l giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto di espressione di un principio generale, destinata ad operare ogniqualvolta sia necessario nominare, anche d’ufficio, un rappresentante all’incapace. Il nominato curatore speciale dovrà curare e gestire nell’interesse dei minori i rapporti con i genitori, in modo da assicurare l’adozione e l’attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all’istruzione e all’educazione dei minori e di tutti i percorsi terapeutici. Potrà il curatore speciale anche assumere autonomamente le decisioni inerenti l’ordinaria gestione dei minori, mentre con riguardo alle decisioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, la residenza abituale, le relative determinazioni saranno assunte previa convocazione dei genitori.

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Tribunale|Trani|Civile|Ordinanza|11 gennaio 2023

Data udienza 10 gennaio 2023

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE CIVILE – Area Famiglia

Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

– dott. Giuseppe Rana presidente

– dott.ssa Laura Cantore giudice

– dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.

a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 13.12.2022 per provvedere sulla

domanda proposta da (…), rappresentata e difesa dall’avv. (…) nei confronti di (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…) e sulla domanda riconvenzionale del resistente;

sentite le parti;

comunicata al P.M. l’instaurazione del giudizio;

valutata l’istruttoria tecnica svolta, la documentazione depositata e preso atto delle dichiarazioni rese dalla minore (…), ascoltata ex art. 336 bis c.c.

osserva

Le parti, tra le quali è ancora in corso il giudizio di separazione, per la decisione delle questioni ulteriori a quella sullo status già definita con sentenza parziale, hanno proposto dinanzi a questo Tribunale domande reciproche di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori (…).

Si dà atto che sussiste la competenza del Tribunale ordinario a pronunciarsi sulle domande, in ragione proprio della pendenza presso questo Tribunale del procedimento di separazione personale dei coniugi, genitori dei minori. “Per la decadenza dalla responsabilità genitoriale è competente il tribunale ordinario presso il quale è in corso il procedimento di separazione personale dei genitori e non il tribunale per i minorenni, che resta, invece, competente se la relativa domanda è proposta prima di quella di separazione” (Cass., Sez. 6, 12.9.2016, vedi anche, più di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16569 dell’11.6.2021).

Ancora preliminarmente si evidenzia che, con provvedimento collegiale dell’11/12.5.2021, anche in ossequio all’art. 336 c.c., come modificato dall’art. 37 della 1. 149/2001, era integrato il contraddittorio nei confronti dei minori e, all’uopo, disposta la nomina del curatore speciale nella persona dell’avv. (…).

I minori nel procedimento in questione si pongono, infatti, in posizione contrapposta a quella occupata dagli esercenti la responsabilità genitoriale e sussiste un conflitto potenziale con entrambi i genitori. Peraltro, va considerato che l’art. 1, commi 30 e 31, lett. a), 1. 206/2021, per i procedimenti instaurati dopo il 22.6.2022, ha modificato l’art. 78 c.p.c., prevedendo fra le ipotesi obbligatorie di nomina del curatore speciale del minore, a pena di nullità degli atti del procedimento, proprio quella della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal P.M. o da uno dei genitori nei confronti dell’altro.

Tanto chiarito, nel merito si evidenzia che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 18562 del 22.9.2016). La chiave di lettura degli istituti che prevedono la decadenza ovvero la limitazione della responsabilità genitoriale non deve essere quella punitiva; con le previsioni di cui agli artt. 330 ss. c.c. il legislatore non intende infliggere una sorta di pena nei confronti degli esercenti la responsabilità a causa delle loro condotte, ma prevede un pregnante sistema di tutela, di protezione e di prevenzione nei confronti dei minori da condotte pregiudizievoli del genitore o dei genitori.

“Tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale” (così in motivazione Cass. Sez. 1, 7.6.2017, n. 14145).

I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono una extrema ratio a cui si ricorre nel caso in cui altre misure ed altri interventi non siano in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori.

Nello specifico all’art. 333 c.c. si parla di “condotta comune pregiudizievole” nel caso di provvedimenti limitativi, mentre all’art. 330 c.c. si parla di comportamenti del genitore che comportino un “grave pregiudizio del figlio” nel caso di provvedimenti ablativi. In particolare, va tenuto presente che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale va assunto sulla scorta della complessiva condotta negligente di un genitore e non già della parcellizzata disamina di singoli episodi.

Nel caso di specie, con i provvedimenti interinali adottati il 14.1.2020 dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, era disposto l’affidamento condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre; il Presidente del Tribunale disponeva anche in merito alle modalità di incontro con il padre.

(…) proponeva domanda ex art. 330 c.c. nei confronti di assumendo che questi avesse continuato a tenere un comportamento violento, aggressivo e vessatorio nei confronti della moglie e talvolta nei confronti dei figli, asseritamente vittime di violenza assistita, con ripercussioni negative sugli stessi. Assumeva che (…) impedisse la stipula con la ricorrente di accordi ed intese diretti, sempre nell’interesse della prole, a regolare i rapporti parentali, abusasse dei suoi poteri, prelevando i figli arbitrariamente ed a suo piacimento, senza rispettare le prescrizioni del Tribunale, di solito prendendo un minore per volta e trattenendolo presso di sé, ostacolandone il rientro presso la casa familiare anche per diverse settimane e manipolando e piegando la prole alla sua volontà, dopo aver provveduto ad accusare la madre di ogni nefandezza. Aggiungeva che ostacolasse le normali procedure di cura del minore (…) affetto da una grave patologia, creando disagio anche nei pediatri che lo curavano.

Argomentava che il (…) oltre a non provvedere ai bisogni morali e materiali dei figli, col suo comportamento creasse grave pregiudizio per i minori, impedisse agli stessi, privati di una valida figura genitoriale, di vivere serenamente la loro infanzia, compromettendo seriamente il loro sviluppo psichico ed il loro equilibrio.

Si costituiva in giudizio il (…), che contestava la avversa domanda, evidenziando come nella condotta della (…) fossero palesemente riscontrabili violazioni di doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e abuso dei poteri, poiché questa aveva posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la prole e gravemente lesivi della dignità della figura genitoriale paterna, fortemente denigrata. Assumeva che la madre avesse sempre ostacolato l’esercizio del suo diritto di visita, impedendogli di vedere i minori e di comunicare con loro. Per coltivare la propria relazione extraconiugale, dopo le ore di lavoro, la (…) avrebbe affidato i figli ad una baby-sitter o ai nonni paterni, non consentendo, però, che trascorressero più tempo con il (…).

Riferiva, infatti, che la (…), anche attraverso la richiesta di intervento delle forze dell’ordine, avrebbe imposto al (…) di rispettare rigidamente gli orari degli incontri dettagliati dal Presidente del Tribunale, “ignorando l’inciso della stessa ordinanza presidenziale “compatibilmente alla loro volontà”; riportava che i figli, con telefonate furtive, manifestassero la volontà di trascorrere del tempo con il padre. Così, benché non previsto nei provvedimenti presidenziali, (…) allora di appena 10 anni, trascorreva un mese con il padre da fine settembre ad ottobre 2020, (…) un periodo di circa 20 giorni nel gennaio 2020 e la piccola (…) 3/4 giorni interi. In questi frangenti, contrariamente a quanto addotto dalla (…) non sarebbe stato il (…) ad impedire il ritorno a casa dei figli, costringendoli a trattenersi con lui, avendo questi solo soddisfatto un desiderio dei minori di incontrare il padre.

Successivamente al (…) era stato impedito di trascorrere tempo con i figli, a cui era stata negata la figura paterna, traumatizzandoli e destabilizzando il loro fragile equilibrio psico-affettivo.

Il resistente, pertanto, spiegava domanda riconvenzionale, tesa a far dichiarare la decadenza della (…) dalla responsabilità genitoriale, con conseguente affido esclusivo a sé dei tre figli minori. Argomentava in merito alla responsabilità della nella determinazione della crisi coniugale, con affievolimento dell’affectio maritalis da parte della ricorrente ed il conseguente deterioramento del rapporto della madre con i tre figli minori.

Deve darsi atto che, nel corso del giudizio di separazione, nella pendenza del presente procedimento (introdotto il 9.11.2020), con decreto inaudita altera parte dell’11.2.2021, su istanza della (…) che faceva propria la nota urgente pervenuta dai Servizi Sociali del Comune di (…), in cui era prospettata una difficile gestione dei minori ed era richiesta al giudice la autorizzazione per procedere ad ulteriori interventi a sostegno dei minori, il G.I., in via di urgenza, disponeva che i Servizi Sociali di (…) procedessero, unitamente al Consultorio Asl competente, cri più opportuni interventi a sostegno dei minori.

(…) i servizi territoriali avevano proceduto ad un “intervento immediato di protezione e interposizione con il ricorso al collocamento in una comunità “madri con figli” della (…) e dei minori.

Instaurato il contraddittorio sulla richiesta, il provvedimento era confermato dal G.I., facendo salve altre statuizioni modificative successive e prevalenti assunte medio tempore dal Presidente o dal Collegio nel presente procedimento ex art. 330 c.c..

Nella sua comparsa di costituzione in giudizio, il curatore speciale dei minori, avv. (…), evidenziava il rischio di una sempre più grave compromissione della stabilità psicologica ed emotiva dei due bambini più grandi, (…), per i quali riteneva andassero adottati urgenti interventi a tutela, essendo emerso in modo inconfutabile dalle dettagliate note della Comunità, nonché dalle relazioni sociali di aggiornamento, “la stanchezza” dei bambini a gestire e districarsi nei rapporti con i loro genitori, con conseguente richiesta, ai sensi dell’art. 333-336 c.c. e 737 e ss c.p.c. di affidamento dei minori al Servizio Sociale di (…) conferma della presa in carico e prosieguo di ogni intervento di sostegno reputato necessario. Domandava anche che si disponessero gli incontri tra il (…) e i figli in modalità protetta, alla presenza di un educatore sociale, posto che le modalità e motivazioni con le quali questi aveva inteso, sino ad allora, rapportarsi con i figli, denotavano “una grave inadeguatezza”.

Le domande del (…) e della (…) sono state istruite attraverso la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio, perché, previo esame delle parti ed ascolto dei tre figli minori, ove capaci di discernimento, fosse descritto l’attuale di fatto, accertata la personalità dei genitori, spiegate le ragioni del grave conflitto coniugale, con luce sui rapporti di ciascuno di essi con i tre figli minori, verificato se uno dei due genitori o entrambi serbassero condotte lesive dell’integrità psicofisica di ciascuno dei figli, in caso affermativo descrivendole ed accertandone le cause, con particolare riferimento alla cd. violenza assistita; veniva chiesto ai consulenti di accertare, quindi, la personalità dei genitori, la loro idoneità nello svolgere adeguatamente la funzione genitoriale, il rapporto intercorrente tra i minori e ciascun genitore; la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), e il criterio dell’accesso all’altro genitore, con valutazione delle competenze del genitore, valutazione qualitativa della relazione tra i minori ed entrambi i genitori, individuazione delle aree disfunzionali, di natura relazionale oppure di origine individuale e dei possibili riverberi negativi sullo sviluppo psicosociale dei figli; individuare il regime di affidamento e collocamento maggiormente idoneo nell’interesse dei minori, a tal fine verificando la capacità di ciascun genitore di favorire (o quantomeno di non ostacolare) l’accesso all’altro genitore, indicando ed invitando le parti a sperimentare tempi e modi di permanenza dei minori con il genitore non collocatario che garantissero l’attuazione del principio della bigenitorialità.

Era, in particolare, disposta una consulenza tecnica collegiale, di modo da affidare l’osservazione della coppia genitoriale e del nucleo familiare a diverse, ma complementari professionalità (una psicologa psicoterapeuta e un neuropsichiatra infantile), così da acquisire elementi di valutazione quanto più puntuali, completi e scientifici.

Correttamente i CC.TT.U. hanno proceduto alla osservazione e valutazione del nucleo hic et nunc, piuttosto che attraverso un’analisi ricostruttiva a posteriori degli atti (le numerose relazioni pervenute dai Servizi Sociali e dalle Comunità che hanno ospitato la (…) e i minori), concentrando l’attenzione sul precipuo

interesse dei minori, con un approfondito esame della narrazione delle parti coinvolte e un’osservazione analitica delle dinamiche emerse, integrando tutti i dati provenienti dal colloquio clinico, dall’esame psichico globale, con gli esiti dei test psicodiagnostici e l’osservazione delle dinamiche relazionali.

Dalla relazione dei consulenti emerge che la (…) possiede competenze genitoriali più che soddisfacenti; nello specifico, mostra di sapersi adattare alle esigenze e alle necessità dei figli attraverso funzioni di guida e assistenza nei momenti di difficoltà, senza sostituirsi a loro ma promuovendo i loro interessi scolastici, di socializzazione e ricreativi. Le funzioni di cura, guida e controllo sono svolte in maniera del tutto consona in relazione allo stadio evolutivo dei figli, fornendo regole e abitudini appropriate al loro livello di sviluppo. Infine, si dimostra capace di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni emotivo-affettivi dei figli, valutando e interpretando le modalità più o meno esplicite con le quali loro esprimono disagi e bisogni, fornendo loro i supporti necessari a soddisfare i bisogni di attaccamento.

Il (…), benché spesso concitato nell’eloquio durante gli incontri peritali, tale da far trasparire la necessità di approvazione e supporto per le ingiustizie subite nel corso del procedimento, che reputa costruito contro la sua persona, con rivendicazione delle sue modalità comportamentali come padre attento, al quale viene negata la possibilità di vivere i figli, risulta possedere del pari competenze genitoriali adeguate. Il resistente mostra di sapersi adattare alle esigenze e alle necessità dei figli attraverso funzioni di guida e assistenza nei momenti di difficoltà, promuovendo i loro interessi scolastici, di socializzazione e ricreativi. Le funzioni di cura, guida e controllo, sono svolte in maniera appropriata in relazione allo stadio evolutivo dei figli, fornendo regole e abitudini adeguate al loro livello di sviluppo. Inoltre, si dimostra capace di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni emotivo-affettivi dei figli, pur sovrainterpretando le modalità più o meno esplicite con le quali loro esprimono i disagi e bisogni.

Rilevano i consulenti di ufficio dott.ssa (…) e dott. (…) che, dall’osservazione delle dinamiche di interazione genitori-figli, è possibile rilevare che i tre minori hanno un buon rapporto con entrambi i genitori con vicinanza fisica, emotiva, ricerca di contatto e buon dialogo con entrambi.

L’interazione tra madre e minori appare armoniosa e serena: la (…) stimola i figli, incoraggiandoli e complimentandosi con loro. Il clima affettivo è connotato positivamente, con momenti di ilarità e collaborazione.

Anche l’interazione tra padre e minori appare serena, complice e partecipata: il clima affettivo risulta connotato positivamente, con condivisione di obiettivi e vicinanza fisica. I minori sono apparsi sereni, divertiti, ed entrambi i genitori sono stati capaci di stimolarli ed elicitare in loro ricordi positivi.

Non si ravvisa il rischio di condotte inadeguate e/o pericolose.

Questo Collegio ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza né a carico della (…) né a carico del (…). Nel caso di specie il giudizio dei consulenti esclude la sussistenza di inadeguatezze genitoriali tanto gravi da giustificare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e tanto principalmente nel rapporto singolarmente inteso tra ciascun genitore e i figli. Le reciproche domande di decadenza non possono, dunque, trovare accoglimento.

Tuttavia, lo svolgimento del presente giudizio, il comportamento anche processuale delle parti, oltre alle emergenze fattuali rilevate dalle diverse allegazioni, dalle relazioni dei servizi e dalle osservazioni e dalle criticità segnalate dai consulenti, hanno reso evidente come i genitori, seppure adeguatamente accoglienti e attenti ai bisogni dei minori, non siano in grado di gestire autonomamente la bigenitorialità, esasperando il già elevatissimo conflitto tra loro esistente.

La (…) e il (…) come rilevano i CC.TT.U., nell’esercizio concreto e quotidiano delle proprie capacità genitoriali dimostrano di non essere stati in grado di scindere le loro divergenze come coppia dal loro ruolo genitoriale, pregiudicando la capacità di collaborare tra di loro come genitori per il bene dei tre minori.

La bigenitorialità va intesa “quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9764 dell’8.4.2019). Quantunque sia intervenuta la disgregazione dell’unione affettiva tra i genitori, quali partner, gli stessi dovrebbero collaborare per garantire una serena crescita al figli, soprassedendo nell’interesse dei minori a qualsiasi contrasto di coppia. Gli stessi dovrebbero esercitare consapevolmente il ruolo genitoriale: la capacità genitoriale si riscontra non solo nell’approccio affettivo ed educativo con la prole e nella gestione di questa, ma anche nella cogenitorialità, ovvero nel modo in cui padre e madre si rapportano l’un l’altro e sono in grado di interagire per il benessere e la crescita dei figli, nel loro superiore interesse.

Nel caso di specie, il quadro problematico attuale è caratterizzato dall’incapacità dei genitori di anteporre il benessere dei propri figli alle rivendicazioni e ai conflitti personali derivanti dall’interruzione del loro matrimonio.

In particolare, secondo i consulenti, il (…) sembra non abbia realmente accettato ed elaborato la fine del proprio matrimonio; invero, tanto emerge già dalle allegazioni del resistente nella stessa comparsa di costituzione, in cui ricollegava, come già evidenziato, l’asserito deterioramento del rapporto della madre con i tre figli minori alla responsabilità della (…) nella determinazione della crisi coniugale, con affievolimento dell’affectio maritalis da parte di questa.

Dall’altra parte, la (…) secondo i consulenti, ha mostrato di non essere del tutto capace di fronteggiare le conseguenze della separazione.

Si assiste ad una totale mancanza di comunicazione chiara, cooperativa e di un rapporto sano ed equilibrato tra i coniugi/genitori. Come chiaramente e in maniera argomentata hanno evidenziato la dott.ssa (…) e il dott. (…) ogni forma di contatto rischia di “esplodere” in un conflitto in presenza dei minori ed il rischio è che i tre figli possano andare incontro ad una vera e propria scissione nelle rappresentazioni e nei sentimenti conflittuali, derivanti dall’impossibilità di integrare la loro esperienza con le figure genitoriali.

Per non deludere nessuno dei due genitori, già (…) e (…) tendono ad allearsi in modo alterno (ma a volte anche quasi contemporaneamente) con una figura genitoriale o con l’altra, rischiando di entrare in confusione e, in prospettiva, di esperire vissuti di disagio e frustrazione come vittime della triangolazione del conflitto. Come rilevato dai consulenti e come, invero, emerge anche dalle dichiarazioni rese al Tribunale durante il suo ascolto (v. verbale di udienza del 13.12.2022), questa situazione è particolarmente evidente in (…) che non si esclude possa essere coinvolta in un conflitto di lealtà verso i genitori.

Tanto porta questo Collegio a prevedere la presa in carico dei minori dal Centro di Cura del Trauma di (…). I bambini devono essere avviati ad un percorso di sostegno psicologico, per il monitoraggio della loro condizione di vita e per ogni intervento di supporto ritenuto opportuno. Il Centro di Cura del Trauma di (…) va incaricato di avviare una valutazione globale dei minori, se necessario coinvolgendo la coppia genitoriale, per un percorso psicoeducativo, con un intervento attento e prudente al fine di non creare ulteriori motivi di pregiudizio nei minori.

Quanto, poi, al concreto esercizio della genitorialità è evidente che si rende necessaria l’adozione di misure idonee a superare l’eventuale contrasto tra i genitori e a conseguire il miglior risultato utile per i bambini, che non possono e non devono subire ulteriori pregiudizi dall’insanabile incomunicabilità esistente tra la madre e il padre.

L’art. 333 c.c. prevede che il giudice possa adottare, nell’interesse dei minori, i provvedimenti che ritiene maggiormente convenienti rispetto alla situazione sottoposta alla sua attenzione. Il dettato della disposizione, in assenza di un’indicazione tassativa, attribuisce all’autorità giudiziaria discrezionalità con riferimento al contenuto dei provvedimenti che è possibile adottare al fine di plasmare l’intervento sulla base dell’esigenza concreta di tutela della prole.

Si reputa vada nominato per i minori un curatore speciale con poteri sostanziali, in un soggetto terzo rispetto a tutte le parti del presente giudizio (quindi, anche rispetto all’avv. (…) già nominata quale curatore speciale nel giudizio con poteri di rappresentanza ex art. 336 c.c., anche in ragione delle dinamiche processuali ed extraprocessuali venutesi a creare), da individuarsi nell’avv. (…).

Come già sperimentato in più precedenti di merito, il Collegio ritiene di attribuire al curatore speciale poteri che travalicano l’ambito squisitamente processuale e involgono la sfera quotidiana dei minori, al fine di supplire alle gravi difficoltà emerse non solo in sede di consulenza tecnica di ufficio, ma anche nel corso dell’intero procedimento. Il curatore speciale dovrà essere garante della posizione anche sostanziale dei minori, in ragione dell’assoluta incapacità dei genitori, nell’attualità, di comunicare in modo costruttivo e positivo nell’interesse dei figli, stante la preoccupazione (cfr. le varie istanze depositate dalle parti in corso di procedimento, ovvero i verbali di udienza) che, nonostante la manifestata intenzione di entrambi di perseguire il bene dei figli, non risultino capaci in concreto di dare corso alle iniziative necessarie ed indispensabili per il benessere dei minori (cfr. ad esempio le difficoltà per la sottoscrizione del modulo per sottoporre ad una vaccinazione (…) o per la partecipazione a progetti scolastici).

La figura del curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale trova un riferimento normativo nell’articolo 1, comma 31 della 1. 206/2021, che ha modificato l’art. 80 c.p.c., prevedendo la possibilità per il giudice di attribuire al curatore speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore. Benché la norma sia applicabile ai giudizi instaurati dopo il 22.6.2022, la novella legislativa ha, invero, positivizzato la prassi di alcuni Tribunali di nominare un curatore speciale del minore per supplire alle difficoltà dei genitori in ipotesi di esasperato conflitto, che spesso paralizzano l’azione di cura e di accudimento concreto dei figli.

Ecco che si reputa, anche in ragione delle indicazioni dei consulenti di ufficio, tenendo conto dello spirito e della intenzione della recente riforma, di adottare la prassi già in uso presso altri Tribunali, conferendo al curatore speciale anche poteri di natura sostanziale.

Si richiama, ad esempio, il precedente del Tribunale di Treviso del 26.4.2022, che richiama la pronuncia n. 83/2011 della Corte Costituzionale, che chiariva come il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto di espressione di un principio generale, destinata ad operare ogniqualvolta sia necessario nominare, anche d’ufficio, un rappresentante all’incapace.

Il nominato curatore speciale dovrà curare e gestire nell’interesse dei minori i rapporti con i genitori, in modo da assicurare l’adozione e l’attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all’istruzione e all’educazione dei minori e di tutti i percorsi terapeutici. Potrà il curatore speciale anche assumere autonomamente le decisioni inerenti l’ordinaria gestione dei minori, mentre con riguardo alle decisioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, la residenza abituale, le relative determinazioni saranno assunte previa convocazione dei genitori.

Nello specifico, il curatore speciale dovrà adottare, previa convocazione dei genitori, le decisioni inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici per i minori, anche ove gli stessi siano suggeriti, ad esempio, dalla scuola o dai professionisti che hanno in cura i minori, dai professionisti del Centro per la Cura del Trauma, nonché le decisioni relative a cure mediche e specialistiche, alle scelte terapeutiche e alle vaccinazioni, le decisioni relative alla scuola e alle attività extrascolastiche (PON), le decisioni relative al percorso religioso, alla individuazione dell’indirizzo di studi e dell’attività sportiva e/o ricreativa dei minori.

Il curatore speciale dovrà avviare la (…) e i minori ad un previo percorso di semi-autonomia dalla Comunità, anche con passaggio da incontri agevolati con il padre presso lo spazio neutro della struttura ad incontri infrasettimanali liberi, per, poi, far rientrare i minori nella propria abitazione, perché ciò, come evidenziato dai consulenti d’ufficio, “risponde all’esigenza di restituire loro una vita normale, nonché la possibilità di riprendere degli incontri con il padre in una modalità più libera e frequente” e, allora, potranno anche prevedersi pernottamenti dei minori presso il padre (…) stessa, per quanto al Collegio abbia riferito di una sostanziale abitudine alla vita comunitaria, riportava ai CC.TT.U. che “non ci vivrebbe per sempre”, dichiarando, a supporto di tale affermazione, di aver perso parte della propria autonomia.

Tanto potrà avvenire previa dimostrazione da parte dei genitori, nella consapevolezza delle modalità ostruttive messe in atto nel corso dell’ultimo periodo, di essere realmente capaci di mettere da parte le conflittualità personali legate alla loro storia di coppia, con recupero del pieno esercizio del proprio ruolo genitoriale educativo, cooperando tra loro.

I genitori, come visto, non manifestano, infatti, criticità legate alla personalità e/o alla competenza genitoriale, ma presentano delle modalità relazionali disfunzionali, per cui, se adeguatamente sostenuti, potrebbero garantire un riferimento sufficientemente consono per i propri figli.

La maggiore criticità è stata evidenziata con riferimento al (…) che non è apparso in grado di esercitare il suo ruolo nella dimensione del rispetto della figura della madre che viene da lui costantemente denigrata e disprezzata (cfr. ad es. i continui riferimenti alla relazione extraconiugale); tuttavia anche con riferimento alla (…) sono state segnalate criticità nella comunicazione con l’altro genitore. Come bene evidenziato dai CC.TT.U. entrambe le parti hanno cooperato nel creare un conflitto cristallizzato nel tempo, per cui entrambi manifestano criticità nell’espletamento del loro ruolo co-genitoriale.

Il (…) in particolare, dovrà dimostrare la capacità di rispettare i provvedimenti giurisdizionali, pure con riguardo alle modalità di incontro dei figli (anche con osservanza delle modalità di incontro attualmente in essere, come stabilite nel provvedimento del Collegio del 14.9/9.11.2021, e delle regole della comunità presso cui sono i figli), essendo anche necessario per i minori avere un ordine nella gestione della propria quotidianità, mostrando un atteggiamento differente sia rispetto a quello posto in essere nelle prime fasi della separazione (allorché, pur assecondando, secondo quanto da lui riferito, i desiderata di bambini di pochi anni, tratteneva per più giorni presso di sé i minori, collocati dal Tribunale prevalentemente presso la madre), sia rispetto a quello talvolta posto in essere negli incontri svolti nello spazio neutro della comunità (cfr. precedenti provvedimenti assunti nel corso del procedimento, ivi compreso quello del 28.6.2021).

A tal fine si suggerisce un percorso di sostegno alla genitorialità che aiuti le parti a svincolare i tre figli dalle dinamiche coniugali conflittuali e a realizzare un’effettiva gestione cooperativa, ridefinendo le regole e i confini genitoriali. Si suggerisce alla (…) di impegnarsi a sperimentare modalità di comunicazione più adeguate e rispondenti alle esigenze dei minori (ascolto attivo), mentre al (…) di essere supportato nelle sue capacità di riflessone e rilettura di alcuni suoi comportamenti inadeguati, impulsivi e controproducenti (ad es. inveire contro gli operatori sociali, informare i figli delle dinamiche processuali).

Nel percorso centrato sulla elaborazione e ridefinizione dei comportamenti disfunzionali agiti, il (…) dovrà dimostrare un reale e costante impegno nel trovare nuove modalità di comunicazione con i minori scevre da ogni intento accusatorio, verbalmente aggressivo o denigratorio nei confronti della (…). Il percorso dovrà essere valutato e monitorato nel tempo, con momenti intermedi di monitoraggio e verifica, da compiersi presso una struttura pubblica, che potrà interloquire, coordinarsi e scambiare informazioni con gli specialisti che si occuperanno dei minori e potranno relazionare al curatore speciale dei minori.

L’adozione di un percorso di recupero della genitorialità, nella sua precipua finalità, non è destinato ad incidere ledendole su scelte di autodeterminazione del genitore come individuo (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 13454 del 18.5.2021).

Il curatore speciale dovrà rendere conto dell’attività svolta e relazionare in merito alla evoluzione dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e i figli, con resoconto annuale, da far pervenire al giudice istruttore, nell’ipotesi in cui il giudizio di separazione tra i coniugi sia ancora in corso, ovvero al Tribunale per i Minorenni, che provvederà a liquidarne il compenso.

Le spese di lite, atteso l’esito del giudizio, con rigetto delle reciproche domande delle parti, e dei subprocedimenti introdotti dalle parti su istanze urgenti nell’interesse dei figli minori, meritano integrale compensazione.

P.Q.M.

rigetta le reciproche domande ex art. 330 c.c.,

letto l’art. 333 c.c., nomina curatore speciale con poteri sostanziali per i minori l’avv. (…) con studio in (…) attribuisce al curatore speciale dei minori il potere di assumere autonomamente le decisioni inerenti l’ordinaria gestione dei minori, dispone che il curatore speciale assuma, previa convocazione dei genitori, le decisioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, la residenza abituale e, nello specifico, quelle inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici per i minori, anche ove gli stessi siano suggeriti, ad esempio, dalla scuola o dai professionisti che hanno in cura i minori, dai professionisti del Centro per la Cura del Trauma, nonché, sempre previa convocazione dei genitori, le decisioni relative a cure mediche e specialistiche, alle scelte terapeutiche e alle vaccinazioni, le decisioni relative alla scuola e alle attività extrascolastiche (PON), le decisioni relative al percorso religioso, alla individuazione del percorso di studi e dell’attività sportiva e/o ricreativa dei minori;

dispone che il curatore speciale avvii la (…) e i minori ad un previo percorso di semi-autonomia dalla Comunità, anche con passaggio da incontri agevolati con il padre presso lo spazio neutro della struttura ad incontri infrasettimanali liberi, per, poi, far rientrare i minori nella propria abitazione, con previsione da allora di pernottamenti dei minori presso il padre;

dispone che i minori siano presi in carico dal Centro per la Cura del Trauma di (…) perché seguano un percorso psicoeducativo,

suggerisce ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, preferibilmente presso strutture pubbliche,

dispone che il curatore speciale renda conto dell’attività svolta e relazioni in merito alla evoluzione dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e i figli, con resoconto annuale, da far pervenire al giudice istruttore, nell’ipotesi in cui il giudizio di separazione tra i coniugi sia ancora in corso, ovvero al Tribunale per i Minorenni.

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile il 10 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.