L’articolo 352 c.p.c., commi 2 e 3, anche alla luce dei principi espressi da Cass. ss.uu. n. 36596 del 25/11/2021, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per se’ la nullita’ della sentenza emessa senza tale fissazione; l’impedimento frapposto alla possibilita’ per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all’esito dell’esame delle memorie di replica, anche in forma orale, costituisce, infatti, ex se un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, senza necessita’ che siano precisati gli argomenti che sarebbero stati svolti nelle difese orali.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|24 gennaio 2023| n. 2067

Data udienza 7 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28833-2017 r.g. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio del difensore.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio sono elettivamente domiciliate (OMISSIS).

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 5.10.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) evocarono in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ ovvero l’annullamento, ovvero ancora la risoluzione per inadempimento e comunque la responsabilita’ risarcitoria della convenuta in relazione all’acquisto da parte loro di obbligazioni emesse dallo Stato argentino, intermediato dalla banca, avvenuto il 7 marzo 2001 per il controvalore di Euro 76.972,38.

2.Il Tribunale di Roma con sentenza n. 23020/2011, depositata in data 24 novembre 2011, dichiaro’ la nullita’ dell’ordine di acquisto sopra descritto quale conseguenza della nullita’ del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari, con la conseguente condanna della (OMISSIS) s.p.a. a corrispondere in favore delle attrici l’importo di Euro 76.972,38.

3.Proposto gravame da parte della (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la predetta sentenza del Tribunale, la Corte di appello con la sentenza qui di nuovo impugnata ha rigettato il gravame confermando la pronuncia resa in primo grado.

La corte del merito ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che il primo motivo di gravame (articolato in relazione al dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtu’ dell’articolo 8 della Convenzione conclusa tra Italia ed Argentina) fosse infondato, posto che la detta Convenzione trova applicazione solo allorquando la controversia riguardi una dei soggetti contraenti, e cioe’ gli Stati firmatari della Convenzione, mentre l’odierna controversia vedeva come parti contrapposte l’investitore e la Banca intermediaria; ha osservato che anche l’ulteriore censura articolata in relazione alla violazione dell’articolo 281 sexies c.p.c. per la mancata deliberazione della decisione subito dopo la discussione anziche’, come avvenuto, in data 24.11.2011, era infondata in quanto eccezione sollevata sull’erroneo presupposto dell’adozione del procedimento di cui all’articolo 281 sexies c.p.c.; ha osservato che fosse fondata l’eccezione di nullita’ del contratto quadro di investimento mobiliare per la mancata sottoscrizione del modulo negoziale anche dalla banca, in virtu’ della denunziata violazione Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, del che prescrive l’obbligo della forma scritta ad subastantiam, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’; ha inoltre evidenziato come irrilevante la circostanza dell’ammessa partecipazione delle investitrici ad una delle OPS lanciate dallo Stato argentino in quanto l’originaria nullita’ dell’acquisto delle obbligazioni argentine avrebbe potuto avere rilevanza in punto di legittimazione alla relativa adesione ma non avrebbe potuto incidere invece sulla determinazione dell’oggetto della domanda di ripetizione dell’indebito conseguente all’accertamento della predetta nullita’ contrattuale, con la conseguente irrilevanza della documentazione prodotta dalla banca appellante all’udienza del 15.11.2006; ha evidenziato che, in conseguenza della dichiarata nullita’ contrattuale, la banca avrebbe avuto sicuramente diritto alla restituzione dei titoli se tale domanda fosse stata pero’ avanzata in giudizio, circostanza invece esclusa dal giudice di prime cure con statuizione non censurata in appello; ha ritenuto inoltre non fondate le ulteriori censure sollevate dalla banca in ordine al contestato profilo della legittimazione attiva della (OMISSIS) e della (OMISSIS).

2. La sentenza, pubblicata il 5.10.2017, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

Entrambi le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

i)Ante omnia, vanno esaminate le eccezioni sollevate dai controricorrenti solo nella memoria da ultimo depositata.

ii) Sostengono i controricorrenti che l’atto di appello e’ stato promosso dalla (OMISSIS) soc. coop. a r.l., nei cui confronti e’ stata infatti emessa la sentenza d’appello, e che, invece, nel ricorso introduttivo del presente giudizio in cassazione la ricorrente risulta esser il (OMISSIS) S.p.A., quale banca “nata dalla fusione tra (OMISSIS) (OMISSIS) r.l. e (OMISSIS) S.C., con atto a rogito del Notaio Dott. (OMISSIS) n. repertorio (OMISSIS) e raccolta (OMISSIS) del 13 dicembre 2016, con sede legale a (OMISSIS), partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e Milano (OMISSIS)”, senza che tuttavia tale profilo di legittimazione sia stato dimostrato in giudizio con la produzione da parte della societa’ ricorrente della necessaria documentazione giustificativa.

iii) L’eccezione si presenta in verita’ infondata in quanto sia il profilo della legittimazione attiva, intesa quale titolarita’ del diritto controverso, sia quello conseguente della legittimatio ad causam in relazione alla potesta’ impugnatoria in capo alla societa’ oggi ricorrente, (OMISSIS) s.p.a., societa’ diversa da quella appellante gia’ presente in sede di gravame ( (OMISSIS) soc. coop. a r.l.), – gia’ peraltro tempestivamente allegati dalla societa’ ricorrente nel ricorso introduttivo – sono stati anche provati per tabulas da quest’ultima tramite la notifica ai controricorrenti dell’elenco di produzioni documentali ex articolo 372 c.p.c. (notifica intervenuta in data 3 giugno 2022; cfr. anche Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23880 del 23/11/2016) (si leggano in tal senso: atto di conferimento di ramo di azienda del 13/12/2016; atto di fusione del 13/12/2016; contratto di mandato con rappresentanza del 19/01/2017; atto di fusione del 15/11/2018).

iv) Quanto sopra precisato toglie respiro anche all’ulteriore doglianza in rito sollevata dai controricorrenti nella memoria sopra ricordata, in quanto il mandato alla procuratrice speciale Avv. (OMISSIS) risulta, pertanto, conferito legittimamente dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale societa’ titolare del diritto controverso. Non vi e’, poi, dubbio che la procura speciale per il ricorso in Cassazione sia stata conferita dall’Avv. (OMISSIS) al difensore della societa’ ricorrente successivamente alla sentenza qui di nuovo impugnata.

1.Con il primo motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’articolo 352 c.p.c., comma 1, e dell’articolo 111 Cost., commi 1 e 6, nonche’ violazione dell’articolo 352, comma 3, per l’omessa fissazione dell’udienza di discussione orale richiesta a verbale di udienza del 15.11.2016 di precisazione delle conclusioni e ribadita nella memoria di replica del 2.2.2017. Osserva la ricorrente che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale le avrebbe privato la possibilita’ di controdedurre alla memoria di replica depositata dalle appellate arrecando pertanto pregiudizio alle sue prerogative difensive, e cio’ con particolare riguardo alla possibilita’ di illustrare l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione del requisito della forma scritta del contratto di investimento mobiliare in relazione anche alla necessita’ o meno della sottoscrizione dell’intermediario.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, sul rilievo che la corte di appello non avrebbe considerato la circostanza della confessata adesione delle investitrici all’OPS sui titoli obbligazionari lanciata dallo Stato emittente.

3. Il terzo motivo di censura deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 100 e 306 c.p.c., per la evidenziata rinunzia all’azione da parte delle investitrici (sempre in ragione della adesione alla OPS), nonche’ degli articoli 112 e 115 c.p.c..

4. La banca ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale si deduce violazione dell’articolo 345 c.p.c., in riferimento agli articoli 112 e 115 c.p.c., per l’errata dichiarazione di inammissibilita’ della documentazione prodotta all’udienza del 15.11.2016 siccome irrilevante ed anche per la negata c.t.u.

5. Con il quinto motivo la societa’ ricorrente propone vizio di violazione Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, commi 1, 2 e 3, nonche’ degli articoli 27, 28, 30 e 60 Reg. Consob n. 11522/1998, anche in relazione agli articoli 112 e 345 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non integrato il richiesto requisito della forma scritta nel modulo negoziale non sottoscritto dall’intermediario finanziario.

6. Il sesto mezzo declina vizio di violazione di legge in riferimento all’articolo 1241 c.c. (estinzione per compensazione), e articolo 1243 c.c. (compensazione legale e giudiziale) e dell’articolo 112 c.p.c..

7. Il primo motivo di censura e’ fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze sopra elencate.

7.1 Invero, risulta circostanza non contestata neanche dalle controricorrenti (cfr. pag. 3 del controricorso) che – nonostante la richiesta da parte della societa’ ricorrente di fissazione dell’udienza di discussione orale innanzi alla corte di appello (dopo lo scambio degli scritti conclusionali), richiesta avanzata in sede di precisazione di conclusionali e reiterata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, come previsto dall’articolo 352 c.p.c., comma 2, – il Presidente Corte di appello non aveva fissato la prevista udienza, e la causa era stata trattenuta in decisione, cosi’ deliberando la corte di merito la sentenza oggi qui di nuovo impugnata.

7.2 Sul punto il Collegio ritiene superata la precedente giurisprudenza di legittimita’ stratificatasi sull’interpretazione dell’articolo 352 c.p.c., comma 2, dopo il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596 del 25/11/2021.

Rappresentava, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex articolo 352 c.p.c., non avrebbe comportato necessariamente la nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacche’ l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attivita’ del giudice che comportino la nullita’ della sentenza o del procedimento, non tutelerebbe l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantirebbe solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”; sicche’, avendo la discussione della causa nel giudizio d’appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni gia’ assunte e delle tesi gia’ svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex articolo 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non sarebbe bastato affermare, genericamente, che la mancata discussione aveva impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali fossero gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi gia’ contenuti nei precedenti atti difensivi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28229 del 27/11/2017; Cass. n. 18618 del 2003; da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28188 del 10/12/2020).

7.3 Occorre tuttavia ricordare – come sopra accennato – che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’arresto sopra ricordato (Sentenza n. 36596 del 25/11/2021), hanno espressamente affermato che “La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullita’ della medesima per non aver avuto la possibilita’ di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per se’ la nullita’ della sentenza per impedimento frapposto alla possibilita’ per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non e’ riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivita’ durante tutto lo svolgimento del processo”. E’ stato infatti precisato dalle Sezioni Unite che “… nessuno dubita che alla violazione dei detti termini (o meglio del diritto della parte al rispetto dei termini medesimi, magari ridotti secondo la previsione dell’articolo 190, comma 2) abbia a conseguire una nullita’. Cio’ che si discute e’ se la nullita’ finisca per scattare automaticamente ovvero a certe ulteriori condizioni, deduttive o probatorie.

XI. – La ragione per cui, nonostante la mancanza di un’esplicita sanzione per “inosservanza di forme”, le norme citate debbono esser considerate (e di fatto sono considerate) come rivolte a una tutela sancita da nullita’ e’ nel fatto che esse costituiscono espressione di un principio costituzionale: segnatamente del presidio accordato dall’articolo 24 Cost. e articolo 111 Cost., comma 2.

L’articolo 111, comma 2, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l’arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam – anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero dei contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio e’ insito nel diritto di difesa, che a sua volta e’ garantito dall’articolo 24 Cost..

Si e’ dinanzi a quelli che i grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nei suo significato base come viene definito nella logica formale classica di “proposizione vera per definizione’: il diritto al contraddittorio e’ insito nei diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che i processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. In cio’ si realizza la piu’ elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo.

XII. – Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla e’ allora assolutamente ovvio. L’evidenza e’ del resto puntualmente realizzata nell’ambito del giudizio arbitrale, che pur si contiene nel senso della liberta’ degli arbitri di fissare le regole del processo ove codeste non siano precisate nella convenzione di arbitrato (articolo 816-bis c.p.c.). Nel processo arbitrale e’ ben specificato che la mancata osservanza del principio del contraddittorio e’ causa di nullita’ del lodo, “nonostante qualunque preventiva rinuncia” (articolo 829 c.p.c., n. 9). E in tal caso la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel ritenere che la parte lesa nel contraddittorio possa ottenere, impugnando il lodo, la relativa declaratoria di nullita’ per cio’ solo (v. esplicitamente Cass., Sez. 1, n. 1099-1 6, Cass., Sez. 1, n. 28660-13 e v. pure, implicitamente, Cass., Sez. 1, n. 24008-21, Cass., Sez. 1, n. 2717-07).

Anche nell’arbitrato, cioe’, premessa la conformazione “dinamica” del principio del contraddittorio, se ne ribadisce costantemente il carattere di limite invalicabile ex articolo 111 Cost. e articolo 6 Cedu, attesa la rilevanza assunta quale cardine dell’ordine processuale, vero crisma di legittimita’ del procedimento e garanzia processuale finanche inderogabile. Tale connotazione esige, come per l’appunto questa Corte va ripetendo, che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale.

Cosicche’ di singolare bizzarria sarebbe ipotizzare che una violazione, che a motivo di cio’ costituisce causa di nullita’ della sentenza arbitrale, possa non determinare invece la nullita’ della sentenza adottata, in eguale condizione patologica, dal giudice ordinario.

XIII. – In tale contesto di regole e principi, se e’ vero, come e’ vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, e’ il principio cardine del processo giurisdizionale, a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale. Non si dubita che accanto al principio del contraddittorio l’articolo 111 Cost., comma 2, abbia recepito anche il principio di ragionevole durata, e tramite questo (giustappunto) il principio di economia processuale. Tuttavia queste Sezioni unite hanno gia’ messo in luce che il principio del giusto processo, anche in base all’articolo 6 della Cedu, non si esplicita nella sola sua durata ragionevole (v. in particolare Cass. Sez. U n. 5700-14 e Cass. Sez. U n. 9558-14).

Il principio della ragionevole durata del processo e’ certamente divenuto punto costante di riferimento nell’esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, sempre nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio. Ma, come e’ stato sottolineato anche in dottrina, mai e’ dato al giudice, in nome dei citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l’appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola. Nell’ottica di una simile constatazione e’ da intendere che le norme sopra citate, sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attengono, in definitiva, ai principi essenziali regolatori del giusto processo. Cosicche’ la relativa violazione determina la nullita’ della sentenza finanche senza necessita’ di una testuale previsione.

Cio’ ricordato, questo Collegio ritiene che il precedente orientamento giurisprudenziale, sopra menzionato (Cass. 28229-2017; 28188-2020) maturato sull’esegesi dell’articolo 352 c.p.c., comma 2, nel senso di richiedere (come anche avveniva da parte di un filone giurisprudenziale per la violazione dell’articolo 190 c.p.c., nel caso di deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per le conclusionali e repliche) la necessaria allegazione da parte del deducente di un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa per rendere rilevante il vizio processuale, declinato come error in procedendo – debba ritenersi oramai definitivamente superato dai principi affermati da Sez. Un. 2021/36596 cit. supra benche’ con specifico riferimento alla sopra riferita violazione dell’articolo 190, codice di rito. Del resto, deve ritenersi che anche l’appendice della discussione orale, se richiesta da una parte del processo, come espressamente consentito dall’articolo 352 c.p.c., comma 2, costituisca, invero, l’espressione piu’ genuina dell’esercizio diritto di difesa connaturato al contraddittorio processuale, al pari delle articolazioni defensionali scritte previste, in relazione alla redazione delle comparse e memorie conclusionali, dall’articolo 190 c.p.c., non richiedendosi, dunque, in tal caso, come affermato espressamente dalle Sez. Un. cit. (in relazione specifica alla prospettazione del vizio di violazione dell’articolo 190 c.p.c.), l’allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante il conseguente vizio processuale.

Va infatti chiarito che, sebbene la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, richiesta ex articolo 352 c.p.c., non e’ ricompresa espressamente nel dictum delle S.U. sopra ricordate, tuttavia deve ritenersi che rientri nell’impossibilita’ “di esporre le proprie difese conclusive” anche la mancata possibilita’ di replicare alla memoria di replica avversaria – di cui si dolgono, qui, i ricorrenti – mediante fissazione dell’udienza di discussione ex articolo 352 c.p.c., commi 2 e 3, ancorche’ espressamente richiesta nella propria memoria di replica, proprio al fine di contestare quella avversaria, contenente questioni anche in parte nuove, e comunque di rilevante importanza.

Del resto, e’ la stessa collocazione strutturale e temporale della prevista richiesta di fissazione dell’udienza discussione orale ex articolo 352 c.p.c., comma 2, – che deve intervenire, non a caso, all’atto di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per le memorie di replica – a rendere di meridiana evidenza la violazione ex se del diritto di difesa e del contraddittorio, nel senso chiarito da Cass. ss.uu. cit. supra, nel caso di decisione deliberata senza la previa celebrazione della discussione orale, posto che si preclude alla parte a cio’ interessata la possibilita’ di replicare agli ultimi scritti defensionali avversari nonostante la previsione processuale preveda, secondo la scansione procedurale delineata dal secondo dell’articolo 352 c.p.c., comma 3, l’accesso ad un ultimo atto di esercizio delle prerogative difensive tramite la discussione innanzi al collegio decidente.

Non puo’ essere dimenticato che, come anche ricordato nell’arresto da ultimo ricordato, il diritto al contraddittorio e’ insito nel diritto di difesa, che a sua volta e’ garantito dall’articolo 24 Cost. e che la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non e’ riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivita’ durante tutto lo svolgimento del processo e dunque anche nelle sue appendici conclusive.

In quest’ottica deve dunque ritenersi che anche la norma dettata dal sopra ricordato articolo 352 c.p.c., comma 2, sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attenga ai principi essenziali regolatori del giusto processo, con la conseguenza che la relativa violazione determina la nullita’ della sentenza anche senza necessita’ di una testuale previsione.

Si deve dunque esprimere il seguente principio di diritto:

“L’articolo 352 c.p.c., commi 2 e 3, anche alla luce dei principi espressi da Cass. ss.uu. n. 36596 del 25/11/2021, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per se’ la nullita’ della sentenza emessa senza tale fissazione; l’impedimento frapposto alla possibilita’ per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all’esito dell’esame delle memorie di replica, anche in forma orale, costituisce, infatti, ex se un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, senza necessita’ che siano precisati gli argomenti che sarebbero stati svolti nelle difese orali”.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.