è l’erede convenuto per il pagamento di debiti ereditari (nella specie, l’obbligo, posto a carico del venditore di bene compreso in una comunione ereditaria, di procurare al compratore l’acquisto della proprieta’ della cosa, ovvero i debiti per restituzione e risarcimento da inadempimento, tutti originariamente gravanti sul “de cuius”) ad essere onerato di indicare al creditore la sua eventuale condizione di coobbligato passivo, tenuto percio’ a rispondere soltanto entro i limiti della propria quota, ai sensi dell’articolo 754 c.c., essendo, altrimenti, la domanda da accogliere per l’intero.

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Eredità e successione ereditaria

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 4 gennaio 2018, n. 76

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27712-2013 proposto da:

(OMISSIS) (detto (OMISSIS)) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

nonche’ contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1338/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per l’inammissibilita’, o in subordine per il rigetto, del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1338/2012 del 19 dicembre 2012.

Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre le altre intimate (OMISSIS) ed (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensive.

Con citazione del gennaio 1992 (OMISSIS) (erede di (OMISSIS)) convenne davanti al Tribunale di Catanzaro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), domandando che venisse dichiarata “nulla, simulata e comunque inefficace e improduttiva di qualunque effetto giuridico” la scrittura privata di compravendita, avente ad oggetto un terreno agricolo dell’estensione di un ettaro, conclusa il 19 maggio 1989 tra l’acquirente (OMISSIS) e l’alienante (OMISSIS). (OMISSIS) opero’ il disconoscimento di quella scrittura ed allego’ che il proprio fratello e dante causa (OMISSIS) fosse soltanto comproprietario pro indiviso del bene venduto al (OMISSIS). In via subordinata l’attrice domando’ il retratto successorio ex articolo 732 c.c.. La signora (OMISSIS) chiese inoltre la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ed al rilascio del terreno. (OMISSIS), costituitosi, domando’ il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la condanna di (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), al risarcimento dei danno da lui subiti. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 9 settembre 2010, ritenne autentica la scrittura privata, che dichiaro’ tuttavia inefficace, in quanto essa comportava, a dire del Tribunale, un obbligo alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento ove quella determinata quota di terreno fosse stata attribuita a (OMISSIS) in sede di divisione. Il Tribunale dispose pertanto la restituzione del terreno ai comproprietari.

(OMISSIS) propose appello, rigettato dalla Corte di Catanzaro, sia pure sulla base di una “rivisitazione complessiva del thema decidendum”, risultando la decisione di primo grado fondata su “argomentazioni equivoche”. La Corte d’Appello ha premesso come fosse incontroverso che al momento della scrittura del 19 maggio 1989 (OMISSIS) fosse comproprietario per comunione ereditaria del terreno. La stessa scrittura, per il suo tenore letterale, deve, per i giudici del gravame, qualificarsi come vendita, ne’ in senso contrario rileva il differimento del saldo di prezzo alla stipula dell’atto di pubblico (atto da intendere meramente riproduttivo). Non di meno, non avendo lo (OMISSIS) la proprieta’ esclusiva del terreno, a vendita per la Corte d’Appello produsse soltanto effetti obbligatori ex articolo 1478 c.c., come appunto avviene in ipotesi di vendita di singolo bene di una comunione ereditaria; da cio’ pure l’inoperativita’ dell’articolo 732 c.c., il quale suppone l’alienazione di una quota ereditaria. Dunque, la Corte d’Appello di Catanzaro attribui’ efficacia obbligatoria alla scrittura del 19 maggio 1989, impegnando l’alienante ad acquisire la proprieta’ del terreno, cosa che non avvenne, essendo poi deceduto (OMISSIS) il (OMISSIS) di quello stesso anno, sicche’ il contratto rimase improduttivo di effetti. Ne’ quel terreno fu poi attribuito all’erede (OMISSIS) nel giudizio di divisione. La Corte di Catanzaro ha infine respinto la domanda del (OMISSIS) di condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni o alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di prezzo, non essendo dimostrata la sussistenza in capo a quella della “qualita’ di erede esclusiva” di (OMISSIS), stanti le numerose controversie tra “i vari eredi”.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, non puo’ tenersi conto dell’attivita’ svolta dai nuovi difensori che intendevano costituirsi in sostituzione dei precedenti sia per il ricorrente (OMISSIS) che per la controricorrente (OMISSIS), non essendo stata loro conferita procura speciale, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 2, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma solo nelle rispettive memorie di nomina. Deve infatti ribadirsi che il nuovo testo dell’articolo 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale puo’ essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, (ovvero, il 4 luglio 2009).

1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 459 e ss., e degli articoli 1358 e 1359 c.c.. Si denuncia che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto che gli eredi ex lege di (OMISSIS) fossero (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), ovvero che Mariannina (OMISSIS) fosse unica erede testamentaria dello stesso, in forza di olografo in atti, e che tale successione ereditaria avrebbe comunque comportato l’obbligo di rispettare i vincoli contrattuali assunti dal de cuius con la scrittura del 19 maggio 1989.

Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2699 c.c., articolo 115 c.p.c., per aver la Corte di Catanzaro ignorato le produzioni documentali e le ammissioni di (OMISSIS) circa la sua qualita’ di erede universale di (OMISSIS).

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 165 c.p.c e articolo 74 disp. att. c.p.c., essendo stato depositato il testamento olografo di (OMISSIS) nel fascicolo di primo grado.

Il quarto motivo di ricorso deduce l’omesso esame di fatti decisivi, sempre consistenti nel testamento olografo di (OMISSIS) e nella sentenza n. 984/2007 del Tribunale di Catanzaro.

Il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1478, 1218, 1223 e 1453 c.c., con riguardo all’avvenuto rigetto delle domande riconvenzionali del (OMISSIS) sia di accertamento dell’efficacia del contratto di compravendita, sia, in via subordinata, di risarcimento del danno e restituzione dell’acconto versato.

2. Vanno dapprima agevolmente disattese le eccezioni di inammissibilita’ dei motivi di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sollevate dai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto l’articolo 348 – ter c.p.c., comma 5, invocato a sostegno di tali eccezioni, non e’ applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello, quale quello svolto in questo procedimento, introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente al giorno 11 settembre 2012.

Il primo ed il quinto motivo di ricorso possono poi essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e risultano parzialmente fondati, con assorbimento delle restanti censure. La Corte d’Appello di Catanzaro, confermando sul punto la decisione resa in primo grado dal Tribunale ed impugnata dal solo (OMISSIS), ha affermato che la scrittura privata di compravendita, conclusa il 19 maggio 1989 tra l’acquirente (OMISSIS) e l’alienante (OMISSIS) avesse ad oggetto un terreno agricolo del quale quest’ultimo era mero comproprietario per comunione ereditaria. Tale contratto e’ stato qualificato dai giudici dell’appello come vendita, pur essendone differito il saldo del corrispettivo al momento della stipula dell’atto di pubblico. A tale vendita la Corte d’Appello ha quindi riconosciuto effetti obbligatori ex articolo 1478 c.c., in quanto alienazione di singolo bene di una comunione ereditaria, con conseguente inoperativita’ dell’articolo 732 c.c.. La Corte di Catanzaro ha inoltre affermato che al momento della morte di (OMISSIS) (riferita in sentenza al (OMISSIS) 1989, ma che invece le parti datano nell’agosto 1989), questi non avesse adempiuto all’obbligo assunto di acquisire la proprieta’ del terreno, sicche’ il contratto sarebbe rimasto improduttivo di effetti. Fino a tal punto, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro non merita censure, in quanto si conforma al costante orientamento interpretativo di questa Corte. Invero, l’articolo 1108 c.c., comma 3, secondo cui e’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, e’ espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, che trova percio’ applicazione anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell’articolo 719 c.c., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (Cass. Sez. 2, 09/10/2012, n. 17216). Ove invece avvenga, come si da’ per accertato nel caso di specie, che uno solo dei coeredi vende un bene a se’ stante, facente parte di una comunione ereditaria, la vendita ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione. In tal caso, non puo’ essere esercitato dai coeredi il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall’articolo 732 c.c., essendo questo contemplato dalla legge quando l’alienazione effettuata da uno o piu’ dei coeredi riguardi una o piu’ quote ereditarie, e non un bene determinato, in quanto in questa ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l’istituto del retratto successorio tende ad impedire. L’indagine svolta dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che ha negato l’ammissibilita’ del retratto successorio, assumendo che la vendita compiuta dal coerede (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) avesse avuto per oggetto non la quota del patrimonio ereditario spettante al primo, ma il solo determinato terreno denominato sito in agro di Staletti’, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ se non nei limiti del vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (questo applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134), ovvero soltanto per l’omesso esame di un “fatto storico” oggetto di discussione tra le parti e di carattere decisivo, e non quindi per il semplice omesso esame di elementi istruttori o risultanze probatorie (cfr. essenzialmente Cass. Sez. 2, 04/01/2011, n. 97; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8692; Cass. Sez. 2″ 28/10/2010, n. 22086; Cass., Sez. 2, 29/07/2008, n. 20561).

Proprio perche’, come ha ragionato la Corte d’Appello di Catanzaro, la vendita di un fondo, facente parte di un compendio ereditario, effettuata da un coerede ad un terzo prima della divisione, viene ad esistenza sin dal momento della stipulazione del relativo contratto (ancorche’ abbia effetti solamente obbligatori, in quanto il passaggio di proprieta’ avviene automaticamente nel momento in cui all’alienante verra’ assegnato, in sede di divisione ereditaria, il fondo stesso), a tale fattispecie, per il caso di inadempimento dell’obbligazione assunta dal venditore, deve adattarsi la disciplina prevista dagli articoli 1478 e ss. c.c., sicche’ l’acquirente ha diritto, oltre che alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall’articolo 1480 c.c., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli articoli 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di quest’ultima disposizione da parte dell’articolo 1479 c.c..

Allorche’, prima della divisione del patrimonio ereditario comune, deceda, come avvenuto nella specie, il coerede venditore del singolo bene, gli effetti obbligatori discendenti da quella vendita, ivi compresi quelli attinenti ad eventuali restituzioni e risarcimenti, si trasmettono all’erede (o agli eredi) a titolo universale, il quale, infatti, subentra al defunto in tutti quei rapporti che, non essendo intuitu personae, sono capaci di sopravvivere alla morte dell’originario titolare.

La sentenza impugnata ha sul punto affermato che la domanda per il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme versate dal (OMISSIS) a titolo di prezzo “avrebbe potuto essere accolta solo a condizione che fosse dimostrata la sussistenza in capo alla odierna parte appellata della qualita’ di erede esclusiva di (OMISSIS)”, prova mancante in quanto “dai documenti allegati dalla difesa di parte appellante si e’ avuto modo di apprendere dell’esistenza di numerose controversie tra i vari eredi alla luce delle quali non e’ possibile desumere la sussistenza della necessaria qualita’ in capo all’appellata”, ed ancora aggiungendo che l’accoglimento di detta domanda “avrebbe postulato la dimostrazione del fatto che tutto il patrimonio giuridico facente capo a (OMISSIS) fosse stato acquisito dalla (OMISSIS)”.

Tuttavia, e’ la stessa Corte d’Appello di Catanzaro che menziona in motivazione un testamento olografo di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) (pur dicendo che esso non risultasse prodotto in giudizio) ed espone come la causa fosse stata introdotta da Mariannina (OMISSIS) individuando in (OMISSIS) il “suo dante causa”. Pure la sentenza di primo grado identificava l’attrice come erede di (OMISSIS) “per testamento in data 8.1.1989”. La stessa controricorrente (OMISSIS) espone in fatto che il fratello (OMISSIS) mori’ senza lasciare eredi in linea retta ne’ essere coniugato. La legitimatio ad causam di (OMISSIS) rispetto alle riconvenzionali avanzate da (OMISSIS), circa gli obblighi derivanti dall’inadempiuto contratto del 19 maggio 1989, doveva quindi essere valutata considerando come (OMISSIS) avesse lei stessa promosso la causa nell’asserita qualita’ di erede di (OMISSIS), come fosse stata parimenti dedotta in causa l’esistenza di un titolo di delazione testamentaria in favore di (OMISSIS) e come mai risultasse contestata l’accettazione della stessa eredita’. Ne’ doveva essere il (OMISSIS), attore in riconvenzionale, a dimostrare che (OMISSIS) fosse l’erede “esclusiva” del fratello (OMISSIS), ovvero di averne acquisito “tutto il patrimonio”. Per principio consolidato di questa Corte, e’, al contrario, l’erede convenuto per il pagamento di debiti ereditari (nella specie, l’obbligo, posto a carico del venditore di bene compreso in una comunione ereditaria, di procurare al compratore l’acquisto della proprieta’ della cosa, ovvero i debiti per restituzione e risarcimento da inadempimento, tutti originariamente gravanti sul “de cuius”) ad essere onerato di indicare al creditore la sua eventuale condizione di coobbligato passivo, tenuto percio’ a rispondere soltanto entro i limiti della propria quota, ai sensi dell’articolo 754 c.c., essendo, altrimenti, la domanda da accogliere per l’intero (Cass. Sez. 3, 31/03/2015, n. 6431; Cass. Sez. L, 24/10/2008, n. 25764; Cass. Sez. 3, 12/07/2007, n. 15592).

3. Vanno percio’ accolti, nei limiti indicati, il primo ed il quinto motivo di ricorso, rimanendo assorbiti i restanti motivi, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, che decidera’ la causa uniformandosi ai richiamati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti. Il giudice di rinvio pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto in motivazione, il primo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro,

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.