leasing traslativo, l’azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore per inadempimento dell’utilizzatore e’ pertanto disciplinata dall’articolo 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprieta’ (v. Cass., 18/6/2018, n. 15975), sicche’ in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse (solo) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|8 ottobre 2019| n. 25031

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11831-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del liquidatore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4324/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/11/2015 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Lodi 3/7/2013, ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigettato la domanda in via riconvenzionale nei confronti della medesima proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo di restituzione dei canoni riscossi, per mancata riconsegna dell’immobile oggetto del contratto di leasing traslativo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia accolto il gravame “per motivi diversi rispetto a quelli dedotti dall’appellante (e dall’appellato)”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 2697 e 2729 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto ricorso a circostanze presuntive.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1526 e 1460 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto l’articolo 1526 c.c. astrattamente applicabile nella specie, ma non anche in concreto, in quanto “l’asserita mancata riconsegna dell’immobile… inibirebbe… la possibilita’, per l’utilizzatore, di chiedere il rimborso dei canoni”.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 1526 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto “non dovuta la pretesa restitutoria della ricorrente, fondando il proprio asserto sulla necessita’ di un bilanciamento che nessuno gli ha chiesto”.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 1526 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non doversi fare luogo alla restituzione dei canoni stante la mancata riconsegna del bene laddove rientrando essa tra i naturalia negotii non ha invero “bisogno ne’ di espressa previsione (tant’e’ che la norma non lo prevede, dandolo per implicito) ne’ di espressa pattuizione”.

Il ricorso e’ fondato e va p.q.r. accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, l’introduzione nell’ordinamento, tramite il Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 59, dell’articolo 72 quater L.F. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’articolo 1526 c.c.) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore (v. Cass., 29/4/2015, n. 8687).

Si e’ al riguardo posto in rilievo che l’articolo 72 quater L.F. ha natura di norma eccezionale, e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensi’ il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore (v. Cass., 12/2/2019, n. 3965; Cass., 18/6/2018, n. 15975).

L’applicabilita’ dell’articolo 72 quater L.F. in caso di risoluzione del contratto di leasing, presupporrebbe invero un difetto di disciplina che e’ proprio la presenza dell’articolo 1526 c.c. (norma generale rispetto all’articolo 72 quater L.F.) a smentire, rimanendo a tale stregua pertanto esclusa in radice la possibilita’ di farsi luogo al criterio all’analogia.

Si e’ per altro verso sottolineato che la norma di cui all’articolo 72 quater L.F. in ogni caso non disciplina la risoluzione del contratto di leasing bensi’ il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore, essendo pertanto volta a regolare ipotesi del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale (la risoluzione per inadempimento), a tale stregua invero difettando (anche) l’eadem ratio legittimante l’interpretazione analogica (v. Cass., 18/6/2018, n. 15975).

Sotto altro profilo, si e’ nella giurisprudenza di legittimita’ altresi’ precisato che, mentre la risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore non si estende alle prestazioni gia’ eseguite, in base alle previsioni dell’articolo 1458 c.c., comma 1, in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, la risoluzione medesima si sottrae a dette previsioni, restando soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate all’articolo 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva di proprieta’ ove si tratti di leasing c.d. traslativo (Cass., 7/2/2001, n. 1715; Cass., 14/4/2000, n. 4855. E gia’ Cass., 13/12/1989, n. 5571).

Trattandosi come nella specie di leasing traslativo, l’azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore per inadempimento dell’utilizzatore e’ pertanto disciplinata dall’articolo 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprieta’ (v. Cass., 18/6/2018, n. 15975), sicche’ in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse (solo) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, a un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (v. Cass., 20/9/2017, n. 21895).

Si e’ al riguardo ulteriormente osservato che in applicazione del disposto di cui all’articolo 1526 c.c., comma 2, con riferimento all’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irripetibilita’ dei canoni gia’ versati e la detrazione dalle somme dovute al concedente dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’articolo 1526 c.c., comma 2, (v. Cass., 12/6/2018, n. 15202).

Vale al riguardo considerare che ai sensi dell’articolo 1384 c.c. il giudice puo’ peraltro ridurre equamente ed anche d’ufficio la prestazione assunta, in caso di manifesta eccessivita’ della penale ovvero tenuto conto dell’entita’ dell’adempimento dell’obbligazione principale (v. Cass., 28/8/2007, n. 18195; Cass., Sez. Un., 13/9/2005, n. 18128. E, da ultimo, Cass., 21/8/2018, n. 20840).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di leasing traslativo, dopo aver ritenuto provata la sussistenza di clausola contrattuale (articolo 21) contemplante l’esclusione dell’applicabilita’ nella specie dell’articolo 1526 c.c. la corte di merito, nonche’ escluso la possibilita’ di attribuire rilievo alcuno “al disposto dell’articolo 72-quater L.F.” (trattandosi di “norma speciale come tale insuscettibile di estensione analogica ad ipotesi diverse da quelle delle procedure fallimentari per le quali e’ stata dettata”), con apodittica e illogica motivazione ha, da un canto affermato che dalla ravvisata sussistenza di clausola pattizia derogatoria “possa conseguire, tout court, l’accoglimento della tesi prospettata dall’appellante ovvero l’inapplicabilita’ dell’articolo 1526 c.c. al contratto in esame in virtu’ della volonta’ dei contraenti univocamente espressasi nella richiamata clausola con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall’appellata e accolta dal Tribunale”;

per altro verso, ha ritenuto che “l’appello merita accoglimento sotto diverso profilo: il meccanismo normativo previsto dall’articolo 1526 c.c. e’ infatti destinato a operare… in un quadro di rispetto del sinallagma contrattuale di tal che il diritto alla restituzione delle rate riscosse (fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno) opera solo ed esclusivamente dopo che la restituzione del bene ha avuto luogo (cosi’ Cass. n. 9161/02), circostanza esclusa nell’atto di proposizione della domanda riconvenzionale e sulla quale nulla e’ stato allegato dall’appellata in questa sede”.

Ha pertanto ritenuto l’inapplicabilita’ nella specie dell’articolo 1526 c.c. per un profilo “diverso” da quello dedotto dall’allora appellante societa’ (OMISSIS) s.p.a..

Emerge a tale stregua per tabulas come la corte di merito abbia nel caso invero violato l’articolo 112 c.p.c., ponendo a base dell’impugnata pronunzia una ratio decidendi invero non prospettata dalle parti, altresi’ in violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, non avendo invitato le medesime a formulare le proprie rispettive osservazioni al riguardo.

Ha per altro verso del tutto apoditticamente e illogicamente ravvisato di non potere “in questa sede valutare se, nel caso concreto, sussista un indebito vantaggio in favore della societa’ finanziaria che giustifichi la sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e quindi il ricorso alla norma di cui all’articolo 1526 c.c.”, in quanto il “bilanciamento delle posizioni contrattuali passa nel caso in esame attraverso una disciplina pattizia (contenuta nell’intero articolo 21 e non solo nell’ultimo comma richiamato) di cui l’appellante non ha inteso richiamare l’applicazione in questo giudizio”, atteso che “esula dal potere di qualificazione della domanda concesso al giudice di merito il superare tale inequivoca scelta dell’appellante nonche’ il dar luogo a una integrazione, peraltro solo parziale, della disciplina pattizia in assenza dei presupposti di fatto che la norma applicata richiede”.

In ragione dell’accoglimento p.q.r. nei suesposti termini del 1, del 2 e del 4 motivo, assorbiti gli altri motivi nonche’ ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.