il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, come negozio in itinere o in stato di pendenza, suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica del dominus. Questa sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del falsus procurator e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l’efficacia, non e’ modificabile in via interpretativa. La ratifica – quale manifestazione di volonta’ del dominus diretta ad approvare l’operato del rappresentante, per la quale non sono richieste formule sacramentali – puo’ essere costituita anche da atti o fatti che implichino necessariamente la volonta’ di far proprio il contratto e i suoi effetti: puo’ dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus risulti in modo univoco la volonta’ di rendere efficace il negozio.La giurisprudenza di questa corte sottolinea, poi, il ruolo centrale che, nella fattispecie, ha l’affidamento della controparte negoziale: si ha ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla siano stati percepiti o comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato; una volta che il controinteressato sia posto in grado di percepire l’appropriazione, viene in gioco il suo affidamento sulla conclusione del contratto (che quindi si ha per avvenuta), in base al quale egli regolera’ di conseguenza il suo agire.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1015

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9523-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore Signora (OMISSIS), domiciliata ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e, a seguito della procura speciale del (OMISSIS) autenticata dal dottor (OMISSIS) Notaio in (OMISSIS), dall’avvocato (OMISSIS);

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso al tribunale di Firenze la (OMISSIS) s.r.l. (oggi in liquidazione), editrice di pubblicazioni per l’infanzia, ha chiesto ingiungersi alla (OMISSIS) s.a.s. in persona dell’accomandataria (OMISSIS), distributrice presso le edicole, il pagamento di Euro 43.646,66 oltre accessori quale corrispettivo di pubblicazioni. Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato il 17.5.2004, ha proposto opposizione l’intimata, eccependo la non vincolativita’ e comunque una qualificazione del contratto diversa rispetto a quella di contratto estimatorio, nonche’ l’inadempimento della controparte che aveva cessato il ritiro dell’invenduto. Sulla resistenza dell’opposta e intervenuta in via adesiva alle ragioni di questa la cessionaria del credito, (OMISSIS) s.r.l., rigettata istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con sentenza del 27 giugno 2006 il tribunale di Firenze ha disatteso l’opposizione.

2. Su appello della (OMISSIS) s.a.s., in presenza di (OMISSIS) s.r.l. e nella contumacia (OMISSIS) s.r.l., con sentenza depositata il 7 gennaio 2014 la corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione.

3. A supporto della decisione, per quanto rileva nella presente sede, la corte territoriale:

– ha richiamato che il tribunale aveva “ritenuto la validita’ del contratto 19.9.2002, allegato dall’opposta, affermando che, sebbene il (OMISSIS) (accomandante della (OMISSIS) e marito dell’accomandataria) che l’aveva sottoscritto fosse da ritenersi falsus procurator, la societa’ aveva tuttavia ratificato tale contratto, dandovi esecuzione; inoltre, le consegne erano pacificamente avvenute e secondo il contratto, da qualificarsi estimatorio, era (OMISSIS) a dover provare di aver tempestivamente chiesto le rese nei termini contrattualmente previsti, e tanto non aveva fatto, restando irrilevanti le eventualmente diverse modalita’ con cui la restituzione del c.d. reso era avvenuta in passato”;

– nel disattendere il terzo motivo di appello, ha considerato che con esso la (OMISSIS) aveva contestato “la ratifica del contratto perche’ l’esecuzione avrebbe riguardato solo aspetti marginali “come le percentuali di aggio e di sconto”, ed in assenza di prove “che riguardino il vero nucleo del contratto e cioe’ l’aspetto relativo alla resa delle copie invendute””; ha “osserva(to) in contrario che gli elementi essenziali del contratto (consegna della merce e pagamento del prezzo) si sono realizzati pacificamente per molti mesi (dall’ottobre 2002 al marzo 2003…) e anche la resa dell’invenduto veniva eseguita, sebbene con modalita’ semplificate rispetto a quanto contrattualmente previsto (anziche’ inviare una raccomandata entro 15 giorni dalla data di richiamo, a sua volta fissata entro 45 giorni dalla data di distribuzione, come previsto dall’articolo 7 del contratto, si assume da parte appellante che il ritiro dei resi avvenisse de plano, contemporaneamente alla consegna dei nuovi numeri)”, essendo “proprio questo… un aspetto “marginale” che non inficia l’avvenuta ratifica del contratto”;

– ha disatteso le deduzioni dell’appellante in ordine all’inidoneita’ della scrittura datata 19.9.2002 a rappresentare un vero e proprio contratto, sottolineando che, prevedendo l’articolo 11 che l’accordo si sarebbe inteso perfezionato con il primo atto di esecuzione dello stesso, le eccezioni formali di parte appellante, relative all’assenza di firma del legale rappresentante di Accademia ed alla mancanza di riferimenti allo scambio di proposta e di accettazione, erano conseguentemente superate.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.a.s. su due motivi. Ha resistito l’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione con controricorso contenente ricorso incidentale su un motivo illustrato da memoria. Non ha spiegato difese la (OMISSIS) s.r.l.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 1326, 1327 e 1556 c.c., sostenendosi che erroneamente la corte d’appello avrebbe ritenuto concluso il contratto, qualificato estimatorio ex articolo 1556 c.c., sulla base delle clausole – tra cui quella relativa ai termini per il ritiro dell’invenduto – di cui alla “proposta” del 19.9.2002; l’esecuzione (sul cui rilievo viene richiamata nel ricorso la dottrina giuridica) dante luogo ad accettazione della “proposta” non sarebbe stata infatti a questa conforme, costituendo controproposta poi accettata, in quanto per mesi il ritiro era avvenuto con altre modalita’; il contratto avrebbe dunque un contenuto diverso, quanto meno rispetto a detta clausola, cio’ in cui si concretizzerebbe l’erroneita’ della sentenza impugnata, che sulla base della ricostruzione viziata di un contenuto conforme alla “proposta” aveva quantificato il corrispettivo non solo in riferimento al venduto, ma anche all’invenduto non ritirato.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 c.c. da parte della sentenza della corte d’appello, laddove essa “ha ritenuto possibile la ratifica nonostante la non coincidenza tra il contenuto della proposta controfirmata dal falsus procurator e il comportamento concludente (o esecutivo) del rappresentato”; “per ritenere possibile una ratifica del contratto la corte avrebbe dovuto accertare un comportamento oggettivamente conforme al contenuto del contratto stesso”, avendo invece la stessa corte ravvisato una difformita’ quanto alla restituzione dei resi, aspetto erroneamente ritenuto marginale.

3. I due motivi, atteso che ai fini del loro esame sono necessarie argomentazioni parzialmente comuni, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili.

3.1. Deve premettersi che, come la stessa parte ricorrente riconosce, il contratto scritto, denominato “lettera di accordo commerciale per vendita con diritto di resa” (v. trascrizione alla p. 10 del ricorso), risulta non solo concluso da Massimo Picollo espressamente indicato quale incaricato della (OMISSIS), ma contiene anche riferimenti al fatto che lo stesso sig. (OMISSIS), coniuge dell’accomandataria della ricorrente societa’, ne aveva “concordato” il contenuto. Di tale contratto, quindi come detto pacificamente negoziato e concluso dal sig. (OMISSIS), la corte d’appello – con accertamento non impugnato da altri angoli visuali diversi da quelli sopra riportati – ha accertato, da un lato, la stipula da parte di un rappresentante senza poteri e, dall’altro, che “la societa’ aveva tuttavia ratificato tale contratto, dandovi esecuzione”, posto anche che “le consegne erano pacificamente avvenute”.

3.2. Com’e’ noto, secondo l’impostazione condivisa da questa corte (v. ad es. Cass. n. 14618 del 17/06/2010), il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, come negozio in itinere o in stato di pendenza, suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica del dominus. Questa sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del falsus procurator e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l’efficacia, non e’ modificabile in via interpretativa (cosi’ Cass. n. 2403 del 08/02/2016). La ratifica – quale manifestazione di volonta’ del dominus diretta ad approvare l’operato del rappresentante, per la quale non sono richieste formule sacramentali – puo’ essere costituita anche da atti o fatti che implichino necessariamente la volonta’ di far proprio il contratto e i suoi effetti: puo’ dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus risulti in modo univoco la volonta’ di rendere efficace il negozio (v. ad es. Cass. n. 6937 del 08/04/2004 e n. 408 del 12/01/2006, ove la specificazione che il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’, se non per vizi di motivazione). La giurisprudenza di questa corte sottolinea, poi, il ruolo centrale che, nella fattispecie, ha l’affidamento della controparte negoziale: si ha ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla siano stati percepiti o comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato; una volta che il controinteressato sia posto in grado di percepire l’appropriazione, viene in gioco il suo affidamento sulla conclusione del contratto (che quindi si ha per avvenuta), in base al quale egli regolera’ di conseguenza il suo agire (v. sul punto Cass. n. 15699 del 11/07/2006).

3.3. Su tali premesse, risulta evidente che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull’applicazione al caso di specie della disciplina degli articoli 1398 e 1399 c.c., concernenti il caso di ratifica (in specie, tacita) da parte di soggetto falsamente rappresentato nel compimento di un contratto concluso. Ne discende, quindi, che non e’ affatto pertinente a detta ratio (chiara anche alla parte ricorrente che infatti su essa fonda, parzialmente, il secondo motivo), e quindi e’ inammissibile, il primo motivo, facente riferimento a istituti del diritto dei contratti (la conclusione per proposta e accettazione di cui agli articoli 1326 e 1327 c.c.) del tutto eccentrici rispetto alla ratio richiamata: la sentenza impugnata ha avuto, infatti, riguardo a un contratto concluso, seppur in pendenza di ratifica dell’operato del falso rappresentante, e non gia’ a una proposta che la (OMISSIS) s.a.s. dovesse accettare o rispetto alla quale potesse effettuare controproposta.

3.4. Tanto esime da ogni altra considerazione eventualmente convergente verso l’inammissibilita’ del primo motivo, ad esempio in tema di contenuto essenzialmente di merito delle critiche contenute nella doglianza, non esaminabili quindi in sede di legittimita’.

3.5. Benche’ anche nell’ambito del secondo motivo la parte ricorrente si esprima in termini che evocano i non confacenti istituti della proposta e dell’accettazione del contratto, nell’ambito di tale motivo e’ idoneamente fatta questione di presunta falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 c.c., cio’ che consente di affermare – a differenza della precedente censura – la pertinenza di questa al caso di specie.

3.6. Il motivo risulta pero’ inammissibile per altra via. Il nucleo essenziale della critica verte infatti sulla circostanza per cui erroneamente la sentenza della corte d’appello avrebbe ritenuto realizzata una ratifica, che sarebbe invece esclusa dalla “non coincidenza tra il contenuto della “proposta” controfirmata dal falsus procurator e il comportamento concludente (o esecutivo) del rappresentato”, in tema di restituzione dei resi (virgolette interne aggiunte). In argomento, si e’ gia’ ricordato che, come ritiene la giurisprudenza (Cass. n. 408 del 12/01/2006), l’accertamento in ordine all’essersi realizzata o non realizzata una ratifica dell’operato dello pseudorappresentante spetta al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’, se non per vizi di motivazione. Cio’ posto, e’ evidente che, mediante la sottoposizione alla corte di cassazione di una critica in ordine al se la ratifica vi sia stata, la parte ricorrente – sotto le spoglie di una censura per violazione di legge – in effetti richiede un’inammissibile valutazione in fatto. Da cio’ – unitamente alla costatazione della circostanza che nessuna negazione o erroneo governo di regulae iuris emerge dalla sentenza impugnata – discende l’inammissibilita’ del motivo, siccome esso si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte (questioni relative al concreto operare dei resi e alla valutazione della prassi difforme dalla clausola contrattuale, in riferimento all’intervenuta ratifica), proponendo un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, in particolare non attenendo a possibili vizi di violazione di norme di diritto.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, da parte della l’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92, 96, 115 e 116 c.p.c., nonche’ vizio di omesso esame articolo 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5, per avere erroneamente la corte d’appello compensato le spese processuali del grado di giudizio e rigettato la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria sulla motivazione che “un comportamento che improvvisamente innovi ad una prassi costantemente seguita in un rapporto di durata, richiedendo l’applicazione puntuale di decadenze contrattuali che prima erano state evitate mediante lo spontaneo periodico ritiro delle rese, puo’ ritenersi non del tutto conforme ai canoni di correttezza e tale da aver contribuito a cagionare la lite”.

4.1. Il motivo e’ infondato. A fronte della predetta motivazione, immune da vizi logici e giuridici e conforme alla disposizione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 nel testo ratione temporis applicabile al presente giudizio, non sussiste alcuna violazione di norme in tema di compensazione delle spese processuali; l’argomento per cui – seppur nell’esercizio di un diritto – il comportamento improvvisamente innovativo della parte pur vittoriosa potrebbe aver dato cagione alla lite esclude d’altronde ex se la temerarieta’ di questa.

5. In definitiva i ricorsi principale e incidentale vanno rigettati, regolandosi le spese secondo soccombenza, globalmente a carico di parte ricorrente principale stante la limitata importanza del ricorso incidentale.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti sia principale sia incidentale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La corte rigetta i ricorsi principale e incidentale; condanna la ricorrente, principale alla rifusione a favore della controricorrente-ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti sia principale sia incidentale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.