un nubifragio, pur eccezionale, non costituisce un’esimente della responsabilità per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque causata dall’omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Ai fini della prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo. Nel caso di specie, si è negato che un eccezionale nubifragio potesse escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque, a causa dell’omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale Roma, Sezione 13 civile Sentenza 27 marzo 2019, n. 6592

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57199/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,

TRA

(…), parte rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Di., presso il cui studio, sito in Roma, viale (…), ha eletto domicilio;

PARTE ATTRICE

E

Condominio di via (…) (codice fiscale: (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Gr., presso il cui studio, sito in Roma, via (…), ha eletto domicilio;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051. Danno patrimoniale e non patrimoniale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio il Condominio di via M. 22 – R. (codice fiscale: (…)).

Esponeva che, in data 27/08/2013, rinveniva i locali in cui esercitava un’attività commerciale, siti in R., v. (…), interamente allagati a causa della fuoriuscita di acqua da uno dei pozzetti condominiali sottostanti la pavimentazione dell’immobile, allagamento che coinvolgeva anche il secondo pozzetto; chiariva che l’allagamento dei locali di cui sopra ne determinava l’inagibilità, rendendo, peraltro, necessario l’intervento di un’autopompa per la bonifica dei medesimi.

Concludeva chiedendo il risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto chiedendo rigettarsi la domanda e in subordine, dichiararsi, contestualmente alla responsabilità condominiale, la responsabilità concorrente dell’attore e di (…) Società (…) s.r.l., quale soggetto proprietario dell’immobile danneggiato, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.

Si costituiva in giudizio (…) Società (…) s.r.l., chiedendo preliminarmente la sua estromissione e, nel merito, in via principale, rigettarsi la domanda attorea o, in mancanza, quella spiegata dal Condominio nei suoi confronti, nonché, in via subordinata, dichiararsi parte attrice tenuta a manlevarla di quanto fosse tenuta a pagare al convenuto Condominio.

Ricostruzione del fatto

Il teste attoreo (…) ha dichiarato, tra l’altro: “…ho visto un tombino… aprirsi all’improvviso con una bella fuoruscita di acqua e fango, che ha allagato tutta la zona circostante dell’officina… oltre all’acqua è fuoriuscito fango e terriccio… l’acqua ha invaso tutto il locale….. la zona della revisione era interessata dall’allagamento e non si potevano fare le revisioni…confermo che il tombino in questione si trova all’altezza del pavimento… il tombino era ed è ispezionabile… confermo che dal tombino sono stati estratti calcinacci…”.

Il teste di parte attrice V.C. ha dichiarato, tra l’altro: “…si è scoperchiato un tombino vicino ad un pilastro collocato sul lato sinistro entrando dalla rampa ed è uscita acqua, fango e melma, il materiale fuoriuscito era denso… l’acqua si è distribuita per tutta la superficie del garage… il materiale ha continuato ad uscire e a distribuirsi sulla superficie del garage raggiungendo circa l’altezza di metà ruota di una autovettura… i macchinari delle revisioni che si trovavano a livello del pavimento sono rimasti interessati dall’allagamento… ricordo che il sistema elettrico della autofficina è andato in cortocircuito perché ricordo che la mia autovettura rimase bloccata sul ponte…il responsabile dell’autopompa estrasse materiale tipo calcinacci dal tombino..”.

Per quanto concerne i testimoni di parte convenuta, F.B. e R.M., gli stessi, in quanto condomini del Condominio convenuto, erano incapaci di testimoniare ex art. 246 c.p.c., come, peraltro eccepito, nel corso della relativa udienza istruttoria, prima che gli stessi rendessero dichiarazioni, dal difensore di parte attrice, onde delle loro testimonianze non può tenersi conto.

Con riferimento all’ulteriore teste del Condominio, (…), lo stesso:

– con riferimento alla modifica dello stato dei luoghi ad opera della parte attrice, ha dichiarato, tra l’altro: “non so dire chi abbia effettuato i lavori”;

– riguardo alla circostanza che via (…) era completamente inondata e che il flusso d’acqua si immetteva nei locali oggetto di causa, dichiara, tra l’altro: “verso quell’ora vi era un importante flusso d’acqua piovana, che scendeva lungo la strada ripida e si infiltrava ovunque potesse”;

– relativamente al fatto che la griglia di scolo delle acque posta davanti al civico risultava ostruita da una pedana, dichiara, tra l’altro: “non so dire se tale pedana copra una griglia di scolo… credo che la pedana copra metà della luce di accesso dell’officina”.

Dall’espletata istruttoria risulta confermata la dinamica del fatto descritta in citazione. I testi hanno reso deposizioni sostanzialmente concordanti e non vi è ragione per ritenerli inattendibili.

Il teste di parte convenuta non ha, per contro, confermato le circostanze dedotte dalla parte medesima; in particolare: non ha saputo dire chi avrebbe realizzato i lavori descritti nei fatti capitolati; non ha neppure confermato che via (…) fosse completamente inondata, limitandosi ad un più contenuto “vi era un importante flusso di acqua…”; non ha saputo dire se la pedana coprisse o meno la griglia di scolo.

La consulenza tecnica di ufficio espletata ha ulteriormente confermato il nesso causale tra il fatto ed il danno, come risulta da quanto ivi riportato e, di seguito, trascritto:

“Le infiltrazioni d’acqua ed i danni conseguenti elencati più in basso, sono state prodotte da una abbondante fuoriuscita di acqua da uno dei tombini condominiali sottostanti la pavimentazione dell’immobile per cui è causa. Detto tombino condominiale, che raccoglie acque piovane e grigie, è posto in prossimità dei macchinari rimasti danneggiati ed è localizzato in un punto dell’autorimessa con una pendenza che va dal tombino ai macchinari e relativi controlli elettronici oggetto di causa. L’acqua, pertanto, nel caso fuoriesca dal tombino raggiunge facilmente i macchinari sottostanti” (pp. 5-6).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quadro normativo di riferimento

Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all’art. 2051 c.c., il quale recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

I principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati da Cassazione Civile, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856, sono i seguenti:

a) “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato

(nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01);

b) “ai sensi dell’art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 – 01);

c) “in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv. 643830 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 – 01).

Per quanto concerne, in particolare, il caso fortuito costituito dai nubifragi, si riportano le seguenti massime:

– “La distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale, suscettibili di integrare causa di forza maggiore rilevante ai fini della esclusione della responsabilità del custode, non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno, presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso” (Tribunale Genova Sez. II, 16/06/2016, e Corte d’Appello Torino, 24/11/2006);

– “Ai fini della prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo.

Nel caso di specie, si è negato che un eccezionale nubifragio potesse escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque, a causa dell’omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane” (Cass. civ. Sez. III, 09/03/2010, n. 5658).

Con riferimento, infine, all’IVA applicata sulle somme dovute per costi inerenti all’attività imprenditoriale, come quelli dedotti da parte attrice, si rammenta che la Cassazione ne ha escluso la debenza:

“Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, sono soggetti passivi dell’imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili: questi devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all’art. 4, dello stesso D.P.R..

In particolare questa Corte ha precisato che, ai fini dell’IVA assumono rilievo, ai sensi dell’art. 4 cit., le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole e che pertanto – poiché nell’ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa – sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell’abitualità (ancorché non dell’esclusività) e della professionalità dell’esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n. 13999/03).

Si considerano, però, in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese (tra l’altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all’art. 2507 c.c., e dalle società di fatto. 6.

Ciò posto, e considerato che Sca è una società per azioni, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell’attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19, del citato D.P.R. (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 75).

Ne consegue che erroneamente il giudice di merito, nel quantificare i danni patiti dalla predetta società per fatto imputabile alla P.T., e consistiti nei compensi erogali a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all’attività produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d’imposta” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord. 12-02-2015, n. 2786).

Merito

Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere, nei termini seguenti, accolta.

L’attore ha dimostrato il fatto, l’allagamento riconducibile ad un tombino di proprietà del condominio convenuto, il danno nonché il nesso causale tra il primo ed il secondo.

La pioggia del 27/08/2013 non costituisce nubifragio in forza della mera deduzione di parte convenuta e del richiamo dalla stessa fatto al web (comparsa di risposta, p. 1: “È pacifico, come risulta facilmente riscontrabile dal web, che il 27/08/2013, Roma venne investita da un violento nubifragio…”).

La nozione di nubifragio e, più in generale, la distinzione dello stesso dal forte temporale e dalla calamità naturale “non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno, presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso” (Tribunale Genova Sez. II, 16/06/2016, e Corte d’Appello Torino, 24/11/2006).

Peraltro, come sopra riportato, la Cassazione ha già escluso che un nubifragio, pur eccezionale, costituisca un’esimente della responsabilità per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque causata dall’omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane: “Ai fini della prova liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il fattore causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo. Nel caso di specie, si è negato che un eccezionale nubifragio potesse escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni derivanti dalla tracimazione delle acque, a causa dell’omessa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane” (Cass. civ. Sez. III, 09/03/2010, n. 5658).

Sulla domanda spiegata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata

Per quanto concerne la domanda in esame, essendo risultata la convenuta responsabile del sinistro occorso alla parte attrice, deve rigettarsi la domanda della convenuta medesima nei confronti della terza chiamata.

La consulenza tecnica di ufficio

Per quanto riguarda i danni riportati, il ctu ha quantificato:

– in Euro 15.000,00, oltre i.v.a., i danni ai macchinari per moto;

– in Euro 1.000,00, oltre i.v.a., i danni ai macchinari per quadricicli.

Il c.t.u. ha, poi, concluso di ritenere congrue le somme risultanti dalle fatture prodotte da parte attrice, nella misura di Euro 16.640,00 + IVA, per riparare i danni da lui accertati.

La quantificazione del danno in Euro 16.000,00 appare, tuttavia, eccessiva, tenuto conto delle fatture allegate:

– la prima, all. 3, di Euro 15.400,00, oltre i.v.a, datata 1/10/2013;

– la seconda, all. 4, di Euro 1.140, oltre i.v.a, datata 17/12/2012;

– la terza, all. 5, di Euro 100,00, oltre i.v.a., datata 4/9/2013.

Dalla disamina delle fatture allegate, appare evidente che la seconda è relativa ad un costo sostenuto prima del sinistro per cui è causa.

Si ritiene, quindi, che il danno risarcibile sia pari ad Euro 15.500,00.

Per quanto sopra riportato, poi, in materia di i.v.a., si ritiene che, esercitando l’attore un’attività commerciale ed essendo i costi di ripristino sostenuti inerenti all’attività stessa, l’i.v.a. sia detraibile, onde egli non ha diritto a che parte convenuta gliela corrisponda.

Ambito della responsabilità e del risarcimento

L’affermazione della responsabilità del Condominio ne comporta la condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza dell’evento e consistenti nei costi di ripristino risultanti dalle fatture allegate alla citazione, sub (…) e (…).

Non si ritiene risarcibile il danno da lucro cessante, in quanto non è stata fornita la prova del periodo di sospensione dell’attività, prova non desumibile dalle scritture prodotte; in ogni caso, non risulterebbe provato che proprio tale eventuale sospensione abbia causato la contrazione degli incassi.

In merito alle spese suddette, risultanti dalle citate fatture, costituendo debito di valuta, sulle medesime decorrono gli interessi legali, con la precisazione che gli stessi devono calcolarsi, nel caso di spese risultanti da documenti riportanti date diverse, non sulla somma complessiva, bensì su ciascuna delle somme pagate, con decorrenza dalla data della fattura da cui ognuna delle somme stesse risulta sino al soddisfo.

Per quanto concerne il tasso di interesse, occorrerà fare riferimento alla tabella che segue, nonché, nel caso di modificazione del tasso di interesse vigente al momento del pagamento, al tasso come modificato dal Decreto Ministeriale applicativo dell’art. 1284, comma 1, c.c., ed eventuali sue successive modificazioni e/o integrazioni:

TABELLA INTERESSI LEGALI

– dal 21 aprile 1942 fino al 15/12/1990 il tasso degli interessi legali è stato pari al 5% (art. 1284 codice civile);

– dal 16/12/1990 fino al 31/12/1996 il tasso degli interessi legali è stato pari al 10% (L. n. 353 del 1990);

– dall’1/1/1997 al 31/12/1998 è del 5% (L. n. 662 del 1996);

– dall’1/1/1999 al 31 dicembre 2000 il tasso applicabile è 2,5% (D.M. 10 dicembre 1998);

– dall’1/1/2001 al 31 dicembre 2001 il tasso applicabile è quello del 3,5% (D.M. 11 dicembre 2000);

– dall’1/1/2002 al 31 dicembre 2003 il tasso applicabile è quello del 3% (D.M. 11 dicembre 2001);

– dall’1/1/2004 al 31 dicembre 2007 il tasso applicabile è quello del 2,5% (D.M. 1 dicembre 2003);

– dall’1/1/2008 il tasso applicabile è quello del 3% (D.M. 12 dicembre 2007);

– dall’1/1/2010 il tasso applicabile è quello dell’1% (D.M. 4 dicembre 2009);

– dall’1/1/2011 il tasso applicabile è quello dell’1,5% (D.M. 7 dicembre 2010 – g.u. 292 del 15/12/2010);

– dall’1/1/2012 il tasso applicabile è quello del 2,5% (D.M. 12 dicembre 2011 – g.u. 291 del 15/12/2011);

– dall’1/1/2014 il tasso applicabile è quello dell’1% (D.M. 12 dicembre 2013 – g.u. 292 del 13/12/2013);

– dall’1/1/2015 il tasso applicabile è quello dello 0,50% (D.M. 11 dicembre 2014 – g.u. 290 del 15/12/2014);

– dall’1/1/2016 il tasso applicabile è quello dello 0,2% (D.M. 11 dicembre 2015);

– dall’1/1/2017 il tasso applicabile è quello dello 0,1% (D.M. 11 dicembre 2016);

– dall’1/1/2018 il tasso applicabile è quello dello 0,3% (D.M. 13 dicembre 2017 – g.u. 292 del 12/12/2017);

– dall’1/1/2019 il tasso applicabile è quello dello 0,8% (D.M. 12 dicembre 2018 – g.u. 291 del 15/12/2018).

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…):

– accoglie parzialmente la domanda di (…);

– dichiara la responsabilità del Condominio di via M. 22 – R. (codice fiscale: (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine al sinistro per cui è causa;

– condanna il Condominio di via M. 22 – R. (codice fiscale: (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di (…), per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, della complessiva somma di Euro 15.500,00, oltre interessi legali, di cui:

– Euro 15.400,00, oltre interessi legali, secondo la tabella su riportata, con decorrenza dall’1/10/2013 sino al soddisfo;

– Euro 100,00, oltre interessi legali, secondo la tabella su riportata, con decorrenza dal 4/9/2013 sino al soddisfo;

– condanna il Condominio di via M. 22 – R. (codice fiscale: (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di (…), che liquida in:

– Euro 4.800,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, nonché c.p.a. ed i.v.a.;

– Euro 237,00 per spese;

– Euro 1.100,00 per la consulenza tecnica di ufficio, oltre i.v.a., se dovuta;

– condanna il Condominio di via (…) (codice fiscale: (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di (…) Società (…) s.r.l., che liquida in:

– Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, nonché c.p.a. ed i.v.a.;

– liquida definitivamente le spese per la c.t.u., revocando, con la presente sentenza, il precedente decreto di liquidazione, in Euro 1.100,00, oltre i.v.a., se dovuta.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.