il mutuo cosiddetto di scopo o di destinazione, cioè preordinato al perseguimento di determinate finalità, è caratterizzato dal fatto che il finanziato non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto, compiendo l’attività in concreto programmata, sì che un tale impegno interviene nel sinallagma contrattuale con rilevanza corrispettiva dell’attribuzione della somma. Il mutuo di scopo, dunque, si caratterizza per il fatto che una somma di denaro viene consegnata al mutuatario (o addirittura ad altro soggetto, parte nel diverso contratto necessario per il raggiungimento dello scopo, come nella fattispecie) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale.

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Tribunale Milano, Sezione 6 civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 2036

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11790/2016 R.G. promossa da:

(…) SOCIETA COOPERATIVA C.F. (…) assistito e difeso dall’avv. SA.AC. e dall’avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso avv. SA.AC.

ATTRICE

contro:

(…) C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. BR.AL. e dall’avv. BU.CE. ((…)) VIA (…) VARESE; elettivamente domiciliato in VIA (…) 21100 VARESE presso avv. BR.AL.

CONVENUTA

(…) (…) C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. VI.IR. elettivamente domiciliato in VIA (…) 21020 BREBBIA presso avv. VI.IR.

CONVENUTA e TERZA CHIAMATA

Oggetto: Mutuo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) Società Cooperativa conveniva in giudizio le sig.re (…) e (…) (alias (…)), rispettivamente venditrice e acquirente dell’immobile per il cui acquisto l’attrice aveva concesso un mutuo in data 20.7.2007 per la somma di Euro 110.000,00, instando in via principale per la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo (rep. (…) racc. (…)) e di compravendita (rep. (…) racc. (…)) intercorsi tra le parti e la condanna della venditrice alla restituzione della somma percepita ed in via subordinata per la risoluzione da inadempimento del contratto di mutuo e la condanna della mutuataria alla restituzione dell’importo erogato e, in ogni caso, per il risarcimento dei danni conseguenti alla truffa perpetrata dalla (…) ai danni dell’attrice.

Si costituiva in giudizio la Sig.ra (…) la quale aderiva alla domanda principale dell’attrice e ne contestava la domanda subordinata e di risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Si costituiva altresì la convenuta (…) contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto e instando per l’autorizzazione alla chiamata in causa della (…) nei cui confronti esperiva domanda di risarcimento del danno e manleva.

Autorizzata la chiamata e concessi i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c. il Giudice, ritenuta la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5 dicembre 2018 ove il nuovo Giudice assegnatario tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale di parte attrice è da ritenersi fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Dalle evidenze documentali emerge che in data 20.7.2007 veniva stipulato un contratto di compravendita (doc. 4 fasc. attrice) tra (…), venditrice e tale (…), acquirente, avente ad oggetto un immobile sito in V., frazione di A. (V.), via (…) per il prezzo di Euro 110.000,00.

Tale acquisto veniva finanziato mediante la contestuale erogazione da parte della Banca attrice di un mutuo (doc. 3 fasc. attrice) che rimaneva impagato, ad eccezione di qualche rata, dalla mutuataria (…) la quale si rendeva altresì irreperibile con conseguente impossibilità per la mutuante di far valere nei suoi confronti le proprie pretese creditorie.

L’attrice veniva a conoscenza della ragione dell’irreperibilità solo in seguito alla notifica quale persona offesa dell’avviso di fissazione di udienza preliminare relativamente a un procedimento penale aperto nei confronti di diversi imputati, tra cui la sedicente (…), per i reati di truffa, falso e sostituzione di persona (doc. 5 fasc. attrice).

In particolare emergeva che la mutuataria (…) nata a (…) il (…) era in realtà persona inesistente (doc. 10 fasc. attrice) rispondente al vero nome di (…) nata a I. il (…) la quale, mediante l’utilizzo di documentazione contraffatta, aveva stipulato i contratti di compravendita e di mutuo di cui è causa.

Risulta inoltre dagli atti (doc. 8 fasc. attrice) che la convenuta (…) decideva di “patteggiare” la pena così non contestando la ricostruzione dei fatti come riassunta nel capo di imputazione e, quindi, non contestando la sua partecipazione alla truffa, circostanze che non smentiva nemmeno in questa sede.

Stante la ricostruzione dei fatti appena fornita, l’attrice (…) sostiene che i contratti di mutuo e compravendita del 20.7.2007, in quanto funzionalmente collegati, sarebbero entrambi nulli poiché stipulati da soggetto inesistente e quindi in assenza dell’elemento essenziale dell’accordo o, in alternativa, a fronte della loro contrarietà a norme imperative.

La doglianza di nullità è fondata, sebbene per ragioni diverse da quelle prospettate dall’attrice.

Va preliminarmente respinta la tesi della convenuta (…) secondo la quale non sussisterebbe alcun collegamento tra i contratti de quibus stante la natura fondiaria del mutuo, natura che emergerebbe anche dalla nota di iscrizione ipotecaria versata in atti riportante la dicitura “concessione a garanzia di mutuo fondiario” quale giustificazione dell’ipoteca apposta sull’immobile.

A riguardo va osservato che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mutuo cosiddetto di scopo o di destinazione, cioè preordinato al perseguimento di determinate finalità, è caratterizzato dal fatto che il finanziato non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto, compiendo l’attività in concreto programmata, sì che un tale impegno interviene nel sinallagma contrattuale con rilevanza corrispettiva dell’attribuzione della somma. Il mutuo di scopo, dunque, si caratterizza per il fatto che una somma di denaro viene consegnata al mutuatario (o addirittura ad altro soggetto, parte nel diverso contratto necessario per il raggiungimento dello scopo, come nella fattispecie) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (Cass. 3752/1981).

Nel caso di specie invero da un lato l’art. 1 del contratto di mutuo afferma che “la Parte Mutuataria dichiara … che il mutuo è stato richiesto per acquisto di prima abitazione, acquisto di abitazione principale e per la realizzazione di tale scopo il mutuo viene accordato alla Banca” e dall’altro il punto 1 del contratto di compravendita attesta l’avvenuto pagamento del valore dell’immobile (Euro 110.000,00) mediante “n. 3 (tre) assegni circolari, emessi in data 20 luglio 2007 dalla (…) S.p.A. … tutti a favore di (…)”.

Da ciò deriva che i contratti di mutuo e di compravendita, peraltro stipulati contestualmente avanti il medesimo notaio dott. (…), sono da considerarsi funzionalmente collegati essendo il primo volto a finanziare il pagamento del prezzo dell’immobile da destinarsi a prima abitazione del mutuatario e che pertanto un’eventuale nullità della compravendita importerebbe il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo e legittimerebbe il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata al venditore che di tale importo ne ha beneficiato (cfr. ex multis Cass. 3589/2010).

A questo punto deve rilevarsi che i contratti de quibus sono stati utilizzati dalla convenuta (…) per perseguire una finalità contraria ai principi etici e giuridici fondamentali dell’ordinamento, ossia, attraverso la distorsione della funzione economico-sociale astratta propria dei contratti di mutuo e compravendita, sono stati impiegati dalla stessa per perpetrare la truffa ai danni della Banca mutuante.

Ne consegue che mediante tali contratti la mutuataria/acquirente ha potuto distorcere la causa degli stessi sostituendola con una causa illecita ex art. 1343 c.c. da cui deriva la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di compravendita e, di riflesso, del collegato contratto di mutuo.

Tale declaratoria di nullità ex art. 1343 c.c. meglio si attaglia alla fattispecie concreta rispetto all’asserita nullità per mancanza di consenso sostenuta dall’attrice.

Per tali ragioni va pertanto dichiarata la nullità del contratto di mutuo del 20.7.2007 stipulato a rogito del notaio (…) di M., rep. (…) e racc. (…), tra la (…) S.p.a. (oggi (…) Società Cooperativa) e la sedicente (…), come pure del contestuale contratto di compravendita collegato al primo stipulato a rogito del notaio (…) di M., rep. (…) racc. (…) tra la signora (…) e la sedicente (…).

La declaratoria di nullità dei contratti collegati giustifica, come già chiarito, la pretesa risarcitoria della Banca mutuante nei confronti della venditrice del bene, quale soggetto che ha effettivamente beneficiato dell’erogazione della somma finanziata oggetto della truffa, con l’effetto che la convenuta (…) va pertanto condannata a restituire all’attrice gli importi dalla stessa percepiti pari ad Euro 110.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.

In ragione dell’accoglimento della domanda di nullità avanzata dalla Banca la convenuta (…) va condannata a rilasciare immediatamente libero da cose e persone l’immobile oggetto del contratto di compravendita sito in V. (V.), Via L. S. n. 8.

In via gradata va dunque accolta la domanda della convenuta (…) e pertanto va accertato e dichiarato il trasferimento della proprietà dell’immobile da (…) a (…) con conseguente condanna di (…) a trasferirne effettivamente la proprietà alla convenuta (…).

Alla predetta pronuncia consegue l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese, previa sostituzione dell’indicazione della signora (…) con quella della signora (…) con i relativi corretti dati anagrafici, di apportare ogni idonea annotazione e trascrizione in relazione all’immobile indicato.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attrice nei confronti di (…) la stessa si appalesa solo parzialmente fondata.

(…) sostiene che dalla condotta fraudolenta della convenuta (…) sarebbero derivati danni non patrimoniali relativi alla limitazione della “libertà negoziale della Banca” risarcibili in via equitativa nonché danni patrimoniali individuabili, a titolo di danno emergente, nella somma erogata a titolo di capitale dalla mutante e a titolo di lucro cessante negli interessi che la Banca avrebbe ottenuto sulla predetta somma.

La tesi coglie nel segno solo parzialmente.

Quanto al danno non patrimoniale non può condividersi la prospettazione dell’attrice secondo la quale la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. esonererebbe la stessa dal dover fornire ulteriori prove in ordine alla responsabilità della convenuta e, in particolar modo, in ordine al pregiudizio patito dalla stessa.

Anche volendo condividersi l’argomentazione spesa da (…) secondo la quale l’imputato che decida di “patteggiare” non contesterebbe il fatto ammettendo la propria responsabilità, va osservato che tale ammissione di colpevolezza, lungi dal provare la sussistenza del danno lamentato dalla Banca, configura solamente il riconoscimento di un fatto di reato, per il quale la sig.ra (…) è invero stata condannata dal Tribunale di Varese in data 13 settembre 2011.

La sentenza penale di patteggiamento infatti, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. in punto di prova presuntiva, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.) (Cass. 20170/2018).

Ne consegue che l’attrice avrebbe dovuto fornire idonea dimostrazione del pregiudizio sofferto in conseguenza del reato non potendolo ritenere “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere compiutamente provato.

Quanto invece al danno patrimoniale subito dall’istituto la domanda di risarcimento merita accoglimento solo relativamente alla richiesta di corresponsione della somma a titolo di lucro cessante.

La ripetizione del danno patrimoniale a titolo di danno emergente configurerebbe invero un ingiustificato arricchimento da parte dell’attrice la quale si vedrebbe doppiamente ripetuto l’importo erogato quale quota capitale del mutuo (Euro 110.000,00) tanto dalla venditrice (…), per effetto della ripetizione di indebito discendente dalla nullità del contratto di mutuo stipulato, quanto dalla convenuta (…).

Quest’ultima è pertanto tenuta a risarcire l’istituto di credito del solo danno patrimoniale da lucro cessante subito dallo stesso, da quantificarsi negli interessi che l’attrice avrebbe ottenuto sulla somma capitale se il mutuo fosse stato regolarmente adempiuto.

A tale titolo (…) (alias (…)) va pertanto condannata a corrispondere a (…) Società Cooperativa, a titolo di lucro cessante, gli interessi pattuiti convenzionalmente inter partes secondo il piano di ammortamento di cui al documento 14 di parte attrice a cui si rimanda integralmente, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.

In conclusione, per ciò che attiene alle domande di manleva e di risarcimento del danno avanzate in via subordinata dalla convenuta (…) nei confronti della (…) le stesse si appalesano prive di fondamento.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni la sig.ra P. insta per la condanna di (…) al fine di vedersi risarciti in via equitativa, in virtù dell’incolpevole affidamento circa la legittimità dell’accordo, i pregiudizi sofferti in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di compravendita.

La doglianza non può essere accolta stante l’assoluta mancanza di prova del pregiudizio asseritamente sofferto dalla P. a causa della condotta della (…).

La stessa invero si è limitata ad allegare che, da un lato, la condanna alla ripetizione delle somme ottenute dalla Banca la costringerebbe a fare ricorso al credito, non possedendo la disponibilità economica per far fronte a tale esborso e che, dall’altro, a seguito della declaratoria di nullità sarebbe costretta a rientrare in possesso di un immobile nel frattempo oggetto di svalutazione e di cui non è dato di conoscere le condizioni, senza tuttavia fornire prova alcuna di tali circostanze che non possono pertanto essere risarcite.

La domanda va dunque rigettata.

Parimenti infondata appare la domanda di manleva della convenuta P. di essere tenuta indenne dalla (…) delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condanna alla restituzione della somma mutuata, tenuto conto che la stessa a fronte di tale ripetizione rientrerà nella piena disponibilità giuridica dell’immobile oggetto della compravendita.

Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

– Dichiara la nullità del contratto di mutuo del 20.7.2007 stipulato a rogito del notaio (…) di (…), rep. (…) e racc. (…), tra la (…) S.p.a. (oggi (…) Società Cooperativa) e la sedicente (…), come pure del contestuale contratto di compravendita collegato al primo stipulato a rogito del notaio (…) di (…), rep. (…) racc. (…) tra la signora (…) e la sedicente (…);

– Condanna per l’effetto la convenuta (…) a restituire all’attrice la somma di Euro 110.000,00 oltre accessori come da motivazione;

– Condanna (…) a rilasciare immediatamente, nella disponibilità della convenuta (…), l’immobile sito in V. (V.) Via (…) libero da cose o persone;

– Accerta e dichiara il trasferimento della proprietà dell’immobile di cui sopra da (…) a (…) e per l’effetto condanna la convenuta (…) a trasferirne effettivamente la proprietà alla stessa;

– Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese, previa sostituzione dell’indicazione di (…) con quella di (…) con i relativi corretti dati anagrafici, di apportare ogni idonea annotazione e trascrizione in relazione all’immobile indicato;

– Condanna la convenuta (…) a pagare all’attrice a titolo di risarcimento danni da lucro cessante la somma pari agli interessi pattuiti convenzionalmente inter partes secondo il piano di ammortamento di cui al documento 14 di parte attrice a cui si rimanda integralmente, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;

– Rigetta ogni altra istanza;

– Condanna le convenute in solido a rifondere all’attrice le spese di lite liquidate in complessivi Euro 9.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA, ponendo la quota di spettanza di (…) a carico dell’Erario.

Così deciso in Milano il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.