L’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, puo’ svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articolo 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica (avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’articolo 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso), in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell’avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, non comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facolta’ dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall’articolo 702 bis c.p.c. e segg., ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Allorche’ l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l’indicazione sia della Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, che dell’articolo 702 bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresi’ la tempestivita’ dell’opposizione.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|23 novembre 2022| n. 34501

Data udienza 15 novembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13996/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di RIMINI n. 4867/2016 depositata il 09/04/2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza n. 4687/2018 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 9 aprile 2018.

Resiste con controricorso l’avvocato (OMISSIS).

La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c..

Il controricorrente ha presentato memoria.

Il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS) con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, avverso il decreto ingiuntivo n. 1180/2016 emesso il 1 luglio 2016 e notificato il 18 luglio 2016 dall’avvocato (OMISSIS), avente ad oggetto l’intimazione di pagamento della somma di Euro 5.228,34, oltre accessori, a titolo di compenso professionali per l’attivita’ difensiva espletata in due giudizi penali.

Il Tribunale, decidendo in composizione collegiale, ha rilevato che emergeva dall’atto introduttivo che il (OMISSIS) avesse inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1180/2016 secondo il rito previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14; che l’ambito di applicazione del procedimento previsto a norma del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, articolo 28, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e’ limitato ai soli compensi per attivita’ professionale svolta in un giudizio civile; che l’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per compensi giudiziali penali risultava percio’ erroneamente introdotta dal (OMISSIS) con ricorso Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, mentre doveva trovare applicazione l’articolo 645 c.p.c., il quale prevede per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo la forma dell’atto di citazione; che non poteva operare il mutamento del rito ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, applicandosi tale norma soltanto in ipotesi di instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati previsti dal medesimo D.Lgs.; che neppure poteva procedersi alla conversione dell’atto nullo, atteso che il ricorso era stato comunque notificato il 7 novembre 2016, ovvero oltre il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14. La censura contesta la inapplicabilita’ del procedimento di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, al caso di specie, ovvero in relazione a compensi professionali per attivita’ giudiziali svolte in un processo penale.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 702 bis e 645 c.p.c., e dell’articolo 1367 c.c., ed evidenzia che la decisione impugnata e’ altresi’ viziata nella parte in cui ha inteso dare prevalenza alla forma del ricorso, la cui intestazione deponeva per il procedimento sommario speciale di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, con cio’ disapplicando il principio secondo cui la qualificazione giuridica spetta sempre al giudice. Il Tribunale di Rimini avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, riqualificare il ricorso Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, quale mero ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 702 bis c.p.c..

Da ultimo, il ricorso espone il merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, quanto alla prova delle prestazioni effettivamente eseguite, alla negligenza dell’avvocato (OMISSIS) ed all’incongruita’ dei compensi richiesti.

I riferimenti normativi che seguono riguardano la formulazione applicabile ratione temporis e non tengono percio’ conto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale non e’ soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, applicabile alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 6 – 2, 11 marzo 2021, n. 6817; Cass. Sez. 2, 27 settembre 2016, n. 19025). Nel caso in esame (decreto ingiuntivo richiesto dall’avvocato per compensi in materia penale) non trovava percio’ applicazione il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, che e’ norma sulla competenza relativa alle sole attivita’ professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali. Tale norma e’ stata, invero, introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 54). Le controversie oggetto del disposto normativo della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, cui si riferisce il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, citato articolo 14, vanno percio’ individuate, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attivita’ professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attivita’ professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali (Cass. Sez. Unite 23 febbraio 2018, n. 4485; Cass. Sez. Unite 16 ottobre 2018, n. 25938).

Il secondo motivo di ricorso e’ invece fondato nei sensi di seguito chiariti in motivazione.

L’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, puo’ svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articolo 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’articolo 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso.

La scelta delle forme del procedimento monitorio, da parte dell’avvocato creditore di compensi non soggetti al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, non comporta, infatti, che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facolta’ dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall’articolo 702 bis c.p.c. e segg., (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 51) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Invero, come chiarito dalla sentenza n. 4485 del 2018, ancorche’ il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, menzioni la “opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali”, e benche’ l’articolo 645, richiamato faccia riferimento alla forma dell’atto di citazione (peraltro aggiungendo che “(i)n seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”), l’atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall’articolo 702 bis c.p.c..

Allorquando la domanda monitoria per i compensi di avvocato esuli dall’ambito della L. n. 794 del 1942, articolo 28, (riferendosi, ad esempio, come nella specie, ad attivita’ professionale svolta nel processo penale), sarebbe contraddittorio che dalla scelta del legale di avvalersi di un procedimento che esprime comunque una forma di tutela differenziata e privilegiata discenda il necessario svolgimento del giudizio di opposizione secondo il rito ordinario, privando l’opponente della alternativa di avvalersi del rito sommario per una controversia comunque non esclusa dall’ambito di operativita’ dell’articolo 702 bis c.p.c..

Pur a fronte dell’errore in cui (OMISSIS) era incorso nell’indicare il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, (oltre che l’articolo 702 bis c.p.c.) a base del proprio atto di opposizione (non trattandosi, peraltro, di errore sulla forma dell’atto introduttivo, identico essendo il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., ed il ricorso Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14), il Tribunale di Rimini, dunque, avrebbe dovuto procedere ad una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge, ovvero, nella specie, di quello, alternativamente esperibile, costituito dal procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., verificando alla stregua di tale rito altresi’ la tempestivita’ dell’opposizione.

Non costituisce un “precedente” nel senso auspicato nella memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., depositata dal controricorrente la richiamata Cass., Sez. 6-2, 30/08/2022, n. 25516, per mancanza di eadem ratio, dovendosi individuare la ragione giustificatrice di tale pronuncia e cogliere il nesso fra caso giudicato e norme applicate. In tale decisione questa Corte ha riaffermato soltanto i principi contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 758 e n. 927 del 2022, pronunciando con riguardo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, ma introdotto con citazione.

Si enunciano i seguenti principi di diritto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1:

L’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, puo’ svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articolo 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica (avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’articolo 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso), in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell’avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, non comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facolta’ dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall’articolo 702 bis c.p.c. e segg., ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Allorche’ l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l’indicazione sia della Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, che dell’articolo 702 bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresi’ la tempestivita’ dell’opposizione.

Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo motivo, va cassata l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Rimini in composizione monocratica, che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimini in composizione monocratica.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.