La procura generale per atto notarile è sufficientemente  per legittimare il rappresentante volontario a richiedere alla banca, nell’interesse del rappresentato, di porre in essere operazioni implicanti atti di disposizione.

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Tribunale|Bologna|Sezione 2|Civile|Ordinanza|11 dicembre 2022

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. r.g. …/2022 promossa da:

M. S. (C.F. …) in proprio e quale procuratore generale della madre T. D. (avv. …);

– RICORRENTE

contro

(…) s.p.a. (C.F. …), con sede legale a … (avv. … e avv. …);

– CONVENUTA

ORDINANZA

Il giudice, sentiti i difensori;

richiamate le conclusioni di parte ricorrente (“IN IPOTESI ASSOLUTAMENTE SUBORDINATA fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno all’instaurazione del contraddittorio stesso ed agli atti di istruzione ritenuti indispensabili ed ordinare/adottare i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole per il ricorrente e la madre dello stesso tenuta dall’istituto di Credito e quindi ordinare alla (…). Spa di provvedere immediatamente a dare corso alle operazioni tutte richieste dal Sig. M. S. sul conto corrente acceso presso (…) Spa Filiale di… quale procuratore della madre D. T. e comunque permettere tali operazioni bancarie al ricorrente ed in conformità con i poteri conferiti dalla prodotta procura notarile per tutte le motivazioni di cui al presente atto con particolare riferimento alle operazioni di c.d. internet banking, disinvestimento dei titoli e riscatto della polizza di cui al presente atto, adottando ogni altro provvedimento ritenuto dal Giudice idoneo e necessario al fine di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli subite e subende dal ricorrente in proprio e dalla di lui madre di cui è procuratore generale, adottando le disposizioni necessarie per l’esecuzione del provvedimento richiesto. IN OGNI CASO condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura. “) e quelle della resistente (“L’Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa. Voglia respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti dell’Istituto in quanto inammissibile e infondata. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”);

analizzati gli atti;

osserva quanto segue.

1.

Il ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. è stato proposto dal signor S. M., residente a …, via … n. …, in proprio e quale procuratore generale (tale nominato con procura generale mediante atto pubblico 8 aprile 2014) della madre signora D. T., nata il … 1933, a fronte del diniego ad operare sul conto corrente intestato alla madre, ed in particolare a disinvestire i fondi compresi nel deposito amministrato intestato alla madre, diniego opposto dalla banca (…) di …, come da email 24 maggio 2022 e missiva 16 giugno 2022 inviata dalla sede centrale di …, e ciò nonostante la email 24 maggio 2022 del notaio dott.ssa S. C. e la PEC 22 luglio 2022 dell’avv. M. G..

La banca aveva infatti manifestato la necessità di avere una nuova procura, anche speciale, che attribuisse al rappresentante la facoltà di rendere qualsiasi dichiarazione e firmare qualsivoglia documentazione richiesta dalla banca (email 24 maggio 2022), o anche una integrazione dell’originaria procura che espressamente autorizzasse l’aggiornamento del questionario di profilatura MIFID e il rilascio di dispositivi di Internet Banking “consentendo peraltro l’accertamento dell’attuale capacità di agire della disponente” (missiva 6 giugno 2022).

Il ricorrente ha dunque chiesto di far cessare la condotta pregiudizievole per lui e per la madre e di ordinare a (.) di dar corso a tutte le operazioni da lui richieste sul conto corrente della madre e comunque permettergli quelle operazioni bancarie in conformità ai poteri conferitigli dalla procura generale notarile con particolare riferimento alle operazioni di internet banking, disinvestimento titoli, riscatto della polizza.

2.

(…) ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

ha osservato che il ricorrente intendeva compiere, quale procuratore generale, atti di straordinaria amministrazione implicanti effetti irreversibili (vendita titoli, riscatto della polizza);

ha richiamato i doveri di esecuzione di buona fede gravanti sulla banca quale mandatario a fronte di operazioni ictu oculi anomale (questa la massima ufficiale del precedente richiamato dalla convenuta, Cass., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7956: ” In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l’istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall’amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione decontratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l’interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell’altro contraente, l’attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l’operazione manifestamente lesiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la banca responsabile a titolo contrattuale verso la società correntista, per avere consentito ad uno dei due componenti del consiglio di amministrazione dapprima di accreditare sul conto corrente della società un assegno in favore di quest’ultima, e quindi di riversare la medesima somma sul conto corrente personale dell’amministratore, tramite un assegno “interno” o “di sportello”)”;

ha richiamato gli artt. 1708, comma 2, c.c. (“Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”), l’art. 1711 c.c. sui limiti del mandato e l’art. 1722 c.c. osservando che “il mandato si estingue per morte e sopravvenuta incapacità del mandante” (invero l’art. 1722 c.c. prevede che “Il mandato si estingue (…) 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. (…)”, mentre la nomina di un amministratore di sostegno non è causa automatica di estinzione del mandato, cfr. Trib. Genova, decr. 25 ottobre 2015, https://www.agasge.it/moduli/85 Tribunale di genova 25 ottobre 2015.pdf);

ha sostenuto la fondatezza della richiesta di consegna di una procura speciale integrativa, anche ai fini della profilatura MIFID (e ha richiamato la decisione n. 76 del 12 ottobre 2017 dell’Arbitro per le Controversie finanziarie);

ha osservato che in ragione del dovere di protezione del correntista gravante sulla banca non possono essere eseguite operazioni ove vi sia il fondato dubbio che il titolare della posizione sia incapace.

3.

Le conclusioni delle parti sono riportate in epigrafe.

4.

Il caso in esame è particolare e impone di differenziare due posizioni: quella del ricorrente e quella della madre quale rappresentata dal figlio (e titolare del c/c bancario n. … acceso presso la filiale della (.) di … , via …).

5.

Il ricorso è infondato se si considera la posizione del figlio. Il signor S. M. non ha, in proprio, titolo per agire nei confronti della banca né può lamentare danni, patrimoniali o non patrimoniali, quali conseguenze della condotta della convenuta nel corso dell’esecuzione del contratto.

Il signor M. è infatti terzo rispetto al rapporto contrattuale tra la madre e (…) né ha allegato un pericolo di danno, per il proprio patrimonio in particolare, rilevante in questa sede. Oltretutto, non ha dato particolari informazioni, e dunque non ha allegato circostanze di fatto, concernenti il paventato pregiudizio per la propria persona o il proprio patrimonio.

6.

Diversa è la posizione della madre del ricorrente e dunque anche quella del signor S. M. come procuratore generale.

In questa veste il ricorrente agisce in nome e per conto della madre sulla base della procura generale per atto notarile 8 aprile 2014. Il contenuto della procura è sufficientemente ampio per legittimare il rappresentante volontario a richiedere alla banca, nell’interesse della signora T., di porre in essere operazioni implicanti atti di disposizione (oltre alla lettera 1.b) della procura menzionata nel ricorso, si richiama anche quanto indicato sotto le lettere 1.d) e 1.f) e 2.a)).

I dubbi della convenuta sulla attuale capacità della signora T.. non sono del tutto irragionevoli ma neppure tali da giustificare il rigetto totale della domanda cautelare. Da un lato, mancano elementi di fatto a sostegno dell’ipotesi del “probabile stato di incapacità della mandante” cui si accenna nella comparsa di risposta e che certo non possono essere desunti dalla congiunzione del periodo ipotetico (ammesso che) contenuta nella email del notaio C. né dalla documentazione medica allegata al ricorso, anche perché risalente nel tempo e anteriore al rilascio della procura generale. Dall’altro, nel quadro della tutela cautelare atipica il necessario bilanciamento degli interessi porta a privilegiare, nei limiti di seguito indicati e connaturati allo strumento impiegato, l’esigenza di protezione delle persona, che si realizza anche consentendo ad essa di attingere ai propri risparmi e liquidare titoli in suo possesso, sia pur in deposito presso una banca.

Sussiste dunque il fumus boni iuris. L’ampiezza del contenuto dei poteri attributi al rappresentante (la procura generale è idonea ad attribuire il potere rappresentativo anche in relazione ad atti dispositivi del patrimonio della rappresentata: si richiamano in particolare i passi sopra evidenziati, lettere 1.b), 1.d), 1.f) e 2.a)) è idonea a sostenere, e rendere non contestabili, le richieste sinora non accolte dalla banca.

Per altro verso, la necessità di rispondere alle esigenze primarie della persona della rappresentata costituisce ad un tempo fondamento e limite del provvedimento che in questa sede può essere adottato. E’ vero che il ricorso appare sotto alcuni aspetti, rilevanti quanto al periculum in mora, non del tutto dettagliato, ma vi sono dati obiettivi sufficientemente affidabili che colmano tale lacuna: la signora D. T. ha quasi novanta anni; già nel 2013 risultava seguita, e da anni, da un centro epilessie; il certificato prodotto sub 4, datato 21 marzo 2013, registrava traumatismi da crisi e un lieve deterioramento cognitivo; quel quadro (in considerazione del quale era stata rilasciata la procura generale de qua in data 8 aprile 2014) è verosimilmente peggiorato col decorso del tempo; la signora T. è domiciliata (non è noto da quando) a …, via … n. …, presso il figlio, il quale, come è ragionevole ritenere tanto più in assenza di elementi in contrario, si prende cura con amore di lei; è altresì ragionevole ritenere che la signora T. abbia oggi bisogno di una assistenza ulteriore rispetto a quella già riconosciutale nel 2014 dal Comune di … ove all’epoca essa aveva la residenza (doc. 5): infatti, il ricorrente spiega che oggi sua madre necessita di assistenza domiciliare continuativa e dunque di una badante. Pur in assenza di più precisi dettagli, è del tutto verosimile che le esigenze di cura della signora T. richiedano esborsi aggiuntivi (sia pur non dettagliatamente precisati in ricorso) e così l’acquisizione di liquidità, anche mediante disinvestimenti. Per le esigenze più immediate (in relazione al pregiudizio imminente), nel contesto della tutela sommaria e anticipatoria propria del rimedio azionato (e con riguardo alla necessità di un disinvestimento parziale, come indicato in udienza), va dunque disposto che la banca esegua le richieste del ricorrente, quale procuratore generale della madre, in ordine al disinvestimento, nei limiti di un controvalore di euro 12.000,00, dei titoli compresi nel deposito amministrato n. … e /o della polizza “…” n…..Il ricorrente avrà cura, nell’agire quale procuratore generale della madre, di documentare ogni atto e ogni spesa.

Al tempo stesso, sempre per una finalità di protezione della persona e attesa l’attuale posizione del signor S.M., che ha ritenuto di non rivolgersi al giudice tutelare (il cui intervento non comporta costi particolari, non essendovi onere di patrocinio, né può dirsi invasivo), appare opportuno segnalare al Pubblico Ministero il caso in esame, affinché, previa eventuale raccolta di elementi aggiornati, in particolare sulle condizioni di salute della signora T., promuova con urgenza un procedimento davanti al Giudice tutelare del Tribunale di Bologna volto alla nomina di un amministratore di sostegno per la signora D.T.: sarà dunque il Giudice tutelare a verificare se sussistano o meno i presupposti per l’adozione di una misura di protezione ex art. 404 c.c.. Ove avesse egli proposto ricorso ex artt. 406 e 407 c.c., il signor S.M. né darà segnalazione all’ufficio del Pubblico Ministero e dunque alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – ufficio per i procedimenti civili.

7.

In considerazione dell’esito del procedimento cautelare e così della parziale reciproca soccombenza (prevalente quella della convenuta), fermo il rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, le spese processuali vanno compensate per un mezzo quanto al compenso del difensore e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti:

– rigetta il ricorso cautelare quale proposto da M.S. in proprio;

– in parziale accoglimento del ricorso cautelare quale proposto da M.S. quale procuratore generale di T.D., ordina a (…), su richiesta di M.S. quale procuratore generale di T.D., di eseguire la richiesta di disinvestimento dei titoli e/o di riscatto della polizza assicurativa di cui è titolare T.D., meglio descritti in motivazione, sino ad un controvalore di euro 12.000,00;

– dichiara compensate per un mezzo, nei termini di cui in motivazione, le spese processuali e condanna (…) a pagare a M.S. quale procuratore generale di T.D. la somma di euro 286,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;

– dispone che, a cura della Cancelleria, siano trasmessi al Pubblico Ministero tutti gli atti del presente processo (ricorso introduttivo, comparsa di costituzione, verbali di causa, documenti prodotti in via telematica) affinché il Pubblico Ministero, cui si segnala la peculiarità del caso, richieda con urgenza al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno per la signora T.D., nata il … 1933 a …, domiciliata a …, via … n. …;

– manda alla Cancelleria per la urgente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Bologna, 11 dicembre 2022.

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