sussiste l’onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito e che, laddove questo non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia non sia di per se’ idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, posto che grava sull’imputato non solo l’onere di effettuare una scelta ragionata del difensore, ma anche di controllare l’esatto adempimento del mandato difensivo e di adottare tutte le cautele imposte dalla normale diligenza per vigilare sull’esatta osservanza, da parte del legale, dell’incarico a lui conferito.

Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|13 giugno 2022| n. 22998

Data udienza 19 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. PILLA Egle – rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;

udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza del 21 febbraio 2022, il difensore di fiducia di (OMISSIS) ha avanzato istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 14 gennaio 2021, irrevocabile in data 6 giugno 2021, della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica del 20 settembre 2019 che condannava (OMISSIS) alla pena di mesi 10 e giorni 25 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, per il reato di diffamazione aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’offesa recata con il mezzo della stampa.

L’ (OMISSIS), come descritto nella imputazione, aveva sostenuto nel libro “(OMISSIS)” false accuse, offendendo la reputazione del giornalista (OMISSIS).

2. L’istanza e’ fondata sul fatto che, non essendo iscritta l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dell’ (OMISSIS) nel corso del giudizio di primo e secondo grado, nell’Albo dei Cassazionisti, era stato necessario procedere alla nomina di un difensore di fiducia abilitato per formulare il ricorso per cassazione, difensore individuato e nominato dall’imputato nell’avv. (OMISSIS) del foro di Palermo.

3. L’avv. (OMISSIS) provvedeva a redigere il ricorso, ma la collaboratrice di quest’ultimo inviava l’atto di impugnazione a mezzo PEC alla Corte di Appello di Palermo e non alla Corte di Appello di Caltanissetta. Dell’errore commesso si avvedeva l’avv. (OMISSIS) allorquando riceveva la notifica dell’ordine di esecuzione della carcerazione e contestuale decreto di sospensione in data 14 gennaio 2022 relativo al suo assistito (OMISSIS).

4. (OMISSIS) nelle settimane di scadenza dei termini per il ricorso in cassazione era detenuto per altra causa presso il carcere di Enna, per cui non poteva ritenersi onerato di controllare che il suo difensore adempisse correttamente al proprio mandato nel deposito dell’atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’istanza e’ infondata per le ragioni che seguono.

1. Va premesso che l’articolo 175 c.p.p., nel fissare le condizioni e i termini entro i quali la restituzione in termini puo’ essere richiesta, stabilisce che le parti possono essere restituite in un termine previsto a pena di decadenza nel caso in cui non lo abbiano potuto rispettare “per caso fortuito” o “per forza maggiore”; la richiesta deve essere presentata entro dieci giorni da quello nel quale e’ cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

2. Nella interpretazione che della disposizione richiamata e’ stata data dalla giurisprudenza di legittimita’ occorre richiamare alcuni principi fissati da questa Corte.

In particolare, e’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale sussiste l’onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito e che, laddove questo non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia non sia di per se’ idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, posto che grava sull’imputato non solo l’onere di effettuare una scelta ragionata del difensore, ma anche di controllare l’esatto adempimento del mandato difensivo e di adottare tutte le cautele imposte dalla normale diligenza per vigilare sull’esatta osservanza, da parte del legale, dell’incarico a lui conferito.

La Corte ha chiarito inoltre che: “Il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che legittimano la restituzione nel termine -, poiche’ consistono in una falsa rappresentazione della realta’, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perche’ non puo’ essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo” (Sez.6, n. 2112 del 16/11/2021 -dep.2022-Coppola, Rv.282667; Sez.6, n. 3631 del 20/12/2016 -dep.2017-, Porricelli, Rv.269738).

2.1. Con riferimento al caso in esame non puo’ ritenersi che lo stato di detenzione dell’imputato sia condizione astrattamente idonea a determinare una situazione di impossibilita’ nel comunicare con il difensore per chiedere chiarimenti sullo svolgimento della procedura e sulla strategia difensiva.

2.2. Puo’ quindi escludersi, nel caso di specie, che l’errore nell’invio da parte della collaboratrice di studio del difensore di fiducia dell’atto di impugnazione a mezzo pec ad un ufficio diverso da quello competente a riceverlo possa essere ricondotto ad una ipotesi di forza maggiore, con la conseguenza che l’istanza va respinta.

Al rigetto dell’istanza consegue il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali.

Avv. Umberto Davide

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