L’oggettiva difficoltà interpretativa della cifra indicata dal de cuius, neppure seguita da un’indicazione in lettere, in mancanza di qualsiasi altro elemento certo di prova, impedisce il riconoscimento di un legato di qualsiasi specifico valore.

Corte d’Appello|Bologna|Sezione 1|Civile|Sentenza|15 maggio 2023| n. 1062

Data udienza 2 maggio 2023

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

I Sezione Civile

La Corte D’Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

Carla Fazzini Presidente

Luisa Poppi Consigliere

Annarita Donofrio Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

YY (c.f. omissis), assistito e difeso dall’Avv…., con domicilio eletto in …Bologna

– appellante –

e

XX (c.f. omissis), contumace,

– appellato –

CONCLUSIONI

Per parte appellante: come da foglio depositato il 26.1.2023.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con citazione regolarmente notificata XX citava in giudizio YY, figlio di KK (di cui XX era stata collaboratrice domestica dal 2006 fino alla sua morte, avvenuta 17.9.2012), per ottenere la condanna del convenuto al versamento dell’importo di Euro 100.000,00 oggetto del legato in suo favore disposto nel testamento olografo a firma di KK datato 8.12.2010, pubblicato il 25.7.2013, del seguente tenore “Io sottoscritto K… … … K… … … (Milano (omissis).(omissis).1925) nomino erede universale mio figlio Y… … …, lascio a titolo di legato a X… … … X… … … (nata ….) la somma di Euro 1000,000….” (quest’ultima cifra di difficile comprensione come appresso si dirà).

Si costituiva in giudizio YY contestando la domanda avversaria, ritenendo che la cifra indicata nel testamento olografo fosse di difficile ed incomprensibile identificazione e chiedendo quindi il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio di primo grado la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza bisogno di prove orali (articolate solo dalla difesa dell’attore).

Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1431/2021 del 3.6.2021 accoglieva la domanda dell’attrice, condannando il convenuto al pagamento in suo favore del legato dell’importo di Euro 100.000,00 oltre le spese legali.

2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello YY per i seguenti motivi.

Con il primo motivo l’appellante deduce l’erronea applicazione dei principi di diritto di cui all’art. 1362 c.c., ritenendo che l’importo indicato nel testamento sia difficilmente comprensibile, a prescindere dall’interpretazione della volontà del de cuius da parte del Notaio come da dichiarazione contenuta sia nell’atto di pubblicazione del testamento sia nella missiva dell’8.5.2019 inviata dal Notaio all’avv. … prodotta in primo grado (il Notaio non è stato escusso come teste).

Rileva altresì l’anomalia della sua mancata chiamata da parte del Notaio alla pubblicazione del testamento, in cui egli era comunque dichiarato unico erede, pubblicazione avvenuta dopo circa un anno dalla morte del de cuius su richiesta della XX, nonostante la facile rintracciabilità dell’erede nella città di Bologna, oltre che la mancanza di diligenza del Notaio che, ricevendo il testamento, avrebbe invitato il de cuius – secondo quanto da lui dichiarato nella citata missiva dell’8.5.2019 – a correggere la dizione di lascito in “legato” e non già a correggere l’indicazione della cifra oggetto di legato, pur essendo detta indicazione scritta in modo assolutamente incerto.

Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione dei principi di diritto e in particolare dell’art. 1371 c.c., invocando comunque un’interpretazione in suo favore della scheda testamentaria perché unico obbligato.

Con il terzo motivo lamenta l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, lì dove è stata utilizzata una dichiarazione del Notaio rilasciata all’avvocato fuori dal giudizio, che non interpreta ma integra il contenuto del testamento, aggiungendo una serie di elementi relativi a ciò che avvenne il giorno in cui si recò presso l’abitazione del de cuius per ricevere il testamento.

Peraltro, il fatto che nel febbraio 2010 padre e figlio avessero venduto alla XX e ad altra persona un loro immobile sito in (omissis), (Bologna), del valore di circa Euro 100.000,00, rispettivamente per le quote di ¾ e ¼ – con contestuale contrazione di un mutuo da parte della XX – dimostra che se il padre avesse avuto all’epoca (la compravendita e il testamento sono dello stesso anno) volontà di donazioni in favore della XX, ben avrebbe potuto in quella sede donare la propria quota piuttosto che venderla.

3. L’appellata è rimasta contumace.

4. I motivi di appello possono essere congiuntamente trattati.

Dagli atti risulta che il testamento oggetto di causa, datato 8.12.2010, conservato presso lo studio notarile, fu pubblicato su richiesta della XX dopo circa un anno dalla morte del testatore, alla sola presenza della XX.

Nell’atto della pubblicazione lo stesso Notaio dà atto di alcune anomalie, con riguardo sia alla cancellazione della data di nascita della XX sia, in particolare, alla cifra oggetto di legato, riferendo che “..dopo il primo 0 (zero) della cifra 100.000, alla sesta riga scritta, compare un segno grafico tondo”. A fronte di detta anomalia, il Notaio in sede di pubblicazione ha invitato la XX all’interpretazione di detto segno e la comparente ha dichiarato di interpretarlo come un segno grafico privo di significato e di ritenere che la somma indicata fosse pari a 100.000 euro, escludendo che il testatore volesse indicare numeri diversi.

Con successiva missiva dell’8.5.2019 inviata dal Notaio M. all’avv. … …, agli atti del fascicolo di primo grado, il Notaio ha riferito di essersi recato in data 8.12.2010 presso l’abitazione di KK per ricevere il testamento, di averlo trovato lucido e in ottime condizioni di salute e che ivi era presente anche la XX che, al momento del colloquio, si è allontanata dalla stanza. In quell’occasione, il KK avrebbe manifestato al Notaio la volontà di lasciare alla badante una somma di Euro 100.000,00 in ragione della dedizione nei suoi confronti – somma con la quale era consapevole che in astratto avrebbe potuto acquistare un piccolo appartamento – sapendo che la XX aveva già contratto un mutuo per l’acquisto di un appartamento. In quell’occasione il Notaio avrebbe suggerito al KK l’utilizzo del termine “legato” per evitare problemi interpretativi. Il Notaio nella missiva aggiunge “…il testatore mi ha ripetuto più volte che la somma era di euro “centomila” tanto da abbinarvi anche un potere di acquisto…”. Lo stesso Notaio ha riferito che, successivamente, solo in sede di pubblicazione, si rese conto della presenza di un segno grafico incerto nella cifra indicata e che, in quella sede, a tutti i presenti (testimone e comparente) sembrò che la somma fosse di Euro 100.000,00.

Il Notaio, richiesto come teste in primo grado dall’attrice, non è stato escusso e in questa sede, a fronte delle contestazioni dell’appellante, la sua dichiarazione scritta non può di per sé valere a sostenere l’esistenza di un legato di importo di Euro 100.000,00, lì dove la cifra indicata nella scheda testamentaria è redatta in modo assolutamente incerto, in quanto dopo il numero “1” sono riportati sei “0” e dopo i primi tre “0” è apposta una virgola seguita da tre “0”. Cifra che può essere variamente interpretata come 1.000, 100.000 oppure 1.000.000.

Nessun valido elemento di prova, regolarmente assunto nel contraddittorio delle parti, consente in questa sede di ricostruire l’effettiva volontà del de cuius, lì dove la convenuta è rimasta contumace in appello e le sue istanze istruttorie non risultano quindi ritualmente riprodotte nel presente grado.

L’oggettiva difficoltà interpretativa della cifra indicata dal de cuius, neppure seguita da un’indicazione in lettere, in mancanza di qualsiasi altro elemento certo di prova, impedisce in questa sede il riconoscimento di un legato di qualsiasi specifico valore in favore della convenuta.

Merita quindi accoglimento l’appello proposto, con conseguente declaratoria di nullità del legato come disposto nel testamento oggetto di causa, con condanna della convenuta alle spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo per la soccombenza, considerati valori minimi per la bassa complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria per entrambi i gradi (in primo grado soltanto l’attrice aveva redatto una memoria istruttoria).

P.Q.M.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da YY nei confronti di XX, contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1431/2021, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:

accoglie l’appello e per l’effetto dichiara la nullità del legato in favore di XX contenuto nel testamento olografo a firma di KK datato 8.12.2010, pubblicato in data 25.7.2013;

condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in Euro 4.217,00 per compensi del primo grado ed Euro 4.997,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna il 2 maggio 2023.

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Eredità e successione ereditaria

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.