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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 5 marzo 2018, n. 5091
nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza L.Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito (cfr. Cass. Sez. 1 n. 12549 del 18/05/2017; Id. n. 26639/2016).
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Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 835-2015 proposto da:
(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO” (OMISSIS) SRL”;
– intimato –
avverso il decreto n. 5775/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 24 dicembre 2014, la (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato in data 25 novembre 2014, con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) S.R.L. proposta dall’odierna ricorrente;
che la Curatela, cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si e’ costituita;
considerato che con unico motivo, illustrato anche da memoria, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto carente di prova la domanda, aderendo all’orientamento di questa Corte secondo cui e’ onere della parte produrre tutta la documentazione necessaria a provare la domanda, non essendo sufficiente il richiamo di quella presentata nella diversa fase di verificazione dei crediti e non potendo l’acquisizione essere disposta in assenza di istanza di acquisizione della parte;
ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma semplificata;
ritenuto che il ricorso e’ fondato, atteso che, secondo la piu’ recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza L.Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito (cfr. Cass. Sez. 1 n. 12549 del 18/05/2017; Id. n. 26639/2016); che pertanto si impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale di Palermo perche’, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce del principio di diritto qui affermato, regolando anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per regolare le spese di questo giudizio.
Motivazione Semplificata.