sez. 1, 03/04/2007, n. 8350; Cass. Sez. 3, 05/05/2004, n. 8519).
La mancata notificazione dell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado a taluno dei condomini intervenuti nella causa promossa dall’amministratore di condominio vizia, dunque, la sentenza di appello che sia stata emessa senza l’integrazione del contraddittorio con i condomini pretermessi e tale vizio puo’ essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, per un verso, la sentenza di primo grado non passa in giudicato nei confronti dei pretermessi in presenza dell’impugnazione di altre parti e, per altro verso, la sentenza che non sia pronunciata nei confronti di tutti i comproprietari risulta comunque ineseguibile e, quindi, inutiliter data (arg. da Cass. Sez. 2, 18/11/2008, n. 27412).
Ne consegue che il giudizio di appello, instaurato con la citazione proposta dal Condominio di (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., non poteva legittimamente proseguire se non previa ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), cui, come visto, non era stato notificato l’atto introduttivo dello stesso giudizio di gravame.
In verita’, pur non essendo stati (OMISSIS) e (OMISSIS) parti del giudizio di gravame svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Roma, gli stessi si sono costituiti con controricorso unitamente agli intimati Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), resistendo ai ricorsi delle (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., e della (OMISSIS) s.r.l.
Il controricorso ha cosi’ apportato un elemento di novita’ sul piano soggettivo rispetto alle parti destinatarie della sentenza d’appello, ma cio’ non nel senso ammesso, ad esempio, da Cass. Sez. U, 22/04/2013, n. 9692, quanto per far partecipare al giudizio di cassazione coloro che, costituiti nel giudizio di primo grado, non hanno, tuttavia, partecipato al giudizio di appello.
A pagina 17 del controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) dichiarano comunque di “approvare” l’attivita’ svolta dall’amministratore nel secondo grado e percio’ di accettare la causa “nello stato in cui si trova”, escludendo ogni lesione della loro posizione processuale. Cio’ viene ribadito nella memoria ex articolo 378 c.p.c. presentata dalle medesime parti.
Tale deduzione non ha fondamento.
Si assume, invero, che, allorche’ in una causa, concernente le cose condominiali, siano costituiti sia uno o alcuni soltanto dei condomini, sia l’amministratore del condominio, la rappresentanza di quest’ultimo resta inevitabilmente limitata agli altri condomini, sicche’, ove avvenga piuttosto la costituzione in giudizio di tutti i singoli partecipanti, occorre procedere all’estromissione dell’amministratore, per sopravvenuto difetto della sua legittimazione passiva (cfr. Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 184).
Cio’ comporta che, allorche’ il condomino intervenga personalmente nel processo in tema di tutela delle parti comuni, in cui sia gia’ presente l’amministratore, connotandosi quale parte in senso sostanziale del rapporto dedotto in lite che non si avvale piu’ della rappresentanza ex articolo 1131 c.c. dell’amministratore stesso, non vale il principio per cui il giudicato, formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini non intervenuti nel giudizio (Cass. Sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12343), e l’esigenza di scongiurare eventuali giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti gia’ parti del giudizio (il condomino intervenuto ed il condominio in persona dell’amministratore) viene preservata, in ipotesi di impugnazione, proprio dal meccanismo di cui all’articolo 331 c.p.c..
Ne’ e’ sostenibile che le parti intervenute nel giudizio di primo grado, le quali, pur sussistendo un litisconsorzio necessario, non siano state evocate nel giudizio d’appello, possano poi volontariamente intervenire nel giudizio di cassazione e accettare, come avvenuto nel caso in esame, espressamente senza riserve il contenuto della sentenza di secondo grado che, accogliendo l’appello proposto da altri litisconsorti dei pretermessi, abbia riformato la pronuncia impugnata e cosi’ posto nel nulla l’iniziale soccombenza che accomunava i medesimi litisconsorti, in maniera da ripristinare, ora per allora, la condizione di integrita’ del contraddittorio cui era subordinata la pronuncia di appello (a differenza di quanto si afferma nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, non essendovi in tal caso rischi di possibili contrasti di giudicato: Cass. Sez. 2, 06/11/2014, n. 23701; Cass. Sez. 1, 04/05/2011, n. 9752; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16504).
Poiche’ la nullita’ derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nelle ipotesi di cui all’articolo 331 c.p.c. si ricollega ad un difetto di attivita’ del giudice di appello, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarita’ del processo, ed e’, come detto, rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimita’, non opera nemmeno il temperamento stabilito dall’articolo 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi abbia dato causa (Cass. Sez. 3, 16/05/1975, n. 1911; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4948; Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2014, n. 3855).
Va conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l., vanno dichiarati assorbiti gli altri due motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., va dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata e rinviata la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale provvedera’, prima di ogni altro atto, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti (OMISSIS) e (OMISSIS), regolando altresi’ tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l., dichiara assorbiti gli altri due motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.