La petizione ereditaria (cd petitio hereditatis), è una speciale azione reale concessa all’erede – al di fuori delle altre azioni possessorie e petitorie – con la funzione di ripristinare nell’erede la situazione patrimoniale quale era presso il defunto non incontrando i termini previsti per le azioni possessorie e dispensando oltretutto l’attore dalla cd probatio diabolica in ordine alla proprietà dei beni che invece caratterizza l’azione di rivendica. Detta azione di petizione ereditaria trova la sua disciplina nell’art 533 c.c. Data la natura prevalentemente recuperatoria dell’azione di petizione ereditaria, essendo il riconoscimento della qualità di erede cui essa tende strumentalmente diretto all’ottenimento dei beni ereditari, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell’attore, ciò non fa venire meno la finalità recuperatoria dell’azione, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l’attore dalla prova della sua qualità.

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Tribunale|Sassari|Sezione 1|Civile|Sentenza|18 luglio 2022| n. 781

Data udienza 18 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SASSARI

I Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 259/2021, promossa con atto di citazione regolarmente notificato

da

(…) (C.F. (…))

rappresentata e difesa dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Sassari viale (…) come da procura allegata all’atto di citazione;

ATTRICE

contro

(…) (C.F. (…))

CONVENUTO

CONCLUSIONI: all’udienza del 11 maggio 2022 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 20.01.2021 ritualmente notificato, (…) ha convenuto in giudizio, davanti all’intestato Tribunale, il fratello (…), esponendo:

– che in data 28.07.2018 in Sassari era deceduto il sig. (…), nato a Sassari il 19.12.1942 (v. doc. 1 all. all’atto di citazione) padre sia dell’attrice che del convenuto;

– che la sua successione era stata regolata in forza di testamento olografo del 18.11.2015 pubblicato il 22.08.2018 (v. doc. 2 all. all’atto di citazione) in base al quale il padre aveva nominato coeredi, oltre alle parti del presente giudizio, anche i figli (…);

– che, per quanto interessa in questa sede, in forza del testamento olografo suddetto, era stata destinata a favore dell’attrice la proprietà esclusiva (pro quota nella misura di 7/8) dell’immobile sito in Sassari in via (…) (contraddistinto al NCEU al Foglio (…), Particella n. (…), Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 6,50, rendita catastale 1107,80);

– che, aperta la successione, il convenuto, pur mantenendo formalmente la residenza presso altro indirizzo (v. doc. 4 all. all’atto di citazione), si era trasferito illegittimamente nell’immobile attribuito dal padre all’attrice, omettendo di corrispondere il pagamento degli oneri condominiali e di ogni altra spesa connessa alla manutenzione dello stesso, ed impedendo oltretutto all’attrice di percepire i frutti civili che avrebbe potuto ottenere concedendo in locazione il predetto appartamento;

– che per evitare procedure di esecuzione volte al recupero forzoso delle somme dovute al condominio, l’attrice aveva provveduto all’integrale pagamento degli oneri condominiali, ivi compresi le somme dovute per i consumi idrici imputabili al fratello (…) (v. doc. 8 all. all’atto di citazione);

– che nonostante i numerosi e formali solleciti rivolti al convenuto al fine di ottenere il rilascio dell’immobile oltreché il pagamento del dovuto (v. doc. 9 all. all’atto di citazione) e malgrado il ricorso alla procedura di mediazione (quest’ultima conclusasi con verbale negativo per mancata comparizione del convenuto, v. doc. 6 all. all’atto di citazione), il convenuto era rimasto inadempiente;

– che ad oggi il credito vantato dalla parte attrice nei confronti del fratello convenuto ammonterebbe euro 8.704,83.

Sulla base di tali premesse, l’attrice, con le conclusioni di cui all’atto di citazione, ha chiesto, a) previo accertamento della qualità di erede in capo all’attrice, b) il riconoscimento della titolarità dalla proprietà esclusiva (nella quota del de cuius pari a 7/8) dell’immobile sopra descritto, con conseguente c) condanna al suo rilascio, nonché

d) al pagamento a suo favore delle somme corrisposte dal 2018 ad oggi relative ad oneri condominiali e tributo Tasi, e) al versamento a suo favore delle somme corrispondenti ai frutti civili non percepiti a titolo di corrispettivo della locazione dell’immobile de quo, ed infine f) al risarcimento di tutti i danni materiali e morali conseguiti dall’indebito utilizzo dell’immobile.

Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e con l’espletamento delle prove testimoniali ammesse; all’udienza del 28.04.2022 l’attrice, comparsa personalmente, ha dichiarato di voler rinunciare “al risarcimento della somma corrispondente al mancato introito dei frutti che il bene avrebbe potuto produrre e che le sarebbero spettati se avesse goduto della piena ed esclusiva disponibilità dell’immobile locandolo ai prezzi correnti di mercato ” ed il Giudice ha, pertanto, revocato la CTU ammessa all’udienza del 07.02.2022.

Infine, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 11.05.2022, previa concessione del solo termine di 60 giorni previsto ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.

Al fine di dare un corretto inquadramento alla vicenda in esame, va anzitutto premesso che l’azione esercitata da (…) deve essere qualificata come petizione ereditaria (cd petitio hereditatis), una speciale azione reale concessa all’erede – al di fuori delle altre azioni possessorie e petitorie – con la funzione di ripristinare nell’erede la situazione patrimoniale quale era presso il defunto (cfr. Cass. 08/8440 e 04/5252) non incontrando i termini previsti per le azioni possessorie e dispensando oltretutto l’attore dalla cd probatio diabolica in ordine alla proprietà dei beni che invece caratterizza l’azione di rivendica.

Detta azione di petizione ereditaria trova la sua disciplina nell’art 533 c.c., di cui nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi: a) la legittimazione attiva di parte attrice in capo alla sig.ra (…), la quale agisce in qualità di erede testamentaria (v. certificato di morte (v. doc. 1 all. all’atto di citazione), il verbale di pubblicazione del testamento olografo (v. doc. 2 all. all’atto di citazione), denuncia di successione (v. doc. 3 all. all’atto di citazione)), senza la necessità peraltro di dover coinvolgere gli altri fratelli germani coeredi non essendo ravvisabile al riguardo un caso di litisconsorzio necessario; b) l’oggetto, che può essere costituito o dall’intero asse ereditario o solamente da una parte, da un solo bene o da una quota (come nel caso di specie, in cui l’appartamento di via (…) rappresenta uno dei cespiti ricompresi nel compendio ereditario); c) la legittimazione passiva del convenuto il quale si trova nel possesso del bene ereditario di cui parte attrice chiede la restituzione (detta circostanza è stata largamente confermata dai testi (…) – rispettivamente zio e vicino di casa del convenuto il primo e amministratore di condominio il secondo – escussi all’udienza del 07.02.2022 nonché dal teste (…), fratello delle parti del giudizio, il quale sentito all’udienza del 28.04.2022 ha anch’egli confermato che il convenuto vive nell’appartamento per cui è causa).

A ciò si aggiunga che “data la natura prevalentemente recuperatoria dell’azione di petizione ereditaria, essendo il riconoscimento della qualità di erede cui essa tende strumentalmente diretto all’ottenimento dei beni ereditari, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell’attore, ciò non fa venire meno la finalità recuperatoria dell’azione, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l’attore dalla prova della sua qualità” (v. Cass.1074/2009).

Risulta, quindi, fondata la prima domanda attorea, avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria della qualità di erede dell’attrice rispetto alla successione apertasi a seguito del decesso di (…) in data 28.07.2018.

Non è possibile invece accertare – in questa sede – l’esclusiva proprietà dei 7/8 delle quote concernenti l’immobile sito in Sassari nella via (…) contraddistinto al NCEU al foglio (…), particella n. (…), Cat. A/2, Classe 2, della consistenza di vani 6,50, rendita catastale 1107,80 meglio descritto nell’atto introduttivo in capo all’attrice, e ciò a fronte del dato letterale del testamento olografo del de cuius, che la difesa di parte attrice ha (inspiegabilmente) non approfondito.

Ebbene, il testamento prevede testualmente:

“Lascio quindi a mio figlio (…) le mura di via degli astronauti n.17 con la relativa strumentazione ivi giacente quali: scaffalature e macchinari per poter svolgere tale attività, le lascio inoltre tutte le armi sia da caccia che da collezione. Lascio a mia figlia (…) il magazzino sito in via (…) e lascio sempre a (…) da dividere in parti uguali la mia proprietà dell’appartamento sito in via (…) piano con relativa terrazza ove io abito, le lascio inoltre la mia quota del garage in via (…) assieme ad altre piccole quote a me intestate di via (…) (locali commerciali) e la quota della casa di campagna sita in (…) in comproprietà con mia sorella (…). Mentre a mia figlia (…) lascio le mura di via (…) comprese le attrezzature gli arredamenti e la merce in giacenza. Lascio a (…) le mura site in Sorso con tre ingressi, le lascio inoltre parte della casa di campagna da dividere in parti uguali con il fratello (…) assieme al terreno pertinente con tutte le servitù di acqua pozzo a cisterna, (…) dovrà mettersi d’accordo con la sorella (…) affinché insieme si possa proseguire la mia attività. Mentre a mie nipoti (…) e (…), vista la loro premura e il loro spontaneo affetto nei miei riguardi lascio per mio ricordo quota nella casa sita in Castel Sardo in (…), vicolo aquilone”.

Di talché, all’attrice non è stata attribuita dal padre la proprietà esclusiva dell’appartamento di via (…), ma appare che il de cuius abbia voluto intendere che detto appartamento vada diviso in parti uguali tra tutti i figli; così stando le cose, non può essere accolta la domanda di rilascio del bene.

Di conseguenza, la domanda di rimborso delle quote condominiali pagate dall’attrice (v. spese documentate) viene accolta solo nella misura di V (8.704,83 / 4) pari ad euro 2.176,20, oltre interessi da calcolare dal momento del pagamento delle quote al saldo effettivo.

Nulla sulle spese di lite in considerazione dell’esito della causa.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la sig.ra (…) erede testamentaria del sig. (…), deceduto in Sassari il 28.07.2018, giusto testamento olografo del 18.11.2015 pubblicato il 22.08.2018;

2) condanna il convenuto (…) al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 2.176,20 oltre interessi come in motivazione;

3) spese compensate.

Così deciso in Sassari il 18 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.