In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, così come l’acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù – riceve l’immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo; tuttavia, ai fini dell’opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell’atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell’atto di trasferimento del fondo servente.

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Corte d’Appello|Brescia|Sezione 2|Civile|Sentenza|10 gennaio 2023| n. 59

Data udienza 21 dicembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai

Sigg-:

Dott. Manuela CANTU’ Presidente

Dott. Daniela FEDELE Consigliere

Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1689/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2018 in via telematica dall’avv. (…) ex lege 53/94 e posta in decisione all’udienza collegiale del 16 giugno 2021

da

(…) (c.f.: (…)) rappresentato e difeso dagli avv.ti (…), elettivamente domiciliato in BOARIO TERME (Bs) (…), presso gli avv.ti (…) come da procura allegata in calce all’atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

(…) (c.f.: (…)) (…) (c.f.: (…)) entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti (…) elettivamente domiciliati in BRESCIA (…) presso i difensori avv.ti (…) come da procura in calce alla comparsa di risposta in appello

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

e contro

(…) (…) (…)

APPELLATI CONTUMACI

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 16/28 giugno 2018 n. 1940/2018.

CONCLUSIONI

dell’appellante

Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello proposto e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, così giudicare:

in via preliminare e/o pregiudiziale: l’appellante (…) rileva di avere provveduto (unitamente a (…)) e per la loro parte al pagamento delle spese e competenze legali e di

CTU come disposto nella sentenza impugnata;

quanto al resto si riserva di chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, con apposita separata istanza, qualora parte appellata ponesse in esecuzione la sentenza.

in via principale:

a) per il primo motivo d’appello, rigettare la domanda di costituzione di servitù coattiva carraia per i motivi tutti dedotti in atto di appello e/o per la sussistenza dell’esenzione di cui all’art. 1051, 4 comma, c.c.;

b) per il secondo motivo d’appello, in subordine, determinare l’indennità dovuta a mente dell’art. 1054 c.c.;

c) per il terzo e quarto motivo d’appello, rigettare la condanna di parte appellante a riprofilare il marciapiede, ad allargare il cancello esistente sul fondo servente e a garantire il transito per una larghezza minima di m 2,06;

d) per il quinto motivo d’appello, in subordine porre a carico degli attori-appellati l’onere e le spese per l’eliminazione degli impedimenti per l’allargamento del cancello e per riprofilare il marciapiede;

e) per il sesto motivo d’appello, in subordine limitare le modalità di esercizio della servitù di passaggio carraio ai soli mezzi agricoli necessari alla coltivazione del giardino;

f) per il settimo motivo d’appello, condannare gli attori-appellati alla rimozione del manufatto in cemento, stante l’insussistenza del diritto d’uso dedotto in giudizio;

g) per l’ottavo motivo d’appello, compensare totalmente tra le parti le spese processuali e della consulenza tecnica d’ufficio;

h) in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta dagli attori appellati nei confronti del convenuto-appellante.

In ogni caso con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: si chiede la nomina di consulente tecnico d’ufficio per la quantificazione dell’indennità di cui agli artt. 1032e 1053 C.C..”

degli appellati – appellanti incidentali (…) e (…)

In via principale e nel merito:

RIGETTARE l’appello proposto da (…), in quanto in tutto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atto. Per l’effetto confermare l’impugnata sentenza eccetto che per i capi per cui viene qui proposto appello incidentale. In via incidentale:

I. Voglia l’Ill.ma

Corte d’Appello riformare l’appellata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della servitù di passaggio carraio e, per l’effetto, integralmente accogliere le conclusioni che sul punto sono state rassegnate dalla scrivente difesa in primo grado e dunque: “Dichiarare che i Signori (…) e (…) hanno diritto di passo pedonale e carraio sui mappali n. 1318 e n. 3678. In particolare accertare e dichiarare che il terreno agricolo di proprietà dei Sig.ri (…), nato a Temù (BS) il 28.04.1943, C.F. (…), e (…), nata a Pian D’Artogne (BS) il 29.11.1939, C.F. (…), originariamente identificato al C.T. del Comune di Artogne (BS), al fg. (…), mappale (…), ed oggi identificato al C. T del Comune di Artogne al Fg logico (…)- Fg fisico (…), mappale (…) (e/o come diversamente identificato all’esito delle variazioni intercorse nelle more delle vicende processuali, e come identificato ed individuato anche all’esito della consulenza tecnica d’ufficio), gode di servitù di passaggio pedonale e carraio sulle porzioni immobiliari site nel Comune di Artogne (BS), ed in particolare sulla corte facente parte della porzione immobiliare originariamente identificata al N.C.E.U. fg. (…), mappale (…), oggi identificata al C.F. del Comune di Artogne al Fg (…) (ex foglio (…)) mappale (…) sub 18 parte (e/o come diversamente identificato all’esito delle variazioni intercorse nelle more delle vicende processuali, e come identificato ed individuato anche all’esito della consulenza tecnica d’ufficio), nonché sulla porzione immobiliare originariamente identificata al C.T. fg. (…), mappale (…), oggi identificata al C.T. del Comune di Artogne al mappale (…) parte, ed al C.F. del Comune di Artogne al mappale (…) sub 18 parte (e/o come diversamente identificato all’esito delle variazioni intercorse nelle more delle vicende processuali, e come identificato ed individuato anche all’esito della consulenza tecnica d’ufficio), immobili questi di proprietà dei convenuti (…), nato ad Artogne (BS) il 2102.1959, C.F. (…), (…), nata ad Artogne (BS) il 13.10.1948, C.F. (…), (…), nata ad Artogne (BS) il 5.10.1922, C.F. (…), (…), nata a Sovere (BG) il 1.07.1959, C.F. (…), (…), nato a Pian D’Artogne (BS) il 30.07.1949, C.F. (…).

II. Voglia l’Ill.ma

Corte d’Appello riformare l’appellata sentenza nella parte in cui ordina l’esecuzione delle opere atte a garantire l’esercizio della servitù, condannando i Sig.ri (…), (…), (…), (…) a garantire il transito per una larghezza minima di m. 2,06 lungo tutto il percorso della servitù come individuato dal CTU nella planimetria generale -“rilievo dello stato di fatto” allegata sub 3 all’elaborato peritale e dunque, ferma la condanna dei Sig.ri “(…) a riprofilare il marciapiedi (denominato anche “marciapiedi/balcone”), a garantire il transito per una larghezza minima di m 2,06, mediante allargamento del cancello, giusta le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio (pp. 34 e 35 rel. Per. 2017), e a non utilizzare gli stenditoi in modo tale da arrecare ostacolo al transito carraio (…)” condannare altresì i predetti Sig.ri (…) a riprofilare il marciapiedi nella misura minima necessaria a garantire un passaggio di larghezza minima di metri 2,06, ad eliminare le piantane del cancello predetto (come descritte a pagina 8 della CTU) e comunque ogni manufatto che impedisca di garantire un passaggio di almeno metri 2,06, a smussare lo “spigolo nord del piccolo fabbricato accessorio”, meglio descritto a pagina 9 della CTU e visibile nella fotografia 20, allegato 4 alla CTU, affinché sia consentita la svolta di una vettura di ordinarie dimensioni ai fini dell’ingresso nel brolo di proprietà degli odierni appellati, ad eliminare le piantane metalliche destinate a stenditoio e descritte a pagina 10 della CTU.

III. Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello riformare la sentenza appellata nella parte in cui “ordina ad (…) e a (…) di non parcheggiare gli autoveicoli nell’androne di loro proprietà, indicato con la lettera “B” nella planimetria allegata alla relazione tecnica datata 7 luglio 2017 (all n. 3)” rigettando integralmente la domanda proposta dai convenuti in primo grado volta ad “ordinare agli attori (leggasi sig.ri (…) e (…)) di astenersi dall’attuare ogni limitazione del diritto di passo nell’androne in danno dei convenuti, e dunque accertando e dichiarando il diritto degli odierni appellati al parcheggio della propria vettura nell’androne di propria esclusiva proprietà. In via incidentale subordinata:

Per il denegato e non creduto caso in cui l’Ill.ma Corte

d’Appello ritenga non potersi accogliere l’appello incidentale come sopra proposto, ferma la costituzione di servitù coattiva di passo carraio nei termini di cui all’appellata sentenza:

I. Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello riformare la sentenza appellata nella parte in cui, nel determinare le modalità di esercizio della costituita servitù di passaggio coattivo, stabilisce che la stessa possa esercitarsi “con soli mezzi meccanici funzionali alla cura del fondo dominante (giardino) e con una frequenza corrispondente all’esigenza della cura stessa (punto 4 del dispositivo), statuendo e disponendo che la costituita servitù di passaggio coattivo possa esercitarsi con mezzi meccanici, ivi compresi veicoli e motoveicoli, sia per la cura e la manutenzione del fondo dominante, ovvero per lo svolgimento di altre attività sul predetto fondo dominante (ad esempio ricovero e taglio della legna o opere di piccola manuntenzione), sia per l’eventuale parcheggio e deposito dei predetti mezzi meccanici nella porzione iniziale del fondo dominante.

II. Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello riformare l’appellata sentenza nella parte in cui determina le opere da eseguirsi per garantire l’esercizio della costituita servitù, in particolare condannando i Sig.ri (…) a garantire il transito per una larghezza minima di m. 2,06 lungo tutto il percorso della servitù come individuato dal CTU nella planimetria generale – “rilievo dello stato di fatto allegata sub 3 all’elaborato peritale e dunque, ferma la condanna dei Sig.ri “(…) a riprofilare il marciapiedi (denominato anche “marciapiedi/balcone”), a garantire il transito per una larghezza minima di m 2,06, mediante allargamento del cancello, giusta le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio (pp. 34 e 35 rel. Per. 2017), e a non utilizzare gli stenditoi in modo tale da arrecare ostacolo al transito carraio (…)” voglia altresì condannare i predetti Sig.ri (…) a riprofilare il marciapiedi nella misura minima necessaria a garantire un passaggio di larghezza minima di metri 2,06, ad eliminare le piantane del cancello predetto (come descritte a pagina 8 della CTU) e comunque ogni manufatto che impedisca di garantire un passaggio di almeno metri 2,06, a smussare lo “spigolo nord del piccolo fabbricato accessorio”, meglio descritto a pagina 9 della CTU e visibile nella fotografia 20, allegato 4 alla CTU, affinché sia consentita la svolta di una vettura di ordinarie dimensioni ai fini dell’ingresso nel brolo di proprietà degli odierni appellati, ad eliminare le piantane metalliche destinate a stenditoio e descritte a pagina 10 della CTU.

III. Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello riformare la sentenza appellata nella parte in cui “ordina ad (…) e a (…) di non parcheggiare gli autoveicoli nell’androne di loro proprietà, indicato con la lettera “B” nella planimetria allegata alla relazione tecnica datata 7 luglio 2017 (all. n. 3), rigettando integralmente la domanda proposta dai convenuti in primo grado volta ad “ordinare agli attori (leggasi sig.ri (…) e (…)) di astenersi dall’attuare ogni limitazione del diritto di passo nell’androne in danno dei convenuti, e dunque accertando e dichiarando il diritto degli odierni appellati al parcheggio della propria vettura nell’androne di propria esclusiva proprietà.

In ogni caso: spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre IVA e CPA per legge.

In via istruttoria: per l’ipotesi in cui l’Ill.ma Corte d’Appello ritenga necessario un approfondimento istruttorio, si insiste per l’ammissione delle prove per testi come ritualmente dedotte nel giudizio di primo grado, riportate in sede di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti che hanno dato origine alla controversia e l’iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.

(…) e (…) hanno evocato in giudizio avanti il Tribunale di Brescia, con l’atto introduttivo (riassunzione dopo la sentenza della Corte d’Appello n. 185/2011 del 23.2.2011) (…), (…), (…) e (…) svolgendo nei confronti dei convenuti plurime domande, e per quanto qui ancora rileva:

la domanda di accertamento che il fondo di proprietà attorea mapp. (…) (fg logico 9-fg fisico (…)- ex fg (…)) gode di servitù di passo pedonale e carraio a carico dei mappali 1318 (fg. (…)) e (…) (fg 26), per atto negoziale del 1939 e, in subordine, la domanda di costituzione di servitù coattiva per essere il fondo mappale 1317 intercluso;

la domanda di condanna dei convenuti, in entrambi i casi, ad eliminare gli ostacoli al suo effettivo esercizio, ossia la condanna ad allargare il cancello e a spostare qualunque impedimento al transito.

Sempre per quanto ancora rileva, i convenuti, fra cui l’attuale appellante principale, hanno proposto altre domande: condannare gli attori a rimuovere un manufatto in cemento sul loro fondo 1318 realizzato dagli attori; condannare gli attori ad astenersi dal parcheggiare auto in un androne per il quale essi convenuti hanno diritto di passaggio.

Il giudizio è stato istruito documentalmente e con c.t.u. (geom. (…), relazione 7 luglio 2017; preceduta da altra del geom. (…) espletata nel giudizio ante riassunzione) e al termine, il Tribunale ha così testualmente statuito:

1) determina le seguenti quote di partecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del portone prospiciente via (…), in Artogne (BS): – (…) e (…): 264,3449/1000; – (…): 189,1184/1000; – (…): 305,1468/1000;

2) condanna (…) alla modifica delle ante dell’immobile ad uso abitativo, sito in Artogne (BS) via (…), piano primo, in modo tale che esse si aprano sul ballatoio verso l’interno;

3) accerta il diritto di servitù di passaggio pedonale in favore del fondo sito in Artogne (BS), via (…), identificato in catasto al foglio logico (…) (fisico (…)), già foglio (…), mappale (…) e a carico dei fondi ivi collocati identificati in catasto al foglio (…) (ex foglio (…)), mappale (…), subalterno 18 parte (ex mappale (…)), e al foglio 26, mappale (…), oggi mappale (…) parte e mappale (…), subalterno 18 parte;

4) costituisce una servitù coattiva di passaggio carraio in favore del fondo sito in Artogne (BS), via (…), identificato in catasto al foglio logico (…) (foglio fisico (…)), già foglio (…), mappale (…) e a carco dei fondi ivi collocati identificati in catasto al foglio (…) (ex foglio (…)), mappale (…), subalterno 18 parte (ex mappale (…)), e al foglio 26, mappale (…), oggi mappale (…) parte e mappale (…), subalterno 18 parte, giusta il percorso indicato dal consulente tecnico d’ufficio nella relazione datata 7 luglio 2017 (pp. 31 e 32 rel. per.), da esercitarsi con soli mezzi meccanici funzionali alla cura del fondo dominante (giardino) e con una frequenza corrispondente all’esigenza della cura stessa;

5) condanna (…) a riprofilare il marciapiedi (denominato anche “marciapiedi/balcone”), a garantire il transito per una larghezza minima di m. 2,06, mediante allargamento del cancello, giusta le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio (pp. 34 e 35 rel. Per. 2017), e a non utilizzare gli stenditoi in modo tale da arrecare ostacolo al transito carraio;

6) dichiara inammissibile la domanda proposta da (…) e (…) di costituzione di servitù coattiva di servizi tecnologici;

7) dichiara inammissibili le domande proposte da (…) di condanna di (…) e (…) alla rimozione del cancello in ferro;

8) rigetta la domanda proposta da (…) di condanna di (…) e (…) alla rimozione del cancello in ferro;

9) dichiara l’inesistenza in capo ad (…) e a (…) del diritto d’uso sulla porzione di corte di cui al foglio 21 (ex foglio 26), mappale 1318, indicata con la lettera “H” nella planimetria allegata alla relazione tecnica datata 7 luglio 2017 (all. n. 3);

10) rigetta la domanda proposta da (…) di condanna di (…) e (…) alla rimozione del manufatto in cemento sul fondo di cui al capo sub 9) del dispositivo;

11) ordina ad (…) e a (…) di non parcheggiare gli autoveicoli nell’androne di loro proprietà, indicato con la lettera “B” nella planimetria allegata alla relazione tecnica datata 7 luglio 2017 (all. n. 3);

12) compensa le spese processuali tra parte attrice e parte convenuta nella misura di un terzo e condanna la parte convenuta al rimborso a favore della parte attrice delle spese processuali nella misura di due terzi, spese che sono liquidate per l’intero nella somma di euro 10.343,00, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

13) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico delle parti in solido, nei confronti del consulente tecnico d’ufficio, e, nei rapporti interni, a carico esclusivo di parte convenuta;

14) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel primo giudizio di primo grado, a carico delle parti in solido, nei confronti del consulente tecnico d’ufficio, e, nei rapporti interni, a carico esclusivo di parte attrice;

15) dichiara la presente sentenza, con riferimento ai capi sub 3) e 4) del dispositivo, soggetta a trascrizione per l’annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l’ufficio provinciale del territorio competente.

Hanno proposto appello sia (…), già convenuto (appello principale) che (…) e (…), già attori (appello incidentale).

Non si sono costituiti in giudizio, seppur ritualmente evocati in causa, (…), (…) e (…), di cui si dichiara la contumacia.

All’udienza del 16 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico giuridiche vanno esaminati per primi i motivi di appello incidentale.

Con il primo motivo si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto l’esistenza dell’invocata servitù di passo carraio in forza dell’atto di divisione stipulato nel 1939 e ne ha, invece, disposto la costituzione coattiva.

Il motivo va accolto.

Il tribunale ha ritenuto di non potere accertare l’esistenza della servitù sulla base del ricordato atto divisionale del 1939 in quanto non era stata fornita prova dell’esistenza della relativa nota di trascrizione, con la conseguenza che non essendo né attori né convenuti parti negoziali si poneva un problema di inopponibilità per mancata citazione della servitù nell’atto 12 gennaio 1985 con cui (…) acquistava.

Da tale omissione il giudice di prime cure ha fatto derivare il rigetto della domanda, salvo poi disporre coattivamente la costituzione della medesima servitù.

Così facendo il Tribunale non ha correttamente applicato alla fattispecie di causa il principio dell’ambulatorietà delle servitù, che, quali diritti reali, seguono la cosa, e si trasferiscono a carico e a favore dei successivi proprietari dei fondi purché ne sia provata l’esistenza.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità: “In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, così come l’acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù – riceve l’immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo; tuttavia, ai fini dell’opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell’atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell’atto di trasferimento del fondo servente” (Cass. n. 13817/2019).

L’esistenza della servitù per atto divisionale del 1939 non è in contestazione fra le parti, come pacifica è la sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari ove è stata rinvenuta dal c.t.u., geom. (…), il quale ne fa ampia e precisa menzione nell’elaborato peritale datato 7 luglio 2017 ove, alle pagine 17 e 18, vi è la compiuta descrizione delle pattuizioni all’epoca intervenute fra le parti.

Va, pertanto, dichiarata l’esistenza della servitù di passaggio oltre che pedonale anche carraio, costituita volontariamente in forza del ricordato atto.

Con il secondo motivo si censura la decisione del Tribunale che, pur condannando i convenuti a riprofilare il marciapiedi (denominato anche “marciapiedi/balcone”), a garantire il transito per una larghezza minima di m. 2,06 mediante allargamento del cancello, giusta le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio (pp. 34 e 35 rel. per 2017) e, a non utilizzare gli stenditoi in modo tale da arrecare ostacolo al transito carraio, non ha, conseguentemente, condannato i convenuti a determinare nel dettaglio come debba esser fatta la riprofilatura del marciapiedi, ad eliminare le piantane del cancello in modo da garantire la larghezza di m. 2,06, a smussare lo spigolo del fabbricato dei convenuti, a eliminare le piantane metalliche destinate a stenditoio.

Il motivo va accolto.

Affinché non possano sorgere contrasti in sede esecutiva, va pertanto integrato il capo 5° del dispositivo nel senso sopra indicato.

Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la condanna degli attori ad astenersi dal parcheggiare autoveicoli nell’androne di loro proprietà sul quale i convenuti avrebbero diritto di passaggio, atteso che non è provata l’esistenza di un tale diritto da parte dei convenuti.

Il motivo va accolto.

Il Tribunale ha statuito un tale divieto dopo che il c.t.u. aveva constatato che anche il parcheggio di un’auto di piccole dimensioni avrebbe intralciato un diritto di transito carrale da parte dei convenuti, senonché un tale diritto non è stato neppure invocato e tantomeno provato dai convenuti.

Risulta, piuttosto, che nel giudizio ante riassunzione, a proposito del portico/androne, gli attori (…) e (…) avevano prodotto un documento attestante semmai un diritto di passaggio pedonale in favore dei convenuti, e che tale documento non è stato contestato.

Vengono quindi esaminati i motivi dell’appello principale.

Con il primo (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di parte attrice di costituzione di servitù coattiva di passaggio carraio in favore del fondo (…) – (…) ed a carico del fondo di convenuti”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui ha costituito coattivamente la servitù di passaggio carraio.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo d’appello incidentale.

Con il secondo (“in subordine si eccepisce la mancata pronuncia del Tribunale in ordine all’indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui ha omesso di determinare la misura dell’indennità dovuta in favore dei proprietari dei fondi serventi in conseguenza della costituzione della servitù coattiva.

Anche questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di appello incidentale.

Con il terzo (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato i convenuti a riproflare il marciapiedi (denominato anche “marciapiedi/balcone”) a garantire il transito per una larghezza minima di m. 2,06, mediante allargamento del cancello – vizio di ultrapetizione”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui, in assenza di domanda, al fine di consentire l’effettivo esercizio della servitù, ha condannato gli originari convenuti (di cui uno solo fra essi è ora appellante) ad eliminare una parte del marciapiedi da loro fatto costruire in modo tale da garantire uno spazio di transito uguale alla luce del portone d’ingresso.

Il motivo è da respingere.

Il Tribunale ha stabilito che la servitù coattiva era da esercitarsi esattamente sul sedime previsto dall’atto divisionale del 1939 avente larghezza di m. 2,06.

A maggior ragione la servitù per atto negoziale deve uniformarsi a detta misura e, sempre a maggior ragione devono essere eliminati gli ostacoli che si rinvengono nel tracciato della servitù là dove ha inizio (il portone d’ingresso avente luce di m. 2,06) e dove termina (inizio del fondo dominante).

Con il quarto (“erroneità della sentenza nella parte in cui obbliga parte convenuta a riprofilare il marciapiede, a garantire il transito per una larghezza minima di m. 2,06 mediante allargamento del cancello”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui è stato disposto l’allargamento del cancello in modo tale da garantire il passaggio al suo interno per una misura di almeno m. 2,06.

Il motivo è assorbito per l’accoglimento del primo e del secondo dell’appello incidentale.

Con il quinto (“erroneità della sentenza nella parte in cui non pone le spese per eliminazione degli impedimenti del cancello a carico degli attori”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha posto a carico degli attori il costo dei lavori necessari per l’eliminazione degli impedimenti esistenti sul tracciato della servitù disposta coattivamente. Richiama a sostegno della propria doglianza il disposto degli artt. 1053 e 1038 cod. civ. per effetto del quale è onere del proprietario del fondo dominante di una servitù coattiva quello di sostenere le spese necessarie per la sua realizzazione.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo d’appello incidentale.

Con il sesto (“erroneità e genericità della sentenza nella parte in cui in modo assolutamente generico stabilisce le modalità di esercizio della servitù coattiva di passaggio carraio”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha determinato con precisione le modalità di esercizio della servitù di passaggio carraio disposta coattivamente.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo d’appello incidentale.

Con il settimo (“erroneità e genericità della sentenza nella parte in cui pur riconoscendo che parte attrice non è titolare del diritto d’uso ha rigettato la domanda di condanna di parte attrice alla rimozione del manufatto in cemento costruito sul fondo mappale (…) di parte convenuta”) si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui non è stata disposta la condanna degli attori (…) e Spagnoli a demolire una pavimentazione in cemento insistente su un’area di cortile, mapp. (…), di proprietà dell’appellante, come dei convenuti in primo grado, nonostante fosse stata accolta quella di insussistenza del diritto di uso di detta area.

Il motivo va respinto.

Il Tribunale ha accolto la domanda del convenuto ora appellante, che aveva chiesto di accertare che gli attori non

vantavano un diritto d’uso sul mapp. (…) e, in particolare, sull’area pavimentata in cemento, attesa la natura personale e non reale del diritto contemplato nell’atto divisionale del (…) (“… per depositarvi, ed eseguire la lavorazione legno, legnami od attrezzi”).

Nello stesso tempo ha rigettato quella di condanna degli attori a demolire la pavimentazione cementata richiamando l’art. 936 c.c., secondo cui non si può obbligare a togliere un’opera eseguita dal terzo in buona fede, non avendo parte convenuta indicato il momento della realizzazione del manufatto.

Tale motivo su cui si regge autonomamente la decisione è stato solo enunciato.

La doglianza, quindi, non può essere presa in considerazione.

Con l’ottavo (“erroneità e genericità della sentenza nella parte in cui (punto 12 e 13 del dispositivo) con riferimento alle spese processuali del primo grado della causa in oggetto è stata disposta la compensazione nella misura di un terzo e sono poste a carico di parte convenuta, per la restante parte di due terzi”) si impugna la decisione in punto spese che avrebbero dovuto essere compensate integralmente.

Il motivo è inammissibile non essendovi alcuna esposizione delle ragioni per le quali viene censurata la sentenza in parte qua, ma solo l’enunciazione di una richiesta di modifica del dispositivo nel senso auspicato dall’appellante.

Le spese del grado seguono la stessa sorte di quelle del primo: la sentenza, sostanzialmente, è stata confermata sulla questione principale che concerne la servitù di passaggio pedonale e carraio in favore dei fondi attorei.

Esse si liquidano, nell’intero, tenuto conto del valore dichiarato della causa da entrambe le parti, in Euro 3.235 (di cui Euro 875 per lo studio della controversia, Euro 740 per la fase dell’introduzione del giudizio ed Euro 1.620 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa.

Il rigetto dell’appello principale impone di porre a carico di (…) e (…) un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sull’appello principale di (…) e sull’appello incidentale di (…) e (…) avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1940/2018 del 28.6.2018, in sua parziale riforma, così provvede:

– rigetta l’appello principale;

– accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto:

in riforma del capo 4), dichiara che in forza dell’atto di

divisione, compravendita e cessione di quote di comproprietà del 22 maggio 1939 rep. n. 11285/7647 notaio dott. (…) di Darfo Boario registrato a Breno il 12 giugno 1939 al n. 1113 Vol. 118 e trascritto a Breno il 3 agosto 1939 ai numeri 1656 R.G. e 1441 R.P. i fondi mappali (…), fg. (…), e (…), fg (…), censiti nel C.T. del Comune di Artogne (BS), sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo mapp. (…) (fg logico 9-fg fisico 21) da esercitarsi con le modalità ivi indicate;

ad integrazione del capo 5), condanna parti convenute, al fine di rendere possibile l’esercizio della predetta servitù di passaggio pedonale e carraio: a riprofilare il marciapiedi nella misura necessaria a garantire un passaggio della larghezza di m. 2,06; ad allargare il cancello posto sul confine fra i mappali (…) e (…) eliminando le piantane ed ogni altro manufatto che restringa il passaggio al di sotto di m. 2,06; a smussare lo spigolo del fabbricato accessorio di proprietà dei convenuti che nello stato, è di 90°, in modo che possa effettuare la svolta un mezzo meccanico oltrepassato il varco di m. 2,06; a eliminare le piantane metalliche destinate a stenditoio; revoca l’ordine di cui al capo 11);

– conferma nel resto la sentenza impugnata;

– compensa per 1/3 le spese del grado fra (…) e (…), da un lato, e (…),

dall’altro, e condanna quest’ultimo a pagare ai primi i restanti 2/3 che liquida in Euro 2.156,66 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

– dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione per l’annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l’ufficio provinciale competente, con riferimento al riformato capo 4);

– dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell’ appellante principale (…).

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.