in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

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Tribunale|Napoli|Sezione 14|Civile|Sentenza|12 ottobre 2022| n. 8941

Data udienza 29 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE XIV

GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.25953 2019 del R.G.A.C., pendente

TRA

(…), elettivamente domiciliato in Bacoli -80070 (NA) alla Via (…) presso lo studio dell’avv.to (…), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

OPPONENTE

E

(…) S.P.A. (…) in persona del legale rappresentante p.t. elett. dom. in (…) 80122 NAPOLI presso lo studio dell’avv. (…) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

(…) s.p.a (…) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), VIA (…), presso lo studio degli Avv.ti (…), del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;

OPPOSTI

CONCLUSIONI

All’udienza del 7.6.2021 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e meglio articolate a verbale.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con il presente giudizio (…) introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione promosso nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. RGE 1142/2012 promossa da (…) in suo danno. Deduceva al riguardo che il creditore procedente aveva azionato la predetta procedura in virtù del D.I. n. 10240/2007 del Tribunale di Napoli per l’importo di Euro 85000,00, quale fideiussore della società (…) s.a.s. di (…) e che aveva altresì spiegato intervento per la somma di Euro 40.000,00 in virtù del contratto di mutuo fondiario del 25.02.99 a rogito notaio (…), nonché per l’importo di Euro 58.000,00 derivante dal D.I. del Tribunale di Napoli n. 10257/2007.

Rappresentava che nell’ambito dei contatti avuti con (…) al fine di addivenire ad una risoluzione transattiva della procedura esecutiva pendente, l’istante aveva provveduto al pagamento complessivo della somma di Euro 92.012,50, in esecuzione di una proposta formulata dallo stesso creditore con la quale richiedeva il pagamento dell’importo di Euro 75.000,00 ai fini dell’estinzione dei crediti portati dai D.I. del Tribunale di Napoli n. 10240/2007 e n. 10257/2007,

Aggiungeva inoltre che il giudizio di opposizione promosso da (…) coobbligata in solido con l’opponente in relazione al credito portato dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 10240/2007, teso all’accertamento dell’efficacia transattiva della scrittura privata intercorsa con (…) S.p.A., si era concluso con la sentenza n. 5791/2019, con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto l’opposizione proposta e per l’effetto aveva dichiarato estinti i crediti di cui alla predetta scrittura, tra i quali era ricompreso anche quello fondato sul D.I. n. 10240/2007 del Tribunale di Napoli, per il quale (…) era obbligata in solido tra l’altro con (…).

Ciò posto l’opponente assumeva che la predetta sentenza spiegava i suoi effetti anche a favore dello stesso quale coobligato in solido, atteso che la pronuncia si riferiva espressamente al credito di cui al D.I. n. 10240/2007 del Tribunale di Napoli che era stato azionato da (…) sia nella procedura n. 1074/2008 in danno di (…), sia nella procedura n. RGE 1142/2012 in suo danno. Pertanto rilevava che il credito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario del 25.02.99 rep. 4339 a rogito notaio (…) e dal D.I. del Tribunale di Napoli n. 10257/2007 avrebbe dovuto ritenersi ampiamente soddisfatto dall’importo di Euro 92.012,50 già corrisposto dall’istante ed erroneamente quantificato dal GE in Euro 82012,50, nonché dall’ulteriore somma di circa Euro 30.000,00 incamerato dalla procedura esecutiva ex art 587 c.p.c. a seguito della decadenza degli aggiudicatari.

Segnatamente il credito di (…) ammonterebbe ad Euro 99.991,53 (ovvero Euro 58.678,53 di cui al D.I. 10257/2007 Euro 41.313,00 per il mutuo ipotecario del 25.02.1999) a fronte di Euro 122.012,50, da ritenersi nella disponibilità del creditore, somma idonea a coprire anche le spese della procedura esecutiva. Quindi formulava le seguenti conclusioni:

“1) Accertare e dichiarare che l’importo effettivamente dovuto dal sig. (…) ad (…) S.p.A. n.q., in conseguenza ed a far tempo dal 05.06.2019, data di deposito della Sentenza 5791/2019, pronunciata dalla Sez. XIV Imprese, nella persona del sig. G.M, Dott.ssa Maria Ludovica Russo, per le ragioni sopra rappresentate, era pari ad Euro 99.991,53;

2) Accertare e dichiarare che il sig. (…) a tutto il 26.06.2019, data di deposito dell’istanza di sospensione per cui è causa, aveva già versato al creditore procedente, con le modalità e le cadenze sopra riportate, l’importo di Euro 92.012,50 ed altresì che, alla medesima data del 26.06.2019, risultava acquisita agli atti della procedura, depositata sul libretto bancario alla stessa intestato la somma di circa Euro 30.000,00;

3) Accertare e dichiarare conseguentemente che la suddetta complessiva somma di Euro 122.012,50, risultava sufficiente ad estinguere ogni pretesa creditoria, ivi incluse quelle relative agli interessi ed alle spese, del creditore procedente e che pertanto il sig. G.E. avrebbe dovuto accogliere l’istanza di sospensione argomentatamente avanzata dall’esecutato, in vista della pronuncia di una dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per intervenuto pagamento integrale del debito;

4) Accertare e dichiarare, quindi, che la vendita dell’immobile staggito nell’ambito della procedura esecutiva in parola è stata effettuata del tutto illegittimamente, potendosi e dovendosi ritenete i crediti ivi azionati, già alla data di disposizione della vendita stessa, comodamente estinguibili mediante l’attribuzione al creditore procedente delle somme depositate sul libretto bancario intestato alla procedura

5) Accertare e dichiarare (…) S.p.A. n.q., responsabile dell’evento lesivo subito dall’esecutato, costituito dalla vendita dell’immobile ad un prezzo assolutamente non corrispondente al valore dello stesso;

6) Accertare, conseguentemente, mediante la nomina di un CTU, quale sia il valore effettivo di mercato dell’immobile staggito e venduto dalla intestata procedura;

7) Condannare il summenzionato responsabile (…) S.p.A. n.q., a risarcire per equivalente il sig. (…) del danno da lui subito, mediante il pagamento degli importi che saranno determinati, quale effettivo valore di mercato dell’immobile illegittimamente ad esso espropriato, dalla espletanda CTU; 8)

Condannare, altresì, il suddetto responsabile a risarcire il sig. (…) dei danni immateriali a lui causati sul piano psicologico ed emotivo con la condotta illegittima da esso mantenuta nella vicenda sopra narrata, quantificandone l’importo in via equitativa, ma in misura non inferiore agli Euro 50.000,00;”

Si costituiva in giudizio (…) che in primo luogo eccepiva che le somme versate ammontavano ad Euro 89.512,50 e non Euro 92.012,50, di cui andava ricostruita l’esatta imputazione, dovendo in parte riferirsi ad Esposito Vincenza, e rappresentava che lo stesso aveva spiegato intervento nell’ambito della procedura esecutiva in data 10.6.2021 anche in relazione alle statuizioni di condanna alle spese emesse in forza dei seguenti provvedimenti: 1) ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 188 disp, att. (Ord. 3743/2015 Tribunale di Napoli); 2) provvedimento di condanna endo esecutiva del 30.10.2014; 3) sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione (sentenza 3277/18 Tribunale di Napoli).

Evidenziava che nella quantificazione del credito l’opponente non aveva tenuto conto degli interessi e delle spese liquidate nei provvedimenti giudiziali, e dell’importo complessivo delle spese del processo esecutivo in cui dovevano ricomprendersi anche i compensi del professionista delegato, sicché il credito ammonterebbe a complessivi Euro 240.389,52.

Infine, escludeva che la sentenza producesse i suoi effetti anche a favore di (…), in quanto oltre a non essere passata in giudicato, in ogni caso il debitore non aveva manifestato la volontà di avvalersi della transazione che si riferiva chiaramente alla sola posizione di (…).

Nel corso del procedimento spiegava intervento (…) S.p.A. cessionario del credito di (…) spa, documentando la propria qualità. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione della conclusione all’udienza del 7.6.2022 che si svolgeva a trattazione scritta e nella quale la causa era rimessa in decisione con concessione alle parti dei termini dell’art 190 c.p.c. per il deposito comparse conclusionali.

2. Nel merito in ordine al primo motivo di opposizione con il quale l’opponente assume di aver corrisposto ad (…) nell’ambito delle intese intercorse con lo stesso la somma di Euro 92.012,50, in luogo di Euro 82.000,00, deve rilevarsi che trattasi di un motivo nuovo rispetto a quelli articolati in sede di proposizione del ricorso depositato nel procedimento esecutivo il 25.6.2019 e pertanto va dichiarato inammissibile.

Ed invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell’atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9226); ciò in quanto il giudizio di opposizione endoesecutivo ex art 615 e 617 comma 2 c.p.c. ha natura unitaria, pur avendo struttura bifasica sicché ha inizio con il deposito del ricorso in opposizione nel processo esecutivo, nel quale si svolge la fase sommaria di competenza funzionale esclusiva del GE, rappresentando il successivo giudizio di merito solo una fase meramente eventuale del medesimo procedimento. In altri termini la domanda proposta dall’opponente ed i relativi motivi articolati a sostegno rimane cristallizzata nell’ambito del perimetro individuato nel ricorso in opposizione, dovendo per l’effetto dichiararsi inammissibili le domande e i motivi nuovi inseriti nell’atto di citazione della fase di merito.

Nel caso di specie come si evince dall’esame del ricorso depositato il 25.6.2019 nel procedimento esecutivo (rubricato istanza di sospensione dell’esecuzione) l’opponente si limitava ad asserire di aver corrisposto in favore della banca creditrice la somma complessiva di Euro 82.000,00, di cui erano indicati segnatamente i singoli bonifici di pagamento, senza sollevare alcuna contestazione in ordine alle maggiori somme versate ad (…) ed alla relativa imputazione, tant’è che lo stesso GE nell’ordinanza ex art 624 c.p.c. del 4.7.2019 si limitava a dare atto di tale circostanza, supportata dalla documentazione in atti.

3. In ordine al secondo motivo con il quale si invoca l’estensione degli effetti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5791/2019 che ha dichiarato estinto il credito di (…) portato dal D.I. del Tribunale di Napoli n. 10240/2007 in favore di (…),in forza dell’atto transattivo, segnatamene la risposta proveniente dallo stesso istituto di credito alla proposta dell’opponente del 16.10.2012, è opportuno chiarire che la predetta sentenza si è pronunciata esclusivamente in relazione alla posizione di quest’ultima, dichiarando per l’effetto venuta meno la pretesa creditoria azionata da (…) in forza dei D.I. NN 10240 e 9360 del 2007 nella procedura esecutiva n. RGE 1074/2008 promossa da (…) in danno della stessa.

Peraltro tale sentenza in quanto meramente dichiarativa è priva di immediata efficacia esecutiva ex art 282 c.p.c., non essendo passata in giudicato, dal momento che risulta pendente il giudizio di appello.

Si tratta pertanto di verificare se, a prescindere dalla portata della predetta sentenza, l’opponente possa avvalersi degli effetti favorevoli derivanti dalla transazione intercorsa tra (…) e (…) in relazione al credito di cui D.I. del Tribunale di Napoli n. 10240/2007, quale condebitore solidale unitamente a (…).

Ai sensi dell’art 1304 c.c. la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne approfittare.

In ordine alla possibilità del condebitore di avvalersi della transazione appare condivisibile l’orientamento della giurisprudenza che qualifica tale potere, come un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo senza limiti di tempo e di forma, dal momento che il condebitore è estraneo all’accordo transattivo, potendo concretamente esercitare tale diritto solo allorché venga a conoscenza dell’atto.

Tuttavia, occorre considerare che, come si evince al contenuto complessivo dell’accordo, la transazione è stata raggiunta da (…) con (…) a definizione di plurime posizioni debitore (ovvero i Decreti ingiuntivi del Tribunale di Napoli n 10240 e 9360 del 2007 ed il contratto di mutuo stipulato in data 17 marzo 1998 a rogito Notaio (…) rep 152765, racc. 9128) mediante il versamento della somma complessiva di Euro 45.000,00. Orbene, considerato che il solo credito gravante sui fideiussori obbligati in solido in forza D.I. n. 10240/2007 era pari ad Euro 85.000,00, si deve sicuramente escludere che la transazione riguardasse l’intero debito, afferendo esclusivamente alla quota di debito gravante su (…).

4. Per l’effetto deve escludersi che (…) quale condebitore solidale potesse avvalersi dell’accordo transattivo intercorso con (…) in quanto come affermato dalla giurisprudenza di legittimità l’art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7094)

5. Ne consegue quindi che l’importo versato da (…) nell’ambito della richiamata transazione rileva esclusivamente ai fini della determinazione dell’importo residuo spettante ad (…) in forza del D.I. n. 10240/2007.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (cfr. Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015, 23418/2016, 13877/2020, 25980/2021). Nel caso di specie dal contenuto complessivo della transazione dal momento che è riferita a più rapporti obbligatori aventi fonti diverse, non risulta chiaramente evincibile l’imputazione delle somme da pagare in relazione ai singoli rapporti, né alcuna specifica allegazione è stata fornita sul punto dall’opponente. Pertanto non potendo accertarsi se è stata versata da (…) una somma superiore alla quota di debito sulla stessa gravante deve in questa sede limitarsi a decurtare dall’importo di Euro 85.000,00 di cui D.I. n. 10240/2007 la quota di 1/4 a carico della stessa pari ad Euro 21250,00, sicché il credito azionato da (…) nella procedura esecutiva va rideterminato in Euro 63750,00 oltre interessi e spese del decreto ingiuntivo.

A tale somma devono aggiungersi gli altri crediti azionati da (…), ovvero:

1) Euro 41.313,00 per il mutuo fondiario, oltre interessi (pari ad Euro 7.306,87 come da nota di quantificazione del credito);

2) Euro 58.678,53 per il decreto ingiuntivo 10257/07, oltre spese 1.872,7 ed interessi 10.977,08 (come da nota di quantificazione del credito);

3) Euro 21.405,33 per le statuizioni giudiziali di condanna di cui all’atto di intervento del 10.6.2021 (a) ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 188 disp, att., n. 3743/2015 Tribunale di Napoli; b) ordinanza ex art 624 c.p.c. del 30.10.2014; c) sentenza n .3277/18 Tribunale di Napoli.

E’ evidente pertanto come i crediti complessivi vantati da (…) siano di gran lunga superiori all’importo versato da (…) al creditore procedente di Euro 82.000,00 anche tenuto conto delle somme incamerate dalla procedura esecutiva a titolo di indennità di occupazione e quale cauzione ex art. 587 c.p.c. per l’importo complessivo di Euro35178,50 e tali da giustificare ampiamente la prosecuzione dell’azione esecutiva.

Ed infatti, considerato che il processo esecutivo mira a garantire la soddisfazione dei crediti del ceto creditorio mediante la liquidazione del patrimonio staggito, ne consegue che il diritto del creditore procedente e dei creditori tempestivamente intervenuti a dare impulso all’azione esecutiva non viene meno allorché nel corso della procedura il debitore provveda al pagamento parziale del credito, dovendo l’azione esecutiva proseguire nei limiti del credito residuo.

Pertanto l’opposizione proposta da (…) va rigettata e per l’effetto deve riconoscersi il diritto ad agire in executivis di (…) spa sulla base dei titoli esecutivi azionati nella procedura esecutiva, e circoscrivendo l’importo di cui al cui al D.I. del Tribunale di Napoli n. 10240/2007 ad Euro 63750,00 oltre interessi e spese del decreto ingiuntivo.

Al rigetto dell’opposizione, consegue altresì il rigetto della domanda tesa al risarcimento dei danni per l’asserita illegittima prosecuzione della procedura e vendita del bene pignorato

6. Per quanto concerne il governo delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014, per valore indeterminabile, considerata la modesta complessità delle questioni trattate e l’assenza di attività istruttoria.

Infine va rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dall’opponente, in quanto infondata.

Ed infatti, muovendo dal presupposto che la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. postula sia la sussistenza dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), sia dell’elemento oggettivo (entità del danno sofferto), ritiene questo Giudice che nel caso di specie non ricorrano i relativi presupposti.

In particolare, occorre considerare, che la mera erroneità o infondatezza della tesi sostenuta dalla parte non vale ad integrare il dolo o la colpa grave richiesta dall’art 96 c.p., essendo necessario che l’altra parte provi che, ciò sia stato determinato dall’ignoranza, ovvero dal mancato uso del minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi della infondatezza della propria pretesa, o che la parte abbia agito con consapevolezza della fallacia delle proprie argomentazioni. Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita al riguardo dai creditori opposti; per contro l’articolazione dei rapporti negoziali intercorrenti tra le parti ed i debitori solidali, inducono ad escludere che la proposizione del presente giudizio ed i motivi proposti sia stata determinata dalla assenza del minimo di diligenza richiesto dall’art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sez. XIV in persona del G.M., Dr. Maria Rosaria Giugliano, definitivamente pronunciando nella causa n. 25953/2019, ogni contraria altra istanza disattesa così provvede:

1. Rigetta l’opposizione all’esecuzione; per l’effetto dichiara il diritto di agire in executivis di (…) spa nei limiti di Euro 63750,00 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 10240/2007, nonché per gli importi portati dagli altri titoli esecutivi azionati;

2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per l’illegittima prosecuzione della procedura esecutiva;

3. Condanna l’opponente alla refusione delle spese processali in favore di (…) e di (…) spa, che liquida in favore di ciascuno in Euro 5534,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;

4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Così deciso in Napoli 29 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2022.

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Avv. Umberto Davide

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