In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., articolo 15, comma 4, che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nella L. Fall., articolo 1, comma 2.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10509

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2363/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. a socio unico, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4606/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/02/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 710/16 pubblicata il 29 luglio 2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2015. La societa’ non si e’ costituita in giudizio, ed il Tribunale, in virtu’ del principio secondo cui grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto, di provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti dimensionali indicati dalla L. Fall., articolo 1, comma 2, per evitare la relativa declaratoria e rilevando che tale onere non era stato assolto, dichiarava il fallimento della predetta (OMISSIS) srl.

Con reclamo, L. Fall., ex articolo 18, l’odierna ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Milano, deduceva l’insussistenza dei requisiti di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2 e depositando i conteggi attinenti agli esercizi 2013, 2014 e 2015 evidenziava il mancato superamento delle soglie di fallibilita’ stabilite dalla legge.

Osserva la Corte d’Appello, che il mancato deposito del bilancio relativo all’esercizio 2014 implica la mancata prova dell’insussistenza della soglia di fallibilita’, relativa a quell’anno, e cio’, in virtu’ del principio regolatore della materia secondo cui grava sul debitore documentare il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali necessari per poter essere dichiarati falliti; ne’ tale conclusione e’ preclusa dalla natura officiosa del procedimento d’istruzione prefallimentare che non trasforma il giudice in un autonomo organo di ricerca della prova.

Ad avviso della Corte territoriale la portata essenziale dei bilanci va assunta come decisiva e pregiudiziale, almeno in difetto di una causa giustificativa della loro mancata formazione, al fine di non trasformare l’inerzia organizzativa del debitore in una opportunita’ di ricorso ad altri mezzi di prova meno “tipici” trattandosi di una base documentale imprescindibile senza voler assurgere al rango di prova legale, potendo il giudice ricorrere anche a circostanze ulteriori per dare conto della loro inattendibilita’.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, mentre, la curatela del fallimento non ha spiegato difese scritte.

Il Procuratore generale concludeva per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di censura, la societa’ ricorrente deduce la violazione della L. Fall., articoli 1 e 15, perche’ il Tribunale non aveva accertato la mancanza dei requisiti di fallibilita’ in capo alla stessa e per avere disatteso la richiesta avanzata dalla societa’ fallenda di verifica dell’insussistenza dei predetti requisiti, attraverso indagini officiose.

In particolare, al di la’ della circostanza che le risultanze del bilancio del 2014 erano riepilogate in quello del 2015, e’ stato disatteso quanto riferito dal curatore del fallimento (di cui era stata disposta l’audizione su richiesta della societa’ reclamante) che aveva evidenziato l’insussistenza dei requisiti di fallibilita’, circostanza che avrebbe dovuto, quanto meno, indurre il giudicante a una verifica officiosa della contabilita’; ed, inoltre, ne’ il creditore procedente ne’ entrambi i giudici dei gradi di merito avevano dubitato della fondatezza delle singole poste di bilancio riferito al triennio in contestazione (2013-2015).

Il motivo e’ fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte

“In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., articolo 15, comma 4, che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nella L. Fall., articolo 1, comma 2” (Cass. n. 30541/18, 30516/18, 6991/19; secondo Cass. n. 16067/18, i bilanci non approvati, ovvero non iscritti nel registro delle imprese, pur avendo incidenza ai fini dell’istruttoria prefallimentare, L. Fall., ex articolo 15, comma 4, tuttavia, non se ne puo’ negare, in astratto, l’attendibilita’, senza uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione del perche’ si giunga a tale conclusione, in presenza di ulteriore documentazione contabile riferita al periodo in contestazione).

Pertanto, se pure il bilancio d’esercizio puo’ dirsi canale privilegiato per la valutazione prevista dalla L. Fall., articolo 1, comma 2, in quanto la sua funzione specifica e’ proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, tuttavia, la verifica della sussistenza dei requisiti di “non fallibilita’” e’ un campo d’indagine particolarmente aperto e disponibile, nel quale il termine naturale di riferimento sono le scritture contabili dell’impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare la presenza o meno dei requisiti dimensionali, con la piena utilizzabilita’ dell’intero corredo contabile della stessa impresa (per un richiamo al libro giornale e alle denunce dei redditi, v. Cass. n. 13463/13) e secondo l’ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (vedi i riferimenti alla “corrispondenza d’impresa” e gli altri documenti di cui alle norme dell’articolo 2220 c.c. e articolo 2214 c.c., comma 2, seconda parte).

Infatti, cio’ che conta non e’ tanto la provenienza del documento dall’impresa interessata, quanto, piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima: e’, pertanto, centrale la valutazione dell’attendibilita’, ex articolo 116 c.p.c., del materiale disponibile, cioe’, del grado di fedelta’ del dato ivi rappresentato con l’effettiva realta’ dell’impresa che viene considerata.

Nel caso di specie, in primo luogo, le risultanze del bilancio del 2014 erano riepilogate in quello del 2015, senza che fossero stati avanzati dubbi o contestazioni sulla fondatezza delle singole poste, ma soprattutto, i giudici d’appello dopo aver aderito alla richiesta della societa’ reclamante di disporre l’audizione del curatore che aveva confermato sia l’attendibilita’ dei dati esposti, che l’insussistenza dei requisiti dimensionali, per la fallibilita’ dell’impresa, si erano determinati per l’inattendibilita’ del bilancio 2014, senza, a questo punto, farsi carico di una verifica officiosa della contabilita’, per il medesimo 2014.

Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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