Quanto invece all’esercizio della responsabilità genitoriale, in caso d’impossibilità di trattare il conflitto in sede di mediazione, ipotizzando una forma di co-genitorialità parallela non ritenendo al tempo stesso che un affidamento dei minori ai Servizi Sociali possa incidere sulle decisioni e le azioni dei genitori dal momento che la loro conflittualità riguarda principalmente il quotidiano.Da ciò discende la necessità di adottare una soluzione diversa rappresentata dalla nomina di un curatore speciale, istituto di recente introduzione, a cui conferire espressi poteri decisionali in relazione ai minori e che coadiuvi i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei figli al fine di garantire la corretta gestione dell’affidamento, rappresentando un punto di incontro delle reciproche richieste e limitando contestualmente la responsabilità genitoriale delle parti. Sono noti, infatti, i limiti del Tribunale nel dirimere con uno schema di ordine generale la microconflittualità quotidiana relativa ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, soggetti ad una moltitudine di fattori imprevedibili e contingenti derivanti dalle giornaliere esigenze di vita, lavorative e sociali dei genitori ma prima di tutto dei figli, sicché solo parti sono in grado di determinare la propria organizzazione quotidiana di vita nel superiore interesse del minore alla bigenitorialità.

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Tribunale|Genova|Sezione 4|Civile|Sentenza|28 agosto 2022

Data udienza 20 luglio 2022

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione IV Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Domenico Pellegrini Presidente

Dott.ssa Marina Pugliese Giudice

Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 07/06/2022, letti gli atti e sentita la relazione del Giudice Delegato nel procedimento ex artt. 337 quinques c.c. e 709 ter c.p.c. promosso da:

TIZIA, nata a Messina (ME), il …1973, residente in Genova, … elettivamente domiciliata in Genova, Corso …, presso lo studio dell’Avv…., che la rappresenta e la difende come da procura in atti

contro

CAIO, nato in Romania, il …1975, residente in Genova,…, elettivamente domiciliato in Genova, Via…, presso lo studio dell’Avv….., che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO PROVVISORIO

Premesso che, con ricorso presentato in data 28/06/2021, la Sig.ra Tizia ha chiesto disporsi l’affidamento cosiddetto “super esclusivo” dei figli minori Mevio e Sempronia, nati a Genova rispettivamente il…2010 e il …2013, avuti dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. Caio, instando altresì per l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell’art. 333 c.c. e 709 ter c.p.c., allegando che:

– la relazione fra le parti, durata tredici anni, si era interrotta nel 2015 a seguito dell’ennesimo episodio di insulti ed eccessi di gelosia del convenuto nei confronti della ricorrente e il Sig. Caio si era trasferito altrove;

– dopo i primi mesi di difficoltà nella gestione condivisa dei figli, con ricorso depositato in data 04/11/2016 la Sig.ra Tizia, a fronte del disinteresse del padre alle esigenze di cura ed assistenza dei figli, aveva chiesto al Tribunale di Genova di disporre il regime più consono alle esigenze dei figli, oltre a un mantenimento adeguato;

– all’esito del procedimento iscritto al n.ro R.G.. /2016 V.G., in cui il convenuto era comparso senza munirsi di un difensore, con provvedimento del 29/11/2017 questo Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli, con un regime di incontri a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento dei figli presso il padre, nonché un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari a Euro 200,00 (Euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;

– il Sig. Caio si era però sempre reso inadempiente a quanto stabilito dal predetto provvedimento sia in punto mantenimento dei figli sia con riferimento al regime di affidamento, venendo meno in particolare ai propri doveri di cura, educazione, istruzione ed assistenza morale della prole;

– sotto il primo profilo, con atto di precetto del 21/03/2018 la ricorrente aveva promosso un primo pignoramento presso terzi (R.G.E. .. ./2018) all’esito del quale aveva ottenuto l’assegnazione delle somme, mentre a seguito di un secondo atto di pignoramento presso terzi (R.G.E. .. ./2018) le parti erano addivenute ad un accordo di dilazione del debito per la somma irrisoria di Euro 50,00 mensili, che però non veniva osservato dal resistente il quale aveva subìto ripetuti licenziamenti per comportamenti non adeguati sul luogo di lavoro;

– pertanto, la Sig.ra Tizia aveva promosso la procedura ai sensi dell’art. 3 della Legge 219/2012 nei confronti dell’ultimo datore di lavoro noto, tale Società Cooperativa, che aveva permesso il

recupero di sole due mensilità, in quanto anche questo rapporto di lavoro nel frattempo era cessato;

– sul piano relazionale, la situazione non era affatto migliorata e si erano verificate continue fratture del rapporto del padre con i figli, anche a causa delle relazioni medio tempore intrattenute dal Sig. Caio, delle quali aveva reso partecipi i figli senza curarsi affatto delle conseguenze sulla loro stabilità ed emotività;

– la ripresa delle frequentazioni padre-figli era sempre stata chiesta, sollecitata e promossa dalla madre, tramite la ricerca di contatti diretti con il padre, ma particolarmente difficile si era rivelata la gestione dei periodi festivi come quello estivo, durante i quali non erano state mai assicurate le due settimane con il padre;

– inoltre, si erano verificati numerosi momenti traumatici in cui i bambini avevano assistito e subìto direttamente episodi di rabbia incontrollata del padre, con conseguente necessità per la madre di doverli andare a riprendere nei giorni in cui avrebbero dovuto stare con il padre e il rifiuto del figlio Mevio di rivedere quest’ultimo;

– per far fronte alle difficoltà create ai bambini dalle ripetute assenze e inadempimenti del padre, a partire dal 2018 la ricorrente aveva richiesto il supporto di una psicoterapeuta Dott.ssa…, che aveva di volta in volta sostenuto le capacità contenitive e riflessive della ricorrente permettendole così sia di bonificare gli eventi stressanti vissuti dai figli, sia di promuovere e sostenere, nonostante tutto, l’immagine paterna e la relazione padre-figli;

– particolarmente complicato si era rivelato poi il periodo emergenziale di cosiddetto “lockdown”, nel corso del quale il Sig. Caio non aveva osservato le prescrizioni impartite dalle autorità pubbliche esponendo sia i figli sia la ricorrente ad elevati rischi di contagio;

– in questo quadro, stante le gravi condotte paterne e l’assoluta inadeguatezza al ruolo di genitore del padre, che era addirittura arrivato ad insultare pesantemente i figli provocandone uno stato di ansia ed agitazione, si rendeva necessaria una modifica delle condizioni di affidamento e l’adozione di provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e relative controversie.

Con successiva istanza del 15/11/2021, depositata nelle more della fissazione d’udienza, la ricorrente ha chiesto disporsi l’acquisizione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. degli atti relativi alla procedura pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, la quale con nota del 17/11/2021, su richiesta del G.D., comunicava che non risultavano iscrizioni relative ai minori.

Con comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2021, si è costituito in giudizio il Sig. Caio, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando a sua volta alla ricorrente di tenere comportamenti alienanti della figura genitoriale paterna, impedendo l’accesso ai figli e violando il diritto dei minori a godere di una piena bigenitorialità.

In punto economico, il Sig. Caio ha allegato le proprie difficoltà derivanti dalla precarietà delle occupazioni lavorative di volta in volta reperite che non gli avevano consentito di far fronte con regolarità ai propri obblighi stante altresì la necessità di dover far fronte anche ad un canone di locazione pari ad Euro 450,00 mensili con il modesto importo di Euro 720,00 mensili percepito a titolo di indennità di disoccupazione.

All’esito dell’udienza del 21/12/2021, il Giudice Delegato, rilevata un’elevata conflittualità fra le parti e alla luce delle gravi affermazioni della ricorrente che ha riferito di comportamenti pregiudizievoli del padre, ha conferito espresso incarico ai competenti Servizi Sociali affinché attivassero urgentemente un monitoraggio del nucleo famigliare con presa in carico dei minori da parte del Consultorio Famigliare.

La causa è stata dunque istruita mediante acquisizione di periodiche relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati e all’esito dell’udienza del 07/06/2022, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in riserva per l’adozione dei seguenti provvedimenti provvisori.

Ciò premesso, dall’osservazione svolta dai Servizi Sociali sul funzionamento del nucleo famigliare, è emerso anzitutto che entrambi i genitori sono dotati di buone capacità genitoriali, sebbene la madre sia più incentrata sugli aspetti organizzativi della vita dei figli, seppur risultando a tratti eccessivamente controllante, mentre il padre preferisca occuparsi principalmente degli aspetti ludico-ricreativi (assetto questo che probabilmente ha sempre caratterizzato il nucleo famigliare unito), presentando tuttavia delle criticità in punto gestione della rabbia pur senza mai apparire minaccioso e/o pregiudizievole ai figli.

Tali buone capacità vengono, però, limitate dal conflitto personale tra i genitori che si presenta tutt’ora e a distanza di molti anni (la relazione si è interrotta nel 2015) estremamente elevato: i genitori preferiscono infatti rivolgersi continuamente all’Autorità Giudiziaria subordinando se non addirittura asservendo l’esercizio della responsabilità genitoriale alla loro volontà recondita, e quindi al loro intento – neppure troppo mascherato -, di risolvere vittoriosamente il proprio conflitto interpersonale.

In altre parole, le parti sanno fare i genitori ma non si sopportano e fanno di tutto per farsi del male, introducendo il loro conflitto personale nella gestione genitoriale dei figli, conflitto che non ha a che fare con i minori se non nella misura in cui i genitori stessi cercano di trascinarli dentro.

In particolare, secondo la madre il Sig. Caio farebbe pagare ai figli la rabbia che ha verso di lei ed è convinta che se i bambini vogliono ancora bene al padre è solo grazie a lei: lo accusa di sentire i figli solo quando fa comodo a lui e per mera circostanza e di non essere un genitore idoneo a causa dei suoi eccessi di rabbia per cui andrebbe contenuto mediante incontri protetti con i figli.

Di contro il Sig. Caio si sente vittima del conflitto ed impotente di fronte alle accuse della Sig.ra Tizia a cui reagisce con rabbia e rispondendo sgradevolmente, accusandola a sua volta di voler allontanare i figli da lui per mera rivincita personale, ma al tempo stesso non sfrutta gli spazi di autonomia nella gestione dei figli che gli vengono concessi preferendo che si occupi la madre delle questioni burocratiche (come ad esempio i permessi di uscita anticipata dalla scuola), alimentando così, come in un circolo vizioso, la convinzione di quest’ultima della sua inidoneità genitoriale.

Pertanto, entrambe le parti nutrono elevate aspettative dal presente giudizio: lei vuol vedere affermata una volta per tutte la propria superiorità genitoriale come premio finale nell’ambito di questo eterno conflitto personale che intende assolutamente vincere contro il Sig. Caio, il quale invece si sente vittima del sistema e cerca disperatamente una rivincita sociale dalle ingiustizie che ha subìto in passato nella sua vita privata e che continua a subire da parte della Sig.ra Tizia.

In tutto ciò i genitori faticano a riportare al centro della discussione i propri figli, i quali invece vanno protetti dal conflitto genitoriale ed hanno diritto a preservare una relazione continuativa e paritetica con entrambi i genitori, che in questo momento non sono consapevoli della loro esigenza primaria di sottrarsi alle tensioni fra gli adulti e di non essere coinvolti nel conflitto.

Tale esigenza, se non soddisfatta, rischia di ripercuotersi negativamente sui minori comportando un grave rischio di tracollo psicologico.

Il superamento del conflitto fra le parti risulta dunque di vitale importanza per consentire il pieno e corretto esercizio della rispettiva capacità genitoriale nell’ambito del disposto, ed ancora vigente, affido condiviso oltre che nel preminente interesse dei figli a godere di una piena bigenitorialità.

In quest’ottica, ritiene il Collegio di dover preliminarmente ammonire e richiamare entrambi i genitori all’importanza del loro ruolo e dell’obbligo di collaborare nel preminente interesse dei figli minori a conservare una piena bigenitorialità, invitandoli a scindere il loro conflitto interpersonale dai profili di gestione dei compiti genitoriali.

Ciò posto, a fronte dell’infondatezza delle accuse materne, si ritiene anzitutto necessario ristabilire immediatamente il precedente regime di permanenza dei figli presso ciascun genitore previsto dal decreto del 29/11/2017 di questo Tribunale (provvedimento che in realtà non è mai stato modificato se non unilateralmente dalla Sig.ra Tizia) che aveva disposto un regime di incontri a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento dei figli presso il padre.

Quanto invece all’esercizio della responsabilità genitoriale, gli operatori sociali hanno evidenziato allo stato l’impossibilità di trattare il conflitto in sede di mediazione, ipotizzando una forma di co-genitorialità parallela non ritenendo al tempo stesso che un affidamento dei minori ai Servizi Sociali possa incidere sulle decisioni e le azioni dei genitori dal momento che la loro conflittualità riguarda principalmente il quotidiano.

Da ciò discende la necessità di adottare una soluzione diversa rappresentata dalla nomina di un curatore speciale, istituto di recente introduzione, a cui conferire espressi poteri decisionali in relazione ai minori e che coadiuvi i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei figli al fine di garantire la corretta gestione dell’affidamento, rappresentando un punto di incontro delle reciproche richieste e limitando contestualmente la responsabilità genitoriale delle parti.

Sono noti, infatti, i limiti del Tribunale nel dirimere con uno schema di ordine generale la microconflittualità quotidiana relativa ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, soggetti ad una moltitudine di fattori imprevedibili e contingenti derivanti dalle giornaliere esigenze di vita, lavorative e sociali dei genitori ma prima di tutto dei figli, sicché solo parti sono in grado di determinare la propria organizzazione quotidiana di vita nel superiore interesse del minore alla bigenitorialità.

Il curatore speciale potrà pertanto:

a) assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori concernenti la scuola, la salute, lo sport, le attività ludico-ricreative e la residenza, sentiti i genitori e procedendo, se ritenuto, all’ascolto dei minori;

b) rappresentare i diritti dei minori costituendosi nel presente giudizio;

c) coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei rapporti parentali provvedendo a raccogliere le esigenze di ciascuno dei due rispetto ai figli;

d) garantire la corretta gestione della frequentazione dei minori con entrambi i genitori, verificando l’idoneità dei rispettivi domicili ed eventuali situazioni patologiche (quali l’impossibilità per i minori di recarsi nell’abitazione del padre);

e) valutare la fondatezza degli stati di malattia che impediscano le relazioni padre-figli e stabilire eventuali recuperi delle frequentazioni quando lo stato di malattia abbia compromesso la continuità delle relazioni;

f) monitorare e verificare l’andamento del piano genitoriale anche attraverso visite ambientali e sia nella relazione madre-figli che in quella padre-figli trasmettendo al giudice una relazione sugli episodi verificatisi e sull’andamento della gestione dei minori.

Al contempo, appare opportuno prescrivere ai genitori di intraprendere un nuovo percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio dei Conflitti ovvero presso un professionista privato o qualsiasi altro organismo di mediazione, disponendo quindi la remissione della causa al Giudice Delegato per riferire sui progressi compiuti dai genitori e sull’eventuale miglioramento della loro capacità genitoriali alla luce di quanto avvenuto nella gestione dell’affidamento del figlio.

Vanno per il resto confermate le attuali condizioni stabilite dal predetto provvedimento del 29/11/2017 di questo Tribunale in punto collocazione e mantenimento dei minori, rimandando all’esito dell’istruttoria ogni ulteriore statuizione sulle ulteriori istanze delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,

NOMINA quale curatore speciale dei minori Mevio e Sempronia, nati a Genova rispettivamente il … 2010 e il…2013, l’Avv…., con studio in Genova, Via…, conferendole i poteri di cui in parte motiva e limitando contestualmente la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;

ASSEGNA termine al curatore speciale per costituirsi in giudizio nell’interesse dei minori depositando una memoria difensiva contenente una prima relazione sull’andamento del progetto entro dieci giorni prima dell’udienza di cui infra;

PRESCRIVE ai genitori di collaborare lealmente nell’attuazione del piano genitoriale e di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio dei Conflitti ovvero presso un professionista privato o qualsiasi altro organismo di mediazione;

CONFERMA per il resto le statuizioni di cui al precedente decreto del 29/11/2017 emesso da questo Tribunale in esito al giudizio R.G. n.ro .. ./2016 V.G.;

FISSA per la verifica e l’aggiornamento l’udienza del 20/12/2022 ore 18.15, dinanzi al G.D. dott. Danilo Corvacchiola (Piano VI – Aula 6).

Spese al definitivo.

Si comunichi alle Parti ivi compreso il curatore speciale, Avv…., e ai Servizi Sociali del Comune di Genova (.).

Genova, lì 20 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.