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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4513
qualora venga dichiarata la revoca L. Fall., ex articolo 67, dell’ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la pronuncia non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiche’, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporterebbe pur sempre la necessita’ di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtu’ del mutuo revocato, e cio’ in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe la necessita’ della restituzione delle somme effettivamente erogate al mutuante, sia pure in moneta fallimentare.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4513
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in (OMISSIS), presso lo studio di questa, in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentale –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso e nello studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
per la cassazione del decreto del Trib. Pordenone 31.7.2012, in R.G. 4267/2011;
le parti hanno depositato memoria;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
(OMISSIS) s.p.a. impugna il decreto del Trib. Pordenone 31.7.2012, in R.G. 4267/2011, con cui veniva respinto il suo reclamo, unitamente a quello della curatela, avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. che aveva ammesso in via chirografaria il credito bancario e per Euro 362.898,83, considerando tuttavia la revocabilita’ della sola ipoteca iscritta nel periodo sospetto, dunque per un verso negando alla pretesa l’ammissione quale assistita da ipoteca, per altro escludendo che l’intera operazione di trasformazione di credito chirografario fosse revocabile o nulla o simulata;
ha ritenuto il tribunale di escludere la nullita’ del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilita’, posto che tale conseguenza varrebbe in thesi solo per l’eccedenza e che comunque mancava la prova di tale soglia, semmai dimostrata all’opposto in ragione del valore dei beni mobili ed immobili ampiamente capienti; al contempo, la volonta’ delle parti era ricostruibile realmente come volta a trasformare un debito a breve in debito a lungo termine, cio’ impedendo di ravvisare nell’operazione la bancarotta preferenziale; era invece provato il pagamento con mezzo anomalo delle passivita’ pregresse, ripianate proprio con il mutuo fondiario e dunque revocabili L. Fall., ex articolo 67, comma 1, n. 2, e articolo 2901 c.c., difettando a contrasto della domanda la dimostrazione di fonte bancaria della inscientia decoctionis;
3.il ricorso principale e’ su tre motivi, con i quali si contesta la pronuncia per: 1) violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, laddove essa prevede una specifica causa di esenzione da revocatoria per le operazioni fondiarie costitutive di ipoteca e il mutuo che le sorregge, non potendo invece il giudice revocare tali atti solo perche’ intrinsecamente revocabili alla stregua delle disposizioni piu’ generali di cui alla prima parte dello stesso articolo; 2) violazione ancora della L. Fall., articolo 67, comma 1, e poi articolo 2901 c.c., in relazione all’articolo 1176 c.c. e ss., in quanto la revocabilita’ del pagamento del credito della banca, posta la estinzione solo parziale di passivita’ pregresse, presupponeva un’operazione interna al semestre, mentre invece ne era estranea in quanto anteriore e, a volere intendere come revoca dell’operazione, essa non potrebbe agilmente refluire in un atto solutorio, essendosi manifestata come somma di elementi negoziali ristrutturativi del debito ma non estintivi dello stesso in modo satisfattivo, trattandosi piuttosto di novazione e concessione di garanzia; in ogni caso il ripianamento aveva avuto per oggetto uno scoperto transitorio per 250.000 Euro; 3) vizio di motivazione, non avendo il tribunale spiegato perche’ si dovesse considerare l’intera operazione quale diretta a trasformare il debito da breve a lungo termine, ne’ perche’ gli elementi istruttori indicati da essa banca non fossero sufficienti a dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza;
Il ricorso incidentale e’ su sei motivi: 1) vizio di motivazione sul superamento dei limiti di finanziabilita’ del mutuo fondiario, avendo erroneamente il tribunale ritenuto che non fosse stato determinato il valore del bene oggetto dell’ipoteca iscritta e omesso ordine di accertamenti tecnici ufficiosi; 2) ulteriore vizio di motivazione, in ordine alla natura simulata del contratto di mutuo e dell’accessorio atto di costituzione dell’ipoteca; 3) violazione degli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c., avendo i giudici del merito escluso l’eccepita simulazione del mutuo garantito da ipoteca, nonostante la prova che le parti volevano un negozio diverso da quello apparentemente sottoscritto, cioe’ novazione o riscadenziamento delle obbligazioni; 4) violazione della L. Fall., articolo 216, comma 3, e dell’articolo 1418 c.c., nonche’ vizio di motivazione, avendo erroneamente escluso i giudici che le parti avessero inteso simulare la costituzione della garanzia reale, dunque una bancarotta preferenziale, con deducibilita’ sul piano civilistico di nullita’ virtuale del contratto e dell’ipoteca; 5) violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo il tribunale d’ufficio disposto l’ammissione al concorso delle somme oggetto di revocatoria, nonostante l’assenza di una domanda da parte della banca e tenuto conto che questa nulla ha restituito; 6) violazione della L. Fall., articolo 70, non potendo trovare applicazione detta norma, in difetto della previa restituzione da parte della banca delle somme oggetto di revocatoria, presupponendo la norma che chi si insinua abbia materialmente retrocesso quanto condannato a restituire.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
premette il Collegio che infondatamente e’ stata eccepita l’inammissibilita’ del ricorso principale perche’ tardivo, in quanto ai procedimenti di opposizione allo stato passivo si applica, in generale e salva le materia laburistica, la sospensione feriale dei termini processuali (Cass. s. u. 10944/2017);
sui primi due motivi del ricorso principale, costituisce principio oramai pacifico, nella giurisprudenza della Corte, che e’ revocabile, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 2), e in ogni caso L. Fall., ex articolo 67, comma 2, la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione (Cass. 3955/2016); cosicche’ quando il mutuo ipotecario – come nella specie accertato dal tribunale – risulti stipulato dalle parti a copertura di un’esposizione debitoria pregressa del mutuatario poi fallito, il curatore fallimentare, sussistendone i presupposti, ha la possibilita’ di impugnare l’intera operazione per farne dichiarare l’inefficacia, in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate e, per altro verso, a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo;
in cio’, svanisce la distinzione tra efficacia satisfattiva ovvero estintiva dell’operazione, allorche’, come nel caso, il riconoscimento della sua diretta utilita’ per la banca sia riconducibile non alla contrazione del mutuo fondiario in se’, bensi’ al suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, senza che l’operazione di rischio sia nuova e solo nel finanziamento ad essa correlato rinvenga la misura dell’impegno bancario; si puo’ ripetere, con il precedente citato, che “la garanzia ipotecaria non e’ espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia da acquisire contestualmente nuova disponibilita’ finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito gia’ in atto”.
a fronte dell’accertamento della corrispondente situazione di fatto, la prospettazione della ricorrente, in ordine all’inesistenza di debiti preesistenti nascenti da un conto corrente scoperto, non trova d’altronde riscontro nel provvedimento impugnato, essendosi la banca limitata a trascrivere un’espressione interna denominativa dell’operazione e ad ipotizzarne la non implausibilita’, elementi del tutto insufficienti al suo esame, al pari della carente correlata deduzione in ricorso di come la questione sia stata introdotta avanti ai giudici di merito;
il terzo motivo e’ inammissibile perche’ rivolto a ottenere una revisione del giudizio di merito attinente all’elemento soggettivo della revocatoria; spettava invero alla banca, alla luce della L. Fall., articolo 67, comma 1, l’onere della prova relativa alla condizione di inscientia decoctionis, e il tribunale ha implicitamente ritenuto non assolto detto onere laddove ha ricollegato la funzione pratica del mutuo fondiario ad un’operazione piu’ complessa, volta ad intervenire a rimedio sulle condizioni di rischio deteriorate di una pregressa esposizione della medesima societa’, dunque in tale procedimento di negozi ravvisando, accanto all’intenzionalita’ ristrutturativa gia’ descritta, e piuttosto, la assenza di una diversa consapevolezza di ignoranza del dissesto; dal ricorso non risulta in qual modo e in base a quali specifiche decisive emergenze, puntualmente dedotte dinanzi al tribunale e da questi non considerate, la prova della inscientia si sarebbe peraltro dovuta, invece, apprezzare;
i primi quattro motivi del ricorso incidentale, tesi ad ottenere l’esclusione dell’invocato rango ipotecario del credito ammesso, rimangono assorbiti dal rigetto del ricorso principale, e comunque apparendo formulati in senso solo condizionato e percio’ da ritenersi inammissibili, anche per difetto di interesse;
il quinto e il sesto motivo, da trattare in via congiunta perche’ connessi, sono infondati; dagli atti risulta che a seguito dell’impugnazione da parte del curatore fallimentare la banca resistente – sia pure in via subordinata – aveva formulato un’apposita istanza tesa a ottenere che l’ammissione al passivo del credito, con il rango chirografario, fosse comunque mantenuta ferma esattamente per le somme in precedenza mutuate in favore della societa’ poi fallita; ne’ allora puo’ sostenersi che il tribunale abbia pronunciato l’ammissione al concorso senza una espressa domanda, questione oggetto di discussione in giudizio;
va cosi’ richiamato l’orientamento di questa Corte per il quale, qualora venga dichiarata la revoca L. Fall., ex articolo 67, dell’ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la pronuncia non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiche’, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporterebbe pur sempre la necessita’ di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtu’ del mutuo revocato, e cio’ in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe la necessita’ della restituzione delle somme effettivamente erogate al mutuante, sia pure in moneta fallimentare (Cass. 3955/2016, 26504/2013, 1807/2013);
sotto questo profilo, allora, la censura del ricorrente incidentale appare anche inammissibile, perche’ non coerente rispetto alla ratio decidendi espressa sul punto dal tribunale, ove invece la censura – al di la’ della formula lessicale adottata in decreto, di tipo organizzativo rispetto allo stato passivo piu’ che riflettente la corrispondenza ad un istituto concorsuale – mostra di non cogliere la totale improprieta’ e piuttosto del richiamo alla L. Fall., articolo 70, posto che la pronuncia ha invece fatto esatta applicazione della giurisprudenza sopra richiamata di questa Corte.
I ricorsi vanno dunque complessivamente respinti e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.