Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9435

in tema di patrocinio dei non abbienti, la liquidazione di un unico compenso, per la difesa di piu’ parti con la stessa posizione, trova giustificazione a prescindere dall’identita’ d’imputazione, in tutte le situazioni nelle quali lo studio di un processo consenta, senza particolari difficolta’, di articolare una linea difensiva comune per la pluralita’ d’assistiti.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9435

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23457-2015 proposto da:

(OMISSIS), in proprio elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELTA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 9841/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bari, in data 9 luglio 2012, liquidava all’avv. (OMISSIS) la somma di Euro 6.200,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, a titolo di compensi professionali, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 82 e 117 per l’attivita’ svolta quale difensore d’ufficio nel procedimento penale RGNR 2860/05 in favore degli imputati latitanti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Il Presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Bari, con ordinanza depositata in data 26 febbraio 2015, respingeva l’impugnazione del predetto provvedimento.

Per la cassazione della decisione del Tribunale di Bari ricorre l’avvocato (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, pur regolarmente intimato, non ha svolto difese Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

l’unico motivo di ricorso (con il quale e’ denunciata la violazione dell’articolo 3, comma 2, della tariffa penale di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e’ manifestamente infondato.

Per orientamento consolidato di questa Corte, in tema di patrocinio dei non abbienti, la liquidazione di un unico compenso, per la difesa di piu’ parti con la stessa posizione, trova giustificazione a prescindere dall’identita’ d’imputazione, in tutte le situazioni nelle quali lo studio di un processo consenta, senza particolari difficolta’, di articolare una linea difensiva comune per la pluralita’ d’assistiti (Cass. n. 23890 del 2009: fattispecie nella quale il giudice di merito aveva valorizzato, a sostegno della ritenuta identita’ delle posizioni degli imputati, l’identita’ del contesto associativo nell’ambito del quale erano maturati i singoli episodi criminosi contestati a ciascun imputato).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato specifica, con motivazione adeguata, le ragioni in base alle quali – a fronte delle contestazioni mosse agli imputati e tenendo conto dell’attivita’ difensiva effettivamente compiuta – e’ pervenuta a una liquidazione unitaria dei compensi, per cui alcuna censura puo’ essere mossa in questa sede.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

In mancanza di difese da parte del Ministero intimato, nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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Avv. Umberto Davide

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