Il licenziamento per superamento del periodo di comporto configura una causa di impossibilita’ della prestazione lavorativa, di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilita’ della prestazione, che determina ai sensi dell’articolo 2110 c.c., la legittimita’ del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto: discende dalla L. n. 604 del 1966, articolo 5 l’onere di provare, a carico del datore di lavoro, il requisito costitutivo dell’esercizio del potere espulsivo ossia il superamento, da parte del lavoratore, di un numero di assenze per malattia indicate – come nel caso di specie – dalla contrattazione di settore quale limite massimo alla conservazione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1634

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28257-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso DALL’AVVOCATO (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 203/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2015 R.G.N. 1025/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23.5.2015, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato la illegittimita’ del licenziamento intimato, il 30.4.2008, a (OMISSIS) per superamento del periodo di comporto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 (nel testo antecedente la novella legislativa n. 92 del 2012), respingendo la domanda del lavoratore di risarcimento del danno per demansionamento e di pagamento dell’indennita’ di trasferta, nonche’ la domanda del datore di lavoro di obblighi di manleva delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.

2. Il giudice d’appello ha, per quel che interessa, ritenuto che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti a provare l’assenza del lavoratore, a causa di malattia, in tutti i periodi considerati nella lettera di licenziamento a fronte della produzione, da parte del datore di lavoro, delle sole buste paga (e non dei certificati medici).

3. La (OMISSIS) s.p.a. ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi (il primo articolato in piu’ punti), illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso. Le societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2110 c.c., articoli 14 e 19 della disciplina speciale, parte 1, del c.c.n.l. settore Metalmeccanico, articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto di addossare al datore di lavoro non solo la prova del superamento, da parte del lavoratore, del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal c.c.n.l. ma anche la ragione dell’assenza. In particolare, con riferimento al periodo 8-19.8.2007, la Corte distrettuale ha ritenuto giustificata l’assenza del lavoratore sul posto di lavoro a titolo di ferie (e non di malattia) nonostante sussistessero evidenze istruttorie di segno contrario (istanza generica di fruizione di ferie, assenza di espressa autorizzazione, prospetto paga consegnato al lavoratore con indicazione del periodo di malattia e dell’erogazione della relativa indennita’, mancata contestazione dei singoli periodi di malattia riportati nella lettera di motivazione del licenziamento).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5,) avendo, la Corte distrettuale, trascurato, per qualificare l’assenza del periodo 8-19.8.2007 quale ferie, l’assenza di qualsivoglia autorizzazione aziendale alla fruizione delle ferie.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia nullita’ della sentenza per “totale contraddittorieta’ e/o apparenza di motivazione o motivazione manifestamente illogica (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” avendo, la Corte territoriale, omesso qualsivoglia motivazione circa la qualificazione del periodo 819.8.2007 quale ferie ovvero quale malattia, nonostante tale. Fosse stato controverso tra le parti sin dal primo grado.

4. I motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi possono affrontarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

In particolare, si deve ribadire, il consolidato orientamento di legittimita’, per il quale il licenziamento per superamento del periodo di comporto e’ assimilabile non gia’ ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; cosi’ che “solo impropriamente, riguardo ad esso, si puo’ parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piu’ complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato”: Cass. n. 11092/2005; in senso conforme Cass. n. 284/2017; Cass. n. 23312/2010; Cass. n. 23920/2010.

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto configura una causa di impossibilita’ della prestazione lavorativa, di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilita’ della prestazione, che determina ai sensi dell’articolo 2110 c.c., la legittimita’ del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto: discende dalla L. n. 604 del 1966, articolo 5 l’onere di provare, a carico del datore di lavoro, il requisito costitutivo dell’esercizio del potere espulsivo ossia il superamento, da parte del lavoratore, di un numero di assenze per malattia indicate – come nel caso di specie – dalla contrattazione di settore quale limite massimo alla conservazione del rapporto di lavoro.

La Corte distrettuale ha, dunque, correttamente gravato il datore di lavoro della prova della riconducibilita’ a malattie di tutte le assenze indicate nella lettera di licenziamento, compreso il periodo 8-19.8.2007.

I motivi si presentano, altresi’, inammissibili in quanto va precisato che il giudice del merito e’ libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802/1998 e 2418/2013, Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008, del 1998). Sicche’ la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nei ristretti limiti oggi consentiti dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 22 giungo 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. con modd. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis” posto che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata dopo l’11.9.2012 (Cass. 10075/2013, 15107/2013, 21234/2012; Ord. 6448/2017) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame del merito della causa, inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. 14267/ 2006; 2707/2004). Riesame che, in realta’, e’ sotteso alle doglianze che addebitano alla sentenza impugnata la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., posto che la ricorrente ha denunciato l’incoerenza valutativa delle risultanze istruttorie deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la mancanza di espressa autorizzazione alla fruizione di un periodo di ferie che a suo dire confermerebbe che il lavoratore era assente per malattia.

Nessuna omissione o contraddizione – nei termini precisati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 di tutela del minimo costituzionali -, puo’ ravvisarsi nella sentenza impugnata che, richiamato il criterio di riparto dell’onere della prova nelle ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto (cosi’ come affermato, in via consolidata, da questa Corte), ha ritenuto che “la sola busta paga, documento di provenienza datoriale, non e’ sufficiente, non potendosi fare derivare dalla mera ricezione del prospetto alcun significato concludente circa l’accettazione dei titoli quindi, anche l’indennita’ di malattia – che determinano la sua liquidazione”.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’articolo 91 c.p.c..

6. Il ricorso e’ stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilita’ del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), che ha integrato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma articolo 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi, deve provvedersi in conformita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.