In tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitivita’ del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 327 c.p.c.

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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|20 ottobre 2022| n. 31067

Data udienza 20 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14864/2021 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 24.3.2020 la Corte di Appello di Ancona accoglieva la richiesta della odierna ricorrente, volta al riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi innanzi il Tribunale di Macerata, nel cui stato passivo essa era stata ammessa, chiusa con provvedimento del 4.7.2018, liquidando la somma di Euro 2.334,68 in favore della societa’ istante.

Con il decreto impugnato, emesso a seguito di opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte di Appello riformava la prima decisione, denegando l’indennizzo, sul presupposto che il termine per la proposizione dell’istanza di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio fosse quello di sei mesi dalla chiusura della procedura fallimentare, vigente al momento di deposito del provvedimento conclusivo, e non invece quello annuale.

Ricorre per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.p.a., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4, in relazione all’articolo 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., all’articolo 1 del primo protocollo addizionale e agli articoli 111 e 117 Cost., nonche’ dell’articolo 327 c.p.c., L. Fall., articolo 119, della L. n. 69 del 2009, articolo 58 e Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150, comma 1, il tutto in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il termine semestrale previsto dall’articolo 327 c.p.c., come novellato per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non considerando che lo stato passivo della procedura fallimentare presupposta al giudizio di equa riparazione era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 13.7.2005, anteriore all’entrata in vigore della richiamata novella legislativa.

La censura e’ fondata.

Nel caso di specie, la procedura fallimentare risale al 2004, anno in cui e’ stato anche dichiarato esecutivo, con provvedimento del 26.1.2004, lo stato passivo al quale l’odierna ricorrente era stata ammessa.

Va pertanto ribadito che “In tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitivita’ del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019, Rv. 653385; negli stessi termini, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 18/02/2020, non massimata).

Il principio, al quale il collegio intende dare continuita’, e’ stato confermato anche da tre ulteriori pronunce, richiamate a pag. 16 del ricorso, secondo le quali “deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui alla L. Fall., articolo 119, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006 ed al Decreto Legislativo n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dalla della medesima L. Fall., articolo 26. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui alla L. Fall., articolo 119, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei Ric. 2019 n. 05048 sez. M2 – ud. 04-03-2020 – 3 – confronti dei soggetti interessati e gia’ individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla L. Fall., articolo 17, anziche’ dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalita’ di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha poi ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all’articolo 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione. In tal senso si e’ pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218 (e nella materia specifica dell’equo indennizzo Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2019, n. 8088), che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell’attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui alla L. Fall., articolo 26, bensi’ quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., conseguendone l’inammissibilita’ del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013). Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini)” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanze n. 19735, n. 19736 e n. 19740, tutte del 22/09/2020 e non massimate).

Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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