Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto e’ sottratta alle preclusioni stabilite dagli articoli 2721 c.c. e segg. – sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili – soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non e’ sufficiente ad impedire l’applicabilita’ delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|17 settembre 2019| n. 23093

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16681/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

(OMISSIS), socio al 95% della societa’ ” (OMISSIS) SAS”, da ultimo denominata ” (OMISSIS) SAS”, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l’altra socia al 5% (OMISSIS), affermando che l’intestazione in favore di quest’ultima era meramente fiduciaria.

In proposito il (OMISSIS) deduceva che il prezzo per l’acquisto di tali quote (Euro 3.200.000,00) era stato interamente da lui pagato, provenendo le relative somme dai conti correnti al medesimo esclusivamente intestati, ed allegava due dichiarazioni che avrebbero fatto espresso riferimento alla suddetta intestazione fiduciaria. La (OMISSIS) contestava l’avverso dedotto.

In primo grado la domanda veniva respinta perche’ non provata. La Corte di appello di Bologna ha confermato la prima decisione con diversa motivazione.

Segnatamente la Corte territoriale, con la sentenza in epigrafe indicata, sulla preliminare osservazione che la societa’ in questione era proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di (OMISSIS), che rientrava nel patrimonio sociale, ha affermato che per il trasferimento delle quote e per la stipula del pactum fiduciae era necessario l’atto scritto; quindi ha affermato che il pactum fiduciae nello specifico caso non risultava redatto in forma scritta e che, ove realmente stipulato, non avrebbe potuto essere provato per testimoni o per presunzioni.

(OMISSIS) propone due motivi di ricorso; (OMISSIS) replica con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1350, 1351 e 2725 c.c. in tema di forma scritta ad substantiam ed ad probationem.

Il ricorrente sostiene che non sussisteva la nullita’ del pactum fiduciae, per la cui stipula non era prevista la forma scritta, ne’ per ragioni sostanziali, ne’ per ragioni probatorie.

1.2. Il primo motivo e’ infondato e va respinto.

1.4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il negozio fiduciario rientra nella categoria piu’ generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensi’ indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163).

Il negozio, che e’ realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso; che, pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato pero’ dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024).

Ne consegue come necessario corollario che se il pactum fiduciae riguarda beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso che esso e’ sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’articolo 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13216; Cass. 9 maggio 2011, n. 10163, secondo cui la mancanza dell’atto scritto non puo’ essere surrogata neppure da una dichiarazione confessoria dell’altra parte; Cass. 13 ottobre 2004, n. 20198; Cass. 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. 29 maggio 1993, n. 6024;) e per tale motivo “l’esistenza del patto scritto non puo’ semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure implicitamente, ne lasciano solo presumere l’esistenza (articolo 2729 c.c., comma 2 e articolo 2725 c.c., comma 2)” (cosi’ Cass. 1 aprile 2018, n. 9010).

Invero “Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto e’ sottratta alle preclusioni stabilite dagli articoli 2721 c.c. e segg. – sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili – soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento.

Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non e’ sufficiente ad impedire l’applicabilita’ delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.” (Cass. 26 maggio 2014, n. 11757).

Pertanto il patto fiduciario in questione avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam, comportando il trasferimento della quota societaria, in esecuzione del patto, anche il trasferimento degli immobili e la prova dello stesso non avrebbe potuto essere fornita indirettamente attraverso altri documenti o mediante prova testimoniale.

1.5. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che la societa’ (OMISSIS) – come, del resto, e’ incontroverso tra le parti era titolare di un compendio immobiliare sito nel territorio del Comune di (OMISSIS), sicche’ il trasferimento delle quote sociali che il fiduciario avrebbe dovuto operare a favore del fiduciante, se vi fosse stato il pactum fiduciae, non implicava solo un passaggio di quote, ma altresi’ il trasferimento di diritti immobiliari. La Corte ha, altresi’, accertato la pacifica inesistenza – che, in verita’, neppure il motivo di ricorso in esame smentisce – di un pactum fiduciae in forma scritta, con la conseguente inutilita’ dell’attivita’ istruttoria svolta in mancanza di tale patto.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia, individuato nell’effettiva esistenza del patto fiduciario, come comprovato, a suo dire, dalla produzione documentale e dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado afferenti al pagamento dell’intero prezzo da parte del (OMISSIS) ed al carattere fiduciario dell’intestazione.

2.2. L’esame del secondo motivo e’ assorbito il rigetto del primo.

3. In conclusione il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed assorbito il secondo.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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