la chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile, la quale ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione è diversa. La chance patrimoniale presenta le stimmate dell’interesse pretensivo e postula cioè la preesistenza di una situazione positiva, un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa, poiché la chance deve essere valutata non in relazione alla concreta possibilità di essere selezionato ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo.

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Tribunale|Catanzaro|Sezione 2|Civile|Sentenza|8 febbraio 2023| n. 205

Data udienza 7 febbraio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO

Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona e quale Giudice d’appello, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2369 R.G.A.C. per l’anno 2018,

promossa da:

(…) S.P.A. ((…) (…)) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via (…), presso la filiale delle Poste di Catanzaro, ufficio legale, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. An.Ag. giusta procura allegata alla all’atto di citazione in appello;

– APPELLANTE –

(…) (C.F. (…) ) elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via (…) presso lo studio dell’Avv. Ca.Pa. che lo rappresenta e lo difende nel presente giudizio giusta procura in calce all’atto di citazione in primo grado;

– APPELLATO –

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 584/2018 emessa in data 5 marzo 2018, pubblicata in data 23.03.2018 e notificata in data 28 marzo 2018.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (…) s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado da (…), l’ha condannata al pagamento della somma di Euro 1.000,00, oltre interessi legali e spese di lite.

A fondamento dell’appello ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. resa dal giudice di prime cure per aver deciso secondo equità anziché secondo diritto nelle controversie relative ai contratti per adesione, ovvero conclusi secondo la sottoscrizione di moduli e formulari.

Ha ulteriormente evidenziato la violazione e la falsa applicazione degli artt. n. 2697, 1342 e 1343 c.c. e della carta di qualità dei prodotti postali nella parte in cui ha riconosciuto un risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello contrattualmente previsto dalla Carta di qualità.

Ha inoltre rilevato che il giudizio promosso dal (…) è completamente sfornito di materiale probatorio, in quanto non vi è alcuna certezza né sul contenuto della raccomandata, né sulla certezza di vincita del concorso poiché tutti i documenti depositati dal (…) sono atti unilaterali.

Senonché nel caso di specie è indubitabile che non solo sia avvenuta la consegna ma che la stessa sia stata effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Si rammenta sul punto che le attestazioni effettuate dall’agente postale fanno fede fino a querela di falso.

In ogni caso l’attore non è riuscito a provare quanto dedotto, atteso che l’unica conferma della circostanza che sarebbe stato il vincitore del concorso è avvenuta solo ed esclusivamente con la dichiarazione dello stesso appellato in citazione,

Ha ulteriormente dedotto la prescrizione del diritto derivante dal contratto di spedizione e di trasporto ai sensi dell’art. 2951 c.c., nonché la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., e la carenza di legittimazione attiva dell’attore poiché il (…) è completamente estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra il richiedente la spedizione (nel caso di specie l’azienda ospedaliera) e (…) S.p.a..

Pertanto ha chiesto in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza che venga dichiarata in via preliminare la nullità del giudizio e il difetto di legittimazione attiva di (…), nonché la prescrizione del diritto. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si è costituito in giudizio l’appellato (…) deducendo preliminarmente l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 342 e ss. c.p.c., nonché l’inammissibilità dell’appello, atteso che l’impugnata sentenza non supera il valore degli Euro 1.100,00 e quindi l’appello è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 339 c.p.c. tra i quali non rientra la violazione delle regole di diritto indicate da (…) S.p.A..

Nel merito ha evidenziato l’infondatezza dell’appello poiché la carta di qualità di (…) prevede che la posta raccomandata venga consegnata in tre giorni lavorativi esclusi sabato e festivi oltre quello di spedizione.

Inoltre, il mancato recapito di corrispondenza comporta l’obbligo al risarcimento del danno e il fatto della raccomandata non pervenuta integra un inadempimento contrattuale da inquadrarsi giuridicamente nel novero della responsabilità contrattuale.

Inoltre, ha rilevato che la raccomandata è stata consegnata con oltre un mese di distanza dalla sua spedizione e questo ha impedito la partecipazione al concorso del (…), determinando un danno economico e da perdita di chance per l’odierno appellato.

Altresì ha rilevato che l’odierna appellante, con la missiva del 03.06.2014, ha riconosciuto la propria responsabilità in ordine alla consegna tardiva.

Ha dedotto che la domanda proposta è relativa al danno derivante dal ritardo nella consegna, soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.

Senonché risulta allegata al fascicolo di parte la raccomandata oggetto di causa, per cui l’eccezione di nullità è priva di fondamento ed ha precisato che oggetto del giudizio di primo grado è stata la richiesta del risarcimento del danno da stress e da perdita di chance generato nel (…) a causa della consegna tardiva della raccomandata contenente la convocazione ad un concorso.

Ha evidenziato di non aver mai invocato nei confronti di (…) la sussistenza di una responsabilità contrattuale, per cui l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del (…) deve essere rigettata.

Pertanto preliminarmente ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. o ai sensi dell’art. 114 c.p.c. e nel merito il rigetto dell’appello poiché infondato e non provato con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Questo giudicante, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e dopo due rinvii disposti dai Gop per l’assenza del giudice titolare e un rinvio disposto da questo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18/10/2022 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 113 comma 2 c.p.c. come modificato dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad Euro 1.100,00.

Senonché nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., poiché il rapporto contrattuale intercorso tra (…) e l’Azienda (…) è un contratto di trasporto concluso mediante la sottoscrizione di moduli prestampati e quindi la relativa controversia deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.

2.1. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del (…) proposta dall’appellante (…) S.p.A..

Ed invero la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2261del 26/01/2022, in una controversia analoga tra le stesse parti ha statuito che: “In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, a carico di (…) S.p.A. è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell’obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo”.

In applicazione del suindicato principio giurisprudenziale (…) deve essere chiamata a rispondere a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale sia nei confronti di coloro che abbiano richiesto i suoi servizi (nel caso di specie l’azienda ospedaliera) sia di coloro che ne siano destinatari ((…)).

2.2. Deve, inoltre, essere esaminata l’eccezione relativa alla prescrizione del diritto di cui all’art. 2951 c.c. sollevata da (…) S.p.A.

Giova rilevare che l’accertamento della responsabilità dell’esercente il servizio postale per i danni derivati dall’espletamento del suo servizio, pur avendo natura contrattuale, non è sottratta al termine di prescrizione triennale, previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 156 del 1973.

Ed invero la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27299 del 2021 ha specificato che: “in forza dell’art. 1680 c.c. le azioni dell’amministrazione postale contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi risultano soggette alla prescrizione annuale stabilita per i contratti di trasporto di cui all’art. 2951 c.c. non derogato dal codice postale. Detto codice invece detta particolari modalità solo per le azioni dell’utente prevedendo uno speciale termine di prescrizione di tre anni”.

Ciò posto nel caso di specie poiché ad agire è il destinatario del servizio e non l’amministrazione postale, deve ritenersi operante il termine di prescrizione previsto dal codice postale triennale e non quello previsto dall’art. 2951 c.c.

Orbene, la spedizione per cui è causa è stata effettuata dall’Azienda (…) il 09.11.2011, e ricevuta (a dire del convenuto appellato) in data 09.01.2012, circa due mesi dopo l’avvenuta spedizione e dopo un mese dalla data prevista per la prima prova scritta (12.12.2011).

È bene rilevare che manca agli atti di causa la prova della ricevuta A/R attestante la data effettiva di ricevimento da parte del (…), né vi è prova che l’appellato abbia richiesto una copia della stessa a (…) S.p.A.

Tuttavia l’eccezione relativa alla prescrizione deve essere in ogni caso rigettata, poiché anche a far decorrere la prescrizione triennale dall’inoltro della raccomandata da parte dell’U.D.V.D. (9.11.2011), alla data della prima diffida a (…) trasmessa dal (…) il 09.05.2014, non era ancora maturato il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 156 del 1973.

2.3.Deve infine essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. proposta dal (…).

Giova sul punto precisare che all’appellante non vengono imposte forme particolari nella stesura dell’atto di appello, ma solo di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il motivo di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché agli specifici capi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. n. 3194/2019 “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico – giuridico; o più recente la sentenza Cass. Civ. n. 40560/2021 “Ai fini della specificità dei motivi di appello richiesti dall’art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza la necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l’appellante il quale lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado puòlimitarsi a chiedere ex novo le prove già raccolte e sottoporre argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”).

Tanto chiarito in applicazione dei principi suesposti l’appello proposto nel caso di specie consente di individuare chiaramente i motivi dell’impugnazione.

Con riferimento all’inammissibilità dell’appello poiché la pronuncia del giudice di pace è stata resa secondo equità per cui ad avviso dell’appellata non ci troviamo di fronte a nessuno dei casi contemplati dall’art. 339 comma 3 c.p.c. (violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia), sotto questo aspetto il richiamo all’equità contenuto nella sentenza appellata è errato.

Ed invero ci troviamo di fronte ad un contratto concluso su moduli prestampati per cui il giudice di pace avrebbe dovuto rendere una pronuncia secondo diritto.

3. Nel merito l’appello è fondato e deve essere accolto, atteso che il (…), odierno appellato, non ha assolto all’onere della prova su di esso gravante in merito al danno da perdita di chance.

Giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2261/2022 summenzionata ha chiarito che “la chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile, la quale ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione è diversa”.

Secondo la Corte, “la chance patrimoniale presenta le stimmate dell’interesse pretensivo e postula cioè la preesistenza di una situazione positiva, un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa”, poiché la chance deve essere valutata non in relazione alla concreta possibilità di essere selezionato ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo”.

Tanto premesso, (…) avrebbe dovuto in primo grado fornire la prova che, se avesse partecipato al concorso ove avesse ricevuto la raccomandata per tempo, avrebbe avuto una seria e concreta possibilità di essere selezionato – avuto riguardo ai titoli posseduti tra quelli richiesti per ricoprire il posto di dietista, in comparazione con gli altri candidati e con il numero dei partecipanti, non bastando un’ ipotetica probabilità di conseguire il posto messo a concorso.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che per quanto l’onere probatorio per la perdita di chance si attenui rispetto all’ipotesi in cui venga chiesto il risarcimento del danno da perdita del bene della vita, detta attenuazione non può significare evanescenza degli elementi costitutivi della fattispecie.

Tanto premesso l’appello deve essere accolto poiché l’attore, odierno appellato, non ha assolto all’onere probatorio su di esso gravante.

La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 144 del 2015 e successive modificazioni, vigente al momento della pronuncia della sentenza, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione fino a Euro 1.100,00 tabelle giudice di pace, nei valori medi.

Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione fino ad Euro 1.100,00 nei valori medi, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1)accoglie l’appello proposto da (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. e per l’effetto rigetta la domanda proposta in primo grado da (…);

2) condanna (…) a rifondere in favore di (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. le spese del giudizio di primo grado che liquida in Euro 330,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

3) condanna (…) a rifondere in favore di (…) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. le spese del presente giudizio che liquida in Euro 91,50 per esborsi ed Euro 462,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catanzaro il 7 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.