la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall’avversario a base della domanda o dell’eccezione (nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempiere), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale – e quindi al giudice di appello ove la querela sia proposta in tale grado- ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Corte d’Appello Napoli, Sezione 2 civile Sentenza 1 aprile 2019, n. 1826

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

– dr. Giovanni de Crecchio – Presidente –

– dr. Sergio Gallo – Consigliere –

– dr.ssa Paola Martorana – Consigliere relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4845/2013 R.G., riservata in decisione all’udienza del 7 novembre 2018, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente

TRA

L’avv. (…), c.f. (…) rappresentata e difesa da se stessa e dall’avv. Ma.Ri.; (…), c.f. (…) rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. An.Ru.; (…), rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ri.

APPELLANTI

CONTRO

(…), c.f. (…), (…), c.f. (…) e (…) c.f. (…), rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso (…)

APPELLATI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 18 novembre 2013, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, n.7237/2013, pubblicata il 5 giugno 2013, con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte da (…), (…) ed (…), era stato dichiarato che il vano a sbalzo sorretto da due pilastri, con aggetto infisso nel muro perimetrale del fabbricato sito in (…), alla via (…), numeri 4 e 6, di proprietà dei convenuti (…), (…) ed (…), era stato realizzato in violazione della disciplina in materia di distanze dalle vedute, con conseguente condanna al relativo arretramento, in conformità delle distanze misurate a norma dell’art. 905 c.c.

2. (…), (…), (…) si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 settembre 2014 ed hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardività, deducendo che in data 26 giugno 2013 era stata notificata ad ogni effetto di legge – a mani proprie di tutti i destinatari, come poteva evincersi dalla relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario – copia conforme della sentenza impugnata agli avvocati (…), (…) ed (…) presso il domicilio eletto in N., alla via T., n.22.

Il gravame notificato in data 28 novembre 2013, pertanto, era stato proposto ben oltre il termine breve di trenta giorni previsto dalla legge.

Nel merito, hanno dedotto l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

3. E’ stato acquisito il fascicolo di I grado e non è stata svolta attività istruttoria.

4. Preliminarmente deve darsi atto che, sebbene sia intervenuto in corso di causa il decesso di (…), tale evento interruttivo non è stato dichiarato in corso di causa dal suo procuratore costituito, avv. Maria Rizzo, come prescrive l’art. 300 c.p.c.

Invero, ai fini dell’ interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l’evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l’evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso tale dichiarazione costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l’opportunità nell’esclusivo interesse della parte rappresentata (Cass. Sez. 2 – , sentenza n. 10048 del 24/04/2018 Cass. sez. 3 – , ordinanza n. 20809 del 20/08/2018).

In applicazione di tale principio, con ordinanza depositata il 27 novembre 2014, questa Corte ha rigettato l’istanza proposta dall’avv. (…), che nel presente grado di giudizio rappresenta se stesso ma non l’avv. (…), volta a consentire la chiamata in causa degli eredi di (…).

5. Tanto debitamente precisato, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto tardivamente proposta, in violazione del termine breve di decadenza di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.

L’art. 326, comma primo, cod. proc. civ. ricollega infatti la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 10026 del 27/04/2010; Cass. SU n.12898 del 13 giugno 2011)

Nel caso di specie, secondo quanto agevolmente si evince dall’esame della comparsa di costituzione depositata dagli odierni appellanti nel giudizio di prime cure, in data 31 marzo 2009, (all. n.1 della produzione di primo grado della parte appellante), dichiaravano testualmente di costituirsi, quali convenuti nel giudizio di primo grado, ” i signori prof. Avv. (…), prof. Avv. (…), Avv. (…), tutti elett.te domiciliati in N., alla via T. 22, nello studio legale dei medesimi avvocati, qui convenuti, dai quali tutti e ciascuno di essi è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al presente atto, e per ciascuno di essi, singolarmente considerato ex art. 86 c.p.c.”

Del resto, la procura apposta in calce a tale comparsa – che recita ” prof. Avv. (…), (…) e avv. (…) Vi nomino e costituisco miei Avvocati e Procuratori nella suestesa Procedura conferendovi congiuntamente e/o disgiuntamente ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, di rinunciare, di resistere ad eventuale opposizione o appello o di proporlo e di sottoscrivere atto di precetto.

Eleggo domicilio presso il vostro studio in N. alla via T. 22″- risulta rilasciata a ciascuno degli odierni appellanti, in qualità di avvocato, e reca le tre sottoscrizioni dei conferenti, oltre che ulteriori tre sottoscrizioni nello spazio destinato all’autentica.

Appare evidente, pertanto, che ciascuno degli odierni appellanti, oltre a rivestire la qualità di parte, rivestiva nel giudizio di prime cure la veste di procuratore di sé medesimo e degli altri due consorti in lite, con previsione della facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente.

Risulta poi dal documentale in atti, e segnatamente dalla copia della sentenza n.7237/2013, versata in atti dalla parte appellata al n.3 della propria produzione, che tale sentenza fu notificata, in tre copie e a mani proprie, presso il loro domicilio in N., alla via T., n.22- e cioè presso il domicilio eletto dai predetti procuratori ed indicato come sede del loro studio- sia all’avv. (…) sia all’avv. (…) sia all’avv. (…), in data 26 giugno 2013.

Trattasi di circostanza chiaramente inferibile dalle tre relazioni di notificazione, apposte in calce alla predetta sentenza, e sottoscritte dall’ ufficiale giudiziario (…), che attestano la consegna a mani proprie di ciascuno dei destinatari di copia della sentenza in questa sede impugnata.

Come sopra precisato, tale notificazione risulta eseguita presso il domicilio eletto dagli odierni appellanti, anche in qualità di procuratori, nel giudizio di prime cure; peraltro, trattandosi di notificazione a mani proprie, tale notificazione sarebbe comunque ampiamente idonea allo scopo, atteso che “la regola stabilita dall’art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio”.(Cass.Sez. 2, sentenza n. 15326 del 21/07/2015).

Con il che restano superati tutti i rilievi svolti dalla parte impugnante, in ordine alla mancata frequentazione, ad opera dei P., dello studio in via Tiberio, che era utilizzato solo dalla V..

Ovviamente, ad infirmare l’efficacia di piena prova dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario, in ordine alla consegna di copia della sentenza oggi impugnata, in data 26 giugno 2013, nelle mani di ciascuno dei destinatari odierni appellanti, non è sufficiente una mera contestazione, né delle semplici richieste istruttorie, valendo il pacifico principio secondo cui, essendo l’ufficiale giudiziario un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (al momento della notifica di un atto), la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass., 11 aprile 2000, n. 4590).

Conseguentemente, la relazione di notificazione è assistita da fede pubblica privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. anche per ciò che riguarda l’identità del destinatario stesso della notificazione, attenendo a circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014; Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006; Cassazione civile , sez. lav. , 13/01/2012 , n. 395.)

Ai sensi dell’art. 148 c.p.c., infatti, “L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”.

La relata di notifica costituisce dunque un atto pubblico e le attestazioni di essa – inerenti alle attività che l’ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, ivi comprese quelle attinenti alla persona cui viene consegnata la copia- che trovano riscontro nella relazione prevista dall’art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale l’unico strumento è la querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell’ufficiale giudiziario.

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 22/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014; Cassazione civile, sez. un., 27/04/2010 , n. 9962).

Appare evidente, inoltre, che, al fine di suffragare la tempestività del presente gravame, non sarebbe stato sufficiente agli odierni impugnanti spiegare querela di falso avverso una delle tre relazioni di notificazione- tutte attestanti, come chiarito, una notificazione a mani proprie di ciascuno dei destinatari- atteso che ciascuno degli appellanti rivestiva, nel giudizio di prime cure, la qualità, oltre che di parte, di difensore di se stesso e degli altri due consorti in lite.

Invero, come ormai chiarito della Suprema Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008) il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

Sulla scorta di tale premessa, si ritiene valida, ed efficiente ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentante, la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti.

Nel caso di specie, per converso, gli odierni appellanti hanno ripetutamente affermato che la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere stata eseguita nelle mani di (…), in data 26 giugno 2013, per essere stata la stessa ricoverata, nel periodo dal 24 giugno 2013 al 10 luglio 2013, presso l’Ospedale (…) di Napoli, limitandosi, quanto alla posizione di (…) e (…), a dedurre circostanze prive di effettivo rilievo ai fini che interessano, e cioè la residenza in un luogo diverso dal domicilio eletto-ove pacificamente è intervenuta la notificazione della sentenza- e l’impossibilità di esercizio di mandato difensivo, in favore degli altri consorti in lite, in ragione dell’ incompatibilità che ricorre per i professori universitari a tempo pieno.

Circostanza, quest’ultima, che se può rilevare dal punto di vista deontologico e disciplinare, non appare opponibile alla controparte che, del tutto legittimamente, abbia fatto affidamento nel mandato difensivo dichiarato ex adverso, con correlata elezione di domicilio.

Come pure, in ragioni dei rilievi che precedono – in ordine all’efficacia probatoria privilegiata della relazione di notificazione – non condivisibili appaiono gli argomenti spesi,in comparsa conclusionale, dalla difesa di (…) che, nell’ipotizzare che l’ufficiale giudiziario “abbia potuto immettere frettolosamente l’atto in una cassetta delle lettere presso una delle residenze delle parti ritenendo erroneamente di aver assolto al proprio compito”, ha aggiunto che “in realtà si tratta di un caso atipico perché di per sé la relata non è falsa (beninteso) ma errata e nulla, in forma e sostanza, la data della notificazione, nullità ed erroneità immediatamente accertabile dalla Corte, con la conseguenza che non è preclusa alla Corte l’esame delle ragioni degli appellanti”.

Sulla scorta di tali evidenze processuali, appare evidente l’irrilevanza della querela di falso che, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2018, ha inteso proporre l’avv. (…) “quale difensore di se stesso” avverso la notifica che risulta ricevuta da (…), asserendo che l’ufficiale giudiziario “si è limitato a depositare la sentenza nella cassetta della posta probabilmente comunque non l’ha depositata a mani di alcuno”.

Trattasi di querela che, oltre ad essere inammissibile, alla luce del disposto dell’art. 221, 2 comma, c.p.c. – per l’omessa “indicazione degli elementi e delle prove della falsità” e non risultando proposta e sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, atteso che (…) non è costituito in giudizio in qualità di erede di (…) e neppure l’ha sottoscritta- appare, in ragione dei rilievi che precedono, irrilevante, atteso che la tardività dell’impugnazione dovrebbe nondimeno essere affermata tenendo conto della notificazione della sentenza ricevuta da (…) e, comunque, da (…), entrambi procuratori di tutte le altre parti convenute nel giudizio di primo grado.

Al riguardo, va solo rimarcato che la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall’avversario a base della domanda o dell’eccezione (nella specie, avviso di ricevimento di plico raccomandato contenente diffida ad adempiere), esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale – e quindi al giudice di appello ove la querela sia proposta in tale grado- ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. (Cass. Sez. 2, sentenza n. 4310 del 26/03/2002; Cass. Sez. 2 – , ordinanza n. 22979 del 02/10/2017; Cass. Sez. 3, sentenza n. 2403 del 04/03/1998; Cassazione civile sez. trib., 25/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep. 25/10/2017), n.25270).

Valutazione di irrilevanza che, con ogni evidenza, investe anche la querela in via principale, che (…) ha documentato di aver proposto, una volta decorsi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., quale erede di (…) e limitatamente alla notificazione che dalla stessa risulta ricevuta, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli di cui è stata chiesta la notificazione in data 14 febbraio 2019.

Con il che resta esclusa ogni esigenza di sospensione del presente procedimento, in attesa della definizione del giudizio principale di falso.

Conclusivamente, essendo stata la sentenza impugnata notificata in data 26 giugno 2013, con le modalità sopra esposte, l’appello proposto, con atto di citazione notificato in data in 18 novembre 2013, quando ormai era ampiamente decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.

6. La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, previa riduzione nella misura della metà degli importi previsti per la fase di trattazione, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione all’avv. Ma.Fa., dichiaratosi anticipatario.

7. Essendo stato dichiarato inammissibile l’appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.(…) 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall’ art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli – seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.7237 del 2013, così provvede:

1) Dichiara l’inammissibilità dell’appello;

2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati, che liquida nell’importo di Euro 8.065,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all’avv. Ma.Fa., dichiaratosi anticipatario;

3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.

Così deciso in Napoli il 20 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria l’1 aprile 2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.