la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.

Corte d’Appello|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|1 febbraio 2023| n. 746

Data udienza 26 gennaio 2023

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUINTA CIVILE

La Corte così composta:

dr. Diego Pinto – Presidente

dr.ssa Maria Grazia Serafin – Consigliere rel.

dr.ssa Fiorella Gozzer – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero …/17 r.g., posta in deliberazione all’udienza del 3 novembre 2022 e vertente

TRA

G.M.

(Avv….)

PARTE APPELLANTE

E

S.R., S.E. e S.E.

(Avv….)

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. …/17 emessa dal Tribunale di Roma

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 13632/17 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da R., E. ed E.S. nei confronti di G.M., ha dichiarato aperta la successione di R.S. deceduto ab intestato l’11 maggio 2012; ha dichiarato che l’eredità del de cuius si è devoluta, ai sensi dell’art. 582 c.c., alla moglie G.M. per la quota di 2/3, alla sorella R.S. per la quota di 1/6 e alle nipoti ex fratre E.S. ed E.S. per la quota di 1/12 ciascuna; ha dichiarato che nel patrimonio relitto del de cuius è compreso il diritto di proprietà pari al 50% dell’immobile sito in R.V.L.R., n. 64, distinto al N.C.E.U. al foglio (…), particella (…), sub (…), e che G.M., R.S., E.S. ed E.S. sono subentrate mortis causa nel diritto di proprietà per le rispettive quote ereditarie; ha posto a carico della convenuta le spese di lite.

G.M. ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, nel merito e in riforma parziale dell’impugnata sentenza, respingere per le ragioni dedotte in narrativa, la domanda delle parti appellate di accertamento del loro diritto di proprietà pro quota sul 50% dell’immobile sito in R. Via L. R., 64 e distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio (…), particella (…) sub (…), rivendicato quali eredi del defunto Sig. R.S., affermando il diritto di proprietà esclusiva della Sig.ra M.G. per averlo acquistato con la donazione indiretta dei propri parenti. Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. In via subordinata e nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda di merito, dichiarare compensate le spese di lite del giudizio di primo grado per reciproca soccombenza. Con vittoria delle spese del presente giudizio”

Instaurato il contraddittorio, si sono costituite R.S., E.S. ed E.S. che hanno contestato la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all’impugnata sentenza.

Ciò posto, l’appello non è fondato.

Invero, è pacifico e documentato che con atto del 29 settembre 1994 G.M., coniugata in regime di comunione dei beni con R.S., ha acquistato da C.M. e da L.D. l’appartamento sito in R., Via L. R. 64, per il prezzo di Lire 160.000.000.

R.S. non ha partecipato all’atto cosicché il Tribunale, con statuizione definitiva in quanto non oggetto di gravame, ha escluso l’applicazione dell’art. 179 c.c. invocabile solo nel caso di presenza del coniuge all’atto e di espressa dichiarazione che l’altro coniuge abbia effettuato l’acquisto con denaro di propria provenienza.

Ciò posto, l’assunto sostenuto dall’appellante, secondo cui l’acquisto sarebbe avvenuto con somme donatele dalla mamma A.D.B. (Lire 19.000.000) e dallo zio A.C. (Lire 17.000.000 + Lire 153.900.000) e integrerebbe, quindi, gli estremi di una donazione indiretta, con conseguente esclusione dell’immobile dalla comunione, non può essere condiviso.

La donazione di denaro finalizzata all’acquisto di un bene costituisce donazione indiretta, purché risulti un preciso collegamento tra la messa a disposizione del denaro e il fine specifico dell’acquisto dell’immobile; in tal caso, in fatti, la compravendita costituisce lo strumento per il trasferimento del bene, oggetto dell’arricchimento del patrimonio del destinatario (Cass. 11491/2014).

Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. 9379/2020).

Occorre, quindi, dimostrare che soggetti estranei all’atto di compravendita abbiano fornito le somme occorrenti e che la dazione di denaro sia stata effettuata allo scopo esclusivo di consentire l’acquisto dell’immobile.

Nel caso in esame, entrambi i presupposti sono rimasti privi di adeguati riscontri.

Con riguardo al primo, si legge all’art. 4 del contratto definitivo che “il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito e dichiarato in L. 160.000.000, somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto per intero prima d’ora dalla parte acquirente”, senza riferimento alcuno a soggetti diversi dalla M..

Secondo la tesi sostenuta dall’appellante, lo zio A.C. avrebbe fornito la maggior parte delle somme necessarie per l’acquisto dell’appartamento, tramite l’emissione di due assegni dell’importo complessivo di Lire 17.000.000, destinati a fornire l’acconto per il compromesso, e attraverso la consegna in sede di contratto definitivo di un vaglia cambiario emesso dalla B.D. il 29 settembre 1994 per l’importo di Lire 153.900.000.

Ora, i primi due titoli non sono stati depositati in atti e, in sede di contratto preliminare, ne è stato meramente indicato il numero, senza alcun riferimento al C.; del terzo titolo, è stata acquisita la sola stampigliatura del cedolino, recante a penna l’indicazione dei nominativi dei venditori.

Si tratta, all’evidenza, di elementi probatori insufficienti, non colmabili attraverso le ricostruzioni operate dalla M. che vorrebbe ricavare la riferibilità dei titoli al C. tramite il confronto con l’assegno a firma illeggibile emesso – asseritamente dal predetto – in pagamento delle spese di agenzia, nonché attraverso il testamento con il quale lo stesso C. aveva dato disposizioni in merito ai propri conti correnti.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare la dazione delle somme, è mancato poi qualsiasi riscontro in ordine al secondo presupposto della donazione indiretta, ossia all’animus donandi, che come detto va riferito univocamente all’acquisto dell’appartamento.

Al riguardo, la M. non ha fornito alcun elemento di prova e ciò anche in relazione all’assegno di Lire 19.000.000 emesso da A.D.B. il 2 maggio 1994, ben potendo trattarsi di denaro destinato ad essere restituito.

Sotto tale profilo, le richieste istruttorie afferenti alla consegna dei titoli sono state correttamente disattese dal Tribunale, risultando irrilevanti.

L’appello va, dunque, rigettato.

Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

1. – rigetta l’appello;

2.- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.991,00, oltre accessori di legge e spese generali;

3.- dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2023.

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Eredità e successione ereditaria

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.