Nell’ambito della polizza vita, qualora il beneficiario produca la morte del contraente, le norme di cui agli artt. 1900 e 1922 c.c. mostrano chiaramente di aver voluto porre uno sbarramento giuridico assoluto all’ipotesi che il beneficiario medesimo possa essere considerato un legittimo creditore dell’indennizzo rispetto all’azione delittuosa da lui posta in essere con dolo. Dette disposizioni appaiono costituire norme di chiusura del sistema ed in particolare la norma di cui all’art. 1922 c.c. mostra di volere espungere in radice dai soggetti astrattamente beneficiari colui che comunque “attenta” alla vita del contraente. Si tratta di norma di ordine pubblico interno e dunque imperativa, pertanto in alcun modo derogabile dalle parti, nè nell’ipotesi in cui le parti contraenti la polizza convenissero la copertura di un tale rischio né in quella in cui non vi sia la previa conoscenza della polizza da parte del beneficiario al tempo dell’evento da lui causato.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale Roma, Sezione 12 civile Sentenza 21 marzo 2011, n. 5840

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Francesco Ranieri in funzione di giudice monocratico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10066/08 del r.g.a.c. vertente

TRA

Ga.Al. Ga.Ca. Ga.Fe. tutti legalmente rappresentati dal tutore Pe.Lu. autorizzato al presente giudizio con decreto del Giudice Tutelare del 18.7.2007 rapprs. e difesi dall’Avv. Lu.Pe. presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma

Attori

E

As.Ge. S.p.A. rapprs. e difesa dall’Avv. Pa.Ge. presso cui studio elettivamente domicilia in Roma

Convenuta

OGGETTO: contratto di assicurazione

PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.2.2008 – con prima udienza tenutasi il 19 giugno 2008 – gli attori Ga.Al., Ga.Ca. e Ga.Fe. minori legalmente rappresentati dal tutore Avv. Pe.Lu. convenivano in giudizio Ge.As. S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 34.430,33 in virtù della “polizza cumulativa infortuni” n. (…) stipulata dalla Cooperativa Co.Be. a.r.l. in favore dei propri dipendenti.

Assumevano gli attori che in base alla citata polizza la convenuta si era tra l’altro obbligata a pagare in caso di morte dell’assicurato, signora Ne.Si., dipendente della detta Cooperativa, l’importo complessivo di Euro 103.291,00 agli eredi legittimi dell’assicurata. In seguito all’omicidio della sig.ra Ne.Si. avvenuto unitamente a quello del marito Ga.En. per mano del proprio figlio Ga.Fe. in Roma in data 18.10.2005 la convenuta soc. Ge.As. aveva liquidato agli altri due fratelli Ga.Al. e Ga.Ca. un terzo ciascuno mentre aveva rifiutato il pagamento della quota in ipotesi spettante all’altro fratello.

Sulla base della sentenza emessa dal Gup del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 637/06 (reg. not. reato n. 2642/05) che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di omicidio nei confronti di Ga.Fe. “perché non punibile per totale incapacità d’intendere e di volere al momento del fatto per infermità di mente” il tutore chiedeva, nella qualità, la condanna della convenuta società al pagamento della somma di Euro 34.430,33 (pari alla differenza tra Euro 68.860,66 ed Euro 103.291,00) in favore di Ga.Fe. o, in subordine, degli altri due fratelli, Ga.Al. e Ga.Ca. avendo diritto all’intera somma assicurata.

Argomentava sostenendo che a termini di polizza i beneficiari erano “gli eredi legittimi” e come tali essi erano i tre figli, ivi compreso Fe.. La soc. assicuratrice aveva invece negato il pagamento senza alcuna motivazione.

Costituendosi la convenuta Ge.As. S.p.A. chiedeva il rigetto della domanda principale in base al disposto dell’art. 190 cod. civ. a norma del quale “la mancanza di accidentalità nel sinistro causato dal beneficiario comporta l’inoperatività della polizza assicurativa difettando invero nel rischio l’elemento dell’alea stante la volontarietà della produzione dell’evento dannoso contemplato in contratto”.

Quanto alla domanda subordinata di devoluzione della quota agli altri due fratelli, richiamando una sentenza di questo Tribunale del 12.5.1998, ne chiedeva il rigetto sul presupposto che l’accrescimento è un istituto tipico della sola successione mortis causa che non poteva operare nel caso in esame non derivando il diritto all’indennizzo jure hereditatis bensì jure proprio.

Gli attori depositavano ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la perizia psichiatrica disposta nel corso del giudizio penale a carico di Ga.Fe. la cui opponibilità alla convenuta unitamente a tutti gli altri atti del procedimento penale veniva contesta dalla S.p.A. Ge.As. essendosi formati i suddetti atti in assenza di contraddittorio.

Esaurita la trattazione istruttoria la causa viene ora all’esame di questo Giudice una volta spirato il termine di 80 giorni di cui all’art. 190 c.p.c. previsto per consentire le ultime argomentazioni difensive alle parti tenuto anche conto della sospensione dei termini processuali prevista obbligatoriamente per legge nel periodo estivo.

Nella comparsa conclusionale gli attori hanno rilevato il mancato assolvimento all’onere della prova da parte della convenuta in ordine alla presunta volontarietà, ex art. 1900 c.c., della condotta omicida di Ga.Fe..

MOTIVI

1.1. Il primo comma dell’art. 1900 c.c. invocato dalla convenuta e facente parte delle “Disposizioni generali” in materia di contratto di assicurazione regolato dal codice civile dispone che “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”. Tale norma può essere quindi derogata, con un patto contrario, solo per i casi di colpa grave. L’esenzione dall’obbligo non si estende al fatto doloso di soggetti diversi da quelli che hanno un interesse alla prestazione assicurativa anche se si tratta di persone delle cui azioni l’assicurato è responsabile (cfr. II comma del citato art. 1900 c.c.). L’assicuratore è sempre obbligato per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni allo stesso assicuratore.

Nella Sezione del cod. civ. relativa specificamente alle “assicurazioni sulla vita” l’esenzione dall’obbligo per l’assicuratore è limitato al solo fatto “doloso” del contraente o del beneficiario: ciò, in evidente considerazione della particolare natura dell’evento e del rischio assicurato. E, si noti, l’art. 1927 c.c. ricomprende nel rischio normalmente assunto dall’assicuratore anche il suicidio dell’assicurato avvenuto dopo due anni dalla stipulazione e consente alle parti anche l’assunzione immediata di questo rischio.

L’art. 1922 c.c. previsto sempre in tema di “assicurazione sulla vita” prevede che “la designazione del beneficiario anche se irrevocabile non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato”.

Consistente filone dottrinario sostiene che l’art. 1922 cod. civ. si riferisce al solo tentativo di reato mentre va applicato l’art. 1900 cod. civ. nel caso di delitto consumato.

Questo il quadro normativo di riferimento: certamente complesso e di embricata interpretazione (v. in materia il diffuso commento alla sentenza citata dal convenuto edita nella rivista As. ivi indicata) sia in dottrina che in giurisprudenza.

Nel caso in esame occorre anche valutare il fatto che l’omicida è stato riconosciuto in sede penale dopo perizia psichiatrica totalmente infermo di mente; gli attori hanno prodotto copia della perizia collegiale disposta dal Gip presso il Tribunale Minorenni di Roma datata 28.2.2006; detta perizia entra legittimamente nel presente processo civile quanto meno come prova atipica non essendo stata contestata – al di là della mera difesa di “inopponibilità” – nell’iter logico seguito dai due periti e nelle conclusioni da esse prese. Appare pertanto meramente defatigatorio e processualmente inutile sottoporre l’autore del fatto illecito a nuova perizia in questa sede civile. Il convenuto incentra di fatto la propria difesa in termini di puro diritto.

Ciò posto, partendo proprio da tale ultima questione va rilevato che è noto ai giuristi l’acceso e mai definitivamente sopito dibattito in sede penale in ordine alla compatibilità logica, scientifica e giuridica tra dolo e vizio di mente. Peraltro la giurisprudenza penale è consolidata nel senso che ne ammette la compatibilità, e non solo nel caso di vizio parziale di mente ma anche nel caso di vizio totale di mente, in quanto il dolo attiene alla sfera della colpevolezza ed alla concreta condotta posta in essere mentre il vizio di mente attiene alla capacità di intendere e di volere del soggetto agente e dunque alla sua imputabilità penale in funzione del suo assoggettamento alla pena piuttosto che ad una misura di sicurezza. E la giurisprudenza di legittimità precisa che l’approfondimento del tipo di condotta dolosa tenuta, anche in relazione ad un soggetto infermo di mente, è molto utile e rilevante al fine di determinare la misura di sicurezza più opportuna in relazione alla concreta pericolosità sociale manifestata dal soggetto. In materia cfr. Cass. penale ordinanze n. 1493/66 e n. 2300/67 in materia di calunnia; sempre in tema di calunnia v. più recentemente Cass. penale Sez. 6 n. 16260/03 che opportunamente distingue le dette questioni anche dall’ipotesi di carenza di “suitas” (coscienza e volontà dell’atto; atti istintivi, automatici). E v. anche Cass. penale Sez. 1 n. 39266/010 e n. 40808/010 in tema di rapporto tra tentato omicidio, dolo eventuale e vizio parziale di mente.

Emerge in definitiva che il vizio di mente ed il dolo operano su piani del tutto differenti e dunque sono del tutto indipendenti tra loro ed autonomi. Il vizio totale di mente è compatibile addirittura con la premeditazione (Cass. penale Sez. 1 n. 8057/92).

Da ciò discende – in virtù di una interpretazione sistematica – che anche sul piano civilistico va affermata la piena indipendenza e la non interferenza del vizio totale di mente riconosciuto in capo all’omicida rispetto alle norme civilistiche in esame che fanno riferimento esclusivamente al “dolo” ed all'”attentato”; senza alcun riferimento alla situazione soggettiva psichica del soggetto agente e nota come “imputabilità”. Un rimando in tal senso è invece contenuto nell’art. 463 cod. civ. in tema di “indegnità dell’erede” – indegnità che peraltro non risulta esser stata dichiarata da alcuna autorità giudiziaria nel caso di specie – ma detta disposizione non si applica al caso in esame sia perché qui non si verte in materia ereditaria bensì in materia assicurativa sia perché appare evidente la specialità della disciplina normativa dettata in materia assicurativa avente, come ora si dirà, carattere di ordine pubblico ed imperativo.

Ciò chiarito va osservato che il soggetto agente ha agito certamente con “dolo” nella realizzazione del gravissimo delitto commesso; ciò lo si comprende agevolmente dalla lettura della perizia psichiatrica sopra indicata eseguita in sede penale dalla quale emerge quella “lucida follia” da parte del figlio quindicenne che, in cura già da diversi anni per manifestati problemi psichici, alcuni giorni prima si è impadronito della pistola detenuta dal padre in casa avendone conosciuto il nascondiglio (ed avendo anzi il padre portato con sé il figlio quando si recava ad un poligono di tiro con uso di armi da fuoco) al preciso scopo di voler resistere all’ennesimo preannunciato ed incombente ricovero – sia pur temporaneo – presso una struttura psichiatrica. Dunque, nonostante la non punibilità dichiarata in sede penale per vizio totale di mente va affermata in questa sede civile l’esistenza di una azione pienamente dolosa.

Se così è, occorre allora approfondire il senso delle citate norme civilistiche alle quali si appella il convenuto per negare il risarcimento residuo “pro quota” avendo invece già pagato i due terzi dell’indennizzo agli altri due eredi-fratelli dell’omicida.

Ad avviso di questo Giudice tutte le dette norme, al di là della loro formulazione letterale ed al loro diverso inquadramento nelle “disposizioni generali” ovvero nella “sezione assicurazione sulla vita” mostrano di costituire dei principi generali; esse sono poste all’evidenza a presidio ed a delimitazione non tanto dell’interesse privato e contrattuale dell’ente assicuratore (estensione del ragionevole rischio assicurabile) bensì di interessi primari essenziali ed inderogabili secondo il nostro ordinamento giuridico. In tale prospettiva la questione della sussunzione della polizza in questione (infortunio e morte) nell’assicurazione “danni” oppure in quella “vita” ovvero in un “terzo genere” ovvero ancora in un “contratto misto” mostra essere un falso problema giuridico in quanto la questione va risolta in base a principii giuridici più alti e generali.

In tale solco di indagine giuridica va rilevato che il nostro ordinamento ammette la legittimità della copertura assicurativa nel caso di morte derivata da suicidio dopo un biennio dalla stipula. Come si vede vi è tensione massima a livello ordinamentale in relazione a beni primari ed essenziali dell’essere umano. L’ordinamento civilistico avrebbe potuto prevedere, in un’altra ottica, l’esclusione sempre e comunque dal rischio assicurabile di un tale tipo di evento; eppure il legislatore del 1942 non lo ha fatto ed anzi ha espressamente statuito che rientra nel rischio socialmente accettabile e dunque giuridicamente tutelabile da una polizza vita il fatto che dopo due anni dalla stipula il contraente possa addivenire al suicidio; con conseguente diritto all’indennizzo in favore dei beneficiari.

Specularmente opposta è la situazione del beneficiario che produca la morte del contraente. E qui le norme di cui agli artt. 1900 e 1922 cod. civ. mostrano chiaramente di aver voluto porre uno sbarramento giuridico assoluto all’ipotesi che il beneficiario possa essere considerato un legittimo creditore dell’indennizzo rispetto all’azione delittuosa da lui posta in essere con dolo. Si noti che l’art. 1922 c.c. fa riferimento solo al “dolo” mentre l’art. 1900 c.c. fa riferimento anche alla “colpa grave”; la formulazione è platealmente più ristretta rispetto a quella di cui all’art. 1900 c.c..

Le norme in esame appaiono costituire norme di chiusura del sistema ed in particolare la norma di cui all’art. 1922 c.c. mostra di volere espungere in radice dai soggetti astrattamente beneficiari colui che comunque “attenta” alla vita del contraente: la designazione “non ha effetto” nonostante la eventuale dichiarazione di “irrevocabilità” resa dal contraente.

Trattasi di norma di ordine pubblico interno e dunque imperativa; non derogabile in alcun modo dalle parti. Né nell’ipotesi in cui le parti contraenti la polizza convenissero la copertura di un tale rischio né in quella in cui non vi sia la previa conoscenza della polizza da parte del beneficiario al tempo dell’evento da lui causato.

Sotto il primo profilo non appare in radice meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ. (autonomia negoziale) e dunque non giuridicamente negoziabile una clausola assicurativa che consenta ad un genitore di mantenere come beneficiario un figlio (o viceversa) che dovesse un giorno ucciderlo con dolo; appare illecito secondo il nostro sistema giuridico ammettere tutela e riconoscimento di una somma di denaro in favore del soggetto che provoca dolosamente la morte del contraente.

Sotto il secondo profilo va rilevato che la ratio della norma non può essere individuata nel fatto di impedire una “frode” oppure il perseguimento di un “intento speculativo”; ratio troppo debole in quanto dovrebbe allora ammettersi che laddove il beneficiario provasse che ha ucciso si volontariamente ma non conoscendo al tempo del fatto l’esistenza della polizza egli ben potrebbe pretendere legittimamente il pagamento dell’indennizzo previsto in suo favore.

Le osservazioni sopra svolte portano alla conclusione per cui l’autore doloso del fatto omicida va espunto in radice dai soggetti “beneficiari” ex art. 1922 cod. civ. – la designazione “non ha effetto” – e porta con sé il corollario che gli altri due beneficiari, terzi ignari ed in buona fede – nel caso di specie gli altri due figli dei due genitori uccisi -, essendo tra l’altro la responsabilità penale personale giusta art. 27 Cost., vedono attribuito loro l’intero indennizzo assicurativo previsto in polizza senza riduzioni o decurtazioni di sorta. Anche nella sentenza citata dalla soc. convenuta Tribunale Roma 12.5.1998 – Giudice A. Macrì (pubblicata su “As.” 1999 Parte II Sez. II – 18 con commento) si afferma che detta responsabilità è personale; e si esclude in radice la tesi dottrinaria aberrante secondo la quale sussisterebbe in casi del genere – pluralità di beneficiari di cui uno di essi autore del delitto – esonero totale dall’obbligo assicurativo in favore dell’assicuratore nei confronti di tutti i beneficiari. Tesi non sostenuta del resto neppure dall’ente convenuto che lealmente ha pagato una parte dell’intero indennizzo previsto in polizza.

1.2. Approfondendo vieppiù la vicenda storica sottoposta all’esame sotto il profilo strettamente contrattuale e “privatistico” va rilevato che la polizza collettiva stipulata individua genericamente i beneficiari negli “eredi”; senza alcuna altra specificazione, precisazione, delimitazione; l’individuazione dei beneficiari è dunque demandata al collegamento con la qualità di erede; senza indicazione di nominativi e soprattutto senza pre – definizione di quote di indennizzo tra gli eredi nel caso di pluralità di eredi. A ben vedere, le norme civilistiche in esame nulla dicono e regolano espressamente per l’ipotesi – come quella in esame – di pluralità di beneficiari di cui uno agente con dolo contro il contraente; sta dunque all’interprete, anche alla luce dei principii costituzionali, individuare la retta via giuridica.

Sotto tale profilo deve rilevarsi che una volta espunto in radice dal novero dei “beneficiari” quello che ha realizzato il reato di omicidio gli altri beneficiari terzi ed ignari sono ipso iure titolari dell’intero indennizzo salva la ripartizione tra di essi in parti uguali in difetto di diversa specificazione da parte del contraente.

Nel caso di specie appare fuor di luogo parlarsi di “accrescimento” della quota degli altri beneficiari in ragione del venir meno di uno di essi. Il contraente non aveva ripartito alcunché in quote prederminate ed il riferimento agli eredi era omnicomprensivo ed indistinto, ovverosia riferito a quei soggetti che nel tempo futuro ed incerto si sarebbero trovati in detta posizione al momento dell’evento morte dedotto in contratto.

Una questione di accrescimento della quote di indennizzo si pone in una ipotesi affatto diversa da quella in esame; quella in cui occorre interpretare la volontà del contraente che nella indicazione specifica e nominativa dei beneficiari ha egli stesso indicato che ad esempio ai due beneficiari spetta ciascuno la metà dell’indennizzo ovvero ha indicato una diversa quota tra essi (ad es. ad uno il 70% e all’altro il 30%). In un caso del genere si pone effettivamente il problema di stabilire se in caso di impossibilità o di non volontà da parte di uno dei beneficiari di acquisire la sua quota di indennizzo la rimanente parte si accresce automaticamente in favore dell’altro oppure deve ritenersi che il contraente ha voluto limitare ab origine l’attribuzione patrimoniale nel senso di voler prevedere che a ciascun specifico beneficiario spetta solo, in ogni caso e soltanto la quota specificamente indicata, non volendo dargli l’intero indennizzo previsto in polizza. In tali casi sarà questione di interpretazione della volontà espressa nell’atto giuridico.

Nel caso in esame non occorre invece procedersi ad alcuna interpretazione negoziale; vengono in rilievo le norme più sopra citate come sopra intellette ed interpretate.

Va pertanto rigettata la domanda svolta da Ga.Fe. ed accolta la domanda svolta dagli altri due fratelli ai quali spetta, pertanto, l’intero massimale di polizza da ripartirsi in parti uguali in difetto di diversa determinazione operata dal contraente.

2. Venendo al quantum spetta a Ca. ed a Al. il residuo indennizzo di polizza negato dall’assicuratore, e dunque, per, ciascuno, Euro 17.215. Trattasi di obbligazione di valuta e pertanto non va rivalutata ad oggi.

Su detta somma spetta invece il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subito.

Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario; dall’altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent. n. 19499 del 16 luglio 2008 nella media media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell’epoca di insorgenza del credito – anno 2005 -, e dunque nel 2,98 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito – quest’ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,102 relativo all’epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell’illecito – va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).

Sull’intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento – ivi compreso il lucro cessante – decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Senza attribuzione del rimborso forfetario per spese generali in quanto non espressamente richiesto. Al riguardo si osserva che questo giudice aderisce all’indirizzo inveterato della Corte di Cassazione che richiede una specifica istanza dell’Avvocato (cfr. in tal senso Cass. n. 738/02 e recentemente Cass. n. 24081/010; contra Cass. n. 11654/02 ed altre successive), istanza non presente in atti nel caso di specie.

Ed invero non appare superabile il rilievo logico – giuridico fondato sul fatto che non possono essere attribuite d’ufficio spese generali che il difensore stesso non abbia – quanto meno – allegato di aver sopportato in aggiunta alle spese vive giustificate e risultanti dagli atti secondo criterio di lealtà e probità processuale.

Infatti dette “spese generali” tendono all’evidenza a tener conto in una qualche misura dei costi generali di gestione dello “studio legale” (utenze varie, stipendi a dipendenti, costo ed usura di materiali, oggetti vari, spese di affitto ovvero di gestione della proprietà funzionalizzata, età), non ricompresi nelle voci della tariffa forense, e la cui prova specifica ed analitica di esborso si risolverebbe per il difensore in una prova diabolica; e dunque esse sono determinate “forfetariamente”. Trattasi però pur sempre di una mera presunzione il cui fatto va comunque allegato dal difensore come esistente. Infatti è ben possibile: che il difensore non abbia un proprio studio legale e che si appoggi semplicemente allo studio legale di altro avvocato; che l’attività professionale sia svolta in modo non intenso o continuativo, tale da necessitare l’approntamento di uno “studio legale”; che l’attività professionale sia svolta di fatto in “studi legali” comuni ad altri difensori proprio allo scopo precipuo di condividere ed abbattere il costo economico delle spese generali di gestione ovvero che formalmente l’attività professionale del singolo sia inserita nella più generale attività professionale svolta da uno “studio in associazione” con altri difensori ovvero ancora con altri professionisti non avvocati (ad esempio commercialisti, consulenti del lavoro, finanziari, infortunistica stradale nel suo complesso). In definitiva, le realtà possono essere le più variegate e diverse e pertanto in un buon numero di casi sia l’attribuzione d’ufficio da parte del giudice sia la richiesta da parte del difensore delle “spese generali di studio legale” potrebbe risolversi in una attribuzione economica senza titolo ed indebita in quanto non corrispondente alla realtà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta da Ga.Al. e da Ga.Ca. – minori legalmente rappresentati dal tutore Pe.Lu. – e condanna la S.p.A. Ge.As. al pagamento in favore di ciascuno della somma di Euro 17.215,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 440,00 per spese, Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 2.800,00 per onorari oltre Iva e Cpa nella misura di legge;

2. rigetta la domanda svolta da Ga.Fe. – minore legalmente rappresentato dal tutore Pe.Lu. nei confronti della S.p.A. Ge.As..

Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.