Con la sentenza in oggetto  si afferma che l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, in quanto le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’articolo. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.

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Tribunale|Napoli|Sezione 4|Civile|Sentenza|4 gennaio 2023| n. 81

Data udienza 2 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 31350/2019 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all’udienza del 23.9.2022 previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica

TRA

CONDOMINIO VIA (…) n. 60 E VIA (…) n. 2-3 Napoli, (C.F. (…)), in persona dell’Amministratore p.t., An.Ac., rappresentato e difeso dall’Avv. Al.De., (C.F.: (…) presso il cui studio, sito in Napoli, alla Galleria (…), elettivamente domicilia, giusta procura in atti;

– ATTORE –

E

(…), nato (…) ed ivi residente alla Via (…), (C.F. (…)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ci.Pa. (C.F. (…)) e St.Pa. (C.F. (…)), presso il cui studio in Napoli al Corso (…), elettivamente domicilia, giusta procura in atti;

– CONVENUTO –

NONCHÉ

(…) S.p.A., C.F. (…) e P. Iva (…), in persona dei legali rappresentanti p.t., dott. Ma.Mo. e dott. Tu.Fe., con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Lu.Tu. (C.F. (…)), presso il cui studio sito in Napoli alla Via (…), elettivamente domicilia, giusta procura in atti;

– TERZA CHIAMATA –

NONCHE’

(…) S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, C.F. e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese (…) – P.I. (…), in persona del procuratore speciale, Dott. (…), con sede in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo) Avenue (…) e sede secondaria in Milano, alla Piazza (…) n. 17, rappresentata e difesa dall’Avv. Fr.Na. (CF: (…)), presso il cui studio sito in Napoli al Viale (…) n. 162, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;

– TERZA CHIAMATA –

Oggetto: rapporti condominiali.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 7.11.2019, il Condominio Via (…) n. 60 e Via (…) n. 2-3 Napoli, in persona dell’Amministratore p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il precedente Amministratore, (…), al fine di vederlo condannare, previa pronuncia di responsabilità a suo carico, al risarcimento dei danni subìti dal Condominio istante. L’attore deduceva, in particolare: che il (…), scaduta la polizza (…) n. (…) in data 11/05/2012, provvedeva, senza autorizzazione assembleare, a stipulare altra polizza assicurativa con la compagnia (…) S.p.A. con decorrenza dal 02/08/2012, successivamente rinnovata per gli anni 2013/2014 e 2014/2015, nell’ambito della quale, tuttavia, gli eventi atmosferici non venivano ricompresi; che l’odierno convenuto comunicava l’avvenuto cambio di compagnia assicurativa e polizza nel corso dell’assemblea del 30/10/2012, affermando l’identità di somme assicurate e di coperture a fronte di un premio assicurativo dimezzato; che, in data 6/3/2015, a seguito del forte vento e delle frequenti piogge, si verificava il distacco dei pannelli di copertura e di coibentazione del tetto dell’edificio di Via (…) n. 60/A, evento che, in data 1/3/2015, veniva denunciato, dall’amministratore (…), alla compagnia assicurativa (…) S.p.A. alla quale veniva, altresì, inviata richiesta di risarcimento danni; che i condomini, non avendo ricevuto riscontro dall’assicurazione, la quale, in virtù del nuovo contratto, non era tenuta a coprire i danni da eventi naturali ed atmosferici, erano costretti, al fine di ripristinare lo status quo ante, a conferire incarico professionale all’Ing. (…) ai fini della rifazione di tutto il tetto, oltre che incarico legale all’Avv. Striano al fine di citare in giudizio la compagnia (…) S.p.A. nella speranza, risultata vana, di ottenere il ristoro delle spese sostenute; che, nonostante nella ripartizione delle tabelle millesimali contenuta nel Regolamento di Condominio fossero previste quelle dedicate ai “sottotetti e coperture”, contrassegnate con la lettera “D” (tabelle D/1, D/2, D/3), con le quali avrebbero dovuto essere suddivise le somme per il loro totale rifacimento, l’amministratore (…) applicava, nel ripartire le spese di ripristino, le tabelle cd. “generali” di cui alla lett. A, impropriamente gravando, in modo differente in relazione al reale dovuto, su molti condòmini; che, infine, era incorso in omissioni nella presentazione della rendicontazione di gestione gennaio/luglio 2017 evidenziando, nella situazione patrimoniale, un passivo di Euro 1.604,67 nei confronti dell’Ing. (…), nonostante tale importo fosse stato incassato dall’amministratore, e la presenza, nel libro cassa inerente al medesimo periodo, di un pagamento alla società (…) (impresa di pulizie) mai inserito nello stato patrimoniale; che, alcun esito, aveva avuto la lettera di messa in mora inviata al (…) unitamente all’invito alla negoziazione assistita che si concludeva con esito negativo in data 10/1/2018. L’attore chiedeva pertanto al Tribunale di accertare in via documentale la responsabilità di (…), in qualità di ex amministratore del Condominio e di condannarlo, per l’effetto, al risarcimento del danno nella somma di Euro 56.227,83, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza venivano regolarmente notificati alla controparte che, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25/2/2020, si costituiva in giudizio, eccependo: in via preliminare, la mancata adesione di tutti i condòmini alla proposizione dell’azione, con conseguente detrazione, dall’importo quantificato da parte attrice, di quanto eventualmente andrebbe corrisposto a costoro, in caso di accoglimento della domanda attorea; nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea in quanto, per la ripartizione delle spese di riparazione e rifacimento dei tetti, aveva adottato un criterio di riparto, secondo la tabella generale A afferente la proprietà, già applicato dai condòmini nell’anno 2008, precedentemente alla sua gestione, in occasione del primo sinistro allora avvenuto e confermato, durante il suo mandato, nelle sedute assembleari del 30 marzo 2016 e del 20 maggio 2016.

Il convenuto deduceva poi di aver agito in buona fede al momento della stipula della polizza assicurativa con la compagnia (…) s.p.a., sul presupposto di una perfetta identità delle condizioni generali di polizza.

Chiedeva, in ogni caso, la limitazione dell’eventuale risarcimento del danno, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ai soli danni-conseguenza causalmente riconducibili all’evento occorso in data 6/3/2015, con esclusione delle spese occorse per ulteriori interventi su aree rimaste illese;

Relativamente alla predisposizione del rendiconto dall’1/1/2017 al 21/7/2017, rilevava poi l’errata correlazione, ad opera di parte attrice, di diversi e distinti documenti, che avrebbe condotto all’affermazione dell’esistenza di debiti non riportati in consuntivo e, in ogni caso, l’avvenuto adempimento delle due passività. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la conversione del rito da sommario ad ordinario e, previo differimento dell’udienza, l’autorizzazione alla chiamata in causa della (…) S.p.A. e della (…) S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia al fine di essere dalle stesse manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni. Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva, in data 2/7/2020, la (…) S.p.A. la quale eccepiva in via preliminare, l’inapplicabilità al caso di specie del procedimento di cognizione sommaria di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., l’inoperatività della polizza n. 761384313, azionata in giudizio e l’infondatezza nel merito della pretesa attorea, associandosi alle difese svolte dal convenuto (…).

In data 2/7/2020, si costituiva, per effetto della spiegata chiamata in causa, altresì, la (…) S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, la quale eccepiva la nullità per genericità della citazione e dell’atto di chiamata in causa, l’inapplicabilità al caso di specie del procedimento di cognizione sommaria di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il difetto di legittimazione passiva della (…) SA, rientrando, l’ipotesi per cui è causa, nel novero di quelle escluse dalla copertura assicurativa, in base alle Condizioni di polizza, l’inoperatività per nullità e/o annullamento e/o invalidità della polizza assicurativa n. (…) per violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede ex artt. 1337 c.c. e ss., nonché dell’art. 1892 c.c. e l’infondatezza nel merito della pretesa attorea, per non avere, la parte istante, assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante in relazione ai danni derivati al Condominio dai fatti per cui è causa.

Con ordinanza del 14.7.2020, ritenuta la necessità di un’istruzione non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione, e concesso termine per esperire il procedimento di mediazione.

Con successiva ordinanza del 26.1.2021, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Ammessa la prova orale ed escussi i testi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; alla successiva udienza del 23.9.22, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell’azione ex art. 5 D.lgs 28/2010, essendo stato depositato agli atti, in data 15.10.2020, verbale negativo di mediazione. In merito all’eccezione sollevata da parte convenuta e relativa al mancato invito in mediazione delle terze compagnie assicuratrici chiamate in causa, va rilevato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04). Pertanto, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” contenuta nell’art. 5 D. Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all’attore che intenda instaurare un giudizio.

Inoltre, il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello di mandato all’assolvimento di obblighi “in materia condominiale” che intercorre tra attore e convenuto, non rientrando, il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell’ambito delle controversie per le quali l’art. 5 D. lgs 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione.

Parimenti, non merita accoglimento l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio per eccessiva genericità dello stesso, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all’art. 164, co. 4, c.p.c., consistente nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.

Passando al merito della domanda, occorre premettere che l’ufficio dell’amministratore di condominio, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (tra le altre, Cass. Sez. Un. 9148/2008), inquadramento recepito dalla novella del 2012 che, all’art. 1129 comma 15 c.c., stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni del codice sul mandato per quanto ivi non espressamente previsto. Ne consegue che l’amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. ed, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. In ogni caso, l’amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.

Nel caso di specie, la domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.

L’attore ha dedotto che l’Amministratore ha provveduto, di sua spontanea ed autonoma iniziativa, alla stipula di una polizza fabbricati con la (…) S.p.A. in sostituzione della precedente polizza venuta a scadenza, a condizioni diverse, seppur economicamente meno gravose, lasciando, tuttavia, scoperti i danni potenzialmente derivanti da eventi atmosferici, che il caso ha voluto si siano puntualmente verificati in data 6.3.2015, allorquando, a causa del forte vento e delle piogge, parte del tetto di copertura dell’immobile attoreo è stato divelto dalla sua sede, obbligando i condòmini ad affrontare, in proprio, le spese per il rifacimento del lastrico, non essendo tale evento e i conseguenti danni coperti dal nuovo contratto di assicurazione. Orbene, ciò che preme evidenziare in questa sede, è, non tanto la mancata copertura dell’evento e dei danni che ne sono derivati, quanto, piuttosto, la circostanza che risulti in atti provato che il (…) non fosse stato a tanto autorizzato dai condòmini in sede di assemblea, avendo informato gli stessi del cambio di polizza solo in data 30.10.2012 (cfr. all. 7 produzione attorea). Sul punto, costante orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che l’amministratore possa sottoscrivere un contratto di assicurazione del condominio solo in caso di unapreventiva autorizzazione da parte dell’assemblea. Questo perché, se è pur vero che l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, co. 1, n. 4, c.c., è obbligato ad eseguire gli atti di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, è altresì vero che tale norma ha inteso far riferimento ai soli atti necessari per la tutela dell’integrità dell’immobile, tra cui certamente non può essere ricompreso il contratto di assicurazione, il cui fine consiste nell’evitare pregiudizi di carattere patrimoniale ai proprietari dell’edificio danneggiato.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza prevalente secondo cui “la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4, obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato” (cfr. ex plurimis Corte Appello Milano, sentenza n. 3424/2021; Tribunale di Torino, sentenza n. 2610/2018; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8223/2007;15872/2010).

Il (…), inoltre, nel corso dell’Assemblea del 30.12.2012, dichiarava che “il fabbricato è stato assicurato con le stesse somme, le stesse coperture e con un premio assicurativo dimezzato, risparmiando circa 800,00 Euro “. Conseguentemente, i condòmini, sebbene messi a conoscenza in quella sede del cambio di polizza, non hanno potuto scientemente accettare le nuove condizioni stipulate dall’amministratore. Pertanto, nessuna valida ratifica vi è stata da parte dell’Assemblea, rispetto al cambio di polizza comunicato dall’Amministratore. Si ritengono quindi sussistere i presupposti per la condanna del (…) al risarcimento dei danni derivati dall’evento per cui è causa e per la riparazione dei quali i condòmini hanno dovuto affrontare in proprio le relative spese, come da fatture depositate in giudizio da parte attrice, comprovanti i pagamenti effettuati dal Condominio in favore degli ingegneri (…) ed (…), incaricati della direzione dei lavori “con rifermento all’ordinanza del Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Poggioreale del 7.3.2015” e dei “lavori successivi alle diffide del S.A.L.P. del 29.2.2016 e del 9.3.2016” e della ditta Guarino costruzioni s.r.l. “per lavori di messa in sicurezza del tetto come progettato dal Vostro tecnico di fiducia ing. (…)” (anno 2015) e “per lavori di messa in sicurezza del tetto come progettato dal Vostro tecnico di fiducia ing. (…)” (anni 2016 e 2017), il cui importo totale ammonta ad Euro 52.183,83.

Si osserva che va rigettata l’eccezione sollevata dal convenuto secondo cui il fabbricato si trovava già in precarie condizioni manutentive, tali da aver inciso sulla verificazione degli eventi de quo.

Si ritiene infatti che proprio tale condizione avrebbe dovuto indurre l’amministratore ad usare una maggiore diligenza nell’espletamento del suo incarico, stipulando una polizza idonea a ricomprendere, nell’ambito dei rischi garantiti, proprio l’eventualità che potessero verificarsi dei danni a seguito di eventi atmosferici violenti.

Del pari, va disattesa l’eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla mancata adesione di tutti i condòmini all’iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti, così come risultante dal verbale assembleare del 24-25 ottobre 2017, depositato in data 14.7.21.

Tale dissenso non incide infatti sul merito della controversia, poiché gli effetti che ne conseguono si sostanziano esclusivamente, ai sensi dell’art. 1132 c.c., nell’esonero dei condomini dissenzienti dalle eventuali spese di soccombenza del Condominio. Nel caso che ci occupa può al più trovare applicazione il disposto di cui al comma 3 dell’art. 1132 c.c., che disciplina l’ipotesi dell’esito della lite favorevole al condominio, stabilendo che il condòmino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Dunque, la disciplina in materia limita espressamente gli effetti del dissenso al regolamento delle spese processuali. Si ritiene che non meriti, invece, accoglimento l’ulteriore domanda di risarcimento del danno asseritamente derivato al Condominio da presunte irregolarità nella tenuta dei conti della gestione gennaio/luglio 2017 da parte dell’amministratore, sul presupposto che lo stesso avrebbe omesso di evidenziare, nella situazione patrimoniale, un passivo di Euro 1.604,67 nei confronti dell’Ing. (…) nonché sul presupposto della presenza, nel libro cassa inerente al medesimo periodo, di un pagamento alla società (…) (impresa di pulizie) mai inserito nello stato patrimoniale. Si ritiene, infatti, che non si possa imputare all’ex Amministratore il debito che il Condominio ha nei confronti dei terzi creditori e ciò, in quanto, il Condominio non ha fornito alcuna prova che il (…) abbia distratto in suo favore somme dalla cassa comune.

L’Ente di Gestione che agisce in giudizio contro il suo ex Amministratore deve fornire la prova rigorosa della colpevolezza di quest’ultimo, non potendosi fondare la stessa su presunzioni (cfr. Tribunale di Roma n. 4760/2022). Del pari, non potrebbe ritenersi provato che la condotta asseritamente negligente dell’Amministratore abbia provocato un aggravio economico a carico dei condòmini, essendo state, le suddette passività, per stessa ammissione del Condominio attore, regolarmente adempiute dal successivo amministratore p.t., senza che dalle stesse sia derivato alcun danno patrimoniale all’Ente. Vanno, a questo punto, esaminate le chiamate in garanzia presentate dal convenuto (…) nei confronti delle due compagnie di assicurazione, (…) S.p.A. e (…) S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia. In entrambi i casi, va dichiarata l’inoperatività delle polizze invocate, rientrando l’ipotesi per cui è causa, nel novero delle esclusioni contemplate dalle condizioni generali di polizza. Quanto alla (…) Spa, si evince, dalle condizioni di polizza allegate in giudizio, che, nell’ambito dei “Rischi esclusi dall’assicurazione” di cui al punto 1.6, sono ricompresi “i danni e le perdite patrimoniali derivanti da: omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private (…)” (lett. G), in cui può certamente farsi rientrare l’omessa inclusione degli eventi atmosferici da parte del (…), all’atto della stipula della polizza.

Relativamente, invece, alla (…) S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, al punto 4 delle condizioni di assicurazione è esclusa la garanzia “per le perdite pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento: presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento” (punto 4.15).

Orbene, il contratto assicurativo n. (…), a copertura dei rischi professionali connessi all’esercizio dell’attività di Amministratore di Condominio, posto a fondamento della richiesta di manleva, veniva sottoscritto dal convenuto a far data dal 31.01.2016, con rinnovo annuale (doc.to n. 1), successivamente all’evento per cui è causa e rispetto al quale la compagnia assicuratrice deduce l’esistenza di una diffida che il Condominio avrebbe indirizzato al (…) in data 14.3.2015, avente ad oggetto la contestazione della sua responsabilità e la richiesta di risarcimento danni.

Anche se agli atti non vi è prova della documentazione citata, l’evento per cui è causa può farsi rientrare nella disposizione prevista dall’art. 4.6 delle CGA, che esclude la prestazione della garanzia in relazione alla “gestione di contratti assicurativi”, quale certamente è quello stipulato dal (…) con la compagnia assicuratrice (…) spa.

Le somme richieste dall’attore, pertanto, vanno poste a carico del convenuto, stante il rigetto delle proposte domande di garanzia impropria.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno regolamentate, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato con D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (scaglione fino a 260.000 euro), con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

Inoltre, rispetto ai rapporti tra il Condominio ed il (…) si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate, in virtù dell’accoglimento parziale delle domande attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

1. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dal Condominio Via (…) n. 60 e Via (…) n. 2-3 in persona dell’amministratore p.t. nei confronti di (…);

2. condanna (…) al pagamento, in favore del Condominio Via (…) n. 60 e Via (…) n. 2-3, in persona dell’Amministratore p.t., della somma di Euro 52.183,83 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

3. Rigetta la domanda di manleva proposta da (…) nei confronti di (…) S.p.A. e di (…) S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.

4. Compensa le spese di lite tra il Condominio Via (…) n. 60 e Via (…) n. 2-3, in persona dell’Amministratore p.t., e (…).

5. condanna (…) al pagamento, in favore della (…) Spa, delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

6. condanna (…) al pagamento, in favore della (…) S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli il 2 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

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