in ipotesi d’investimento del pedone, la prova liberatoria del conducente dovrebbe consistere nella dimostrazione di aver posto in essere un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo a causa dell’imprevedibilità ed inevitabilità dell’investimento, tant’è che anche l’improvviso attraversamento – da parte del pedone – al di fuori delle strisce pedonali è condotta che è stata ritenuta insufficiente ad escludere la responsabilità del veicolo investitore perché questi a seguito dell’avvistamento del pedone, sarebbe stato tenuto ad adeguare la propria condotta di guida alla concreta situazione di pericolo. Ne consegue che in caso di ipotesi d’investimento del pedone, perché possa essere completamente elida la responsabilità del conducente del veicolo investitore (in quanto l’art. 2054 c.c. pone a carico del conducente del veicolo che investe un pedone una presunzione iuris tantum di responsabilità) è necessario che lo stesso si sia trovato – per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza – nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.

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Tribunale|Firenze|Sezione 2|Civile|Sentenza|7 settembre 2022| n. 2430

Data udienza 7 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato

SENTENZA

nella causa iscritta in data 25.01.2018 e segnato dal n. R.G.C.A. 1235/2018, promossa

da

(…), rappresentato e difeso dall’Avv. OL.RA. unitamente e disgiuntamente all’Avv. SA.Si.

– attore –

contro

(…), residente in Firenze, Viale (…)

– convenuto contumace –

(…) Ass.ni S.p.a. (già (…) S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Ra.

– convenuta –

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI

In atto di citazione il sig. (…) espone che in data 24 ottobre 2010, alle ore 2,15 circa, era intento ad attraversare da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo danneggiante l’intersezione a croce del Lungarno (…) con il Lungarno (…), all’altezza del Ponte alle Grazie e Via (…), quando veniva “travolto” dall’autovettura Mercedes Smart tg. (…) di proprietà e condotta dal sig. (…) ed assicurata con (…) per la RCA, che provenendo da Lungarno (…) si dirigeva verso Piazza (…) A causa del forte impatto con l’autovettura, il sig. (…) riportava lesioni personali per cui veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Annunziata, ove gli veniva riscontrato un trauma cranico e contusioni multiple, oltre ad un’ampia escoriazione parietale destra e ferita con perdita di sostanza a livello fronto parietale destra; seguiva un periodo di malattia durante la quale egli si sottopose ad esami e cure, anche per ovviare alla cicatrice formatasi in volto; soltanto in data 18.11.2011 veniva giudicato guarito con postumi (costituiti da dolori al rachide cervicale e da una cicatrice in sede frontale destra e con ripercussioni sia estetiche che sull’equilibrio psicologico).

L’attore dà atto che sul posto intervenne la Polizia Municipale di Firenze che procedette ai rilievi del caso e, sulla base del fatto che non erano state rinvenuti segni di frenata sull’asfalto prima dell’impatto nonostante la buona visibilità che il conducente aveva nella sua direzione, percorrendo un rettilineo di una strada non trafficata, ritiene che la condotta di guida dell’autovettura SMART sia l’unica ed esclusiva causa della verificazione del sinistro stradale.

Agisce in questa sede, essendo state vane le trattative stragiudiziali intercorse, per essere risarcito di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificandoli in Euro 67.550,00.

Dichiarata la contumacia del sig. (…), si è costituita in giudizio la società assicurativa del veicolo contestando sia l’an che il quantum della pretesa attorea sulla base del fatto che – come si evince dallo stesso rapporto della Polizia Municipale e dal fatto che (…) è stato contravvenzionato per la violazione dell’art. 146 comma 2 e dell’art. 41 comma 5 lett. a) C.d.S. – al momento dell’attraversamento pedonale, l’impianto semaforico proiettava luce rossa per i pedoni, per cui l’autovettura, avendo luce verde nella propria direttrice, aveva correttamente impegnato il Lungarno (…), mentre sarebbe stato il sig. (…) a porsi in conflitto con la marcia del veicolo, avendo intrapreso l’attraversamento quando non gli era consentito di farlo; inoltre emergerebbe sempre dal Rapporto della Polizia che l’attore aveva attraversato da destra verso sinistra.

A parere della convenuta sarebbe stata la condotta, imprevista, improvvisa ed imprevedibile dell’attore, ad essere causa o concausa (assorbente) dell’evento occorso in suo danno, non avendo prestato attenzione a quanto accadeva in un tratto stradale con intersezioni e attraversamenti pedonali ovvero per non essersi avveduto che la strada era stata già impegnata dalla SMART che sopraggiungeva, anche in considerazione del fatto che l’autovettura avrebbe segnalato il proprio arrivo con un suono di clacson.

All’udienza del 18.12.2018 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, con provvedimento del 21.05.2019, sono stati ammessi i mezzi di prova dichiarativi ritenuti rilevanti ai fini del decidere (in particolare sono stati ammessi i capitoli formulati nella comparsa di costituzione e risposta dell'(…) e quelli dedotti dall’attore nella memoria istruttoria); il teste (…) ha deposto all’udienza del 12.11.2019.

Per gli effetti dei Decreti del Presidente del Tribunale n. 13-16 e 38 del 2021, la causa è stata assegnata all’odierno giudicante per la trattazione e per la definizione. Il teste avv. (…) ha deposto all’udienza del 23.03.2021. E’ stata espletata la C.T.U. medico-legale (a mezzo dell’ausiliario dott. (…)) e sono state rigettate le istanze di parte attrice di sentire a chiarimenti il C.T.U. (v. verbale dell’udienza del 16.09.2021); la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, all’udienza del 28.04.2022, le parti hanno precisato le conclusioni; sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ doveroso far presente che negli atti introduttivi è stata offerta dalle parti una ricostruzione delle modalità del sinistro l’una configgente con l’altra, ma tale incertezza è stata risolta dagli elementi di prova acquisiti, atteso che la fase istruttoria ha restituito alcune “certezze processuali” che consentono di ritenere le parti equamente responsabili nella verificazione del sinistro, nella misura del 50%.

Secondo parte attrice sarebbe stata la manovra distratta di guida del conducente della SMART ad essere l’unica causa del sinistro, non essendosi quest’ultimo reso conto che in quel frangente la strada era occupata dalla presenza di una persona che stava attraversando la strada; alcun cenno è stato effettuato in atto di citazione circa il colore che la luce semaforica accesa aveva nel senso di percorrenza del pedone, anche perché, come si legge nella sezione “versioni raccolte” del rapporto della Polizia intervenuta, lo stesso pedone, sentito presso la struttura ospedaliera, NON ricordava se aveva impegnato la strada con luce verde o rossa o se procedeva da destra a sinistra o viceversa, pur dichiarando di aver cercato di controllare se giungeva qualche veicolo lungo il Lungarno prima di attraversare la Via.

La scarsezza dei ricordi dell’attore non è di ostacolo alla ricostruzione in quanto il teste (…), la cui presenza in loco venne riscontrata dalla stessa Polizia che lo sentì nell’immediatezza dei fatti e della cui attendibilità questo giudice non intende porre in dubbio, ebbe a dichiarare che, trovandosi sul lato destro di Lungarno (…) (dunque avendo a tergo la spalletta del fiume Arno) ebbe a constatare che la SMART – che aveva luce verde nella sua direzione – procedeva a velocità sostenuta verso Lungarno (…) e che prima di giungere all’intersezione con Lungarno (…) suonava il clacson, senza però moderare la sua velocità, tant’è che impattava contro il pedone che attraversava da sinistra verso destra la strada; la dettagliata ricostruzione del fatto consta anche di un ulteriore elemento che si è appreso proprio durante l’audizione del teste avvenuta all’udienza del 12.11.2019, poiché (…) ha riferito di aver visto “volare” il pedone dopo l’urto e, dopo aver meglio riflettuto sull’accaduto, ha inteso confermare le sommarie informazioni già rese alla Polizia, aggiungendo un ulteriore particolare, ovvero che (…) si mise all’inseguimento della Smart dopo l’incidente perché, nonostante l’urto, l’auto non si era fermata per prestare soccorso, tentando addirittura la fuga (!).

Il teste indotto da parte convenuta – non rinvenuto in loco dalla Polizia alla quale si presentò si spontaneamente ma solo 9 giorni dopo il fatto – non ha invece confermato le proprie precedenti dichiarazioni, limitandosi a giustificare il suo allontanamento dal luogo del sinistro perché era in compagnia di altre persone che non vollero, a loro volta, soffermarsi, salvo riferire che l’attore aveva effettivamente intrapreso la manovra di attraversamento di Lungarno (…) da solo, lasciando dietro di sé alcuni suoi amici con i quali era in compagnia che, evidentemente, erano fermi proprio in attesa che la luce semaforica nel loro senso divenisse verde!!.

Risultano così provate le seguenti circostanze: 1 – l’urto è avvenuto in corrispondenza di un’intersezione regolata da un impianto semaforico, per cui i conducenti di autovetture sono tenuti a moderare prudenzialmente la velocità proprio perché è prevedibile che dei pedoni attraversino la strada; 2–l’attore ha attraversato la strada con la luce semaforica rossa ed è stato contravvenzionato per questo; 3 – il sig. (…) si era reso conto, prima di scontrarsi con l’attore, della condotta imprudente di questi, tant’è che ebbe a suonare il clacson; 4 – che il convenuto non ha nemmeno tentato di frenare prima dell’urto; 5 – il sig. (…) ha fermato la propria marcia solo dopo le urla e l’inseguimento posto in essere dal sig. (…); 6 – la velocità con cui procedeva il sig. (…) non era adeguata allo stato dei luoghi nonostante fosse su un attraversamento pedonale, evidenziato con segnaletica verticale (semaforo) ben visibile dalla carreggiata di percorrenza.

La giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato come, in ipotesi d’investimento del pedone, la prova liberatoria del conducente dovrebbe consistere nella dimostrazione di aver posto in essere un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo a causa dell’imprevedibilità ed inevitabilità dell’investimento, tant’è che anche l’improvviso attraversamento – da parte del pedone – al di fuori delle strisce pedonali è condotta che è stata ritenuta insufficiente ad escludere la responsabilità del veicolo investitore perché questi a seguito dell’avvistamento del pedone, sarebbe stato tenuto ad adeguare la propria condotta di guida alla concreta situazione di pericolo.

Ne consegue che in caso di ipotesi d’investimento del pedone, perché possa essere completamente elisa la responsabilità del conducente del veicolo investitore (in quanto l’art. 2054 c.c. pone a carico del conducente del veicolo che investe un pedone una presunzione iuris tantum di responsabilità) è necessario che lo stesso si sia trovato – per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza – nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso, circostanza che deve escludersi nel caso di specie, essendo stato azionato il clacson prima dell’urto, indice da cui desumere che il sig. (…) aveva notato l’attore attraversare la strada.

Inoltre, si deve considerare che il convenuto ha tenuto una velocità eccessiva rispetto ai luoghi desumibile dal fatto che nemmeno dopo l’urto ha rallentato o arrestato la marcia del veicolo, per cui non è stato dimostrato che il convenuto abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Altro postulato ormai acquisito è l’ulteriore dovere – gravante in capo al conducente medesimo – di sorvegliare la strada nonché di quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi non solo quando i pedoni tardino a scansarsi ma anche allorché facciano fondatamente prevedere di essere in procinto di effettuare un attraversamento della strada inconsulto e pericoloso.

Al contempo, l’attore è stato anch’egli negligente ed imprudente perché ha attraversato la strada con il rosso, per cui, per gli effetti dell’art. 1227 c.c., si ritiene – tenendo conto dell’obbligo generale di prudenza di cui all’art. 140 del nuovo C. d. S. (“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”) – che l’attore sia responsabile dell’accaduto nella misura del 50%.

Del resto, in considerazione delle difese di parte convenuta ed esaminata la giurisprudenza di merito, la responsabilità esclusiva del pedone sussisterebbe SOLO in presenza delle seguenti circostanze: 1) il conducente – senza che possa essergli mosso alcun addebito sotto il profilo della diligenza – si è trovato nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti; 2) i movimenti del pedone siano stati così rapidi ed inaspettati, tali da convergere all’improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, a guisa che il pedone venga a trovarsi a distanza così minima dal veicolo da rendere inevitabile l’urto; 3) nessuna infrazione è addebitabile al conducente; tali circostanze, come sopra precisato, non ricorrono nel caso di specie.

La Cassazione ha ulteriormente specificato gli apporti della giurisprudenza di merito affermando che, in caso d’investimento pedonale, la responsabilità del conducente – cristallizzata nel paradigma normativo dell’art. 2054 c.c. – sarebbe esclusa solo allorché risulti provato che non ci sia stata alcuna possibilità di prevenire l’evento; in particolare, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, creatasi in materia di circolazione stradale, si evince come il conducente di un veicolo che si avvede tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata, dovrebbe diminuire la velocità di marcia in modo da essere in grado di arrestare la progressione del veicolo allorché – giunto in prossimità del predetto pedone – egli attraversi improvvisamente la strada.

Occorre peraltro rilevare come anche la condotta del pedone che non abbia controllato – nel suo primario interesse – quale era la situazione concretamente presente all’atto dell’attraversamento sarebbe sicuramente opportuna ed auspicabile.

Com’è noto, il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività e ha l’obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall’altrui comportamento illecito.

Si afferma che “… costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale esperienza) nel principio generale che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada ove si procede e che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello infine di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada” v. Trib. Milano, Sez X, 21.01.2021; fr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 29277/19) -.

Gli articoli del C.d.S. che impongono la prudenza, come appunto l’art. 141 che include la tenuta di una condotta di guida adeguata ai luoghi e conforme alle regole prudenziali del caso, ma anche l’art. 191 (comportamento da tenere nei confronti dei pedoni), hanno una portata così vasta da ricomprendere, nel loro interno, l’obbligo di prevedere, ove possibile, le imprudenze altrui.

Quantum debeatur

1 – Sono riconosciute come congrue le spese mediche e di consulenza medica nella misura di Euro 1.843,70 (1.563,00 (1.274,85/2 + 1.850,00/2) aumentata dalla rivalutazione monetaria).

2 – La relazione medico legale redatta dott. (…) è esente da censure logico tecniche per cui le relative conclusioni sono fatte proprie dal giudicante, nonostante le sollevate critiche da parte dell’attore nella parte in cui il C.T.U. non ha riconosciuto un maggior valore del postumo permanente riferibile al ritenuto insorgere, dopo il sinistro stradale, di uno stato psichico tale da incidere negativamente sulla vita quotidiana e di relazione tradottosi in un disturbo ansioso reattivo. Difatti occorre dare atto che l’attore, già prima della verificazione del sinistro, soffriva di alterazioni ansiose del tono dell’umore che si sono riacutizzate dopo l’evento dannoso ma le stesse, ad oggi ed in una personalità predisposta, si manifestano in una ‘”fenomenica clinica residuale” (non può essere valutata una condizione psichica causalmente rapportabile al sinistro ma solo dei cascami innestati su una personalità prediposta, vale a dire non esiste un disturbo psicopatologico strutturato che vada ad incidere costantemente sui rapporti relazionali, affettivi ed esistenziali del soggetto, inoltre sul versante specificatamente medico legale è calzante e condivisibile la sottolineatura circa la carenza in atti di certificazione attestante il ricorso a cure sul versante psichico intraprese conseguentemente al sinistro de quo …”).

Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale in oggetto, l’entità del postumo accertato comporta l’applicazione del D.M. 8.6.2022 su G.U. n. 144 del 22.6.2022 ed il calcolo del danno biologico comporta il riconoscimento della somma attualizzata di Euro 9.939,50 (essendogli stato riconosciuto un postumo permanente dell’8%, gg. 10 di ITP al 75%, gg. 20 di ITP al 50%, gg. 56 di ITP al 25%, danno morale del 33,3% = Euro 19.789,00 – 50% di corresponsabilità).

Si ricordi, anche sulla scorta della sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico) consiste nell’alterazione peggiorativa dell’integrità psicofisica del soggetto e costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Inoltre le S.U. della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008) hanno avuto modo di chiarire che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale ect..) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno poiché il danno non patrimoniale è una categoria “unitaria e omnicomprensiva” disciplinata dall’art. 2059 c.c. (per cui non esistono categorie diverse di danni non patrimoniali sul piano giuridico, ma solo forme di manifestazione diverse dei danni non patrimoniali sul piano fattuale).

Si vuole precisare che è stato riconosciuto il danno morale in quanto, dato atto che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, esso può essere valorizzato in considerazione delle lesioni e delle conseguenze delle lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che afferma l’autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento; diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. E’ dunque consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico, quando comunque il danneggiato abbia allegato, come nel caso di specie, tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell’adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno viene liquidato con gli interessi da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (24.10.2010) e via via calcolati anno per anno. Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria (già calcolata) che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 n. 2745).

Le spese processuali di parte attrice sono liquidate tenendo conto dell’importo sopra riconosciuto tenendo a mente il D.M. 55/2014 e quindi nella misura media rispetto alla fascia di valore fino ad Euro 26.000; le spese di CTU medico legale vengono compensate integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto,

– accertata la pari e concorrente responsabilità del sig. (…) e del sig. (…) nella causazione del sinistro stradale del 24.10.2010, condanna il sig. (…) e la Compagnia per la R.C.A. (…) Ass.ni S.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. (…) della somma attualizzata di Euro 11.783,20, oltre gli interessi legali su detto importo, devalutato al 24.10.2010 e via via calcolati fino al deposito della presente sentenza e interessi legali fino al saldo.

– Le spese processuali attoree sono liquidate in Euro 4.835 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario del 15% come per legge e sono poste a totale carico dei convenuti, in solido tra loro;

– le spese di C.T.U. medico legale vengono compensate integralmente.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Firenze il 7 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.