in tema di mediazione, quando l’affare sia concluso con l’intervento di piu’ mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a piu’ incarichi), a norma dell’articolo 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. Il diritto alla divisione della provvigione tra piu’ mediatori sorge, peraltro, soltanto quando essi abbiano cooperato alla conclusione dell’affare simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, purche’ giovandosi l’uno dell’attivita’ espletata dall’altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalita’ obiettiva tra i loro interventi e la medesima conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, per converso, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicche’ possa escludersi l’utilita’ dell’originario intervento del mediatore. L’accertamento sull’esistenza del nesso di concausalita’ obiettiva tra la conclusione dell’affare e l’attivita’ dei distinti mediatori costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovvero auspicando, come fa il ricorrente incidentale, che si pervenga in via deduttiva ad una diversa conclusione nella valutazione delle risultanze probatorie. La pluralita’ dei mediatori comporta, data la divisibilita’ dell’obbligazione, l’applicazione della regola di cui all’articolo 1314 c.c.: pertanto, poiche’ ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato articolo 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l’obbligato puo’ considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarieta’ dell’obbligazione dal lato attivo. Essendovi piu’ creditori di una prestazione divisibile, allorche’ uno di essi agisca per ottenere il pagamento dell’intero credito, l’operativita’ dell’articolo 1314 c.c. non da’ luogo a litisconsorzio necessario, in quanto il giudice deve accogliere la domanda nei limiti in cui la riconosca fondata e, quindi, pronunciare l’eventuale condanna del convenuto all’adempimento dell’obbligazione soltanto pro quota. L’intervento di piu’ mediatori nell’affare non attribuisce, peraltro, ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all’entita’ ed all’importanza dell’opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|31 agosto 2022| n. 25648

Data udienza 30 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15491/2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente principale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale

– nonche’ contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2726/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, disattesi gli altri perche’ inammissibili ed infondati, nonche’ la declaratoria di inammissibilita’ del primo e del secondo motivo ed il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale, ovvero comunque, in subordine, l’integrale rigetto del ricorso incidentale;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 2726/2017 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 17 novembre 2017.

Resiste con controricorso (OMISSIS), il quale ha altresi’ proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Quanto alla (OMISSIS) s.r.l., parte dei pregressi gradi di giudizio e rimasta contumace in appello, il ricorrente principale espone che la stessa e’ stata cancellata dal registro delle imprese di (OMISSIS) in data (OMISSIS) (come da visura camerale allegata) e percio’ non si e’ proceduto a notificazione del ricorso.

La sentenza della Corte di Bologna ha rigettato sia l’appello principale spiegato da (OMISSIS) che l’appello incidentale formulato da (OMISSIS) contro la sentenza resa il 25 marzo 2010 dal Tribunale di Parma.

Con citazione del 2005, (OMISSIS), titolare di un’agenzia immobiliare, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento delle provvigioni maturate a seguito dell’attivita’ di mediazione svolta nell’interesse dei convenuti, all’esito della quale il (OMISSIS) aveva concluso l’acquisto di un immobile di proprieta’ della (OMISSIS) sito in Comune di (OMISSIS), (OMISSIS). L’attore allego’ di aver ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile dalla societa’ (OMISSIS) e di aver provveduto a pubblicizzarne la disponibilita’ sul mercato mediante annunci sul quotidiano locale (OMISSIS). A seguito di cio’, il (OMISSIS) aveva preso contatto con lo (OMISSIS), manifestando interesse all’acquisto, recandosi presso gli uffici dell’agenzia il giorno 14 febbraio 2005, visitando in data 21 febbraio 2005 l’immobile con l’assistenza della signora (OMISSIS), collaboratrice dello (OMISSIS), e conferendo formale incarico di mediazione, con sottoscrizione della proposta d’acquisto, il giorno 1 marzo 2005. Nel corso del mese di marzo, sempre a dire dell’attore, erano seguiti altri incontri tra le parti e il mediatore e nel corso del mese di aprile 2005 l’affare era stato concluso, rifiutandosi pero’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. di corrispondere le provvigioni. I convenuti si difesero sostenendo che la conclusione dell’affare, perfezionatosi nel mese di aprile 2005, non fosse riconducibile all’attivita’ dello (OMISSIS), perche’ successiva alle trattative intercorse tra le parti nel marzo dello stesso anno ed avvenuta dopo la scadenza del mandato conferito dal (OMISSIS) all’agente. I convenuti evidenziarono che la proposta di acquisto sottoscritta dal (OMISSIS) a seguito dell’intervento dello (OMISSIS) era stata rifiutata e che l’acquisto si era perfezionato solo grazie all’intervento di altro mediatore.

Il Tribunale di Parma accolse in parte le domande attoree e condanno’ al pagamento delle rispettive provvigioni, liquidate nei confronti del (OMISSIS) in Euro 5.150,00, oltre IVA, e nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in Euro 2.832,50. Il giudice di primo grado ritenne raggiunta la dimostrazione dell’incarico conferito in forza dei documenti prodotti e delle prove assunte, nonche’ della riconducibilita’ del contatto fra i contraenti all’attivita’ del mediatore. La provvigione fu determinata dal Tribunale quanto al (OMISSIS) in base agli usi vigenti (2%) e quanto alla (OMISSIS) s.r.l. in base a convenzione (1,1/0). Le somme vennero poi ridotte del 50% avendo concorso altra agenzia alla conclusione dell’affare.

La Corte d’appello, nel rigettare l’appello principale di (OMISSIS), ha dapprima negato che sussistesse la eccepita carenza di legittimazione ad agire di (OMISSIS), essendo lo stesso, e non la signora (OMISSIS), individuato in domanda, come titolare del credito vantato, e risultando peraltro tardiva, oltre che infondata, la contestazione relativa alla medesima titolarita’ del diritto alla provvigione, stanti le esplicite ammissioni contenute negli atti di costituzione dei convenuti nel giudizio di primo grado e le dichiarazioni dei testimoni circa l’incarico conferito proprio allo (OMISSIS).

Parimenti tardiva, perche’ formulata soltanto nelle conclusioni d’appello, e comunque infondata, e’ stata reputata dai giudici di secondo grado l’eccezione riguardante la mancata iscrizione dello (OMISSIS) nell’albo dei mediatori. L’attore aveva indicato in citazione la propria iscrizione col numero 166 nel ruolo dei mediatori e tale allegazione e’ rimasta incontestata.

Circa gli usi, la Corte d’appello ha ritenuto corretta l’applicazione ex articolo 1755, comma 2, c.c. fatta dal Tribunale di quelli pubblicati nel 2009, in quanto aggiornati ai valori di mercato esistenti al momento della sentenza, mentre l’appellante (OMISSIS) si riferiva a usi risalenti al lontano 1990.

La Corte d’appello ha altresi’ confermato che l’istruttoria svolta avesse consentito di accertare che lo (OMISSIS) fu incaricato sia dal (OMISSIS) che dalla (OMISSIS) s.r.l. di svolgere attivita’ di mediazione con riguardo all’immobile di (OMISSIS). In tal senso, i giudici di secondo grado hanno dato particolare rilievo alla testimonianza del signor (OMISSIS), legato da un rapporto contrattuale con la societa’ convenuta, il quale aveva dichiarato che la stessa aveva conferito mandato allo (OMISSIS), pur precisando che la sua attivita’ sarebbe stata inconcludente.

Tuttavia, non e’ in contestazione, avverte la sentenza impugnata, che lo stesso mediatore abbia promosso la vendita dell’immobile e abbia messo in contatto parte venditrice e parte acquirente. Il dato acquisito, secondo la Corte di Bologna, e’ che lo (OMISSIS),” personalmente e/o per tramite della sua collaboratrice signora (OMISSIS)”, aveva “prestato attivita’ di promozione ai fini della conclusione della compravendita. La documentazione prodotta (annunci pubblicitari, proposta di acquisto), conferma la circostanza. Egli mise in contatto le parti le quali, pur a condizioni diverse rispetto alle condizioni inizialmente prospettate dal promissario acquirente, conclusero il contratto nel mese di aprile 2005, vale a dire poco tempo dopo l’esecuzione delle prestazioni da parte dello (OMISSIS), riconducibili al periodo febbraio – marzo 2005”. Non avendo, peraltro, “ne’ il (OMISSIS), ne’ la (OMISSIS) offerto alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui la (OMISSIS) avrebbe svolto un ruolo preminente”, correttamente il Tribunale “in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni divisibili” aveva “ripartito in misura uguale la provvigione”. Ancora, secondo la sentenza impugnata emergeva documentalmente, oltre che dalle testimonianze, che lo (OMISSIS) aveva svolto efficacemente la propria attivita’ di mediatore, mentre non era stata data prova di un inesatto inadempimento. Veniva altresi’ negato il vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale fatto ricorso a criteri liquidatori non allegati dall’attore.

Motivando il rigetto dell’appello incidentale di (OMISSIS), la Corte di Bologna ha spiegato che fossero stati allegati solo nel giudizio di gravame, restando peraltro indimostrati, la “prassi e gli usi locali dei mediatori della provincia di (OMISSIS)”, che riconoscerebbero ai professionisti una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita dell’immobile. Richiamando quanto gia’ affermato a proposito dell’appello principale circa il riparto della provvigione nella misura del 50% a seguito dell’intervento di altro mediatore, ovvero la (OMISSIS), la Corte di Bologna ha affermato che “nessun elemento consente di concludere per un apporto maggiore dello (OMISSIS) ai fini del perfezionamento della compravendita”, dovendosi percio’ riconoscere il compenso in parti eguali a entrambi i mediatori.

Le spese processuali del giudizio di appello sono state poi compensate per 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, condannandosi il (OMISSIS) a rimborsare allo (OMISSIS) la porzione residua.

Il ricorso e’ stato deciso procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dal ricorrente incidentale. Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.I ricorsi non sono stati notificati alla (OMISSIS) s.r.l., parte dei pregressi gradi di giudizio e rimasta contumace in appello.

Il ricorrente principale espone e documenta che la societa’ e’ stata cancellata dal registro delle imprese di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

Non viene comunque in rilievo l’esigenza di verificare la necessita’ di notificare l’impugnazione ai soci della societa’ cancellata ed estintasi in pendenza del giudizio, quali successori nel debito insoddisfatto per l’eventuale parte conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione. Si ha riguardo, infatti, a domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento, la quale da’ luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo per comunanza di titolo, con conseguente scindibilita’ delle cause (Cass. Sez. 6 – 2, 04/03/2020, n. 5989, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 27/11/2018, n. 30730; Cass. Sez. 3, 27/01/2005, n. 1668; Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1152).

Trattandosi, pertanto, di impugnazione relativa a cause scindibili, pur non essendo stati i ricorsi per cassazione notificati alla (OMISSIS) s.r.l., parte del giudizio di appello, non deve essere qui ordinata la notificazione ai sensi dell’articolo 332 c.p.c., in quanto alla parte e’ ormai preclusa la facolta’ di proporre impugnazione per decorso del termine di cui all’articolo 327 c.p.c.

2. Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Ci si riferisce a quanto dedotto nel primo motivo di appello: il contratto scritto di mediazione del 1 marzo 2005,

allegato da controparte, con cui il (OMISSIS) aveva affidato l’incarico all’Agenzia Immobiliare Studio (OMISSIS), risulta sottoscritto per accettazione dalla sola (OMISSIS) e non da (OMISSIS), il cui nome e cognome non erano neppure richiamati nel documento, con conseguente difetto di legittimazione a far valere il credito alla provvigione e di titolarita’ dello stesso in capo allo (OMISSIS). Il testo del contratto indica quali parti (OMISSIS) e “l’agente immobiliare Studio (OMISSIS) nella persona di (OMISSIS) iscritta al n. (OMISSIS) della sezione agenti immobiliari presso il ruolo della CCIIAA di (OMISSIS), a seguito nominato “agente”…”.

Anche il secondo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stavolta perche’ la sentenza impugnata non fa cenno dell’attivita’ di mediazione svolta da 9Ivana Ca-donici, non iscritta, come comprovato, nell’albo dei mediatori. Cio’ depone per la carenza di un elemento costitutivo dell’azionato credito per le provvigioni. Per espressa ammissione della teste (OMISSIS), sentita nell’udienza del 30 ottobre 2007, tutte le attivita’ e gli incontri in cantiere sono tati effettuati in presenza della (OMISSIS) ad eccezione di una sola occasione in cui (OMISSIS) la avrebbe sostituita.

Il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 345 c.p.c., nonche’ degli L. 39 del 1989 articoli 2 e 6 e dell’articolo 1755 c.c., quanto alla prova dell’iscrizione all’albo mediatori dell’Agenzia Immobiliare Studio (OMISSIS), che la Corte di Bologna ha ritenuto potesse essere presunta o comunque superata per omessa contestazione nel giudizio di primo grado. Il ricorrente principale assume di aver fornito in appello prova documentale, con allegazione dei certificati camerali, che sia l’Agenzia Immobiliare Studio (OMISSIS) che (OMISSIS) non fossero iscritte ad alcun albo.

Nella memoria ex articolo 378 c.c. (OMISSIS) eccepisce altresi’ la novita’ del rilievo contenuto a pagina 22 del controricorso, secondo cui il numero 6530 di tesserino di iscrizione alla FIAIP riportato del conferimento di incarico e’ quello di (OMISSIS).

2.1. I primi tre motivi del ricorso di (OMISSIS), da esaminare congiuntamente per la loro connessione, rivelano comuni profili di inammissibilita’, per carenza di specifica riferibilita’ alla ratio decidendi della sentenza impugnata (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c.), e vanno comunque rigettati, in quanto lamentano l’omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero l’erronea valutazione di risultanze probatorie, o, ancora, la falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento ad elementi della fattispecie concreta del tutto privi di carattere decisivo, tali essendo, piuttosto, i fatti che, se esaminati o diversamente valutati, possono determinare un esito diverso della controversia. Le prime tre censure attengono, infatti: a) alla individuazione del soggetto cui (OMISSIS) aveva conferito l’incarico nel “contratto di mediazione del 1 marzo 2005” (soggetto che, a dire del ricorrente principale, sarebbe stata la “Agenzia Immobiliare Studio (OMISSIS)”, oppure (OMISSIS), e non (OMISSIS)); b) alla mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori di (OMISSIS), effettiva artefice dell’attivita’ di mediazione; 3) alla carenza di prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori dell’Agenzia Immobiliare Studio (OMISSIS).

2.2. La causa in esame attiene, tuttavia, alla domanda proposta da (OMISSIS), quale titolare dell’agenzia immobiliare Studio (OMISSIS), per veder riconosciuto il proprio diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ( (OMISSIS), compratore, e (OMISSIS) s.r.l., venditrice) di un contratto di compravendita immobiliare concluso nell’aprile 2005 per effetto del suo intervento.

2.2.1. Alla agenzia immobiliare studio (OMISSIS) non puo’ evidentemente attribuirsi, tanto sotto l’aspetto sostanziale che sotto quello processuale, alcuna distinta soggettivita’ o autonoma imputabilita’ dei rapporti giuridici rispetto al suo titolare (OMISSIS). Non risulta peraltro affatto dedotto che l’attivita’ di intermediazione fosse svolta in forma societaria, il che avrebbe portato conseguenze ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui alla L. n. 39 del 1989.

2.3. A norma dell’articolo 6 della L. 3 febbraio 1989, n. 39 “(H)anno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa L. n. 39 del 1989, “(L)’iscrizione nel ruolo abilita all’esercizio dell’attivita’ di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche’ a svolgere ogni attivita’ complementare o necessaria per la conclusione dell’affare. L’iscrizione nel ruolo e’ a titolo personale; l’iscritto non puo’ delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. (…) Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita’ disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attivita’ di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.

2.4. La non decisivita’ della individuazione del soggetto cui il compratore (OMISSIS) avrebbe conferito l’incarico nel contratto del 1 marzo 2005 discende dalla considerazione preliminare che il diritto del mediatore alla provvigione non postula l’esistenza di uno specifico incarico, ne’ puo’ essere percio’ escluso per il fatto che il ruolo di mediatore concretamente assunto da chi rivendica il compenso provvigionale non sia emerso sin dal primo contatto fra le parti, giacche’ il diritto alla provvigione sorge anche in assenza di incarico e purche’ sia, piuttosto, dimostrato il nesso di causa fra l’attivita’ svolta dal richiedente e la conclusione dell’affare, e cioe’ che le parti siano state poste in relazione fra loro a tal fine (tra le tante, Cass. Sez. 3, 09/12/2014, n. 25851; Cass. Sez. 3, 18/09/2008, in. 23842; Cass. Sez. 3, 07/04/2005, n. 7251; Cass. Sez. 3, 30/01/2001, n. 1290; Cass. Sez. 3, 11/05/1998, n. 4742; Cass. Sez. 3, 12/09/1997, n. 9004; Cass. Sez. 2, 14/12/1988, n. 6813; Cass. Sez. 2, 27/05/1987, n. 4735).

2.5. La Corte d’appello di Bologna ha affermato che “non e’ in contestazione” che lo (OMISSIS), personalmente o tramite la sua collaboratrice (OMISSIS), avesse “prestato attivita’ di promozione ai fini della conclusione della compravendita”, comprovata dalla “documentazione prodotta (annunci pubblicitari, proposta di acquisto)”.

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, del resto, allorche’ la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto dell’intervento del mediatore stesso, ancorche’ questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioe’, come detto, quando la conclusione dell’affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalita’ all’attivita’ mediatrice. Nella ricostruzione delle vicende offerta dalla sentenza impugnata, il mediatore (OMISSIS) era stato officiato, invero, dalla (OMISSIS) s.r.l., proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS) di (OMISSIS) ai fini della vendita di esso, ed aveva messo la venditrice in relazione con l’acquirente, il che delinea l’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, presupposto sufficiente per affermare il diritto del mediatore alla provvigione. L’accertamento sull’esistenza del rapporto di causalita’ tra la conclusione dell’affare e l’attivita’ svolta dal mediatore o di concausalita’, se piu’ furono gli intermediari che prestarono la loro opera (come nel caso in esame), si riduce ad una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovvero censurando, come fa il ricorrente principale, l’omesso esame di elementi istruttori rispetto a fatti storici comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, o, infine, esponendo di aver specificamente contestato i fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, senza indicare come e quando tali contestazioni fossero state effettivamente oggetto di discussione processuale tra le parti prima della maturazione delle preclusioni assertive (articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).

2.6. Spettava, allora, a (OMISSIS), ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, dar prova della sua iscrizione all’albo di cui alla L. n. 39 del 1989, trattandosi di elemento costitutivo della sua domanda (Cass. Sez. 3, 18/03/2005, n. 5953).

La Corte d’appello ha precisato in proposito che l’attore aveva indicato in citazione la propria iscrizione col numero 166 nel ruolo dei mediatori della camera di Commercio di (OMISSIS) e che tale allegazione era rimasta incontestata nel giudizio di primo grado.

Come gia’ affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l’attivita’ prestata, l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori, cosi’ come previsto nella L. n. 39 del 1989, puo’ tuttavia dirsi assolto anche mediante l’indicazione del numero d’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni (Cass. Sez. 3, 14/12/2007, n. 26292; Cass. Sez. 3, 14/05/2013, n. 11539). Avendo l’attore ottemperato all’onere processuale a suo carico di una puntuale allegazione del fatto costitutivo del diritto alla provvigione, consistente nell’iscrizione all’albo di cui alla L. n. 39 del 1989, i convenuti erano tenuti a prendere posizione al riguardo, non potendo rendere altrimenti controverso tale fatto nel giudizio di appello, sia pur soltanto deducendo una narrazione delle vicende diversa da quella posta a base delle difese precedentemente svolte (arg. da Cass. Sez. 2, 19/07/2021, n. 20556; Cass. Sez. 2, 09/08/2019, n. 21243; Cass. Sez. 3, 21/06/2013, n. 15658).

3. Il quarto motivo del ricorso principale di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1755 c.c. e della L. 39 del 1989 articoli 2 e 6 con riferimento alle norme ed agli usi del commercio pubblicate dalla CCIAA (OMISSIS) recanti i compensi provvigionali spettanti ai mediatori. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile, riguardo alla quantificazione delle provvigioni dovute da (OMISSIS) al mediatore, una tabella che prevede la provvigione del 2% sull’ammontare dell’affare, quando in realta’ non esiste alcuna tabella di Camera di Commercio 2009 che rechi tale percentuale provvigionale. Nella sintesi del motivo, a pagina 3 del ricorso, si assume che la sentenza della Corte d’appello di Bologna, a “pag. 10 riga 17”, avesse dato atto che il mediatore aveva allegato, peraltro, una raccolta degli usi della Camera di Commercio di (OMISSIS). In ogni caso, non potrebbe applicarsi una raccolta di norme ed usi del 2009 della CCIAA di (OMISSIS) per un affare concluso nel 2005.

3.1. Il quarto motivo del ricorso principale deve trattarsi congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), il quale pure deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1755, comma 2, c.c., avendo la Corte d’appello rigettato l’impugnazione incidentale sul punto in quanto solo nel giudizio di gravame erano stati allegati, rimanendo non provati, la “prassi e gli usi locali dei mediatori della provincia di (OMISSIS)”, che riconoscerebbero ai professionisti una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita dell’immobile. Per il ricorrente incidentale, si tratterebbe, invece, di fatto notorio, confermato anche dalla teste (OMISSIS).

3.2. Entrambe le contrapposte censure sono infoncate. Esse assumono entrambe che sia stato violato o mal applicato l’articolo 1755, comma 2, c.c., il quale, pero’, dice che la misura della provvigione dovuta al mediatore e’ determinata dal giudice, in mancanza di patto, secondo tariffe professionali o usi, ed in subordine secondo equita’. I giudici del merito hanno, in realta’, seguito l’ordine delle fonti di integrazione dettato dal codice civile ed hanno fatto ricorso agli usi del luogo in cui fu compiuta l’attivita’ intermediatrice, sia pure esistenti nell’anno 2009.

La sentenza impugnata non fa alcuna menzione di una raccolta degli usi della Camera di Commercio di (OMISSIS), ne’ il ricorrente (OMISSIS) indica specificamente, agli effetti dell’articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando tale documento,abbia costituito oggetto di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito.

Cass. Sez. 3, 07/08/1963, n. 2224, sostenne, piuttosto, che qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli usi locali, deve tenersi conto degli usi del luogo dove viene a giuridica esistenza il rapporto di mediazione. Si consideri, peraltro, che il comma 2 dell’articolo 6 della L. n. 39 del 1989 stabilisce che la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale camerale di cui all’articolo 7 e tenendo conto degli usi locali. In ogni caso, sia il quarto motivo del ricorso principale che il primo motivo del ricorso incidentale si dolgono, in realta’, degli usi adoperati dal Tribunale di Parma e dalla Corte d’appello, il (OMISSIS) richiamando usi risalenti al 1990 (come scrive la Corte d’appello) e lo (OMISSIS) invocando la vigenza di un uso che stimerebbe la provvigione al 3%, uso costituente fatto notorio oggetto anche di deposizione testimoniale. Deve allora considerarsi che il giudice non e’ tenuto a conoscere gli usi, siano essi normativi o interpretativi, e pertanto incombe alla parte che ne richiede l’applicazione l’onere di fornire la prova dell’esistenza e del contenuto di essi (ex multis, da Cass. Sez. 1, 17/04/1968, n, 1131, a Cass. Sez. 2, 06/04/2022, n. 11127), mentre la conoscenza degli stessi che ne abbia acquisito il giudice di merito, risolvendosi in indagine di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ per vizio di violazione di norme di diritto.

Peraltro, a privare di decisivita’ la questione dell’anno di pubblicazione della raccolta degli usi, sta la considerazione che la prova della vigenza di un uso non e’ correlata all’epoca della inserzione dello stesso nella raccolta ufficiale (Cassa Sez. 3, 20/10/1964, n. 2632), quanto alla ripetizione costante di un comportamento o di una convenzione, sulla base di un giudizio orientato da cio’ che e’ avvenuto nel passato.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1758 c.c. Si assume che “la difesa avversaria ha omesso di dedurre e di provare l’attivita’ svolta da (OMISSIS) in primo grado, limitandosi a richiamare l’attivita’ da quest’ultima asseri-tamente prestata solo in appello, cosi’ violando l’articolo 345 c.p.c.” Viene ancora evidenziato che, al contrario di quanto argomentato dai giudici di secondo grado, lo (OMISSIS) aveva “fornito la prova dell’apporto fondamentale, determinante ed esclusivo” ai fini della conclusione dell’affare. Si fa riferimento alla pubblicita’ sulla “(OMISSIS)”, alle molteplici visite all’immobile di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., alla sottoscrizione della proposta di acquisto ad opera del (OMISSIS), alla circostanza che l’affare e’ stato concluso solo pochi giorni dopo l’intervento di (OMISSIS), sicche’ allo (OMISSIS) dovrebbe riconoscersi il 100% della provvigione.

4.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ infondato.

La Corte d’appello di Bologna ha affermato che, quanto al riparto della provvigione nella misura del 50% a seguito dell’intervento dell’altro mediatore (OMISSIS), “nessun elemento consente di concludere per un apporto maggiore dello (OMISSIS) ai fini del perfezionamento della compravendita”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di mediazione, quando l’affare sia concluso con l’intervento di piu’ mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a piu’ incarichi), a norma dell’articolo 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. Il diritto alla divisione della provvigione tra piu’ mediatori sorge, peraltro, soltanto quando essi abbiano cooperato alla conclusione dell’affare simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, purche’ giovandosi l’uno dell’attivita’ espletata dall’altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalita’ obiettiva tra i loro interventi e la medesima conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, per converso, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicche’ possa escludersi l’utilita’ dell’originario intervento del mediatore. L’accertamento sull’esistenza del nesso di concausalita’ obiettiva tra la conclusione dell’affare e l’attivita’ dei distinti mediatori costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione sotto forma di violazione di norme di diritto ovvero auspicando, come fa il ricorrente incidentale, che si pervenga in via deduttiva ad una diversa conclusione nella valutazione delle risultanze probatorie (Cass. Sez. 3, 24/01/2007, n. 1507; Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16157; Cass. Sez. 3, 22/01/2015, n. 1120).

La pluralita’ dei mediatori comporta, data la divisibilita’ dell’obbligazione, l’applicazione della regola di cui all’articolo 1314 c.c.: pertanto, poiche’ ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato articolo 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l’obbligato puo’ considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarieta’ dell’obbligazione dal lato attivo (Cass. Sez. 3, 11/06/2008; n. 15484; Cass. Sez. 3, 08/03/2002, n. 3437; Cass. Sez. 3, 07/08/1997, n. 7311). Essendovi piu’ creditori di una prestazione divisibile, allorche’ uno di essi agisca per ottenere il pagamento dell’intero credito, l’operativita’ dell’articolo 1314 c.c. non da’ luogo a litisconsorzio necessario, in quanto il giudice deve accogliere la domanda nei limiti in cui la riconosca fondata e, quindi, pronunciare l’eventuale condanna del convenuto all’adempimento dell’obbligazione soltanto pro quota (arg. da Cass. Sez. 2, 26/10/1966, n. 2628).

L’intervento di piu’ mediatori nell’affare non attribuisce, peraltro, ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all’entita’ ed all’importanza dell’opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti (cosi’ Cass. Sez. Unite, 08/10/1974, n. 2657).

Ove l’entita’ dell’efficienza concausale dell’opera dei singoli mediatori non sia dimostrata, secondo apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito, la ripartizione della provvigione tra i piu’ mediatori deve essere fatta in parti uguali (come ha ritenuto la sentenza impugnata), atteso che, rispetto alla prestazione divisibile costituita dalla provvigione, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’articolo 1298, comma 2, c.c. e dall’articolo 1101, comma 1, c.c.), quando non risulti diversamente provato, a ciascuno dei creditori spetta, appunto, una identica quota. Non sovviene decisivamente in proposito l’articolo 1314 c.c., giacche’ il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non puo’ domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all’attuazione del rapporto e non all’interpretazione del titolo, da’ per gia’ risolto (e percio’ non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori (cfr. Cass. Sez. Unite, 30/04/2021, n. 11421, in motivazione).

5. Il quinto motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deducono entrambi, ovviamente in modo contrapposto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. quanto alla statuizione sulle spese d’appello, che la sentenza impugnata ha compensate per 1/3 in ragione della reciproca soccombenza, condannandosi il (OMISSIS) a rimborsare allo (OMISSIS) la porzione residua.

Per il ricorrente principale, la compensazione delle spese d’appello doveva essere disposta per l’intero, perche’ lo (OMISSIS) era del tutto soccombente; per il ricorrente incidentale, invece, le spese dovevano essere accollate per intero all’appellante principale.

5.1. Sia il quinto motivo del ricorso principale di (OMISSIS) che il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) sono inammissibili perche’ non superano lo scrutinio di cui all’articolo 360 bis n. 1 c.p.c.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592; cfr. anche Cass. Sez:. Unite, 15/07/2005, n. 14989).

6. Devono quindi rigettarsi sia il ricorso principale di (OMISSIS) sia il ricorso incidentale di (OMISSIS).

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater – da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

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