qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in “leasing”, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all’utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa.

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Tribunale Pescara, civile Sentenza 17 gennaio 2019, n. 86

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2014 promossa da:

LO.SO. (…), con il patrocinio dell’avv. DI.AL. e dell’avv. DE.MA. (…) VIALE (…) PESCARA;, elettivamente domiciliato in VIA (…) PESCARA presso il difensore avv. DI.AL.

ATTORE/OPPONENTE

contro

UN. S.p.A. (…), con il patrocinio dell’avv. LA.AN., elettivamente domiciliato in VIA (…) 00195 ROMA presso il difensore avv. LA.AN.

CONVENUTA/OPPOSTA

COMUNE DI PESCARA (…) rappresentato e difeso dall’avv. CH.AD. e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO (…) MONTESILVANO presso il difensore avv. CH.AD.

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 58/2014, emesso dal Tribunale di Pescara in data 131-2014.

CONCLUSIONI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 02.04.2014, So. Lorenzo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2014 emesso dal Tribunale di Pescara in data 13-1-2014 in favore della Un. S.p.A., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 39.820,83, oltre interessi e spese della procedura, quale indennizzo dovuto, ai sensi degli artt. 20-23 ss. delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di leasing di autoveicolo del 1-4-2010, a seguito della anticipata risoluzione per inadempimento del contratto stesso, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ”

1) In via preliminare: sospendere l’esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo, ricorrendo i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c.;

2) nel merito: annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 58/2014 (R.G. 83/2014) emesso dal tribunale di Pescara in data 13.01.2014;

3) in via subordinata: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’opponente e, per l’effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 58/2014 (R.G. 83/2014) emesso dal Tribunale di Pescara in data 13 gennaio 2014;

4) autorizzare in ogni caso l’opponente alla chiamata in giudizio del Comune di Pescara, in persona del sindaco Pro tempore, con sede in Pescara, alla Piazza (…), fissando la data della nuova udienza per consentire la chiamata;

5) per l’effetto: condannare il Comune di Pescara a tenere indenne l’opponente di quanto fosse tenuto a corrispondere in favore dell’odierna opposta;

6) in ogni caso mandare assolto il concludente da ogni e qualsivoglia domanda a sé pregiudizievole;

7) condannare l’opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.

A sostegno dell’opposizione, l’opponente deduceva la carenza di titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo a causa della intervenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito della distruzione del bene, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di leasing, nonché, in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva dell’opponente in virtù delle pattuizioni contrattuali che imponevano alla concedente di attivare la riscossione del risarcimento presso le compagnie assicuratrici del responsabile Comune di Pescara, che, per il tramite del broker (…) S.r.l., aveva formulato offerta risarcitoria per un importo di Euro 24.000,00, poi elevato ad Euro 26.000,00.

Si costituiva la Un. S.p.A. eccependo la nullità della notifica dell’atto di opposizione per essere stato questo notificato presso la cancelleria del Tribunale di Pescara e non presso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel ricorso per ingiunzione, nonché, nel merito, l’infondatezza dell’opposizione, non essendo l’utilizzatore esonerato dal pagamento dei canoni scaduti e dell’indennizzo previsto a seguito della risoluzione di diritto per distruzione del bene concesso in leasing, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare:

dichiarare inammissibile la presente opposizione per essere stata notificata in cancelleria e non all’indirizzo pec del procuratore costituito e regolarmente indicato nell’epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo;

in via preliminare: confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 58/2014 (NRG 83/2014);

in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in punto di fatto e di diritto nonché sfornite di prova e, per l’effetto, confermare l’opposto decreto ingiuntivo n. 58/2014 (NRG 83/2014) emesso e depositato in data 13.01.2014 dal Tribunale Civile di Pescara per la somma di Euro 39.820,83, oltre gli interessi di mora convenzionali dalla data di scadenza dell’obbligazione a quella dell’effettivo soddisfo;

in via subordinata: condannare in ogni caso l’opponente e/o il Comune di Pescara al pagamento, in favore della Un. S.p.A., della somma di Euro 39.820,83, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo ovvero condannare la stessa al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere nel corso del giudizio, che verrà ritenuta equa e di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014”.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva altresì il Comune di Pescara, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore chiamante in causa e quindi la carenza di legittimazione alla chiamata in causa dell’Ente, la ricorrenza, nella fattispecie in esame, della esimente del caso fortuito, essendo stata la città di Pescara, nel giorno del sinistro occorso all’autoveicolo concesso in leasing al So., interessata da un evento atmosferico di portata eccezionale con copiosa caduta di neve, la quale avrebbe provocato la caduta di un albero sull’autoveicolo in questione, nonché essere stato l’evento dannoso provocato dalla condotta colposa del danneggiato, avendo il So. parcheggiato l’autovettura nei pressi di un albero nel corso di una precipitazione nevosa straordinaria, quantomeno a titolo di concorso di colpa.

Contestava poi il quantum debeatur, chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda attorea, una riduzione della pretesa risarcitoria in misura pari alla stima effettuata dal perito della compagnia assicuratrice del Comune, che aveva quantificato i danni in complessivi Euro 23.113,65, e chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Pescara, come operata dal sig. So., per le motivazioni meglio spiegate in narrativa; nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell’eccezione preliminare, – in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per causo fortuito, ovverosia esclusivamente a causa all’evento atmosferico eccezionale verificatosi in Pescara nei giorni 3 e 4 febbraio 2012 e/o per responsabilità esclusiva del sig. So. nella causazione dell’evento dannoso, anche ex art. 1227 c.c. e, per l’effetto, rigettare, integralmente la richiesta di condanna, erroneamente ed infondatamente formulata a titolo di garanzia, avanzata dall’Attore – opponente nei confronti del Comune di Pescara; – in via subordinata accertare e dichiarare, prevalente il concorso di colpa dell’odierno Attore – opponente nella causazione dell’occorso, a norma dell’art. 1227, I comma c.c. e, per l’effetto ridurre proporzionalmente la pretesa formulata da controparte, sempre tendo da giusto conto i soli danni alla vettura, quali unica conseguenza diretta della caduta dell’albero, nella determinazione accertata nella stima danni in atti – sempre con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Espletata l’istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa perveniva all’udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell’art. 281 Sexies c.p.c.

1) In primo luogo, devesi rilevare che l’eccezione sollevata da parte opposta sulla nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione è stata già rigettata con ordinanza del 31-10-2014 con motivazione che si ritiene in questa sede di confermare, essendo stata la nullità sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’opposta e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

2) Dall’istruttoria espletata è emerso che, in realtà, alla data del 7-9-2012, in cui, con raccomandata a.r., la Un. comunicava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, il contratto di leasing doveva essere considerato già risolto di diritto per effetto della distruzione del bene, avvenuta in data 4-2-2012, a causa della caduta di un albero sull’autovettura concessa in leasing al So. durante una nevicata (v. documentazione fotografica, rapporto di P.M. denuncia di danneggiamento del 7-2-2012 indirizzata al Comune di Pescara, missiva IG. s.r.l. Ufficio Sinistri del 26-9-2013, mail Inter services leasing del 313-2014 con allegata dichiarazione del 14-1-2013 sottoscritta dal So., tutti nel fascicolo di parte opponente) e che di ciò l’opposta era stata portata a conoscenza nell’aprile 2012 (si vedano in tal senso le dichiarazioni del teste Se., legale rappresentante della In., e del teste De.).

Tuttavia, secondo le disposizioni contrattuali, a seguito della distruzione del bene l’utilizzatore non è esonerato dal pagare al concedente quanto dovuto a titolo di canoni ed indennizzo.

Ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di contratto, infatti,

“I) Il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l’evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del veicolo.

II) In tutte le ipotesi di cui sopra il Concedente avrà diritto di percepire, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l’evento e, quindi, sarà stato risolto il contratto, l’indennizzo di cui alla successiva clausola 23. In caso di ritardo si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui alla precedente clausola 11.

III) L’utilizzatore avrà la facoltà di optare se provvedere all’immediato pagamento dell’indennizzo come sopra dovuto al Concedente o, invece, se attendere, a suo rischio, l’incasso da parte del Concedente delle somme eventualmente dovute dalle compagnie assicuratrici a titolo di risarcimento.

IV) Nella prima ipotesi, una volta che l’Utilizzatore avrà integralmente corrisposto l’indennizzo di cui sopra con i relativi accessori, il Concedente provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero, qualora tali risarcimenti non fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto e azione relativa.

Nella seconda ipotesi l’Utilizzatore avrà diritto di percepire la differenza tra i risarcimenti liquidati dalle compagnie assicuratrici e quanto dovuto al Concedente a norma della precedente clausola 17/I ovvero avrà l’obbligo di provvedere al pagamento dell’eventuale residuo dovuto al concedente”.

Inoltre, l’art. 14 delle medesime condizioni contrattuali prevede altresì che “…l’utilizzatore assumerà a suo carico tutti i rischi (anche per caso fortuito e forza maggiore…) L’utilizzatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile … di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuiti a fatto di terzi) che colpissero il veicolo nonché della perdita e del perimento (a qualsiasi causa dovuti….) del Veicolo medesimo…”.

Secondo dette clausole, approvate specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c., dunque, la risoluzione del contratto di leasing a causa della perdita del bene impone comunque all’utilizzatore di versare alla società concedente l’intera somma ancora dovuta, non potendo la perdita della cosa locata e il mancato utilizzo del bene valere come esimenti per giustificare il mancato pagamento dei canoni.

La espressa richiesta scritta relativa al pagamento dell’indennizzo, prevista dall’art. 23 delle condizioni di contratto quale condizione di efficacia dell’obbligo di pagamento da parte dell’utilizzatore dell’indennizzo ivi previsto, risulta essere stata correttamente formulata dalla concedente Un. S.p.A.: pur se inviata all’indirizzo di via (…), diverso da quello di residenza risultante dal contratto (via (…)), essa risulta essere stata comunque restituita al mittente per compiuta giacenza, e non per irreperibilità del destinatario; deve pertanto fondatamente ritenersi che l’indirizzo di via (…) corrispondesse comunque al domicilio del So., come si evince anche dal fatto che tale indirizzo sia indicato come sede amministrativa del So. nell’estratto conto e nel foglio finanziario prodotti in atti nel fascicolo della Un. (docc. 6 e 7) e dalla circostanza che l’autovettura concessa al So. in leasing fosse parcheggiata proprio in via (…) nei pressi del numero civico 38, dovendosi quindi considerare la comunicazione in questione come conosciuta dal destinatario.

Inoltre, deve evidenziarsi che, prima di introdurre l’azione monitoria, la Un. aveva richiesto alla società di intermediazione, In. S.r.l., informazioni in ordine all’eventuale incasso dell’indennizzo assicurativo offerto al So. dalla compagnia assicuratrice del Comune di Pescara, ricevendo, alla data del 14-3-2013, una risposta negativa (v. mail allegata alla prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. di parte opposta).

Pertanto, in mancanza di corresponsione del risarcimento da parte della compagnia assicuratrice del Comune di Pescara, che pure aveva formulato un’offerta, si ritiene che il So., ai sensi delle richiamate disposizioni contrattuali, sia tenuto al pagamento al concedente dell’indennizzo richiesto e previsto dall’art. 23 delle condizioni generali di contratto, salvo poter percepire in via di surroga quanto sarebbe spettato al concedente quale indennizzo per la distruzione del veicolo, e che dunque l’impugnato decreto ingiuntivo vada confermato.

Non può infatti nemmeno ritenersi che la penale prevista dal citato art. 23 delle condizioni di contratto sia manifestamente eccessiva, atteso che detta clausola non risulta attribuire al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (arg. ex Cass. 21-8-2018 n. 20840), corrispondendo appunto l’importo ivi previsto (canoni non ancora scaduti e prezzo di eventuale acquisto finale attualizzato al tasso ivi indicato) a quello che la concedente avrebbe incamerato se il contratto non fosse stato risolto a causa del perimento del bene.

3) Quanto alla chiamata in causa del Comune di Pescara, deve ritenersi la piena legittimazione del So. ad effettuare detta chiamata, atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in “leasing”, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all’utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa. (Sez. 3, Sentenza n. 534 del 12/01/2011, Rv. 616135 – 01), ciò che era appunto previsto nel caso di specie agli artt. 12 e 14 delle condizioni generali di contratto.

4) Deve poi essere ritenuta la responsabilità del Comune di Pescara nella causazione del sinistro occorso all’autoveicolo concesso in leasing al So., non ritenendosi configurabile nel caso di specie l’esimente del caso fortuito. In primo luogo, pur se effettivamente costituisce fatto notorio che, nel febbraio 2012, la città di Pescara sia stata interessata da eventi atmosferici inusuali ed eccezionali con precipitazioni nevose, dalle fotografie prodotte in atti e scattate nell’immediatezza del sinistro, si evince che, a quella data, la neve non aveva raggiunto un’altezza considerevole e tale da provocare di per sé la caduta di alberi, dovendosi pertanto fondatamente presumere che l’albero in questione fosse malato o presentasse comunque delle problematiche non rilevate dagli operatori del Comune, essendo stato effettuato solo un controllo visivo dello stato generale della chioma e dell’albero e non essendo stati effettuati interventi manutentivi nei due anni precedenti (v. mail 24-7-2014 del dott. Ma.Ca., escusso anche come teste, in atti sub documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria del chiamato in causa). Né può ritenersi che il So., a fronte di una nevicata che, nella giornata del sinistro, appariva ancora essere non eccezionale, dovesse evitare di parcheggiare in una pubblica via, non chiusa al traffico, o che dovesse immaginare che un albero di grandi dimensioni come il pino raffigurato nelle fotografie potesse cadere sotto pochi centimetri di neve. A ciò si aggiunga che il Comune di Pescara, a seguito di denuncia del sinistro da parte del So. (doc. 4 fascicolo opponente), aprì la relativa istruttoria, facendo effettuare una perizia allo Studio Tecnico LDN (in atti nel fascicolo del Comune di Pescara) e formulò, per il tramite del proprio Br. S.r.l., una offerta risarcitoria, ammettendo così la propria responsabilità in ordine all’evento dannoso.

Essendo il chiamato Comune di Pescara completamente estraneo alle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, il risarcimento da questo dovuto al So. deve essere commisurato al valore del bene danneggiato, come risultante dalla stima effettuata dallo Studio Tecnico “LD.” di Lu.Di., versata in atti nel fascicolo del Comune e non contestata dalle altre parti, e quindi quantificato nell’importo di Euro 23.113,65, oltre interessi e rivalutazione dalla data della chiamata in causa fino al soddisfo.

5) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l’opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto. Il chiamato in causa deve essere condannato alla corresponsione, in favore dell’opponente, della somma sopra indicata.

6) Le spese di lite, per quanto riguarda il rapporto tra l’opponente e l’opposta, seguono la soccombenza, mentre per quanto riguarda il rapporto tra l’opponente e il terzo chiamato, in virtù della riduzione delle pretese del So. nei confronti del Comune, possono essere parzialmente compensate tra le parti stesse e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1941/2014, per le causali di cui in motivazione, così provvede:

respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2014, emesso dal Tribunale di Pescara in data 13-1-2014, confermandolo in toto;

condanna il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, alla corresponsione in favore dell’opponente, della somma di Euro 23.113,65, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data della chiamata in causa fino al soddisfo;

condanna So.Lo., alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfetario 15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;

condanna il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore di So. Lorenzo del 50% delle spese di lite, che si liquidano, per l’intero, in complessivi Euro 5.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfetario 15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell’opponente, che si dichiarano antistatari.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Così deciso in Pescara il 17 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

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