la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Tribunale Bergamo, Sezione 3 civile Sentenza 19 febbraio 2019, n. 431
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE TERZA
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n 1811/2016 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza dell’8/1/2019, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da
(…), C.F. (…), rappresentata e difesa dall’avv.to DI.RA. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Napoli, via (…), giusta procura a margine dell’atto di citazione,
ATTRICE,
nei confronti di
ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M.RU. – CASA DI CURA S.FR., C.F. (…), in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BU.GI. e BU.LU., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi, sito in Bergamo, via (…), scala C, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: Responsabilità sanitaria
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 15/2/2016, (…) promuoveva il presente giudizio nei confronti di ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M.RU. – CASA DI CURA S.FR., chiedendo l’accertamento della responsabilità di quest’ultima per i danni subiti, e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio l’ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI (…) – CASA DI CURA (…), che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva anzitutto il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva espletata CTU; la causa veniva quindi trattenuta in decisione all’udienza dell’8/1/2019.
2. Preliminarmente, non può ritenersi fondato il disconoscimento, avanzato da parte convenuta, della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti con la citazione. Invero, premesso che, secondo l’orientamento più convincente della Suprema Corte, “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Sez. 2 – , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 – 01), occorre evidenziare che tale specificità non è riscontrabile nel caso di specie.
2.1. Sempre preliminarmente, deve essere reiterato il rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU, essendo quest’ultima sufficientemente esaustiva alla luce di quanto sottoindicato.
3. Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate, non essendo censurabile l’operato della struttura convenuta. Sul punto dirimenti sono gli assunti della CTU espletata che ritiene questo Giudice di dover condividere integralmente in quanto condotta con un criterio d’indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti.
3.1. Invero ed anzitutto, i diversi momenti dell’approccio terapeutico sono stati oggetto di un operato incensurabile della convenuta: tali conclusioni attengono sia alla diagnosi, sia alla fase di trattamento e postoperatoria, considerato come
– “è possibile affermare che l’iniziale sospetto diagnostico, basato esclusivamente sui sintomi riferiti dalla paziente e sui segni obiettivabili dal chirurgo, è corretto, come pure adeguata è la richiesta di eseguire ulteriori indagini al fine di rafforzare e confermare la diagnosi di appendicite, nel caso specifico subacuta o cronica” (pag. 13 della CTU);
– la scelta e l’esecuzione del trattamento risultano insindacabili, alla luce di come “l’appendicectomia con tecnica laparoscopica viene considerata la soluzione terapeutica migliore dalla maggior parte dei chirurghi, in quanto associata a minor dolore post operatorio, riduzione dei tempi di ospedalizzazione e precoce ripresa dell’attività lavorativa e fisica del soggetto 3, riduzione dei costi ospedalieri e sociali 4, nonché ad un miglior impatto estetico degli esiti cicatriziali e a riduzione significativa delle complicanze correlate all’infezione della ferita 5” (pag. 15 della CTU) e di come “gli attuali postumi rilevati sono tutti riconducibili agli interventi chirurgici correttamente praticati dal personale sanitario, in conformità alle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica” (pag. 17 della CTU);
– non sussistono fondate doglianze rispetto alla fase postoperatoria in quanto “l’attenta valutazione nel periodo post operatorio dell’ematocrito, dell’emoglobina e del referto ecografico, ha consentito ai sanitari di decidere per il reintervento in tempi e modi condivisibili per far fronte ad una complicanza post operatoria prevedibile ma non prevenibile” (pag. 16 della CTU).
3.2. Occorre sottolineare che nemmeno la complicanza postoperatoria – cui il CTU tuzioristicamente riconduce un’analisi del danno biologico permanente, dell’invalidità temporanea e del minimo danno estetico – segue ad una condotta censurabile dei sanitari. Convincentemente il CTU ha evidenziato come trattasi statisticamente di “una situazione prevedibile ma non sempre prevenibile” (pag. 20 della CTU), nel caso di specie “non prevenibile” (come più decisamente rimarcato a pag. 16 e 20 della CTU) e – soprattutto – non conseguente ad un imperito, negligente od imprudente operato dei sanitari (così pag. 17 della CTU). Trattasi – pertanto – di una complicanza fisiologica, connaturata all’intervento e che in positivo esclude la colpa della struttura convenuta anche ex art. 1218 c.c., mancando una condotta alternativa lecita idonea a scongiurare lo sviluppo postoperatorio poi in concreto verificatosi.
4. Non sono nemmeno fondate le doglianze dell’attrice in relazione all’asserita mancata acquisizione di un consenso correttamente informato.
Invero, premesso che, secondo la Suprema Corte, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018, Rv. 649442 – 01), occorre evidenziare che è la prima ipotesi e non la seconda che appare stata allegata dall’attrice entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, Corte d’Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01): infatti, depongono in tal senso
– la trattazione generale di cui a pag. 3 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dell’attrice e laddove prospetta “possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona” e “il grave rischio che” date prestazioni mediche “possono comportare per l’incolumità della persona”,
– i passaggi della perizia di parte di cui al doc. 10 dell’attrice e, in particolare, di pag. 9 laddove rilevano la mancata specificazione delle “eventualità di un secondo intervento con seconda cicatrice e relativo danno estetico”.
Orbene, tale voce di danno non può ritenersi dimostrata, considerato che l’attrice nulla ha provato sulla circostanza del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e “che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento” oppure richiesto un intervento diverso, come pur imposto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611427 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24074 del 13/10/2017, Rv. 645778 – 02).
3.1. Occorre solo ed allora ad abundantiam evidenziare che ad esiti diversi non è dato pervenire nemmeno forzando il dato letterale delle allegazioni attoree e ritenendo domandato anche il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, diverso dal pregiudizio anche incolpevole alla salute. Va infatti premesso che sul punto non può essere convincentemente richiamato l’orientamento di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017, Rv. 644956 – 01 (poi seguita anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11749 del 15/05/2018, Rv. 648644 – 01 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, Rv. 649949 – 01) considerato come
A) da un lato, non è pertinente al caso di specie in quanto non viene meno l’onere di allegazione specifica di an e quantum di detto pregiudizio lato sensu morale, incombente di prospettazione sia quivi non osservato da parte attrice in termini sufficientemente specifici ed entro il termine delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multis, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d’Appello di Milano 13-1-2016), sia a fortiori sussistente in termini pregnanti in presenza di “contestazione della controparte” (come osservato al punto 11 della motivazione di detta pronuncia della Suprema Corte),
B) dall’altro, non è condivisibile laddove giunge ad estromettere del tutto l’esigenza di ogni prova quantomeno presuntiva, arrivando a ravvisare quest’ultima dalla mera e stessa “formulazione di una domanda siffatta” (punto 15 della motivazione di detta pronuncia della Suprema Corte) così de facto giungendo ad un inaccettabile danno – conseguenza in re ipsa e desunto tautologicamente dall’esercizio dell’azione giudiziale medesima (in tal senso e per l’insufficienza di prospettazioni tautologiche per il danno non patrimoniale, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 – 02).
In superamento – pertanto – del citato orientamento di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017, Rv. 644956 – 01 (poi seguita anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11749 del 15/05/2018, Rv. 648644 – 01 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, Rv. 649949 – 01), deve pertanto aderirsi al differente indirizzo di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17278 del 02/07/2018, Rv. 649516 – 01 (ed anche di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 2018) e per il quale – correttamente ed in osservanza dei principi generali in tema di onere di allegazione e prova, nonché di risarcimento del danno – è necessaria la “sussistenza dei presupposti di fatto, in termini di danno – conseguenza (la cui dimostrazione grava sul danneggiato)”; tale ultimo orientamento trova – del resto – un’ulteriore conferma laddove si è di recente specificato come il danneggiato sia onerato di allegare e provare il proprio pregiudizio anche in termini di “apprezzabile gravità”, dunque come “non (…) futile” e superante “la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20885 del 22/08/2018). Ebbene, nel caso di specie – anche volendo forzare il dato letterale delle allegazioni attoree e nei termini suesposti – manca l’osservanza di detto onere della prova anche in via solo presuntiva e che lasci postulare un conflitto tra l’esecuzione dell’attività sanitaria e le convinzioni individuali del paziente laddove correttamente informato, tanto più che detto asserito dissidio si sarebbe dovuto consumare nella particolarissima situazione di un trattamento che “viene considerato la soluzione terapeutica migliore” (pag. 15 della CTU).
Ne consegue l’integrale rigetto delle domande attoree.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa; dette spese si liquidano in favore di parte convenuta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, l’importo delle domande rigettate, e il limite della nota spese depositata, in Euro 7.254,00 per compensi (fase di studio Euro 1.620,00, fase introduttiva Euro 1.147,00, fase istruttoria Euro 1.720,00, fase decisoria Euro 2.767,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
4.1. Parimenti le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice, con i conseguenti eventuali obblighi restitutori.
4.2. A fronte della mancata presentazione della convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale prodotto dall’attrice, si condanna parte convenuta al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato.
A tal proposito deve essere osservato che nemmeno l’invio unilaterale della comunicazione scritta, prodotta ed indicante l’assenza può surrogare da sé sola la presentazione effettiva al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande di (…);
2) Condanna (…) al pagamento, in favore di ISTITUTO (…) – CASA DI CURA (…), delle spese processuali, liquidate in Euro 7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di (…), con i conseguenti eventuali obblighi restitutori;
4) Visto l’art. 8, comma 4bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, condanna ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI (…) – CASA DI CURA (…) al pagamento, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Bergamo il 19 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2019.