Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, sia stato mutato l’originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite.

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Tribunale|Milano|Sezione 7|Civile|Sentenza|31 agosto 2022| n. 6972

Data udienza 30 agosto 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

FALLIMENTO (…) con l’avv.(…)

-attore-

CONTRO

(…) con gli avv.ti (…) e (…)

-convenuta-

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa.

In data 27 giugno 2018 la (…) SB ha commissionato ad (…) srl l’adeguamento di parte degli impanati tecnologici e l’adeguamento di parte delle opere edili relativi ad un fabbricato sito in M. con accessi sulla via (…) e via (…) Con ricorso per (…) la committente (…) ha proposto un accertamento in contradditorio con (…) per verificare le opere eseguite, l’eventuale ritardo e la sussistenza di asseriti vizi e difetti, nonché l’ammontare dei lavori di ripristino, oltre all’eventuale disvalore delle opere.

Il CTU ha così quantificato in Euro 178.163,14 il residuo credito dell’appaltatrice (di cui Euro 21.601,26 per ritenute a garanzia), dedotta la spesa per l’eliminazione di vizi e difetti pari ad Euro 33.844,38.

Il CTU ha altresì quantificato la penale dal ritardo, contrattualmente stabilita in Euro 3.750,00 al giorno, riscontrando un ritardo di 137 giorni nell’esecuzione delle sole opere edilizie esterne.

La penale è stata così quantificata in Euro 513.750,00.

Parte attrice ha al riguardo eccepito l’iniquità manifesta di una penale siffatta, atteso che il compenso complessivo per tutte le opere -iniziali, interne ed infine esterne di ultimazione lavori – ammonta ad Euro 460.000,00.

Il ritardo oltretutto riguarderebbe le sole opere esterne, ultimate in data 26.04.2019 con 137 giorni di ritardo.

Ebbene, detto ritardo -concernente le sole opere finali esterne- a dire dell’attrice non sarebbe comunque addebitabile all’impresa appaltatrice.

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, la penale non potrebbe superare il 10% dell’ammontare complessivo del corrispettivo pattuito, a fronte di quanto statuito dall’art.133 bis quarto comma del D.Lgs. n. 50 del 2016.

L’odierna controversia dunque concerne il rapporto di dare/avere tra le parti ed in particolare tra il credito vantato da parte attrice per le opere svolte ed il credito eccepito da parte convenuta per i vizi e per la penale da ritardo, oltre che per i danni lamentati per Euro 125.000,00 per canoni non percepiti ed Euro 102.000,00 per maggiori canoni di locazioni versati dalla stessa convenuta.

Di talché, mutato il rito sommario, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (memorie depositate dalla sola parte attrice), acquisito il fascicolo per (…) ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sul rapporto contabile tra le parti.

Dalla CTU è emerso che l’appaltatore ha eseguito opere per Euro 431.425,26, ha ricevuto pagamenti per Euro 241.019,00 e dunque avrebbe diritto ad un residuo di Euro 190.406,26, da cui detrarre costi di ripristino per Euro 33.844,38. Il credito dunque vantato dall’appaltatore sarebbe pari ad Euro 156.561,88, oltre Euro 21.601,26 = Euro 178.163,14 (pari alla pretesa attorea).

Occorre dunque verificare se sia addebitabile all’appaltatore il ritardo lamentato da (…) se pertanto possano eccepirsi in compensazione penale e risarcimento del danno come sopra quantificati dalla convenuta.

Ebbene, innanzitutto giova evidenziare che, a fronte di opere realizzate a regola d’arte per la somma poc’anzi indicata, la committente spa si è limitata a versare la minor somma di Euro 241.019,00, rimanendo dunque inadempiente per un importo pari a circa 1/3 della somma complessivamente dovuta (…) alla appaltatrice (…) srl.

Sicché, (…) non può pretendere alcun addebito da ritardo per mancato proseguimento dell’esecuzione delle opere previste in contratto.

Si osserva inoltre che il ritardo concerne solo le opere esterne, mentre le opere interne sono state realizzate entro i termini contrattuali.

Giova invero evidenziare che il CTU ha affermato che: “a) le opere interne propedeutiche all’ingresso di ditte terze sono state completate nel rispetto dei tempi contrattuali in data 01.10.2018; b) le opere interne di completamento sono state effettuate tra il 28.10.2018 ed il 11.05.2019, compatibilmente con la disponibilità del personale (…) insediatosi, senza che il Direttore dei Lavori abbia determinato una nuova scadenza contrattuale, ma intimandone l’ultimazione in data 17.05.2019 senza avere successiva risposta dalla Resistente; c) le opere esterne sono state ultimate in data 26.04.2019 con 137 giorni di ritardo”.

Ebbene, lo stesso CTU, sebbene non abbia accertato l’addebitabilità del ritardo, ha comunque evidenziato che (…) srl ha potuto iniziare le opere esterne d’impiantistica di sua competenza soltanto dopo la ritardata ultimazione delle opere edilizie di competenza di altra impresa, tanto da stigmatizzare l’omessa assegnazione da parte del D.L. di un nuovo termine per l’esecuzione delle opere esterne.

Il termine contrattuale per l’esecuzione delle opere esterne è indicato al 30 novembre 2018.

Tuttavia, tale termine non avrebbe potuto essere rispettato, a fronte del ritardato completamento di opere da parte di imprese terze, come confermato dalla stessa convenuta con mail del febbraio 2019 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta).

Il termine originariamente pattuito del 30 novembre 2018 deve dunque intendersi superato a seguito della ritardata esecuzione di altre opere estranee ad (…) Al riguardo la giurisprudenza afferma che “Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, sia stato mutato l’originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (cfr. Cass. Ordinanza n. 8405/2019).

Ebbene, nella specie, come rilevato dallo stesso CTU, l’originario piano dei lavori è mutato a seguito di ritardi non riconducibili ad (…) bensì ad altre imprese.

Pertanto, in assenza di una pattuizione di un nuovo termine, la penale originariamente pattuita non può essere riconosciuta a (…) Alla non addebitabilità del ritardo in capo ad (…) consegue altresì il rigetto delle ulteriori voci di danno pretese da (…) tenuto conto altresì che il mancato deposito delle memorie di (…) ex art. 183, sesto comma, c.p.c. impedisce comunque la dimostrazione degli asseriti pregiudizi patrimoniali.

Da ultimo si rileva che, solo nella comparsa conclusionale, parte attrice deduce che dovrebbero riconoscersi all’appaltatore anche “Euro 9.150,00 relativi al mai effettuato pagamento di spa che il c.t.u. ha erroneamente ritenuto di far rientrare nella voce “Opere pagate da parte Ricorrente”, assumendo in conclusione che il credito complessivo del Fallimento srl ammonterebbe ad Euro 189.313,14, oltre IVA.

La domanda non può essere accolta, in quanto tardivamente introdotta nella sola fase conclusiva del giudizio, tanto che le stesse conclusioni formulate dall’attore riportano ancora l’originario importo di 178.163,14.

3. Conclusioni.

La domanda di parte attrice può trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 178.163,14, oltre iva ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di accertamento del credito di (…) (deposito CTU al 30 dicembre 2019) al saldo effettivo.

Le spese processuali (per la fase ante causam (…) e di merito) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia (cfr. valore delle domande riconvenzionali infondate avanzate da parte convenuta: Euro 513.750,00 + Euro 125.000,00 + Euro 102.000,00 = Euro 740.750,00).

La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l’applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) accoglie la domanda di parte attrice;

2) condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Euro 178.163,14, oltre iva ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dal 30 dicembre 2019 al saldo effettivo;

3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano:

– quanto alla fase ante causam: in Euro 3.878,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;

– quanto alla fase di merito: in Euro 786,00 per spese esenti ed Euro 20.122,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 30 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2022.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.