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la legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene, atteso che l’interesse all’assicurazione non puo’ essere di mero fatto, postulando viceversa l’esistenza di una posizione giuridicamente qualificata – sicche’, in linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimento della “res” intesa come cespite patrimoniale – trova un limite nell’ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario – locatore all’utilizzatore – conduttore, sicche’ l’assicurazione di questo rischio – a quest’ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilita’ – ne comporta l’insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 3 ottobre 2007, n. 20751

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente

Dott. MAZZA Fabio – Consigliere

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere

Dott. LEVI Giulio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IC. IT. SRL (gia’ AM. FO. SRL E ST. CO. SRL), in persona dell’amministratore unico Ga. Si., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, che la difende unitamente all’avvocato MARCO GIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GE. SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Dr. Su. Pa. e rag. De. Ro., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, difesi dall’avvocato ARMENIO Salvatore, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1801/03 della Corte d’Appello di MILANO, Sezione Quarta Civile, emessa il 16/04/03, depositata il 10/06/03, R.G. 1514/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/07/07 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;

udito l’Avvocato Alberto TEDOLDI (per delega Avv. Marco GIANI);

udito l’Avvocato Ermanno PRASTARO (per delega Avv. Salvatore ARMENIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8 marzo 2000 il Tribunale di Monza accoglieva la domanda di manleva proposta nei confronti de Le. Ge. As. S.p.A. dalla Ic. S.r.l. (gia’ Am. Fo. S.r.l. e originariamente St. Co. S.r.l.), conduttrice di un capannone industriale appartenente alla Ma. S.p.A., e condannava la societa’ assicuratrice a pagare alla Curatela fallimentare della Ic. lire 580.000.000 (pari alla somma che la Ic. era stata condannata a corrispondere alla Ma. a titolo di risarcimento danni conseguenti all’incendio del capannone), oltre accessori e spese di lite.

Con sentenza in data 16 aprile – 10 giugno 2003 la Corte di Appello di Milano accoglieva il gravame della societa’ Le. Ge. e rigettava la domanda di manleva avanzata dalla Curatela della Ic., che condannava la pagamento delle spese dei due gradi.

La Corte Territoriale osservava per quanto interessa: il capannone era stato assicurato per danni da incendio dalla St., erroneamente dichiaratasi proprietaria, anche “per conto di chi spetta”; tuttavia la domanda di manleva non poteva essere accolta perche’, in forza dell’articolo 3 delle condizioni particolari di polizza, la societa’ contraente non avrebbe mai potuto ottenere la condanna in suo favore dell’indennizzo previsto dalla polizza ed accertato dalla consulenza tecnica; infatti il terzo nel cui interesse era stata stipulata la polizza (cioe’ la societa’ proprietaria dell’immobile), non aveva partecipato al giudizio, ritenendosi soddisfatta della sentenza di condanna della societa’ contraente e non risultava che la proprietaria dell’immobile avesse surrogato la Ic. nei confronti dell’assicuratore.

Avverso la suddetta sentenza la Ic. It. S.r.l. (tornata in bonis) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

La. Ge. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1904 c.c., in relazione ai precedenti articoli 1588 e 1589 c.c., e vizio di motivazione lamentando che la sentenza impugnata non ha considerato che l’interesse all’assicurazione per perdita della cosa locata discende dall’articolo 1588 c.c., il quale sancisce; una chiara presunzione di responsabilita’ a carico del conduttore per il perimento, anche a causa di incendio, della cosa locata. Non a caso il successivo articolo 1589 c.c. disciplina proprio l’incendio della cosa assicurata.

Con il secondo motivo la Ic. lamenta violazione degli articoli 1891 e 1932 c.c., nonche’ degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., in relazione all’articolo 3 delle condizioni particolari di assicurazione e vizio di motivazione.

Le due censure, che la loro connessione consiglia di esaminare congiuntamente, sono fondate. E’ orientamento giurisprudenziale costante (confronta, per tutte, Cass. n. 15381 del 2004) che, in tema di ermeneutica, contrattuale, l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in unsi indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ nella sola ipotesi di, motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni, legali di interpretazione contrattuale di cui all’articolo 1362 c.c. e segg..

Nella specie si e’ appunto verificata tale violazione, come rilevato dalla ricorrente che ha analiticamente indicato, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e il modo in cui questi se ne e’ discostato.

Inoltre essa ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione avendo riferito il contenuto della clausola contenuta nell’articolo 3 delle condizioni particolari di polizza, da cui risulta testualmente: “La presente polizza e’ stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Societa’ e dal Contraente, ne’ azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti, dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal contraente. L’indennita’ che, a norma di quanta sopra, sara’ stata stipulata in contraddittorio, non potra’ essere versata se non con l’intervento, all’atta del pagamento, dei terzi interessati”.

La Corte territoriale, dunque, non ha considerato che azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione potevano essere esercitati soltanto dal contraente, non anche dal terzo, il quale, come risulta dal testo della stessa sentenza, ha partecipato al giudizio di primo grado e si e’ accontentato della pronuncia favorevole ottenuta nei confronti della Ic..

La Corte di Appello non ha neppure considerato che, a mente dell’articolo 1904 c.c., l’asserita mancanza di interesse da parte della societa’ ora Ic., cioe’ del contraente, avrebbe determinato la nullita’ del contratto di assicurazione, che sarebbe rimasto privo di causa. Ne consegue, che non potendosi ritenere che le parti avessero voluto concludere un contratto sine causa, la loro volonta’ andava interpretata nel senso di ritenere configurabile l’interesse della Ic. e, sinallagmaticamente, l’assunzione di un rischio da parte della societa’ Le. Ge., la quale avrebbe altrimenti riscosso indebitamente i relativi premi assicurativi.

In definitiva di cio’ si rende conto la stessa sentenza impugnata allorche’ riconosce che l’assicurazione era stata stipulata “per conto di chi spetta”.

Del resto il precedente giurisprudenziale da essa citato (Cassazione n. 15552/2002), afferma il principio generale secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene, atteso che l’interesse all’assicurazione non puo’ essere di mero fatto, postulando viceversa l’esistenza di una posizione giuridicamente qualificata – sicche’, in linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimento della “res” intesa come cespite patrimoniale – trova un limite nell’ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario – locatore all’utilizzatore – conduttore, sicche’ l’assicurazione di questo rischio – a quest’ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilita’ – ne comporta l’insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.

La sentenza sopra citata impone due considerazioni: il limite sancito viene riferito al valore patrimoniale della res in quanto tale, quindi non prende in considerazione la diversa ipotesi che il contraente sia tenute a risarcire il danno. Detto limite non sussiste allorche’ il rischio sia stato trasferito convenzionalmente. A maggior ragione esso non opera allorche’ il rischio sia trasferito ex lege.

L’articolo 1588 c.c., stabilisce che, in caso di perdita o deterioramento della cosa locata avvenuti nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, il conduttore e’ responsabile qualora non provi che siano accaduti per fatto a lui non imputabile, mentre il successivo articolo 1598 c.c., stabilisce che, nei casi predetti, ove la cosa fosse stata assicurata dal locatore “o per conto di questo” (vedi articolo 1891 c.c.) la responsabilita’ nei suoi confronti del conduttore e’ limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.

Questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 13456 del 2004) ha gia’ stabilito che, nelle controversie originate da un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, la domanda di pagamento dell’indennizzo proposta dall’assicurato e’ radicalmente diversa da quella con la quale lo stesso indennizzo venga richiesta all’assicuratore del contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all’assicurato, con l’espresso consenso di questi, a norma dell’articolo 1891 c.c..

Questa Corte ha, dunque, gia’ affermato il principio di diritto, ora ribadito, che, ricorrendone le condizioni e nei modi previsti, anche il contraente e’ legittimato a chiedere l’indennizzo.

Cio’ dimostra l’interesse della Ic. al contratto all’origine della controversia.

Pertanto i motivi in esame vanno accolti – non essendovi di ostacolo la circostanza che, per mero errore materiale, la contraente originaria si sia dichiarata proprietaria del capannone successivamente incendiatosi – con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale che applichera’ il principio sopra affermato e provvedere anche a regolare le spese di questo giudizio.

Con il terzo motivo la Ic. denuncia violazione degli articoli 1589, 1891 c.c., articolo 1411 c.c. comma 3 e articolo 1203 c.c., n. 3, nonche’ vizio di motivazione circa la surrogazione della ricorrente nei diritti della assicurata.

La censura resta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.